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Document 52009DC0489

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

/* COM/2009/0489 def. */

52009DC0489

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) /* COM/2009/0489 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.9.2009

COM(2009) 489 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Introduzione

Il 13 ottobre 2006 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, in appresso CFS)[1]. Il CFS conferma l'obbligo dell'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi in ingresso e in uscita, introdotto dal regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio[2] e fornisce un elenco dei documenti su cui deve essere apposto tale timbro di ingresso o di uscita e dei documenti che ne sono esenti. Introduce inoltre la possibilità, per le autorità nazionali competenti, di presumere che un cittadino di paese terzo in possesso di un documento di viaggio che non rechi il timbro d'ingresso non soddisfi le condizioni relative alla durata del soggiorno nello Stato membro in questione. Il cittadino di paese terzo ha la possibilità di confutare tale presunzione; se la presunzione non è confutata, può essere espulso dal territorio degli Stati membri in questione.

Il 6 novembre 2006 la Commissione ha adottato una raccomandazione che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" comune[3] (in appresso manuale Schengen), contenente specifici orientamenti per l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio (parte 2, sezione I, punto 4), in particolare per quanto riguarda l'esenzione dal timbro, le situazioni in cui non vi è più spazio disponibile per il timbro sul documento di viaggio, l'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, ecc.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6 del CFS, entro la fine del 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio.

A tal fine, nell'agosto 2008 la Commissione ha inviato agli Stati membri un questionario per ottenere informazioni sull'attuazione delle disposizioni relative all'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. Per ricevere le informazioni richieste sono stati necessari vari solleciti. La presente relazione è stata stilata in base alle risposte date da venticinque Stati membri Schengen. Due Stati membri (Malta e Portogallo) non hanno fornito le informazioni richieste.[4]

Principali elementi del sistema di apposizione dei timbri

Va in primo luogo rispettato l'obbligo di apposizione sistematica di un timbro, in ingresso e in uscita, sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che si recano nello spazio Schengen per un soggiorno breve, non superiore a tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi.

Va poi ribadito che, anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera ai sensi dell'articolo 8 del CFS, le guardie di frontiera continuano ad avere l'obbligo di timbrare i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita.

L'articolo 10, paragrafo 3 del CFS elenca i documenti che sono esenti dall'apposizione sistematica dei timbri, ad esempio i documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica, ed altre categorie.

Non è apposto il timbro d’ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini dell'UE, della Norvegia, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Svizzera. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1931/2006[5] non si appongono inoltre timbri sui documenti dei residenti frontalieri in regime di traffico frontaliero locale. Sono infine esenti dal timbro di ingresso e di uscita i documenti di viaggio di cittadini di paesi terzi e familiari di cittadini dell'UE in possesso della carta di soggiorno rilasciata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE[6].

Le modalità pratiche dell’apposizione dei timbri sono stabilite nell’allegato IV del CFS, che introduce ad esempio norme comuni sull'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, e l'obbligo, per gli Stati membri, di designare punti di contatto nazionali responsabili dello scambio d’informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d’ingresso e d’uscita utilizzati ai valichi di frontiera.

L'articolo 10, paragrafo 3, ultimo comma del CFS prevede la possibilità di rinunciare, in via eccezionale, all'apposizione del timbro, su richiesta di un cittadino di un paese terzo, qualora ciò possa causargli gravi difficoltà (ad es. problemi di natura politica). In tal caso l’ingresso o l’uscita sono registrati su un foglio separato, consegnato al cittadino del paese terzo.

L'articolo 11 del CFS prevede che le autorità nazionali competenti possano presumere che un cittadino di un paese terzo sia in posizione irregolare qualora sia individuato sul territorio di uno Stato membro Schengen o esca dallo spazio Schengen con un documento di viaggio sprovvisto di timbro d'ingresso. In tal caso il cittadino del paese terzo può confutare la presunzione fornendo in qualsiasi modo elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio, fatture d'albergo, giustificativi della sua presenza fuori dallo spazio Schengen, che dimostrino che l'interessato ha rispettato le condizioni di un soggiorno breve nello spazio Schengen. Le autorità nazionali competenti indicano allora sul documento di viaggio dell'interessato, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, la data e il luogo d'attraversamento della frontiera esterna di uno degli Stati membri.

