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Document 52011PC0860
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Venture Capital Funds
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai fondi europei di venture capital
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai fondi europei di venture capital
/* COM/2011/0860 definitivo - 2011/0417 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai fondi europei di venture capital /* COM/2011/0860 definitivo - 2011/0417 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
Rispetto ai
concorrenti globali nel settore dell’alta tecnologia e dell’innovazione, in
particolare gli Stati Uniti, il settore europeo del venture capital è
frammentario e dispersivo. Frammentazione e dispersione determinano una riluttanza,
statisticamente rilevante, degli investitori a investire in fondi di venture
capital. Alcuni Stati membri dispongono di regimi regolamentari
dedicati ai fondi di venture capital, con norme sulla composizione del
portafoglio, sulle tecniche di investimento e sugli obiettivi d'investimento
ammissibili. La maggior parte degli Stati membri, tuttavia, non dispone di tali
regimi per i fondi di venture capital, ma preferisce applicare norme generali
sul diritto societario e sugli obblighi sui prospetti alle attività di tutti i
gestori di fondi che intendono offrire "collocamenti privati" di venture
capital nelle proprie giurisdizioni. Come conseguenza
della frammentazione normativa risulta difficile e oneroso, per i potenziali
investitori in “venture capital” quali i soggetti privati facoltosi, i fondi
pensione o le imprese di assicurazione, convogliare alcuni dei propri
investimenti verso il venture capital. Inoltre, la frammentazione normativa
impedisce ai fondi di venture capital specializzati di raccogliere all'estero
quote significative di capitale. Una questione
strettamente correlata al problema sopra descritto è se l'Europa dedica fondi
insufficienti al finanziamento di imprese innovative in fase di avviamento.
Mentre gli Stati Uniti, nel periodo tra il 2003 e il 2010, hanno convogliato
circa 131 miliardi di EUR in fondi di venture capital (FVC), in quello stesso
periodo gli FVC europei sono riusciti a raccogliere solo 28 miliardi di EUR. Attualmente, i
potenziali investitori tendono a preferire investimenti in "private
equity" piuttosto che in venture capital. Nel periodo di riferimento 2003-2010,
i fondi dedicati al venture capital ammontavano a 64 miliardi di EUR a fronte
di un totale di 437 miliardi di EUR investiti nel più ampio settore del "private
equity". Quindi, il venture capital rappresentava soltanto il 14,6%
del totale, mentre il "private equity" ammontava all'85,4%. Analizzando
questo periodo di riferimento su base annuale, le somme di denaro raccolte in
ciascun anno attraverso il "private equity" superano di gran
lunga quelle raccolte attraverso il venture capital. Finché persiste
questa distorsione in favore del "private equity", un settore
che investe in società mature e organizza acquisizioni di società ricorrendo
all'indebitamento, i fondi disponibili non vengono convogliati verso il
finanziamento tramite equity di imprese in fase seed e start-up che
sono nello stadio decisivo del proprio sviluppo societario. L'attuale mancanza
di risorse finanziarie destinate al venture capital è direttamente responsabile
delle dimensioni sub ottimali degli FVC medi europei. Le dimensioni
medie di un fondo europeo di venture capital sono notevolmente al di sotto
delle dimensioni ottimali per questo tipo di strumento di finanziamento. Mentre
negli Stati Uniti il fondo di venture capital medio raggruppa attività in
gestione per 130 milioni di EUR, le dimensioni medie degli FVC europei sono di
circa 60 milioni di EUR. Di conseguenza, in
questa fase, il venture capital riveste un ruolo secondario nel finanziamento
delle PMI, che quindi dipendono essenzialmente dai finanziamenti bancari. I
finanziamenti bancari soddisfano più dell'80% delle loro esigenze di
finanziamento, mentre solo il 2% è fornito da specialisti in venture capital. Negli
Stati Uniti la corrispondente cifra è del 14%. Questi risultati
sono particolarmente rilevanti se si considera che, dalla crisi finanziaria del
2008 e del 2009, molte PMI hanno dovuto pagare tassi d’interesse molto più alti
sui finanziamenti bancari[1].
Inoltre, a seguito della crisi finanziaria del 2008 e 2009, l'apertura e
l'estensione di linee di credito da parte delle banche alle PMI è diminuita
notevolmente, spingendo le PMI a cercare e richiedere fonti di finanziamento
alternative[2].
Tuttavia, a causa dell’insufficienza delle risorse di capitali, il venture
capital non è stato in grado di colmare questa evidente lacuna. La mancanza di un
settore efficiente del venture capital fa sì che gli innovatori e le iniziative
imprenditoriali innovative europei non riescano ad esprimere appieno le proprie
potenzialità commerciali. Questo, a sua volta, incide negativamente sulla
competitività globale dell'Europa. È possibile illustrare questo punto confrontando
l'importanza relativa degli investimenti in venture capital come strumento di
finanziamento (espresso in percentuale del PIL) in un mercato altamente
innovativo, come gli Stati Uniti (0,14%), con la media europea (0,03%). Questa situazione emerge anche se viene valutata in base al portafoglio
complessivo dei fondi di venture capital gestiti da un particolare gestore di
fondi. Secondo le ultime cifre rese disponibili dall'Associazione europea del private
equity e venture capital (European Private Equity and Venture Capital
Association- EVCA), il 98% dei gestori di fondi europei di venture capital
gestisce un portafoglio di fondi inferiore alla soglia dei 500 milioni di EUR
prevista dalla direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva
AIFM)[3]. È quindi fondamentale affrontare questi
problemi e sostenere gli imprenditori europei. Un mercato europeo fiorente del venture
capital è uno degli obiettivi della Strategia Europa 2020 globale;[4] inoltre, il Consiglio europeo
del febbraio 2011 ha chiesto la rimozione dei restanti ostacoli normativi relativi
al venture capital transfrontaliero. Come passo successivo, nell'Atto per il
mercato unico[5],
la Commissione Europea si è impegnata ad assicurare che, entro il 2012, i fondi
di venture capital istituiti negli Stati membri potranno raccogliere capitali e
investire liberamente in tutta l'UE. Un nuovo quadro normativo per i fondi di venture
capital rappresenta quindi una delle principali priorità del piano d'azione per
le PMI [inserire riferimento] che si prefigge di favorire la crescita delle PMI
migliorando il loro accesso ai finanziamenti. La comunicazione della
Commissione "Una tabella di marcia per la stabilità e la crescita"
adottata il 12 ottobre 2011 ha inoltre individuato nella facilitazione
dell'accesso al venture capital uno strumento importante per incentivare la
crescita nell'UE e, pertanto, richiede l'adozione con iter accelerato delle
proposte rilevanti da parte del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. Il regolamento proposto affronta questi
problemi. Introduce requisiti uniformi per i gestori di organismi di
investimento collettivo che operano sotto la denominazione di "Fondo
europeo di venture capital". Introduce dei requisiti inerenti al
portafoglio d'investimento, alle tecniche d'investimento, e alle imprese ammissibili
per un fondo europeo di venture capital qualificato. Introduce, inoltre, regole
uniformi sulle categorie di investitori su cui può concentrarsi un fondo di
venture capital qualificato e sull'organizzazione interna dei gestori che
commercializzano tali fondi. In qualità di gestori di organismi di investimento
collettivo che operano sotto la denominazione di "Fondo europeo di venture
capital", essi saranno soggetti a norme sostanziali identiche in tutta
l'UE, beneficeranno di requisiti uniformi per la registrazione e di un
passaporto europeo che contribuirà a creare parità di condizioni per tutti gli
operatori di mercato nel settore del venture capital. L’uniformità normativa per i fondi di venture
capital può anche dare un importante impulso allo sviluppo di altri settori
della regolamentazione degli investimenti con venture capital. I quadri
prudenziali per le imprese di assicurazione (Solvency II)
e per le banche (regolamento e direttive sui requisiti patrimoniali)
considerano gli investimenti di venture capital molto rischiosi ai fini del
calcolo dei requisiti patrimoniali. La Commissione valuterà gli impatti di tali
requisiti per appurare se occorre modificarli nel medio o lungo periodo. Tale
valutazione può essere agevolata dall'istituzione di un quadro normativo per i
fondi di venture capital valido per tutta l'Unione, con norme uniformi sulla
composizione del portafoglio e sulle condizioni operative secondo quanto
previsto dal presente regolamento. Come evidenziato anche nel piano d'azione per
le PMI, la nozione comune di fondo per il venture capital costituirà un buon
punto di partenza per esplorare ulteriormente, insieme agli Stati membri, le
possibili soluzioni ai problemi di natura fiscale che possono ostacolare gli
investimenti transfrontalieri di questi fondi. Nel 2012, la Commissione
completerà la disamina degli ostacoli di natura fiscale agli investimenti
transfrontalieri di venture capital e si propone di presentare, nel 2013, delle
soluzioni volte a eliminare gli ostacoli e a prevenire, al contempo, elusione
ed evasione fiscale. Tali soluzioni, benché indipendenti dal presente
regolamento, sono un importante complemento a esso e mirano a un mercato
perfettamente funzionante per i fondi di venture capital e per le PMI
all'interno dell'UE. Esse assicurerebbero afflussi di capitale efficienti verso
i fondi di venture capital qualificati e, in ultima istanza, alle imprese di
portafoglio in cui gli stessi fondi possono investire. Il regolamento proposto è complementare al
regolamento proposto sul Fondo europeo per l'imprenditoria sociale (FEIS).
