COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.7.2017
COM(2017) 390 final
2017/0168(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Il regolamento (UE) n. 610/2013 del 26 giugno 2013 (di seguito denominato “regolamento di modifica del codice frontiere Schengen”) ha modificato la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, il regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) e il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti), e, tra le altre cose, ha ridefinito la nozione di “soggiorno di breve durata” per i cittadini di paesi terzi nello spazio Schengen. A decorrere dal 18 ottobre 2013, per i cittadini di paesi terzi - siano essi soggetti o meno all’obbligo del visto - che intendono recarsi nello spazio Schengen per un soggiorno breve, la durata massima di soggiorno autorizzato è fissata a “90 giorni su un periodo di 180 giorni”. Contrariamente alla nozione vigente fino al 18 ottobre 2013 (tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso), la nuova nozione, fissando la durata in giorni anziché in mesi, è più precisa. Essa inoltre non contiene più l’espressione “dalla data di primo ingresso”, che aveva sollevato molte incertezze e interrogativi.
Il regolamento di modifica del codice frontiere Schengen ha apportato tutte le modifiche necessarie all’acquis dell’UE in materia di visti e frontiere (convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, codice frontiere Schengen, codice dei visti e regolamento (CE) n. 539/2001). Tuttavia, la nozione di soggiorno di breve durata figura anche in accordi internazionali conclusi dall’Unione europea. Nel definire la durata del soggiorno in esenzione dal visto, gli accordi di esenzione dal visto conclusi con Antigua e Barbuda, le Bahamas, le Barbados, il Brasile, Maurizio, Saint Christopher e Nevis e le Seychelles fanno ancora riferimento alla vecchia nozione (“tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso”).
Il 16 luglio 2014 la Commissione ha presentato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati volti a modificare gli accordi di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata conclusi tra l’Unione europea e i paesi di cui sopra, che il Consiglio ha adottato il 9 ottobre 2014. Lo scopo è applicare nei confronti di questi sette paesi la nuova nozione di soggiorno di breve durata prevista dal regolamento di modifica del codice frontiere Schengen. Inoltre, il “soggiorno di breve durata” definito negli accordi di esenzione dal visto in termini di giorni anziché di mesi è meno complesso da verificare e calcolare con i mezzi elettronici/informatici e quindi più adatto ai sistemi di gestione delle frontiere centralizzati, come il proposto sistema di ingressi/uscite (EES).
In seguito all’autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha avviato i negoziati per modificare gli accordi di esenzione dal visto con i sette paesi (Antigua e Barbuda, le Bahamas, le Barbados, il Brasile, Maurizio, Saint Christopher e Nevis e le Seychelles).
I negoziati con la Repubblica delle Seychelles sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell’accordo modificativo il 15 luglio 2016. Entrambe le parti hanno concordato di adottare la nuova nozione di “soggiorno di breve durata” nell’intero accordo di esenzione dal visto tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles. Inoltre, l’accordo prevede la modifica di alcuni aspetti tecnici (v. sotto), ma tutti gli emendamenti sono trascurabili dal punto di vista del viaggiatore.
La situazione specifica del Regno Unito e dell’Irlanda figura nel preambolo dell’accordo.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L’accordo richiede l’approvazione di entrambe le parti contraenti, secondo le rispettive procedure. Per quanto riguarda l’Unione, sono necessarie decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell’accordo.
La presente proposta è presentata al Consiglio affinché autorizzi la conclusione dell’accordo volto a modificare l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.
L’accordo garantisce la coerenza giuridica e l’armonizzazione tra gli Stati membri, aderendo alla nuova nozione di soggiorno di breve durata prevista dal regolamento di modifica del codice frontiere Schengen, che dà un’interpretazione chiara di “soggiorno di breve durata”.
La base giuridica della presente proposta è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l’articolo 218 del medesimo.
L’Unione non è competente a modificare accordi di esenzione dal visto che vincolerebbero i quattro paesi associati all’attuazione dell’acquis di Schengen, il quale comprende la politica comune in materia di visti. Al fine di garantire un approccio e un’attuazione armonizzati delle disposizioni sulla durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen, l’accordo include una dichiarazione comune in cui si esprime l’auspicio che la Repubblica delle Seychelles, da un lato, e l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, dall’altro, modifichino di conseguenza i rispettivi accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto.