Può essere inoltre consegnato al cittadino del paese terzo il modello previsto all'allegato VIII del CFS. Tale modello è fornito solo nel caso in cui il cittadino del paese terzo dimostri di aver rispettato la condizione relativa alla durata di soggiorno breve autorizzata, benché il suo documento di viaggio non rechi il timbro d'ingresso.

Se la presunzione di soggiorno illegale non è confutata, le autorità competenti possono espellere l'interessato dal territorio degli Stati membri in questione.

Gli Stati membri sono tenuti a informarsi reciprocamente, e a informare la Commissione e il segretariato generale del Consiglio, delle rispettive prassi nazionali relative alla presunzione di soggiorno illegale e alla sua confutazione.

Informazioni generali sull'applicazione delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi e difficoltà incontrate

Nelle risposte fornite, gli Stati membri dichiarano di procedere a una piena, corretta e sistematica apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi in ingresso e in uscita. Affermano inoltre che non si sono verificati grossi problemi durante l'adempimento di questi compiti. Non sono quindi stati riferiti specifici problemi relativi a lunghi tempi d'attesa alle frontiere esterne o all'apposizione dei timbri in caso di snellimento delle verifiche di frontiera ai sensi dell'articolo 8 del CFS.

Le difficoltà incontrate, secondo quanto descritto dagli Stati membri, sono le seguenti:

- Mancata apposizione dei timbri d'ingresso da parte di altri Stati membri

La Commissione sottolinea che solo una sistematica apposizione dei timbri permette di stabilire con certezza la data e il luogo dell'attraversamento della frontiera esterna, e che è quindi necessaria per verificare il rispetto della durata autorizzata del soggiorno di un cittadino di un paese terzo nello spazio Schengen (si veda anche infra , punto 5).

- Difficoltà di lettura: il timbro è talvolta apposto in modo non corretto (ad es. sul visto, coprendo così la zona del visto riservata alla lettura ottica e non permettendo quindi le verifiche con i lettori ottici); talvolta è apposto sopra timbri fatti precedentemente, in modo parziale (ne manca una parte), caotico e non cronologico, o in modo non chiaro e disordinato (ad es. sul bordo del passaporto o in zone non leggibili con inchiostro insufficiente)

Per poter stabilire facilmente ed esattamente la durata del soggiorno di un cittadino di un paese terzo nello spazio Schengen, la Commissione ricorda che esistono prassi raccomandate per l'apposizione dei timbri, come quelle di cui al punto 4.6 del manuale Schengen, e in particolare le seguenti:

- i timbri dovrebbero essere apposti, se possibile, in ordine cronologico per facilitare la ricerca della data in cui la persona ha attraversato la frontiera per l'ultima volta;

- il timbro di uscita dovrebbe essere apposto in prossimità di quello di ingresso;

- il timbro dovrebbe essere apposto in senso orizzontale per poter essere letto facilmente;

- il timbro non dovrebbe essere apposto su un timbro già esistente, compresi quelli di altri paesi.

Va inoltre ricordato che l'allegato IV, punto 3 del CFS stabilisce norme che disciplinano l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio recanti visti. Così, [...] , il timbro sarà apposto, se possibile, in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l’intelligibilità delle diciture del visto stesso né le sicurezze visibili della vignetta visto. Qualora sia necessario apporre più timbri […], questi sono apposti sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto. Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è apposto alcun timbro.

- Assenza di spazio nel documento di viaggio per l'apposizione del timbro – in particolare per gli autisti di camion o i pendolari transfrontalieri che attraversano spesso la frontiera esterna - e mancanza di una regolamentazione UE sulla questione

Nel presentare il manuale Schengen, la Commissione era consapevole dell'eventualità che sul documento che consente al cittadino del paese terzo di attraversare la frontiera ci possa non essere più spazio per apporre il timbro, per mancanza di pagine vuote. In questo caso si raccomanda all'interessato di chiedere un nuovo passaporto, per poter continuare in futuro ad apporre i timbri. Se il passaporto senza spazio per l'apposizione dei timbri contiene un visto valido, è opportuno chiedere un nuovo visto da apporre sul nuovo passaporto.