Entrambe le proposte si prefiggono di raggiungere obiettivi diversi ed entrambe
le proposte, se adottate, coesisteranno come atti legali autonomi
reciprocamente indipendenti.
2.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI
D'IMPATTO
2.1.
Consultazione delle parti interessate
Il lavoro sul venture capital risale al 1998,
quando la comunicazione della Commissione sul piano d'azione per il capitale di
rischio (PACR) riconosceva l'importanza di creare un mercato del capitale di
rischio[7] ben funzionante di cui il venture capital rappresentasse una parte
essenziale[8]. Da allora, la Commissione ha raccolto ulteriori prove attraverso workshop
dedicati, consultazioni e gruppi di esperti, prendendo in considerazione le
barriere legali, normative e fiscali esistenti che impediscono il funzionamento
ottimale dei mercati del venture capital. Il 15 giugno 2011, i servizi della Commissione
hanno lanciato una consultazione pubblica[9] sui
principali elementi di un possibile quadro europeo per i fondi di venture
capital, conclusasi il 10 agosto 2011. Le quarantotto risposte ricevute possono
essere consultate sul sito web http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/venture_capital_en.htm.
2.2.
Valutazione d'impatto
In linea con la propria politica di una
migliore legiferazione, la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto su
diverse politiche alternative. Queste alternative contengono un'ampia gamma di
opzioni possibili: ·
introduzione di un nuovo passaporto per il venture
capital nell'ambito della direttiva 2011/61/UE (direttiva sui gestori di fondi
alternativi, AIFM); ·
abbassamento o abolizione delle soglie sancite
dalla direttiva AIFM; ·
creazione di norme speciali per il venture capital
nell'ambito delle disposizioni di attuazione della direttiva AIFM ("livello
2"); ·
creazione di un passaporto per il venture capital
come strumento giuridico indipendente; ·
creazione di una rete amministrativa per applicare
il riconoscimento reciproco delle normative nazionali che disciplinano il venture
capital o i “collocamenti privati”. Tutte queste opzioni sono state analizzate a
fronte degli obiettivi generali, ossia quelli di rendere le PMI europee più competitive
nel mercato globale, ma anche a fronte degli obiettivi più specifici e più
operativi di quest'iniziativa: i) istituire una nozione europea di "fondo
di venture capital"; ii) creare un sistema europeo di promozione della
raccolta transfrontaliera dei fondi di venture capital; iii) creare un
approccio regolamentare comune che disciplini tali fondi, inclusa una rete di
cooperazione normativa per la vigilanza su detti fondi di investimento. Gli impatti sono stati valutati analizzando i
costi e i benefici per i gestori di fondi di venture capital, per le PMI, per la
società, per l'economia in generale, per l'ambiente e per il contesto globale.
L'analisi si è conclusa in favore della creazione di un passaporto per il venture
capital come strumento indipendente. Si prevede che l'impatto dell'opzione prescelta
vada a beneficio dei gestori dei fondi di venture capital, in quanto ne
migliorerà le condizioni operative nell'UE, con conseguenti riduzioni dei costi
di conformità e amministrativi, nonché con nuove opportunità per la raccolta di
capitali. Ciò darà luogo a maggiori opportunità d’affari e a un aumento dei
capitali convogliati verso le PMI giovani e innovative che, a loro volta, incrementeranno
la competitività e la crescita dell'economia europea. Sono stati presi in considerazione i commenti
espressi dal comitato per la valutazione d'impatto nell'opinione dell'11
novembre. In particolare, l'analisi dei problemi è stata suffragata spiegando
in quale misura sia possibile attribuire i bassi livelli di raccolta transfrontaliera
di venture capital alla frammentazione delle norme nell'UE. Le opzioni sono
state meglio correlate ai problemi specifici identificati ed è stata
approfondita l'analisi dei rispettivi impatti. Infine, sono stati ulteriormente
chiariti i mezzi di controllo e di conformità.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1.
Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la base giuridica più
appropriata in questo settore. Essa si prefigge principalmente di incrementare
l'affidabilità e la certezza giuridica delle attività di commercializzazione
intraprese dagli operatori utilizzando la denominazione di "Fondo europeo
di venture capital". Nel perseguire tale obiettivo, la proposta introduce
principi uniformi riguardanti la composizione del portafoglio del "Fondo
europeo di venture capital", gli strumenti d'investimento che tale fondo
può utilizzare e gli obiettivi d'investimento ammissibili per i fondi di
investimento collettivi che operano sotto la denominazione di "Fondo
europeo di venture capital". La proposta introduce, inoltre, principi
uniformi sulle categorie di investitori considerati idonei a investire nei fondi
europei di venture capital. Un regolamento è considerato lo strumento giuridico
più appropriato per introdurre requisiti uniformi rivolti a tutti gli operatori
del mercato per il venture capital: investitori in venture capital, fondi di venture
capital e aziende cui sono destinati i finanziamenti con venture capital.
Inoltre, un regolamento è considerato lo strumento più appropriato per creare
norme uniformi in merito a chi può investire in venture capital, a chi può
adottare la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" e
alle tipologie di imprese che possono ricevere finanziamenti da tali fondi
qualificati. Infine, un regolamento è considerato lo strumento più appropriato
per garantire che tutti gli operatori siano soggetti a requisiti uniformi
riguardo alla sottoscrizione ai fondi europei di venture capital nonché alle
strategie d'investimento perseguite e agli strumenti d'investimento usati dai fondi
europei di venture capital.
3.2.
