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Document 62011CA0146

Causa C-146/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — AS Pimix, in liquidazione/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium (Adesione di nuovi Stati membri — Fissazione dell’imposta sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli — Rinvio, contenuto in una disposizione della normativa nazionale, ad una disposizione di un regolamento dell’Unione che non è stato regolarmente pubblicato nella GU nella lingua dello Stato membro di cui trattasi)

OJ C 287, 22.9.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — AS Pimix, in liquidazione/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium

(Causa C-146/11) (1)

(Adesione di nuovi Stati membri - Fissazione dell’imposta sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli - Rinvio, contenuto in una disposizione della normativa nazionale, ad una disposizione di un regolamento dell’Unione che non è stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua dello Stato membro di cui trattasi)

2012/C 287/19

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: AS Pimix, in liquidazione

Convenuti: Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Riigikohus — Interpretazione degli articoli 288, paragrafo 2, TFUE e 297, paragrafo 1, TFUE, nonché del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea (GU L 293, pag. 3) nonché delle sentenze della Corte nelle cause C-161/06, C-560/07 e C-140/08 — Adesione di nuovi Stati membri — Fissazione di un prelievo sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli — Rinvio, in una disposizione legislativa nazionale, ad una disposizione di un regolamento dell’Unione europea che non è stato regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua dello Stato membro in questione alla data prevista per la determinazione della scorta eccedente — Attuazione o meno del regolamento ai sensi della giurisprudenza della Corte

Dispositivo

L’articolo 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali di fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta, in Estonia, all’applicazione nei confronti dei privati di disposizioni del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea, che, alla data del 1o maggio 2004, non fossero né pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in lingua estone né riprodotte nel diritto nazionale di tale Stato membro, anche qualora detti privati abbiano potuto prenderne conoscenza con altri mezzi.


(1)  GU C 160 del 25.5.2011.


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