Alcuni Stati membri hanno chiesto se l'articolo 10, paragrafo 3 del CFS – che consente eccezionalmente di rinunciare all'apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causare gravi difficoltà al cittadino del paese terzo – sia applicabile nel caso in cui sul documento di viaggio dell'interessato non vi siano pagine vuote per il timbro. La Commissione ritiene che tale disposizione non sia applicabile in questo caso, poiché tale rinuncia è prevista solo per evitare le difficoltà (ad esempio di natura politica) che l'apposizione del timbro potrebbe causare alla persona. Tuttavia, conformemente alle raccomandazioni della Commissione di cui al manuale Schengen[7], in via eccezionale, e soprattutto nel caso di pendolari transfrontalieri, può essere usato un foglio separato su cui apporre nuovi timbri. Tale foglio è consegnato al cittadino del paese terzo e deve contenere le informazioni elencate nel manuale Schengen. In ogni caso, la mancanza di pagine vuote in un passaporto non è di per sé un motivo valido e sufficiente per il respingimento di una persona.

Alcuni Stati membri dichiarano di usare fogli separati per l'apposizione dei timbri di ingresso o di uscita su richiesta dei cittadini di paesi terzi, in particolare degli autisti di camion che attraversano spesso la frontiera esterna. Va anche richiamata l'attenzione sul caso dei pendolari transfrontalieri che non hanno diritto al lasciapassare per traffico frontaliero locale. In proposito si segnala che l'Ungheria e la Slovenia accettano di apporre i timbri su fogli separati che accompagnano la carta di identità croata, e questo in base ai loro accordi bilaterali del 1997. Stando alle informazioni fornite dalla Slovenia, statisticamente, ogni anno meno dello 0,5% degli autisti di camion chiede che i timbri siano apposti sui fogli separati. La ragione addotta dai cittadini dei paesi terzi nell'avanzare questa richiesta è soprattutto il costo elevato di un nuovo passaporto. In alcuni casi, i cittadini dei paesi terzi vogliono conservare una pagina vuota per un futuro visto o permesso di soggiorno.

La Commissione ritiene che i casi sopra descritti non vadano considerati come una dispensa dall'apposizione del timbro, poiché non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, ultimo comma del CFS.

- Mancanza di una procedura più uniforme per l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che viaggiano con minori

L'Organizzazione internazionale per l’aviazione civile ha emesso una serie di raccomandazioni a carattere non vincolante, fra cui l'applicazione del principio "una persona – un passaporto" . Tale principio è stato sottoscritto a livello comunitario[8]. Se attuato dai paesi terzi, consentirebbe l'applicazione delle disposizioni relative all'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio per ogni singola persona.

- Necessità o meno di apporre i timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro Schengen

La Commissione ritiene che non vadano apposti timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro Schengen. I timbri sul passaporto servono difatti a stabilire se un cittadino di paese terzo ha rispettato la durata di soggiorno breve autorizzata nello spazio Schengen, e questa logica non è applicabile ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno valido, poiché la durata del soggiorno nello Stato membro Schengen che ha rilasciato il permesso dipende dalla validità del permesso stesso. L'apposizione di timbri di uscita e di ritorno non può incidere sulla durata di soggiorno autorizzata dal permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro Schengen. La verifica del rispetto della durata del soggiorno da parte dei titolari di un permesso di soggiorno, comportante l'attraversamento delle frontiere esterne e lo spostamento in altri Stati membri Schengen, deve basarsi sulla dichiarazione di presenza in un altro Stato membro Schengen ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione Schengen[9]. Forse questo sistema non consente di calcolare la durata del soggiorno tanto facilmente quanto la verifica dei timbri, ma è una conseguenza della creazione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne. Va sottolineato che finora la Commissione non ha mai avuto notizia di cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro Schengen, che abbiano abusato del diritto di spostarsi in un altro Stato membro per soggiornarvi per più di tre mesi.

Informazioni sui cittadini di paesi terzi dispensati dal timbro (articolo 10, para GRAFO 3 CFS) E CASI DI ESENZIONE

LA MAGGIOR PARTE DEGLI STATI MEMBRI NON RACCOGLIE DATI STATISTICI SUL NUMERO DI DISPENSE dall'obbligo del timbro chieste da cittadini di paesi terzi, oppure non registra affatto tali richieste. Alcuni Stati membri ne dichiarano solo alcune, che sono prese in considerazione individualmente.