Sussidiarietà e proporzionalità
La proposta si prefigge essenzialmente di
creare un ambiente fidato, sicuro e giuridicamente stabile per la commercializzazione
dei fondi europei di venture capital. La determinazione delle caratteristiche
essenziali di tale fondo, in termini di composizione del portafoglio, di
strumenti d'investimento, di obiettivi d'investimento e di gruppi di
investitori idonei, non può essere lasciata alla discrezione degli Stati
membri, in quanto questi requisiti fondamentali verrebbero applicati in modo
diversificato e non coerente nell'ambito dell'UE. L’uniformità delle
definizioni e dei requisiti operativi, pertanto, deve svolgere un ruolo
cruciale nel definire una serie di norme comuni per il mercato europeo per
questi fondi e per i loro gestori. Inoltre, tutti i gestori di fondi di
investimento collettivi che operano in questo mercato utilizzando la
denominazione di "Fondo europeo di venture capital" devono rispettare
gli stessi requisiti organizzativi e di conduzione degli affari. Per quanto riguarda la registrazione e la
vigilanza dei gestori dei fondi europei di venture capital, la proposta intende
trovare il giusto equilibrio tra la necessità di una vigilanza efficace,
l'interesse delle autorità nazionali competenti dei paesi in cui tali fondi
sono domiciliati o offerti alle categorie di investitori idonei e il ruolo di
coordinamento dell'AESFEM. Per creare un processo di vigilanza continuo,
l'autorità competente nello Stato membro in cui è domiciliato il gestore del fondo
europeo di venture capital qualificato verificherà i documenti di registrazione
presentati dal gestore richiedente e lo registrerà dopo aver valutato se il richiedente
fornisce garanzie sufficienti in merito alla capacità di ottemperare ai
requisiti del presente regolamento. Ai fini della vigilanza del gestore
registrato, l'autorità competente che ha registrato il gestore collaborerà con
le autorità competenti degli Stati membri in cui viene commercializzato il
fondo qualificato. L'AESFEM gestirà un archivio centralizzato di tutti i
gestori registrati autorizzati a utilizzare la denominazione di "Fondo
europeo di venture capital". Per quanto riguarda il principio di
proporzionalità, la proposta trova il giusto equilibrio tra l'interesse
pubblico di promuovere lo sviluppo di mercati di venture capital più liquidi e
l'efficienza in termini di costi delle misure proposte. Per assicurare la
semplicità del sistema di registrazione, la proposta ha considerato appieno la
necessità di bilanciare la sicurezza e l'affidabilità legate all'utilizzo della
denominazione di "Fondo europeo di venture capital", con
l'ottimizzazione del funzionamento del mercato del venture capital e dei costi
per i vari soggetti interessati.
3.3.
Conformità con gli articoli 290 e 291 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea
Il 23 settembre 2009 la Commissione ha
adottato le proposte relative ai regolamenti istitutivi dell'Autorità bancaria
europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali (AEAP) e dell'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (AESFEM). A
tale riguardo la Commissione richiama le dichiarazioni relative agli articoli 290
e 291 del TFUE rilasciate in occasione dell'adozione dei regolamenti istitutivi
delle autorità europee di vigilanza, secondo cui: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione delle norme di
regolamentazione la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei
servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata
riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La
Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in
materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con
gli articoli 290 e 291 del TFUE."
3.4.
Presentazione della proposta
Articolo 1 – Oggetto L'articolo 1
delinea l'oggetto del regolamento previsto. L'articolo chiarisce che la
denominazione di "Fondo europeo di venture capital" è riservata ai
gestori di fondi che ottemperano ai criteri uniformi di qualità vigenti per la
commercializzazione dei propri fondi di venture capital qualificati nell'Unione.
Al riguardo, l'articolo 1 sottolinea l'obiettivo di stabilire un concetto
uniforme di cosa rappresenti un fondo di venture capital qualificato ai sensi
del regolamento. Tale concetto viene sviluppato per assicurare l'agevole
commercializzazione di tali fondi nell'Unione. Articolo 2 – Ambito di applicazione L'articolo 2
specifica che il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di
investimento collettivo secondo quanto definito nell'articolo 3, lettera b),
del presente regolamento, purché tali gestori siano stabiliti nell'Unione,
siano registrati presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine ai
sensi della direttiva 2011/61/UE e gestiscano portafogli di fondi di venture
capital qualificati, le cui attività in gestione non superino complessivamente
la soglia di 500 milioni di EUR. Articolo3 – Definizioni L'articolo 3
contiene le definizioni essenziali che delineano l'ambito di applicazione del
regolamento proposto. Sono definiti i
concetti fondamentali, quali il fondo di venture capital qualificato, gli
strumenti e obiettivi d'investimento ammissibili. Sostanzialmente, queste
definizioni intendono tracciare una linea di demarcazione netta tra i fondi di
venture capital qualificati e gli altri fondi che possono perseguire strategie
d'investimento meno specialistiche, come per esempio il
"private equity". In linea con l'obiettivo di circoscrivere con
precisione i fondi qualificati in relazione ai quali il gestore di un fondo di venture
capital beneficia dei diritti derivanti dal presente regolamento, l'articolo
3, lettera a) sancisce che un fondo di venture capital qualificato è un
fondo che destina almeno il 70 per cento dell'aggregato dei propri conferimenti
di capitale e del capitale impegnato non richiamato a investimenti in piccole e
medie imprese (PMI) che emettono strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity
direttamente a beneficio dell'investitore in venture capital ("obiettivi
d'investimento"). Ciò implica che, per esempio, i costi operativi da
addebitare ai fondi di venture capital qualificati secondo quanto concordato
con gli investitori devono essere imputati al restante 30 per cento dei
conferimenti di capitale impegnato. È importante chiarire che il fondo di venture capital deve acquisire detti
strumenti direttamente dalla PMI emittente. L'acquisizione diretta è una misura
di tutela essenziale, in quanto si prefigge di distinguere i fondi di venture
capital qualificati dalla più ampia categoria dei fondi di "private
equity" (che negoziano titoli emessi sui mercati secondari).
