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Document 62012TN0059

Causa T-59/12: Ricorso proposto il 10 febbraio 2012 — Planet/Commissione

GU C 118 del 21.4.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/26


Ricorso proposto il 10 febbraio 2012 — Planet/Commissione

(Causa T-59/12)

2012/C 118/45

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: PLANET A.E. Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion (Società anonima erogatrice di servizi consultivi) (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere che il versamento tardivo da parte della Commissione dell’ultima rata del finanziamento a favore della ricorrente nell’ambito del contratto relativo al progetto «Collaboration Environment for Strategic Innovation (Laboranova)», di importo pari a EUR 20 665,17, costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali e imporre alla Commissione di versare alla ricorrente la somma di EUR 20 665,17 per le spese sostenute dalla ricorrente nel quarto periodo di riferimento del progetto Laboranova, aumentata degli interessi a decorrere dal 12 ottobre 2011;

riconoscere che la ricorrente non è tenuta a rimborsare alla Commissione l’acconto di EUR 39 657,30 per il periodo P4 del progetto Laboranova;

imporre alla Commissione di versare alla ricorrente l’importo di EUR 30 000,00 a titolo di risarcimento del danno causato alla sua reputazione professionale, subito dalla ricorrente per violazione del segreto professionale da parte della Commissione, con interessi compensativi a partire dal 6 ottobre 2011 fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa e interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia fino al completo pagamento, e

condannare la Commissione al pagamento delle spese legali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in oggetto, la ricorrente combina due ricorsi.

In primo luogo, un ricorso per responsabilità della Commissione in base al contratto n. 035262 per l’esecuzione del progetto «Collaboration Environment for Strategic Innovation (Laboranova)», ai sensi dell’articolo 272 TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che, sebbene essa abbia adempiuto completamente e correttamente ai propri obblighi contrattuali, la Commissione, senza averne diritto e in violazione del suddetto contratto e del principio di buona fede, ha rifiutato di ammettere le spese della ricorrente per il periodo P4 e ha sospeso il pagamento a suo favore. Per tale motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione debba versare a suo favore l’importo di EUR 20 665,17, aumentato degli interessi previsti dalla clausola II 28, paragrafo 7, dell’allegato II del contratto a decorrere dal 12 ottobre 2011, e che la Commissione non è legittimata a chiedere alla Planet il recupero dell’acconto per il periodo P4, pari a EUR 39 657,30.

In secondo luogo, un ricorso per responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che, annunciando al coordinatore del progetto l’esistenza di un audit finanziario nei confronti della ricorrente, la Commissione ha violato palesemente le norme relative alla tutela del segreto professionale, danneggiando pertanto la reputazione professionale della ricorrente. Per tale motivo, la ricorrente chiede il risarcimento del danno morale con interessi (interessi compensativi per il periodo compreso tra la data della comunicazione illegale fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa fino al completo rimborso del risarcimento dovuto), riservandosi espressamente il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni patrimoniali causati da tale comportamento illegale della Commissione.


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