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Document 62010CN0576

Causa C-576/10: Ricorso proposto il 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

OJ C 55, 19.2.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/19


Ricorso proposto il 9 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-576/10)

2011/C 55/34

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e C. Zadra, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo violato il diritto dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, e segnatamente la direttiva 2004/18/CE (1), nell’ambito dell’attribuzione di un’aggiudicazione di una concessione di lavori pubblici da parte del Comune di Eindhoven, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 2 e del titolo II della direttiva 2004/18/CE.

Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è giunta alla conclusione che l’accordo di collaborazione del Comune di Eindhoven concluso con la Hurks Bouw en Vastgoed B.V. l’11 giugno 2007 è una concessione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 2004/18/CE.

Considerato che la concessione di lavori pubblici ha un valore stimato superiore alla soglia dell’importo applicabile, essa avrebbe dovuto essere aggiudicata in conformità della direttiva 2004/18/CE e in particolare dell’art. 2 e del titolo III della medesima. Inoltre, gli appalti pubblici di lavori concessi alla Hurks Bouw en Vastgoed B.V. con un valore stimato al di sopra della soglia dell’importo applicabile dovevano essere pubblicati in conformità agli artt. 63-65 della direttiva 2004/18/CE.

Il fatto che il Comune di Eindhoven non abbia tenuto conto della direttiva 2004/18/CE e in particolare dell’art. 2 e del titolo III della medesima nell’attribuzione della concessione di lavori pubblici in questione alla Hurks Bouw en Vastgoed B.V., induce la Commissione a ritenere che sussista una violazione della direttiva in parola.

Quanto precede porta la Commissione a concludere che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, e segnatamente dell’art. 2 e del titolo II della direttiva 2004/18/CE, nell’ambito dell’aggiudicazione di una concessione di lavori pubblici da parte del Comune di Eindhoven.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


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