L'articolo 3 contiene ulteriori definizioni necessarie per l'applicazione del
regolamento proposto. Articolo 4 – Utilizzo della denominazione
di "Fondo europeo di venture capital" L'articolo 4
contiene il principio fondamentale secondo il quale solo i fondi che rispettano
i criteri uniformi stabiliti dal presente regolamento sono autorizzati a
utilizzare la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" per
commercializzare fondi di venture capital qualificati in tutta l'Unione. Articolo 5 – Composizione del portafoglio L'articolo 5
contiene una disposizione dettagliata sulla composizione del portafoglio che
caratterizza un fondo europeo di venture capital. Al riguardo, l'articolo 5
sancisce norme uniformi sugli obiettivi d'investimento dei fondi di venture
capital qualificati, sugli strumenti d'investimento ammissibili, sulle norme
relative ai limiti entro cui un fondo di venture capital qualificato può
incrementare la propria esposizione. Per consentire ai fondi di venture capital
qualificati una certa flessibilità nella gestione degli investimenti e della
liquidità, le negoziazioni secondarie sono consentite entro la soglia massima
del 30 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e degli
investimenti di capitale non richiamato. Articolo 6 – Investitori idonei L'articolo 6
contiene disposizioni dettagliate sugli investitori idonei a investire nei fondi
di venture capital qualificati: secondo quest'articolo, i fondi qualificati
possono essere commercializzati solo a investitori riconosciuti come
investitori professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE. La commercializzazione ad altri investitori, come alcuni investitori
privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali, è consentita solo nel
caso in cui questi ultimi si impegnino a versare nel fondo un importo minimo di
100 000 EUR e se il gestore del fondo segue determinate procedure, in modo
da essere ragionevolmente sicuro che tali investitori siano in grado di
assumere le proprie decisioni d'investimento e di comprendere i rischi connessi. Articolo 7 – Norme di condotta e prevenzione
dei conflitti di interesse L'articolo 7
contiene dei principi generali che disciplinano il comportamento del gestore di
un fondo di venture capital qualificato, in particolare per quanto riguarda la
conduzione delle attività e i rapporti con gli investitori. Articolo 8 – Conflitti di interesse L'articolo 8
contiene delle norme per la gestione dei conflitti di interesse da parte del
gestore di un fondo di venture capital. Queste norme stabiliscono anche che il
gestore deve disporre di strutture organizzative e amministrative atte a
garantire la corretta gestione dei conflitti di interesse. Articolo 9 – Altri requisiti organizzativi L'articolo 9
dispone che il gestore di un fondo di venture capital debba detenere risorse
umane e tecniche adeguate, nonché fondi propri in misura sufficiente, per la
corretta gestione dei fondi di venture capital qualificati. Articolo 10 – Valutazione L'articolo 10
riguarda la valutazione delle attività di un fondo di venture capital
qualificato. Le norme pertinenti dovrebbero essere stabilite nei documenti
statutari di ciascun fondo. Articolo 11 – Relazione annuale L'articolo 11
contiene delle norme sulle relazioni annuali che i gestori di fondi di venture
capital dovrebbero predisporre in merito ai fondi di venture capital qualificati
gestiti. La relazione descriverà anche la composizione del portafoglio del
fondo e le attività dell'esercizio concluso. Articolo 12 –
Informazioni agli investitori L'articolo 12
contiene i requisiti informativi fondamentali cui il gestore di un fondo di venture
capital deve adempiere in relazione ai propri fondi di venture capital
qualificati. Soprattutto, tali requisiti contengono obblighi informativi
pre-contrattuali relativi alla strategia di investimento e agli obiettivi del fondo
qualificato, agli strumenti di investimento utilizzati, alle informazioni sui
costi e sugli oneri associati nonché al profilo di rischio/rendimento
dell'investimento proposto da un fondo qualificato. Essi includono, inoltre,
informazioni sulle modalità di calcolo della retribuzione del gestore di fondi
di venture capital. Articolo 13 – Vigilanza L'articolo 13
stabilisce che, al fine di garantire che l'autorità competente dello Stato
membro d'origine sia in grado di vigilare sulla conformità del gestore di fondi
di venture capital ai requisiti uniformi previsti dal presente regolamento, il
gestore di fondi di venture capital deve informare l'autorità competente della
propria intenzione di commercializzare i fondi di venture capital qualificati con
la denominazione di "Fondo europeo di venture capital". Il gestore
deve inoltre fornire le informazioni necessarie, incluse quelle relative ai
mezzi con cui adempiere alle disposizioni del presente regolamento e ai fondi
che intende commercializzare. L'autorità competente registrerà il gestore di
fondi di venture capital quando si riterrà soddisfatta in merito alla
completezza delle informazioni richieste e all'adeguatezza dei mezzi previsti
per adempiere alle disposizioni del presente regolamento. La registrazione sarà
valida in tutta l'Unione e consentirà al gestore di fondi di venture capital di
commercializzare fondi di venture capital qualificati con la denominazione di
"Fondo europeo di venture capital". Articolo 14 – Aggiornamento delle
informazioni sui fondi di venture capital qualificati L'articolo 14 contiene
norme sulle circostanze in cui sia necessario aggiornare le informazioni
fornite all'autorità competente nello Stato membro d'origine. Articolo 15 – Notifiche transfrontaliere L'articolo 15
descrive il processo di notifica transfrontaliera tra le autorità di vigilanza
competenti che viene attivato dalla registrazione del gestore di fondi di venture
capital. Articolo 16 – Base di dati dell'AESFEM L'articolo 16
affida all'AESFEM il compito di gestire una base di dati centrale contenente
tutti i fondi di venture capital qualificati registrati nell'Unione. Articolo 17 – Vigilanza da parte
dell'autorità competente L'articolo 17
stabilisce che l'autorità competente dello Stato membro d'origine vigili sul
rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Articolo 18 – Poteri di vigilanza L'articolo 18
specifica un elenco dei poteri di vigilanza di cui le autorità competenti
disporranno per garantire la conformità ai criteri uniformi contenuti nel
regolamento. Articolo 19
– Sanzioni L'articolo 19
contiene disposizioni sulle sanzioni per garantire la corretta applicazione dei
requisiti del presente regolamento. Articolo 20 – Violazione di disposizioni
fondamentali L'articolo 20
specifica che la violazione di disposizioni fondamentali del presente
regolamento, quali quelle relative alla composizione del portafoglio, agli
investitori idonei e all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo di
venture capital", dovrebbe essere sanzionata con il divieto di utilizzo della
denominazione e la radiazione del gestore di fondi di venture capital. Articolo 21 – Cooperazione sulla vigilanza L'articolo 21
contiene norme sullo scambio di informazioni sulla vigilanza tra le autorità
competenti negli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM. Articolo 22 – Segreto professionale L'articolo 22
contiene disposizioni sul livello di segreto professionale richiesto a tutte le
autorità nazionali competenti e all'Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati (AESFEM). Articolo 23 – Condizioni per l'abilitazione
della Commissione ad adottare atti delegati L'articolo 23
stabilisce le condizioni a cui la Commissione è abilitata ad adottare gli atti
delegati. Articolo 24 – Riesame L'articolo 24
contiene delle clausole sul riesame del regolamento proposto e sulle possibili
proposte di modifica della Commissione.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Non sono previsti impatti sul bilancio. 2011/0417 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ai fondi europei di venture capital (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea[10], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Banca centrale europea[11], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[12], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il venture capital finanzia imprese che sono
generalmente molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza
societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione.
Inoltre, i fondi di venture capital forniscono a queste imprese competenze e
conoscenze preziose, contatti d’affari e consulenza strategica e sul patrimonio
di marca. Fornendo finanziamenti e consulenza a queste imprese, i fondi di venture
capital stimolano la crescita economica, contribuiscono alla creazione di posti
di lavoro, favoriscono lo sviluppo di imprese innovative, incrementano i loro
investimenti in ricerca e sviluppo e favoriscono imprenditorialità, innovazione
e competitività nell'Unione. (2)
È necessario stabilire un quadro comune di norme
riguardo all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo di venture
capital", con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei
fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento
ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle
categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme
uniformi nell'Unione. In assenza di tale quadro comune, c'è il rischio che gli
Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono
direttamente, ostacolandolo, sul buon funzionamento del mercato interno, poiché
i fondi di venture capital che desiderano operare in tutta l'Unione sarebbero
soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di
requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli
obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe
determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare
confusione riguardo alla proposta di investimento associata a un fondo europeo
di venture capital. Ancora, è opportuno che gli investitori siano in grado di
confrontare le proposte di investimento di fondi di venture capital diversi. È
necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitale
transfrontaliera da parte dei fondi di venture capital ed evitare distorsioni
competitive tra tali fondi; occorre inoltre impedire la comparsa, in futuro, di
ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni competitive
rilevanti. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interpretato ai sensi della
relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. (3)
È necessario adottare un regolamento che stabilisca
norme uniformi applicabili ai fondi europei di venture capital che desiderano
raccogliere capitale in tutta l'Unione con la denominazione di "Fondo
europeo di venture capital", e che imponga obblighi corrispondenti ai loro
gestori in tutti gli Stati membri. È necessario che tali disposizioni
assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi.