La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell’accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata dopo la firma dell’accordo, a nome dell’Unione, da parte di una persona designata dal presidente del Consiglio e previa approvazione del Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Se una delle parti contraenti di un accordo internazionale è l’Unione europea, qualsiasi modifica dell’accordo non può essere attuata giuridicamente dagli Stati membri singolarmente. L’accordo di esenzione dal visto con le Seychelles è stato concluso dall’Unione europea. Di conseguenza, è necessaria un’azione a livello dell’Unione.
Inoltre, la conclusione di accordi di esenzione dal visto da parte degli Stati membri pregiudicherebbe l’acquis dell’Unione in materia di visti (articolo 3, paragrafo 2, del TFUE).
•Proporzionalità
La presente proposta non va al di là di quanto è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, vale a dire la modifica del vigente accordo di esenzione dal visto tra le Seychelles e l’Unione europea.
3.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell’Unione.
4. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica delle Seychelles per modificare l’accordo di esenzione dal visto tra le due parti. Gli Stati membri sono stati informati dello stato di avanzamento dei negoziati durante le riunioni del gruppo “Visti”.
5.ALTRI ELEMENTI
•Esito dei negoziati
La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo sia accettabile per l’Unione.
Il contenuto finale dell’accordo può riassumersi come segue.
a. Durata del soggiorno
L’accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini della Repubblica delle Seychelles che si recano nel territorio dell’altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni (invece di un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso). La nuova nozione si applica a tutto l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.
b. Disposizioni finali – Sospensione dell’accordo (articolo 8, paragrafo 4)
L’accordo modifica l’articolo 8, paragrafo 4, ultima frase, come segue: “Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte contraente e revoca la sospensione”. Aggiungendo al testo vigente l’espressione “e revoca la sospensione”, l’accordo modificato chiarisce che la sospensione dell’esenzione dal visto deve essere revocata se cessano i motivi che l’hanno giustificata. Su tale punto, l’emendamento allinea il testo dell’accordo di esenzione dal visto concluso con la Repubblica delle Seychelles a quello di tutti gli altri accordi di esenzione dal visto conclusi dall’Unione nel 2015 e nel 2016. Il 14 giugno 2016 il gruppo “Visti” è stato consultato su questo emendamento e nessuno Stato membro ha sollevato obiezioni.
c. Sostituzione di “Comunità/comunitario” con “Unione/dell’Unione”
Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1º dicembre 2009, solo l’Unione europea ha una personalità giuridica consolidata. Tuttavia, negli accordi internazionali entrati in vigore prima del trattato di Lisbona, come quello fra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, figura ancora l’espressione “Comunità europea”. L’accordo modificativo sostituisce pertanto il termine “Comunità” con il termine “Unione” e il termine “comunitario” con l’espressione “dell’Unione” in tutto il testo dell’accordo di esenzione dal visto.
d. Dichiarazioni comuni
L’accordo reca in allegato due dichiarazioni comuni:
- una sull’interpretazione del periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, e
- una relativa all’Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein.
e. Entrata in vigore
L’accordo entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l’ultima parte contraente notifica all’altra parte l’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica. Al fine di garantire la certezza del diritto e consentire ai viaggiatori di conoscere la normativa e conformarvisi, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficientemente lungo. Una volta conclusosi l’iter di ratifica dell’accordo, il termine di sei mesi consentirà ai viaggiatori di finire i soggiorni di breve durata che sono ancora calcolati interamente secondo la vecchia nozione, prima dell’entrata in vigore della nuova nozione di “soggiorno di breve durata” e del relativo periodo di riferimento di 180 giorni.
L’accordo modificativo non incide su nessuna delle altre disposizioni dell’accordo vigente tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, compreso l’ambito di applicazione territoriale.
6.CONCLUSIONI
In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.
2017/0168 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione del 30 novembre 2009 il Consiglio ha concluso l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. L’accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini delle Seychelles che si recano nel territorio dell’altra parte contraente “per un periodo massimo di tre mesi su sei”.
(2)Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ha apportato modifiche orizzontali all’acquis dell’Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
(3)È necessario inserire questa nuova nozione nell’accordo tra l’Unione e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, al fine di armonizzare pienamente il regime dell’Unione in materia di soggiorno di breve durata.
(4)La Commissione ha negoziato a nome dell’Unione un accordo con la Repubblica delle Seychelles che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (in seguito denominato “accordo”).
(5)L’accordo è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/[...].
(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(7)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(8)È opportuno pertanto approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (in seguito denominato “accordo”) è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 2 dell’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente