EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0612(02)

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)Testo rilevante ai fini del SEE

GU C 196 del 12.6.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 196/1


Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 196/01)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 71-1:2014

Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

13.3.2015

EN 71-1:2011+A3:2014

Nota 2.1

29.2.2016

CEN

EN 71-2:2011+A1:2014

Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità

13.6.2014

EN 71-2:2011

Nota 2.1

Data scaduta

(30.9.2014)

CEN

EN 71-3:2013+A1:2014

Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

13.3.2015

EN 71-3:2013

Nota 2.1

29.2.2016

CEN

EN 71-4:2013

Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

28.5.2013

 

 

CEN

EN 71-5:2013

Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

29.6.2013

 

 

CEN

EN 71-7:2014

Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

13.6.2014

 

 

CEN

EN 71-8:2011

Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico

19.10.2011

 

 

CEN

EN 71-12:2013

Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

29.6.2013

 

 

CEN

EN 71-13:2014

Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

13.6.2014

 

 

CEN

EN 71-14:2014

Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico

13.3.2015

 

 

Cenelec

EN 62115:2005

Sicurezza dei giocattoli elettrici

IEC 62115:2003 (Modificata) + A1:2004

11.8.2011

 

 

 

EN 62115:2005/A2:2011

IEC 62115:2003/A2:2010 (Modificata)

11.8.2011

Nota 3

Data scaduta

(11.8.2011)

 

EN 62115:2005/A11:2012

15.11.2012

Nota 3

Data scaduta

(15.11.2012)

 

EN 62115:2005/A12:2015

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

3.6.2017

 

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

19.10.2011

 

 

 

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

29.6.2013

 

 

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

NOTA:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2).

Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.

Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organizzazione europea di normazione:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.


Top