(4)
La definizione di requisiti qualitativi per
l'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo di venture capital"
sotto forma di regolamento assicurerebbe l'applicazione diretta di tali
requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono
capitali utilizzando tale denominazione. Ciò garantirebbe condizioni uniformi
per l'utilizzo di tale denominazione atte a impedire l'insorgere di requisiti
nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. Il
regolamento dovrebbe prevedere che i gestori di organismi di investimento
collettivo che utilizzano tale denominazione debbano rispettare le stesse
regole in tutta l'Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori
che desiderano investire in fondi di venture capital. Un regolamento ridurrebbe
anche la complessità normativa e il costo, a carico del gestore, connesso alla
conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali
fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere
capitali su base transfrontaliera. Un regolamento contribuirebbe anche
all'eliminazione di distorsioni competitive. (5)
Per chiarire la relazione tra il presente
regolamento e le norme dell'Unione sugli organismi di investimento collettivo e
sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia
applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli
OICVM di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[13], che sono stabiliti
nell'Unione e sono registrati presso l'autorità competente nel proprio Stato
membro d'origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui
gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE
e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010[14]. Inoltre, è opportuno che il presente regolamento sia applicato solo
ai gestori di portafogli di fondi di venture capital le cui attività gestite
non superino complessivamente la soglia di 500 milioni di EUR. Per rendere
operativo il calcolo di tale soglia, occorre che sia delegato alla Commissione il
potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea relativamente alla definizione del calcolo di
detta soglia. Nell’esercizio di tale potere, è necessario che la Commissione,
per assicurare la coerenza delle norme sugli organismi di investimento
collettivi, prenda in considerazione le misure da essa adottate in conformità all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2011/61/UE. (6)
Il presente regolamento non si applica qualora i
gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la
denominazione di "Fondo europeo di venture capital". In tali casi, è
opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali
dell'Unione esistenti. (7)
È necessario che il presente regolamento stabilisca
norme uniformi sulla natura dei fondi di venture capital, in particolare sulle imprese
di portafoglio in cui possono investire e sugli strumenti di investimento da
utilizzare. Ciò è necessario affinché sia possibile tracciare una linea di
demarcazione netta tra un fondo di venture capital qualificato e altri fondi di
investimento alternativi che assumono altre strategie di investimento meno specialistiche,
come per esempio il "private equity". (8)
In linea con l'obiettivo di circoscrivere con
precisione gli organismi di investimento collettivo contemplati dal presente
regolamento e al fine di assicurare che essi si concentrino sull'erogazione di
capitali alle piccole imprese nelle fasi iniziali della loro esistenza
societaria, è opportuno limitare la denominazione di "Fondo europeo di
venture capital" esclusivamente ai fondi che destinano almeno il 70 per
cento dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale
impegnato non richiamato a investimenti in tali imprese, sotto forma di
strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity. (9)
Per attuare misure di salvaguardia essenziali che
distinguano i fondi di venture capital qualificati ai sensi del presente
regolamento dalla più ampia categoria di fondi di investimento alternativi che
negoziano titoli emessi sui mercati secondari, è necessario imporre che i fondi
di venture capital qualificati si limitino ai soli investimenti in strumenti finanziari
emessi direttamente. (10)
Per permettere ai gestori di fondi di venture
capital una certa flessibilità nella gestione degli investimenti e della
liquidità dei loro fondi di venture capital qualificati, occorre consentire la negoziazione
sui mercati secondari fino alla soglia massima del 30 per cento dell'aggregato dei
conferimenti di capitale e degli investimenti di capitale non richiamato. È
opportuno che la detenzione a breve termine di cassa e altre disponibilità
liquide non sia considerata ai fini del calcolo di questo limite. (11)
Per garantire che la denominazione di "Fondo
europeo di venture capital" sia affidabile e facilmente riconoscibile per
gli investitori nell'Unione, è necessario che il presente regolamento
stabilisca che solo i gestori di fondi di venture capital che rispettino i
criteri qualitativi uniformi in esso sanciti saranno autorizzati a utilizzare
la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" quando
commercializzano fondi di venture capital qualificati nell'Unione. (12)
Per garantire che i fondi di venture capital
qualificati abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo,
occorre che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle
tecniche d'investimento consentite per tali fondi qualificati. (13)
Per garantire che i fondi di venture capital qualificati
non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici, e quindi assicurare che
tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno
finanziario a società di portafoglio ammissibili, è necessario che non siano
consentite l'assunzione di prestiti e l'operatività con leva finanziaria.
Tuttavia, per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità
straordinarie che potrebbero verificarsi tra i richiami di capitale impegnato
dagli investitori e l'effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è
necessario consentire l'assunzione di prestiti a breve termine. (14)
Per garantire che i fondi di venture capital qualificati
siano commercializzati presso investitori che abbiano la competenza,
l'esperienza e la capacità di assumere i rischi inerenti a tali fondi, e per
conservare la fiducia degli investitori nei fondi di venture capital qualificati,
occorre che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è
necessario che i fondi di venture capital qualificati siano in genere
commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere
trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio[15].
Questa categoria comprende gestori di fondi di venture capital che investono
essi stessi nei fondi di venture capital. Tuttavia, per poter disporre di una
base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei fondi di venture
capital, è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali
fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità
patrimoniali. Per tali investitori, occorre che siano sancite misure di
salvaguardia specifiche volte a garantire che i fondi di venture capital
qualificati siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano
un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È necessario che tali
misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l'utilizzo
di piani di risparmio periodici. (15)
Per garantire che solo i gestori di fondi di venture
capital che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio
comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione di "Fondo
europeo di venture capital", è necessario che il presente regolamento
stabilisca norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti del
gestore del fondo di venture capital con i suoi investitori. Per lo stesso
motivo, occorre che il presente regolamento sancisca, inoltre, condizioni
uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali
gestori. È necessario che tali norme richiedano anche che il gestore disponga
di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una
corretta gestione dei conflitti di interesse. (16)
Per garantire l'integrità della denominazione di
"Fondo europeo di venture capital", è necessario che il presente
regolamento contenga anche criteri qualitativi riguardo all'organizzazione del
gestore di fondi di venture capital. Pertanto, è necessario che il presente
regolamento sancisca requisiti uniformi e proporzionati all'esigenza di
assicurare adeguate risorse tecniche e umane nonché fondi propri sufficienti
per la corretta gestione dei fondi di venture capital qualificati. (17)
Per tutelare gli investitori, è necessario
assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai fondi di venture
capital qualificati. Pertanto, occorre che i documenti statutari dei fondi di venture
capital qualificati contengano norme sulla valutazione delle attività. Questo
dovrebbe garantire l'integrità e la trasparenza della valutazione. (18)
Per garantire che i gestori di fondi di venture
capital che utilizzano la denominazione di "Fondo europeo di venture
capital" forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività,
occorre che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali. (19)
Per assicurare l'integrità della denominazione
"Fondo europeo di venture capital" agli occhi degli investitori, è
necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi che
agiscono nella totale trasparenza in termini di politica d'investimento e di
obiettivi d'investimento. Occorre, pertanto, che il presente regolamento
sancisca norme uniformi sui requisiti informativi nei confronti degli
investitori cui è tenuto il gestore di fondi di venture capital. In
particolare, è necessario che vi siano obblighi informativi pre-contrattuali
relativi alla strategia e agli obiettivi dei fondi di venture capital
qualificati, agli strumenti di investimento utilizzati, alle informazioni sui
costi e sugli oneri associati nonché al profilo di rischio/rendimento
dell'investimento proposto da un fondo qualificato. In vista del conseguimento
di un elevato livello di trasparenza, è opportuno che tali requisiti
informativi comprendano informazioni sulle modalità di calcolo della
retribuzione del gestore di fondi di venture capital. (20)
Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto
dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è necessario che l'autorità
competente dello Stato membro d'origine vigili sulla conformità del gestore di
fondi di venture capital ai requisiti uniformi sanciti nel presente
regolamento. A tale scopo, è necessario che il gestore di fondi di venture
capital qualificati che intenda commercializzare i propri fondi con la
denominazione "Fondo europeo di venture capital" informi delle
proprie intenzioni l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. Occorre
che l'autorità competente registri il gestore del fondo se sono state fornite
tutte le informazioni necessarie e se sussistono mezzi e strutture adeguate che
consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento, e occorre che
la registrazione sia valida in tutta l'Unione. (21)
Per assicurare una vigilanza efficace sulla
conformità ai criteri uniformi sanciti, è necessario che il presente
regolamento contenga regole in merito alle circostanze in cui è necessario
aggiornare le informazioni fornite all'autorità competente nello Stato membro
d'origine. (22)
Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto
dei requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un
processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza
competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione del
gestore di fondi di venture capital nel suo Stato membro d'origine. (23)
Per assicurare condizioni di trasparenza nella
commercializzazione di fondi di venture capital qualificati in tutta l'Unione,
occorre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati (AESFEM) sia incaricata di gestire una base
di dati centrale con tutti i fondi di venture capital qualificati registrati in
conformità al presente regolamento. (24)
Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto
dei criteri uniformi sanciti, è necessario che il regolamento contenga un
elenco dei poteri di vigilanza a disposizione delle autorità competenti. (25)
Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente
applicato, occorre che esso preveda sanzioni in caso di violazione delle sue disposizioni
fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle
misure di salvaguardia relative all'identità degli investitori idonei e
sull'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo di venture capital"
esclusivamente da parte dei gestori di fondi di venture capital registrati.
