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Document 52009DC0687

Relazione della Commissione ai sensi degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione

/* COM/2009/0687 def. */

52009DC0687

Relazione della Commissione ai sensi degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione /* COM/2009/0687 def. */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 17.12.2009

COM(2009) 687 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

ai sensi degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione

INDICE

1. INTRODUZIONE 3

2. ATTIVITÀ 3

3. CONTESTO GENERALE 4

4. INFORMAZIONI TRASMESSE 4

5. VALUTAZIONE 9

6. CONCLUSIONI 10

ALLEGATO: 12

1. INTRODUZIONE

Nelle conclusioni del 14 aprile 2005, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha chiesto l'istituzione di un sistema d'informazione reciproca tra i responsabili delle politiche di migrazione e di asilo degli Stati membri. In accoglimento di tale richiesta, nell'ottobre del 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell’asilo e dell’immigrazione[1], che il Consiglio ha adottato il 5 ottobre 2006[2].

La decisione 2006/688/CE stabilisce un sistema sicuro di scambio e consultazione fra gli Stati membri sulle misure nazionali di prossima o recente adozione, qualora tali misure siano di pubblico dominio e possano avere un impatto significativo in numerosi Stati membri o nell'intera Unione europea.

L'articolo 4 della decisione prevede che la Commissione elabori ogni anno una relazione generale per ricapitolare le principali informazioni comunicate dagli Stati membri. La relazione generale è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base su cui si sviluppa dibattito a livello ministeriale sulle politiche nazionali in materia di asilo e immigrazione.

L'articolo 5 stabilisce che la Commissione valuta il funzionamento del meccanismo due anni dopo l’entrata in vigore della decisione e a intervalli regolari in seguito; se del caso, propone modifiche.

Lo scadere in parallelo di tale termine di due anni per la valutazione del funzionamento del meccanismo induce la Commissione ad accorpare la relazione (articolo 4) e la valutazione (articolo 5) in un unico documento, in modo da presentare un quadro completo del primo periodo di operatività del meccanismo d'informazione reciproca.

2. ATTIVITÀ

LA DECISIONE È ENTRATA IN VIGORE IL 4 NOVEMBRE 2006, MENTRE IL MECCANISMO È DIVENUTO OPERATIVO NELL'APRILE 2007. IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 3 DELLA DECISIONE, LA COMMISSIONE HA CREATO UNO SPECIALE GRUPPO D'INTERESSE SU UNA PIATTAFORMA BASATA SUL WEB, LA RETE CIRCA (AMMINISTRATORE DI CENTRO DI RISORSE DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE), GARANTENDONE L'ACCESSO A REFERENTI NAZIONALI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI.

Entro la fine di settembre 2008 tutti gli Stati membri avevano designato i propri referenti nazionali. È stato dato accesso a circa 60 esperti nazionali; il numero di accessi richiesti varia da uno a cinque per Stato membro.

Per sostenere i referenti nazionali e dare agli esperti la possibilità di familiarizzarsi con la rete, nel febbraio del 2007 la Commissione ha organizzato un corso di formazione CIRCA seguito da una sessione supplementare nel dicembre 2007 sotto forma di workshop. In questo ambito si è svolta un'analisi preliminare dei primi sei mesi di operatività del sistema. Un terzo workshop, nell'aprile del 2008, ha vagliato il contenuto della presente relazione.

Parallelamente, nell'ambito del comitato per l'immigrazione e l'asilo, la Commissione ha comunicato agli Stati membri le informazioni più significative da questi trasmesse. Sulla base di un questionario il comitato ha discusso vari modi per migliorare l'uso del meccanismo. In occasione della riunione dell'8 giugno 2009 il comitato è stato altresì informato della preparazione della relazione e della valutazione. La parte della relazione riguardante i meri fatti è stata distribuita ai referenti del meccanismo d'informazione reciproca a scopo di verifica.

3. CONTESTO GENERALE

Da aprile 2007 al 30 settembre 2009 16 Stati membri hanno trasmesso informazioni utilizzando il meccanismo d'informazione reciproca. Le informazioni riguardavano 45 misure diverse. Circa il 50% delle comunicazioni (21) concernevano legislazione già adottata, mentre solo 4 riguardavano progetti di legge. Complessivamente sono pervenute 9 comunicazioni da cinque Stati membri relative a intenzioni politiche e programmazioni a lungo termine. 11 Stati membri non hanno trasmesso alcuna informazione (v. allegato). Sebbene vi siano stati periodi di intenso scambio di informazioni, nell'ambito del meccanismo si sono registrate soltanto 4 comunicazioni nel 2009.

