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Document 62012TN0510

Causa T-510/12: Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — Conrad Electronic/UAMI — Sky IP International (EuroSky)

GU C 26 del 26.1.2013, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/65


Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — Conrad Electronic/UAMI — Sky IP International (EuroSky)

(Causa T-510/12)

2013/C 26/128

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Conrad Electronic SE (Hirschau, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier e A. Kramer)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Sky IP International Ltd (Isleworth, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 settembre 2012, procedimento R 1183/2011-4;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Eurosky» per prodotti della classe 9 — Domanda di marchio comunitario n. 4 539 896

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Sky IP International Ltd

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio nazionale e comunitario denominativo e figurativo «SKY» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 e 45

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


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