Occorre che si stabilisca che la violazione di tali disposizioni fondamentali
implica il divieto dell'uso della denominazione e la radiazione del gestore di
fondi di venture capital. (26)
È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a
fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e
ospitanti e l'AESFEM. (27)
Un'efficace cooperazione normativa tra le entità
incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel
presente regolamento impone che un alto grado di segreto professionale sia richiesto
a tutte le autorità nazionali pertinenti e all'AESFEM. (28)
È necessario che le norme tecniche nei servizi
finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e un alto livello di
vigilanza in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all'AESFEM,
in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l'elaborazione dei
progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione,
qualora queste non implichino scelte politiche. (29)
Occorre che alla Commissione sia conferito il
potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione
ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea
di vigilanza (Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione
n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione[16]. È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle
norme tecniche di attuazione per il formato e il metodo della procedura di
notifica di cui all'articolo 15. (30)
Per specificare i requisiti sanciti nel presente
regolamento, occorre che sia delegato alla Commissione il potere di adottare
atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in merito alla definizione dei metodi da utilizzare per il calcolo e
il controllo della soglia di cui al presente regolamento e alla definizione dei
tipi di conflitti di interesse che i gestori di fondi di venture capital devono
evitare e delle misure da adottare al riguardo. È
particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate
nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. (31)
Occorre che la Commissione, al momento della
preparazione e della redazione degli atti delegati, garantisca una trasmissione
simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (32)
Al massimo entro quattro anni dalla data in cui
esso diviene applicabile, occorre sottoporre il presente regolamento a riesame,
al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato del venture capital. Sulla
base di tale riesame, è necessario che la Commissione presenti una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte di modifiche
legislative. (33)
Il presente regolamento rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto di rispetto per la
vita privata e familiare (articolo 7) e la libertà d'impresa (articolo 16). (34)
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati[17]
disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel
contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità
competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche
indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 45/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da
parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati[18]
disciplina il trattamento dei dati personali svolto dall'AESFEM nell'ambito del
presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione
dei dati. (35)
È necessario che il presente regolamento non
pregiudichi l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai fondi di venture
capital qualificati. (36)
L'obiettivo del presente regolamento, che consiste
nell'assicurare l'applicazione di requisiti uniformi alla commercializzazione dei
fondi di venture capital qualificati, non può essere raggiunto in misura
sufficiente dagli Stati membri. Pertanto, l'Unione può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento assicura la semplicità
del sistema di registrazione per i gestori di fondi di venture capital, e ha
considerato appieno la necessità di bilanciare la sicurezza e l'affidabilità
legate all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo di venture
capital" con il funzionamento efficiente del mercato del venture capital e
dei costi per i diversi soggetti coinvolti. Nel fare questo, il presente
regolamento non va al di là di quanto necessario per realizzare tale obiettivo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Il presente regolamento sancisce requisiti
uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano
utilizzare la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" e
le condizioni per la commercializzazione, sotto questa denominazione, di
organismi di investimento collettivo nell'Unione, contribuendo così al buon
funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce norme uniformi per la
commercializzazione dei fondi di venture capital qualificati a investitori
idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi di venture
capital qualificati, per gli strumenti e le tecniche d'investimento che i fondi
di venture capital qualificati possono utilizzare, nonché norme su
organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori di fondi di venture capital
che commercializzano i fondi di venture capital qualificati in tutta l'Unione. Articolo 2 1.
Il presente regolamento si applica ai gestori di
organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo
3, lettera b), che sono stabiliti nell'Unione e sono tenuti alla registrazione
presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità
all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, purché
tali gestori gestiscano portafogli di fondi di venture capital qualificati le
cui attività gestite non superino complessivamente la soglia di 500 milioni
di EUR o, negli Stati membri dove l'euro non è la moneta ufficiale, il
corrispondente valore nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del
presente regolamento. 2.
Ai fini del calcolo della soglia di cui al
paragrafo 1, i gestori di organismi di investimento collettivo che gestiscono
fondi diversi dai fondi di venture capital qualificati non tengono conto delle
attività gestite in tali fondi. 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati, in conformità all'articolo 23, che specificano i metodi di calcolo
della soglia di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i metodi per il
controllo continuativo della conformità a tale soglia. Articolo 3 Ai fini del presente regolamento, si applicano
le seguenti definizioni: (a)
"fondo di venture capital qualificato": un
organismo di investimento collettivo che investe almeno il 70 per cento
dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non
richiamato in attività che sono investimenti ammissibili; (b)
"organismo di investimento collettivo":
un'impresa che raccoglie capitali da una serie di investitori, nell'intento di
investirli in linea con una politica d'investimento definita a beneficio di
tali investitori e che non necessita di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5
della direttiva 2009/65/CE; (c)
"investimenti ammissibili": gli strumenti
rappresentativi di equity o quasi-equity che siano: i) emessi da un'impresa di portafoglio
ammissibile e acquisiti dal fondo di venture capital qualificato direttamente
dall'impresa di portafoglio ammissibile, o ii) emessi da un'impresa di portafoglio
ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall'impresa di portafoglio
ammissibile, o iii) emessi da un'impresa di cui l'impresa
di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione
di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo di venture capital qualificato
in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall'impresa di
portafoglio ammissibile; (d)
"impresa di portafoglio ammissibile": un'impresa
che, al momento dell'investimento da parte del fondo di venture capital
qualificato, non è quotata su un mercato regolamentato secondo quanto definito
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE, impiega meno
di 250 dipendenti, ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR
o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di EUR, e che in sé non
è un organismo di investimento collettivo; (e)
"equity": l'interessenza partecipativa in
un'impresa, rappresentata da azioni o da altra forma di partecipazione al
capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emessa per gli investitori; (f)
"quasi-equity": qualsiasi strumento
finanziario il cui rendimento è basato principalmente sui profitti o sulle
perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e che non è garantito in caso
di default; (g)
"commercializzazione": un'offerta o un
collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede
legale nell'Unione su iniziativa di un gestore di fondi di venture capital, o
per suo conto, di quote o azioni di un fondo di venture capital che egli
gestisce; (h)
"capitale impegnato": qualsiasi impegno
in base al quale una persona è obbligata ad acquisire un'interessenza nel fondo
di venture capital o a conferire capitali nel fondo di venture capital; (i)
"gestore di fondi di venture capital":
una persona giuridica la cui regolare attività è la gestione di almeno un fondo
di venture capital qualificato; (j)
"Stato membro d'origine": lo Stato membro
dove il gestore di fondi di venture capital è stabilito o ha la propria sede
legale; (k)
"Stato membro ospitante": lo Stato
membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove il gestore di fondi di venture
capital commercializza i fondi di venture capital in conformità al presente
regolamento; (l)
"autorità competente": l'autorità nazionale
che lo Stato membro d'origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare
la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo secondo
quanto indicato all'articolo 2, paragrafo 1. CAPO II
CONDIZIONI PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE DI "FONDO EUROPEO DI VENTURE
CAPITAL" Articolo 4 I gestori di fondi di venture capital che
ottemperano ai requisiti sanciti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare
la denominazione di "Fondo europeo di venture capital" in relazione
alla commercializzazione di fondi di venture capital qualificati nell'Unione. Articolo 5 1.