Il formato delle informazioni comunicate non è stato sempre omogeneo. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, le informazioni devono essere comunicate mediante il modulo di segnalazione allegato alla decisione, ove possibile indicando il link al testo completo. Nonostante ciò, in alcuni casi gli Stati membri non si sono avvalsi del modulo, limitandosi a trasmettere il semplice testo della misura in questione. Questo può avere complicato l'effettiva ricezione delle informazioni, visto che gli Stati membri interessati non hanno potuto individuare immediatamente il nocciolo della questione né l’impatto possibile della misura. Si riscontrano inoltre differenze quanto ai contenuti dei moduli compilati: se alcuni riportano un contribuito piuttosto esaustivo (ma comunque sintetico), altri si limitano ad una descrizione sommaria che non sempre rende l'idea della natura della misura.

Inoltre, in alcuni casi è stato indicato solo il titolo inglese della misura senza compilare il modulo, e il testo è stato comunicato solo nella lingua originale. Ciò può aver fatto sì che le informazioni non siano state capite. Occorre rammentare che, conformemente all'allegato della decisione, gli Stati membri devono tradurre in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea diversa dalla propria il nome completo della misura, una sua breve descrizione e le loro osservazioni a riguardo.

4. INFORMAZIONI TRASMESSE

Intenzioni politiche e programmazione a lungo termine

Il 20 aprile 2007 il Regno Unito ha inviato due documenti adottati dal Ministero dell'Interno nel marzo 2007: “ Rendere più sicure le frontiere del Regno Unito – Un programma e una strategia per il futuro” e “L'applicazione delle norme – Una strategia per garantire e rafforzare il rispetto delle leggi sull'immigrazione ”, che illustrano il nuovo approccio delle autorità britanniche in tema di politica delle frontiere e in ordine all'applicazione delle norme sull’immigrazione.

Il 25 giugno 2007 la Spagna ha inviato informazioni sul "Piano strategico in materia di cittadinanza e integrazione " che ne descrive l'approccio all'integrazione per gli anni 2007 – 2010.

Il 17 aprile 2008 la Romania ha trasmesso informazioni sulla decisione del governo per l'approvazione della strategia nazionale di immigrazione per il periodo 2007 – 2010.

Il 13 aprile 2007 i Paesi Bassi hanno comunicato l'intenzione di adottare un regolamento ammirativo che risolve le questioni lasciate aperte dalla precedente legge sugli stranieri .

Il 1° agosto 2008 sempre i Paesi Bassi hanno fornito informazioni circa una lettera del ministro e del viceministro della Giustizia al presidente del Parlamento riguardante l'analisi dell' applicazione dell'articolo 1F della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati . La lettera, recante data 9 giugno 2008, contiene le conclusioni della valutazione della politica olandese in merito all'articolo 1F della Convenzione del 1951.

Il 29 settembre 2008 i Paesi Bassi hanno altresì trasmesso agli Stati membri il documento politico “ Blueprint for Modern Migration Policy ” ( programma per una politica di migrazione moderna ) . Il documento è stato presentato al Parlamento olandese il 27 giugno 2008 e contiene la proposta del governo olandese sull’ammissione e il soggiorno degli stranieri che desiderano stabilirsi nei Paesi Bassi.

Da ultimo, il 12 febbraio 2009 i Paesi Bassi hanno comunicato informazioni sull'adozione del documento intitolato “ Achieving a more effective asylum procedure and a more effective return policy ” (per una procedura di asilo e una politica di rimpatrio più efficaci ), che descrive i programmi del governo a favore di una procedura di asilo più precisa e rapida, che agevolerà inoltre il rimpatrio dei richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta.

Il 9 dicembre 2008 la Svezia ha comunicato informazioni sull'adozione della strategia internazionale della commissione svedese per la migrazione . Il documento riguarda una strategia internazionale completa, a misura dell’agenzia, adottata dal direttore generale nel giugno del 2008.