Il gestore di fondi di venture capital ha facoltà di
utilizzare non oltre il 30 per cento dell'aggregato dei conferimenti di
capitale e del capitale impegnato non richiamato del fondo per l'acquisizione
di attività che non sono investimenti ammissibili; la detenzione a breve
termine di cassa e altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del
calcolo di tale limite. 2.
Il gestore di fondi di venture capital non può contrarre
prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito, o fornire garanzie, a livello
del fondo di venture capital qualificato, né può applicare metodi che possono
aumentare l'esposizione di tale fondo, sia attraverso l'assunzione di prestiti di
contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso
altri mezzi. 3.
Il divieto sancito al paragrafo 2 non si applica
all'assunzione di prestiti per un periodo non rinnovabile non superiore a 120
giorni di calendario volti a fornire liquidità tra un richiamo di capitale
impegnato dagli investitori e il suo effettivo ricevimento. Articolo 6 I gestori di fondi di venture capital
commercializzano le quote e le azioni dei fondi di venture capital
esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori
professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE
o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in
conformità alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso
altri investitori qualora: (a)
i suddetti altri investitori si impegnino a
investire almeno 100 000 EUR; (b)
i suddetti altri investitori dichiarino per
iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a
investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o
all'investimento previsto; (c)
il gestore di fondi di venture capital effettui una
valutazione della competenza, esperienza e conoscenza dell'investitore, senza
presumere a priori che l'investitore possieda la conoscenza e l'esperienza di
mercato propria dei soggetti elencati nella sezione I dell'allegato II della
direttiva 2004/39/CE; (d)
il gestore di fondi di venture capital sia
ragionevolmente sicuro, alla luce della natura dell'impegno o dell'investimento
previsto, che l'investitore è in grado di assumere decisioni autonome di investimento
e di comprenderne i rischi connessi, e che un impegno del genere sia
appropriato per il suddetto investitore; (e)
il gestore di fondi di venture capital confermi per
iscritto di aver effettuato la valutazione di cui alla lettera c), e che sono
soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d). Articolo 7 In relazione ai fondi di venture capital
qualificati da loro gestiti, i gestori: (a)
agiscono con la dovuta competenza, cura e diligenza
nella conduzione delle proprie attività; (b)
applicano politiche e procedure idonee per
prevenire pratiche irregolari, per le quali sia ragionevole supporre che
potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di
portafoglio ammissibili; (c)
conducono gli affari in modo da favorire i migliori
interessi dei fondi di venture capital qualificati che gestiscono e degli
investitori in detti fondi, nonché l'integrità del mercato; (d)
applicano un livello elevato di diligenza nella
selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio
ammissibili; (e)
possiedono una conoscenza e una comprensione
adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono. Articolo 8 1.
I gestori di fondi di venture capital identificano
ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non fosse possibile evitarli, li
gestiscono, li controllano e, in conformità al paragrafo 4, li indicano, per
impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi di venture
capital qualificati e dei loro investitori e per assicurare che i fondi di venture
capital qualificati che essi gestiscono siano trattati equamente. 2.
I gestori di fondi di venture capital identificano,
in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra: (a)
i gestori di fondi di venture capital, le persone
che svolgono effettivamente l'attività di gestore di fondi di venture capital,
i dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o
sono controllate dal gestore di fondi di venture capital, da un lato, e i fondi
di venture capital qualificati gestiti dal gestore di fondi di venture capital
o gli investitori in tali fondi, dall'altro; (b)
il fondo di venture capital qualificato o gli
investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo di venture capital qualificato
gestito dallo stesso gestore di fondi di venture capital o gli investitori in
tale altro fondo, dall'altro. 3.
I gestori di fondi di venture capital dispongono e gestiscono
strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti
sanciti nei paragrafi 1 e 2. 4.
Sono fornite informazioni sui conflitti di
interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate dal
gestore di fondi di venture capital per identificare, prevenire, gestire e
controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con
ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli
investitori. I gestori di fondi di venture capital indicano chiaramente agli
investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di
intraprendere attività per loro conto. 5.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati ai sensi dell'articolo 23 che specificano: (a)
i tipi di conflitti di interessi di cui al
paragrafo 2 del presente articolo; (b)
le misure che ci si attende dai gestori di fondi di
venture capital, in termini di strutture e procedure organizzative e
amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e indicare i
conflitti di interesse. Articolo 9 I gestori di fondi di venture capital
dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e utilizzano risorse
umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei fondi di venture
capital qualificati. Articolo 10 Le regole per la valutazione delle attività
sono indicate nei documenti statutari del fondo di venture capital qualificato. Articolo 11 1.
Il gestore di fondi di venture capital presenta una
relazione annuale all'autorità competente dello Stato membro d'origine per
ciascun fondo di venture capital qualificato gestito entro 6 mesi dalla data di
chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio
del fondo di venture capital qualificato e le attività condotte nell'esercizio
concluso. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo
di venture capital qualificato. Essa è prodotta in conformità ai principi di
presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra il
gestore di fondi di venture capital e gli investitori. Il gestore di fondi di venture
capital presenta la relazione agli investitori su richiesta. Il gestore di
fondi di venture capital e gli investitori possono concordare tra loro la
pubblicazione di informazioni integrative. 2.
Qualora il gestore di fondi di venture capital sia
tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi della direttiva 2004/109/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[19]
in relazione al fondo di venture capital qualificato, le informazioni indicate
al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento
alla relazione finanziaria annuale. Articolo 12 1.
I gestori di fondi di venture capital comunicano ai
propri investitori, prima della loro decisione di investimento, almeno i
seguenti elementi: (a)
l'identità del gestore del fondo di venture capital
e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore ai fini della gestione
del fondo qualificato, nonché una descrizione dei loro compiti; (b)
una descrizione della strategia e degli obiettivi di
investimento del fondo di venture capital qualificato, inclusa una descrizione
dei tipi di imprese di portafoglio ammissibili nonché delle altre attività in
cui può investire il fondo di venture capital qualificato, delle tecniche che
può impiegare e delle restrizioni applicabili agli investimenti; (c)
una descrizione del profilo di rischio del fondo di
venture capital qualificato e di tutti i rischi associati alle attività in cui
il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere
impiegate; (d)
una descrizione della procedura di valutazione del fondo
di venture capital qualificato e della metodologia di determinazione del prezzo
per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la
valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili; (e)
una descrizione del modo in cui viene calcolata la
retribuzione del gestore del fondo di venture capital; (f)
una descrizione di tutti i diritti, gli oneri e i costi,
e dei loro importi massimi, direttamente o indirettamente imputati agli
investitori; (g)
laddove disponibili, i rendimenti storici del fondo
di venture capital qualificato; (h)
una descrizione delle procedure con cui il fondo di
venture capital qualificato può modificare la propria strategia o politica di
investimento, o entrambe. 2.
Qualora il gestore di un fondo di venture capital
qualificato sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo a tale fondo secondo
quanto sancito dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[20]
o dalla legislazione nazionale, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere
fornite separatamente o nell'ambito del prospetto. CAPO III
VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 13 1.