Progetti di legge

Il 7 maggio e il 5 giugno 2007 sono pervenute ulteriori informazioni sulla regolarizzazione dei richiedenti asilo nei Paesi Bassi (riprese in precedenza fra le intenzioni politiche). Ai sensi del regolamento, ai cittadini stranieri che hanno presentato domanda di asilo entro il 1° aprile 2001 e risiedono ininterrottamente nei Paesi Bassi da quella data è rilasciato d'ufficio il permesso di soggiorno. Non hanno diritto al permesso, sempre in base al regolamento, i cittadini stranieri che rappresentano un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale. La normativa vieta inoltre il rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che hanno dichiarato false generalità o una falsa cittadinanza in diversi procedimenti o le cui generalità o la cui cittadinanza si sono rivelate false.

Il 3 marzo 2007 l' Italia ha trasmesso informazioni su un progetto di legge per la modifica della disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che comprende tra l'altro una corsia preferenziale per lavoratori altamente specializzati (nei settori ricerca, scienze, cultura, arte, gestione, spettacolo, sport) onde garantire loro, in tempi brevi, un permesso di soggiorno della durata massima di 5 anni, oltre a misure per una politica di rimpatrio più efficace .

L'8 novembre 2007 l' Italia ha comunicato informazioni sul documento del Senato n. 1201 relativo a un disegno di legge recante disposizioni penali contro lo sfruttamento di lavoratori dipendenti irregolari , allo scopo di rafforzare la tutela dei lavoratori migranti e rendere più severe le sanzioni a carico dei datori di lavoro .

Il 17 giugno 2008 la Repubblica ceca ha inoltrato informazioni relative a una proposta sulla migrazione legale che introduce una " carta verde" , la cui entrata in vigore era prevista per la metà del 2009. La "carta verde" dovrebbe riunire in un unico documento il permesso di lavoro e il permesso di soggiorno nel territorio della Repubblica ceca, e fungere in casi particolari da permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro.

Leggi adottate

L'8 marzo 2007 la Repubblica slovacca ha fornito informazioni sulle modifiche alla nuova legge sull'asilo , che include il concetto di protezione sussidiaria, e il 31 gennaio 2008 ha trasmesso altre modifiche alla stessa legge.

Il 2 luglio 2007 l' Ungheria ha comunicato informazioni sulla nuova legislazione in materia di immigrazione ("legge II del 2007 sull'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi"). La nuova normativa, entrata in vigore il 1° luglio 2007, tende principalmente all'armonizzazione con gli strumenti UE pertinenti, in particolare l'acquis di Schengen.

Nella stessa data l' Ungheria ha trasmesso informazioni sulla nuova "Legge LXXX del 2007 in materia di asilo ", adottata il 25 giugno 2007 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Obiettivo principale della nuova normativa è garantire la conformità con le pertinenti direttive CE (direttiva qualifiche, direttiva procedure e direttiva accoglienza), nonché introdurre il concetto di protezione sussidiaria nella legislazione ungherese. Una versione inglese della nuova legge era stata inoltrata il 21 dicembre 2007.

Da ultimo, il 18 agosto 2009, l'Ungheria ha fornito il testo dei decreti governativi nn.113/2007 e 114/2007, relativi all'attuazione della Legge I del 2007 sull’ammissione e il soggiorno di persone titolari del diritto di libera circolazione e di soggiorno , che ha attuato la Legge sulla libera circolazione entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

Il 6 luglio 2007 Malta ha trasmesso informazioni sulla nuova normativa nazionale di attuazione della direttiva 2003/86/CE sul diritto do ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi.

Nella stessa data, la Polonia ha comunicato l'ordinanza del 27 giugno 2007 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che modifica l'ordinanza sul lavoro degli stranieri senza obbligo di permesso di soggiorno. Le nuove norme dovevano promuovere l' occupazione legale degli stranieri e rispondere alla carenza di forza lavoro riscontrata in particolare nei settori dell'agricoltura e delle costruzioni. L'ordinanza è entrata in vigore il 5 luglio 2007.

Inoltre, il 31 gennaio 2008 la Polonia ha comunicato informazioni relative a un'ulteriore modifica dell'ordinanza sul lavoro degli stranieri senza obbligo di permesso di soggiorno. Il periodo iniziale (fino a 3 mesi) è stato prolungano fino a un massimo di 6 mesi nell'arco di un anno. L'ordinanza è entrata in vigore il 1 febbraio 2008.

Da ultimo, il 20 luglio 2007 la Polonia ha inoltrato informazioni relative alla legge del 24 maggio 2007 che modifica la legge sugli stranieri (e altri atti) diretta ad attuare le direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE. La modifica comporta un dispositivo di cancellazione (regolarizzazione) per gli stranieri in posizione irregolare nel territorio della Repubblica di Polonia in modo continuativo almeno dal 1° gennaio 1997 che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore di tale legge, presentino domanda di permesso di soggiorno per un periodo fisso di un anno. La legge è entrata in vigore il 20 luglio 2007.

Il 27 settembre 2007 la Germania ha comunicato informazioni sulla nuova normativa che modifica la legge tedesca sull’immigrazione . Obiettivo principale di questa legge era attuare undici direttive. Inoltre, la legge sul soggiorno degli stranieri, in vigore dal 1°gennaio 2005, è stata modificata per contrastare i matrimoni falsi e forzati, migliorare la sicurezza interna, promuovere l'integrazione degli stranieri (a tal fine è tollerato il soggiorno di alcune categorie di cittadini di paesi terzi) e agevolare l'ingresso in Germania di chi desidera avviare un'attività commerciale.

Il 6 novembre 2007 il Portogallo ha inoltrato informazioni relative alla nuova disciplina (legge 23/2007 e decreto reg. 84/2007 del 5 novembre 2007) che approva il quadro giuridico per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale e per l'uscita e l’allontanamento degli stessi dal territorio nazionale. Con questa normativa il Portogallo attua nel diritto nazionale numerose direttive, in particolare in materia di migrazione legale.

Il 12 marzo 2008 la Slovenia ha comunicato informazioni sulla "Legge internazionale in materia di protezione" entrata in vigore il 1° gennaio 2008, che attua nel diritto nazionale le direttive sull'asilo . In aggiunta agli obblighi disposti dalle direttive, questa legge introduce un nuovo capo relativo al reinsediamento permanente basato sulle quote.

L'8 aprile 2008 la Repubblica ceca ha comunicato la modifica della legge n. 326/1999 Coll. relativa al soggiorno degli stranieri nel territorio della Repubblica ceca, entrata in vigore il 21 dicembre 2007. Questa legge è lo strumento legislativo fondamentale contenente le disposizioni giuridiche necessarie per definire i diritti e gli obblighi degli stranieri in posizione regolare nel territorio della Repubblica ceca e degli stranieri in entrata, le disposizioni in materia di visti, espulsione, ecc. Le modifiche principali riguardano il recepimento delle direttive 2005/71/CE e 2001/51/CE, l'obbligo per gli stranieri che richiedono il visto di acconsentire al rilevamento delle impronte digitali e alle fotografie, l'introduzione dell’obbligo di provare la conoscenza della lingua ceca per fare domanda di permesso di soggiorno permanente e le nuove regole sugli atti fraudolenti diretti a ottenere l'autorizzazione a risiedere nella Repubblica ceca ("matrimoni di convenienza").

Sempre in data 8 aprile 2008, la Svezia ha comunicato le modifiche alla legge svedese sugli stranieri e all' ordinanza sugli stranieri , entrate in vigore già all'inizio del 2006. La legge sugli stranieri contiene tra l'altro disposizioni in ordine alle condizioni in cui uno straniero può fare ingresso, soggiornare e lavorare in Svezia, disposizioni in materia di visti, diritto di soggiorno, rifugiati e persone altrimenti bisognose di protezione, status di soggiornante di lungo periodo in Svezia per cittadini di paesi terzi, trattenimento, attuazione di provvedimenti di respingimento o di espulsione, mezzi di ricorso, consultori pubblici e protezione temporanea. L' ordinanza sugli stranieri prevede norme relative a documenti di viaggio, visti, diritto di soggiorno, permessi di soggiorno, permessi di lavoro, controlli e misure coercitive, diritto di fornire informazioni e respingimento, espulsione, ecc.

Il 16 aprile 2008 l' Austria ha comunicato il testo della legge federale sull'insediamento e il soggiorno in Austria ( legge in materia di insediamento e soggiorno ) e la legge federale relativa alla concessione dell'asilo ( legge sull'asilo del 2005), entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2006.

Il 13 agosto 2009 l' Austria ha comunicato il testo delle modifiche alla legge sull'asilo , alla legge sull'insediamento e il soggiorno e alla legge sulla politica per gli stranieri del 1° aprile 2009.