I gestori di fondi di venture capital che, per la
commercializzazione dei propri fondi di venture capital qualificati, intendono
utilizzare la denominazione di "Fondo europeo di venture capital",
informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro
d'origine, fornendo le seguenti informazioni: (a)
l'identità delle persone che effettivamente
svolgono l'attività di gestione dei fondi di venture capital qualificati; (b)
l'identità dei fondi di venture capital qualificati
le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di
investimento; (c)
informazioni sui dispositivi adottati per
ottemperare ai requisiti di cui al capo II; (d)
un elenco degli Stati membri in cui il gestore di
fondi di venture capital intende commercializzare ciascun fondo di venture
capital qualificato. 2.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine
registra il gestore di fondi di venture capital solo se sono soddisfatte le
seguenti condizioni: (a)
le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete
e (b)
i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al
paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II. 3.
La registrazione è valida per l'intero territorio
dell'Unione e consente ai gestori di fondi di venture capital di
commercializzare in tutta l'Unione i fondi di venture capital qualificati
utilizzando la denominazione di "Fondo europeo di venture capital". Articolo 14 Il gestore di fondi di venture capital informa
le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intenda
commercializzare: (a)
un nuovo fondo di venture capital qualificato; (b)
un fondo di venture capital qualificato esistente
in uno Stato membro non indicato nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1,
lettera d). Articolo 15 1.
Subito dopo la registrazione di un gestore di fondi
di venture capital, l'autorità competente dello Stato membro d'origine inoltra
rispettiva notifica agli Stati membri indicati in conformità all'articolo 13,
paragrafo 1, lettera d), e all'AESFEM. 2.
Gli Stati membri ospitanti indicati in conformità
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di
fondi di venture capital registrato in conformità all'articolo 13 requisiti o
procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei suoi fondi di venture
capital qualificati, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell'inizio
di detta commercializzazione. 3.
Per assicurare l'applicazione uniforme del presente
articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per
stabilire il formato della notifica. 4.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche
di attuazione alla Commissione entro [inserire data]. 5.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 in conformità alla
procedura illustrata nell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 16 L'AESFEM gestisce una base di dati centrale,
accessibile pubblicamente da Internet, di tutti i gestori di fondi di venture
capital registrati nell'Unione conformemente al presente regolamento. Articolo 17 L'autorità competente dello Stato membro
d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento. Articolo 18 Le autorità competenti, in conformità alle
leggi nazionali, detengono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari
per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di: (a)
chiedere l'accesso a qualsiasi documento in
qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi; (b)
imporre al gestore di fondi di venture capital di
fornire informazioni immediatamente; (c)
esigere da qualsiasi persona informazioni relative
alle attività del gestore di fondi di venture capital o del fondo di venture
capital qualificato; (d)
eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso; (e)
emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore
di un fondo di venture capital adempia alle disposizioni di cui al presente
regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere
in una violazione dello stesso. Articolo 19 1.
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle misure
amministrative e le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del
presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste
vengano attuate. Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate
e dissuasive. 2.
Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento] gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla
Commissione e all'AESFEM. Essi informano immediatamente la Commissione e
l'AESFEM di tutte le successive modifiche. Articolo 20 1.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine
adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora il gestore di un fondo
di venture capital: (a)
non adempia alle disposizioni che si applicano alla
composizione del portafoglio in virtù dell'articolo 5; (b)
non commercializzi il fondo di venture capital qualificato
a investitori idonei ai sensi dell'articolo 6; (c)
non si registri presso l'autorità competente del
proprio Stato membro d'origine violando le disposizioni dell'articolo 13. 2.
Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità
competente dello Stato membro d'origine adotta le seguenti misure, come
opportuno: (a)
proibisce l'utilizzo della denominazione di "Fondo
europeo di venture capital" per la commercializzazione di uno o più fondi
di venture capital qualificati del gestore di fondi di venture capital; (b)
radia il gestore di fondi di venture capital dal
registro. 3.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine
informano le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in
conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della radiazione del
gestore di fondi di venture capital dal registro di cui al paragrafo 2, lettera
b), del presente articolo. 4.
Il diritto di commercializzare uno o più fondi di venture
capital qualificati con la denominazione di "Fondo europeo di venture
capital" nell'Unione decade con effetto immediato dalla data della
decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera a), o b). Articolo 21 1.
Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano
quando necessario per espletare i propri compiti a norma del presente
regolamento. 2.
Esse si scambiano tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per identificare e sanare violazioni del presente
regolamento. Articolo 22 1.
Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per
le autorità competenti o l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati
dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto
professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone
nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o
autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, cosicché non si possano
individuare i singoli gestori di fondi di venture capital e i singoli fondi di venture
capital qualificati, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale e nei
procedimenti previsti dal presente regolamento. 2.
Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM
non è impedito di scambiarsi informazioni in conformità al presente regolamento
o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di fondi
di venture capital e ai fondi di venture capital qualificati. 3.
Qualora le autorità competenti e l'AESFEM ricevano
informazioni riservate in conformità al paragrafo 2, possono servirsene
soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti
amministrativi e giudiziari. CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 23 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente
articolo. 2.
La delega di poteri di cui all'articolo 2,
paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafo 5 è conferita alla Commissione per un
periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. La Commissione redige una relazione sulla delega di
poteri al più tardi nove mesi prima del termine dei quattro anni. La delega di
poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il
Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima
della fine di ciascun periodo. 3.
La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo
3 e all'articolo 8, paragrafo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della
decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva
ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli
atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 3 o dell'articolo 8, paragrafo 5 entra in vigore solo se il
Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro due mesi dalla
sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale
termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 24 1.
Al massimo entro 4 anni dalla data di applicazione,
la Commissione riesamina il presente regolamento. Tale riesame prevede uno
studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e
sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare: (a)
sulla misura in cui la denominazione di "Fondo
europeo di venture capital" è stata utilizzata dai gestori di fondi di venture
capital in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera; (b)
sull'ambito di applicazione del presente
regolamento, inclusa la soglia di 500 milioni di EUR. 2.
Dopo aver consultato l'AESFEM,
la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa. Articolo 25 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo
2, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 5, che si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Secondo l'ultima indagine della
Banca Centrale Europea (BCE) oltre il 50% delle PMI della zona euro presa a
campione ha riferito di aumenti dei tassi di interesse applicati dalle banche e
di una generale stretta degli standard creditizi per i finanziamenti alle PMI. [2] Nell'ultima indagine (09/2010 – 02/2011)
condotta dalla Banca Centrale Europea (BCE) e sviluppata insieme alla
Commissione europea per l'accesso alla finanza delle PMI nella zona euro, circa
il 15% delle PMI prese in considerazione ha citato l'"accesso alla
finanza" come il problema più pressante; la situazione è immutata rispetto
alle indagini precedenti. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201104en.pdf?b704f6b228e071bea9507d7569412805 [3] Fonte:
stime 2011 dell'Associazione europea del private equity e venture capital
(EVCA). [4] http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm,
3 marzo 2010, e riconosciuto anche nell'ambito dell'Unione per l'innovazione, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=keydocs
6 ottobre 2010. [5] http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/20110413-communication_en.pdf
13 aprile 2011 [6] http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111012communication_roadmap_en.pdf [7] Il capitale
di rischio copre tre tipi di finanziamento: i) investimento informale da parte
di business angel, ii) il venture capital e (iii) mercati azionari
specializzati in PMI e aziende ad alto tasso di crescita. [8] Relazione finale 2003 del Piano
d'azione per il venture capital (PACR): http://ec.europa.eu/internal_market/securities/riskcapital/index_en.htm [9] http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm [10] GU C [...] del [...], pag. [11] GU C [...] del [...], pag. [12] GU C [...] del [...], pag. [13] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32. [14] GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1. [15] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [16] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84. [17] GU L 281 del 23.11.1995 pag. 31. [18] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [19] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38. [20] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.