Il 10 maggio 2007 la Grecia ha fornito informazioni sulla procedura di regolarizzazione per categorie specifiche di cittadini di paesi terzi. L'articolo 18, paragrafo 4, della legge 3536/2007 prevede una procedura di regolarizzazione relativa a categorie specifiche di cittadini di paesi terzi che vivevano in Grecia fino al 31 dicembre 2004 e che da allora continuano a risiedervi, purché non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Gli interessati devono fornire prove precise attestanti la residenza in Grecia. Il coniuge e i figli minori di tali cittadini sono soggetti alla disciplina individualmente.

Il 15 maggio 2008 la Grecia ha comunicato il decreto presidenziale n. 106/2007 di attuazione della direttiva 2004/38/CE , in virtù dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione del Consiglio. Lo stesso giorno sono state fornite informazioni sulla decisione ministeriale comune n. 16928/17-8-07 relativa alla certificazione della conoscenza della lingua greca e di elementi di storia e cultura greca per cittadini di paesi terzi che intendano fare domanda di status di soggiornante di lungo periodo , modificata con decisione ministeriale comune n. 999/03-3-08.

Il 23 settembre 2008 la Spagna ha comunicato una nuova normativa concernente il supporto al ritorno volontario nei paesi di origine dei cittadini di paesi terzi disoccupati. La misura, adottata con decreto del governo 4/2008 del 19 settembre 2008, concede la possibilità di pagare in due rate il sussidio di disoccupazione contributivo a cittadini di paesi terzi disoccupati, residenti legalmente in Spagna, che decidano di ritornare volontariamente nel proprio paese di origine. La norma generale prevede che i lavoratori debbano essere cittadini di paesi terzi con i quali la Spagna ha firmato accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.

Decisioni definitive degli organi giurisdizionali di ultimo grado

Nessuna informazione.

Decisioni amministrative aventi ad oggetto un vasto numero di cittadini di paesi terzi o di carattere generale

Il 3 maggio 2007 l' Italia ha comunicato informazioni sull'adozione degli orientamenti del Ministero dell'Interno e del Ministero per le Politiche familiari in materia di soggiorno di minori stranieri e su una circolare dedicata al rilascio del permesso di soggiorno a sportivi extracomunitari dilettanti .

Inoltre, il 6 dicembre 2007 l' Italia ha trasmesso informazioni concernenti una decisione adottata dal Ministero dell'Interno riguardante il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale a immigrati in condizioni lavorative di sfruttamento.

Il 25 giugno 2007 la Spagna ha inoltrato informazioni in merito a un' ordinanza ministeriale che stabilisce l'entità dei mezzi economici di cui gli stranieri devono disporre per entrare in Spagna, e in merito a una seconda ordinanza ministeriale che disciplina le lettere di invito in Spagna per stranieri a fini privati o per turismo .

Inoltre, il 2 agosto 2007 la Spagna ha comunicato istruzioni riguardanti la procedura di gestione delle domande di cittadini di paesi terzi, imbarcati su navi spagnole , di permesso di soggiorno e lavoro in Spagna.

Da ultimo, il 17 gennaio 2008 la Spagna ha trasmesso informazioni in ordine a una decisione del Consiglio dei Ministri spagnolo, del 21 dicembre 2007, relativa alla quota di lavoratori extracomunitari ammessi in Spagna per il 2008.

Altre decisioni

Il 2 novembre 2007 i Paesi Bassi hanno comunicato informazioni sulla decisione del dipartimento di diritto amministrativo del Consiglio di Stato di sottoporre alla Corte europea di giustizia una questione pregiudiziale correlata all'ambito di applicazione dell'articolo 15, frase introduttiva e lettera c), della direttiva 2004/83/CE.

Il 22 luglio 2008 la Svezia ha inoltrato informazioni sugli orientamenti del direttore generale della commissione svedese per la migrazione (adottati nel maggio 2008) sull' applicazione del regolamento Dublino nei confronti della Grecia.

Il 2 ottobre 2008 i Paesi Bassi hanno comunicato agli Stati membri decisioni politiche nel settore dell' asilo , adottate riguardo a paesi di origine specifici . Tali decisioni riguardano l'uso di informazioni su o da detti paesi per valutare le domande di asilo nei Paesi Bassi. Il 14 agosto 2009 è stato trasmesso il nuovo allegato a questo documento.

5. VALUTAZIONE

Gli Stati membri e la Commissione[3] hanno sottolineato che l'assenza di verifiche di frontiera nello spazio Schengen, la politica comune sui visti, gli stretti legami economici e sociali tra gli Stati membri dell'UE e lo sviluppo di politiche comuni in materia di immigrazione e di asilo comportano che le politiche nazionali di immigrazione abbiano un impatto chiaro oltre le frontiere nazionali. Gli interventi di uno Stato membro, dettati da motivi nazionali o regionali, possono rapidamente ripercuotersi su un altro Stato membro. In quest'ottica, lo scambio sistematico di informazioni consente di acquisire una conoscenza migliore delle politiche degli altri Stati membri, di migliorarne il coordinamento, influenzare la qualità della nuova legislazione UE e, da ultimo, aumentare la conoscenza e la fiducia reciproche.

Se ne deve concludere che l'esperienza pratica del funzionamento del meccanismo d'informazione reciproca non ha soddisfatto le aspettative. Anche se la quantità d'informazioni fornite non costituisce necessariamente l'unico fattore di valutazione, la frequenza di applicazione del meccanismo risulta insufficiente. Pur spettando agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, valutare se le rispettive misure nazionali possano avere un impatto significativo su diversi Stati membri o sull'Unione europea in generale, stupisce constatare che solo poche misure sono state fatte rientrare in questa categoria. Inoltre, un numero relativamente consistente di Stati membri non ha mai comunicato misure con il meccanismo d'informazione reciproca (BE, BU, CY, DK, EE, FI, FR, IE, LV, LT, LU).

Lo scarso dinamismo dello scambio d'informazioni tramite il meccanismo emerge chiaramente nonostante la Commissione abbia più volte sollecitato gli Stati membri a farne uso. Non è chiaro il motivo per cui il meccanismo sia stato utilizzato così poco negli ultimi tempi, sebbene gli Stati membri abbiano continuato a essere attivi sul fronte delle politiche interne di immigrazione e asilo. La Commissione constata che nello stesso tempo sono state chieste informazioni su misure con effetti potenziali di ampia portata, discusse o adottate in altri Stati membri, che però non erano state comunicate nell'ambito del meccanismo d'informazione reciproca. Ciò dimostra che l'assenza di informazioni può ben costituire un ostacolo alla costruzione della fiducia reciproca necessaria per una cooperazione effettiva nei settori dell'immigrazione e dell'asilo.

Particolarmente preoccupante è la comunicazione delle misure prima della loro adozione. Sono stati trasmessi soltanto quattro testi di disegni di legge e nove misure sulle intenzioni politiche o la programmazione a lungo termine. Lo scarso livello di attività in questa fase del processo decisionale non contribuisce di certo a uno scambio di vedute utile per un approccio più coordinato delle politiche nazionali.

La Commissione rammenta che l'obiettivo del meccanismo d'informazione reciproca è fornire un canale flessibile, rapido e non burocratico per lo scambio di informazioni, soggetto a condizioni di riservatezza e protezione dei dati. È questo il valore specifico del meccanismo rispetto ad altri forum e meccanismi esistenti all'interno dell'UE, che non sempre permettono di trasferire le informazioni in "tempo reale" e in maniera specifica in caso di necessità.

6. CONCLUSIONI

Potenziare la condivisione delle informazioni e la discussione comune all'interno dell'UE è un modo per garantire un elevato grado di solidarietà politica e operativa nell'ambito della politica comune di immigrazione e di asilo. Interventi nazionali isolati non farebbero che indebolire la coesione e la fiducia europee[4].

La necessità di promuovere lo scambio di informazioni in questo settore è stata inoltre evidenziata nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, nel quale si è deciso di rafforzare l'informazione reciproca sulle migrazioni migliorando ove necessario gli strumenti esistenti[5].

Nella comunicazione emessa in vista del programma di Stoccolma[6] la Commissione ha poi precisato che andrebbe migliorato lo scambio di informazioni tra Stati membri sulla regolarizzazione.

La Commissione ritiene pertanto che la comunicazione efficace debba restare una componente cruciale del futuro sviluppo delle politiche UE di immigrazione e asilo, nel cui ambito il bisogno di scambiare informazioni potrà solo aumentare. L'attuale modalità di funzionamento del meccanismo d'informazione reciproca non sembra comunque raggiungere quest'obiettivo.

Dato che il meccanismo è operativo da relativamente poco tempo, la Commissione non considera opportuno proporre modifiche alla decisione in conformità dell'articolo 5. Non è dimostrato che le ragioni dell'applicazione insoddisfacente della decisione risiedano nelle sue disposizioni. Si può inoltre concludere, sulla base dei workshop cui si è accennato in precedenza, che l'uso della rete CIRCA non ha posto problemi tecnici di rilievo.

Per il futuro la Commissione auspica di razionalizzare il funzionamento del meccanismo d'informazione reciproca in un contesto più generale. Il varo del metodo di monitoraggio per il controllo dell’attuazione del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo si presta a tal fine e avrà come esito la relazione annuale della Commissione al Consiglio. La prima relazione sul metodo di monitoraggio sarà pubblicata nel 2010 e nel 2011 assumerà una forma più estesa che comprenderà anche impegni relativi al programma di Stoccolma e al piano d'azione che lo accompagna[7].

Ciò significa che,, in seguito alla presente relazione, le informazioni attualmente comunicate tramite il meccanismo d'informazione reciproca saranno inserite, per gli anni a venire, nella relazione annuale della Commissione sull'attuazione del patto.

ALLEGATO:

DATI FORNITI DAGLI STATI MEMBRI

Stati membri | Decisione amministrativa | Leggi adottate | Progetti di legge | Decisioni dell'autorità giudiziaria | Altre decisioni | Intenzioni politiche e programmazione a lungo termine | Totale |

Austria | 2 | 2 |

Belgio | 0 |

Bulgaria | 0 |

Cipro | 0 |

Repubblica ceca | 1 | 1 | 2 |

Danimarca | 0 |

Estonia | 0 |

Finlandia | 0 |

France | 0 |

Germania | 1 | 1 |

Grecia | 3 | 3 |

Ungheria | 4 | 4 |

Irlanda | 0 |

Italia | 3 | 2 | 5 |

Lettonia | 0 |

Lituania | 0 |

Lussemburgo | 0 |

Malta | 1 | 1 |

Paesi Bassi | 1 | 3 | 4 | 8 |

Polonia | 3 | 3 |

Portogallo | 1 | 1 |

Romania | 1 | 1 |

Slovacchia | 1 | 1 |

Slovenia | 1 | 1 |

Spagna | 4 | 1 | 1 | 6 |

Svezia | 2 | 1 | 1 | 4 |

Regno Unito | 2 | 2 |

Totale | 7 | 21 | 4 | 0 | 4 | 9 | 45 |

DATI FORNITI DAGLI STATI MEMBRI

Stati membri | Decisione amministrativa | Leggi adottate | Progetti di legge | Decisioni dell'autorità giudiziaria | Altre decisioni | Intenzioni politiche e programmazione a lungo termine | Totale |

Austria | 2 | 2 |

Belgio | 0 |

Bulgaria | 0 |

Cipro | 0 |

Repubblica ceca | 1 | 1 | 2 |

Danimarca | 0 |

Estonia | 0 |

Finlandia | 0 |

France | 0 |

Germania | 1 | 1 |

Grecia | 3 | 3 |

Ungheria | 4 | 4 |

Irlanda | 0 |

Italia | 3 | 2 | 5 |

Lettonia | 0 |

Lituania | 0 |

Lussemburgo | 0 |

Malta | 1 | 1 |

Paesi Bassi | 1 | 3 | 4 | 8 |

Polonia | 3 | 3 |

Portogallo | 1 | 1 |

Romania | 1 | 1 |

Slovacchia | 1 | 1 |

Slovenia | 1 | 1 |

Spagna | 4 | 1 | 1 | 6 |

Svezia | 2 | 1 | 1 | 4 |

Regno Unito | 2 | 2 |

Totale | 7 | 21 | 4 | 0 | 4 | 9 | 45 |

[1] COM(2005) 480 definitivo.

[2] Decisione 2006/688/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, GU L 283 del 14.10.2006, pag. 40.

[3] Cfr. ad esempio la comunicazione della Commissione "Verso una politica comune di immigrazione"(COM(2007) 780 definitivo).

[4] Cfr. la comunicazione della Commissione “Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti” (COM(2008) 359 definitivo).

[5] Documento del Consiglio 13440/08.

[6] Comunicazione della Commissione intitolata "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini" (COM(2009) 262/4).

[7] Comunicazione della Commissione "Metodo di monitoraggio per il controllo dell’attuazione del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo" (COM(2009) 266 definitivo).

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