Sono state inoltre sollevate domande riguardanti l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio e il calcolo dei periodi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi – familiari di cittadini dell'Unione – che viaggiano con una carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE.

La Commissione ricorda che non vengono apposti timbri di ingresso o di uscita sui documenti dei cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell'Unione, che viaggiano con una carta di soggiorno rilasciata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE, e che accompagnano cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione o di soggiorno. I cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell'Unione, non sono invece esentati dall'apposizione del timbro se viaggiano soli o se, pur accompagnando un cittadino dell'Unione, non presentano la sopra menzionata carta di soggiorno (ad es. se l'interessato vive con un cittadino UE al di fuori dell'Unione europea e non è titolare di tale carta di soggiorno).

Non è possibile evitare situazioni in cui un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, combina spostamenti in cui accompagna o raggiunge un cittadino UE che esercita il diritto di libera circolazione e spostamenti in cui invece viaggia da solo. La Commissione ritiene che questa situazione possa dar adito a confusione ma che non causi reali problemi: quando viaggia da solo, il cittadino di paese terzo non può superare la durata massima del soggiorno nello spazio Schengen, ossia tre mesi; quando invece accompagna un cittadino dell'Unione, la durata di soggiorno autorizzata non è limitata a tre mesi nell'arco di sei mesi.

Infine, alcuni Stati membri propongono che nell'elenco delle categorie di persone sui cui documenti non va apposto il timbro siano aggiunti i membri dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali. La Commissione è favorevole a tale proposta e avvierà l'introduzione di un’esenzione dall'obbligo di timbro sui documenti dei membri degli equipaggi dei treni in relazione alla loro attività professionale, comparabile a quella dei piloti o dei marittimi, dato che i treni seguono un orario fisso.

INFORMAZIONI SUI CITTADINI DI PAESI TERZI INDIVIDUATI SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO O IN USCITA DALLO SPAZIO SCHENGEN CON UN DOCUMENTO DI VIAGGIO SPROVVISTO DI TIMBRO D'INGRESSO, CHE LA PRESUNZIONE DI SOGGIORNO ILLEGALE SIA CONFUTATA O MENO (ARTICOLO 11)

Molti Stati membri non raccolgono dati statistici sul numero di cittadini di paesi terzi individuati sul territorio degli Stati membri o in uscita dallo spazio Schengen con un documento di viaggio sprovvisto di timbro d'ingresso, o, in particolare, sul numero di persone in grado o meno di confutare la presunzione di soggiorno illegale.

Alcuni Stati membri (Slovenia, Belgio, Ungheria, Romania, Italia ed Estonia) hanno fornito precisi dati statistici con tabelle indicanti il numero esatto di cittadini di paesi terzi e il luogo e la data del loro ingresso nello spazio Schengen. Altri Stati membri hanno fornito solo informazioni generali sul numero significativo o esiguo di cittadini di paesi terzi trovati sprovvisti di timbro d'ingresso sul documento di viaggio.

L'articolo 11, paragrafo 1 del CFS prevede la possibilità, per le autorità nazionali competenti, di presumere che il titolare di un documento di viaggio sprovvisto di timbro d'ingresso non soddisfi le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione. Dalle risposte non si capisce tuttavia se le autorità degli Stati membri invochino sempre la presunzione di soggiorno illegale quando il passaporto di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro d'ingresso.

La maggior parte degli Stati membri dichiara di usare il modello di cui all'allegato VIII del CFS per attestare l'approvazione degli elementi di prova concernenti il rispetto della condizione relativa alla durata di soggiorno breve autorizzata qualora il documento di viaggio non rechi un timbro d’ingresso. Alcuni Stati membri (Germania, Francia, Slovenia e Danimarca) dichiarano di non usare il modello ma di apporre sul documento di viaggio del cittadino del paese terzo un timbro correttivo che indica la data e il luogo d'ingresso nello spazio Schengen. Altri Stati membri dichiarano di avvalersi dei due sistemi (il modello e il timbro).

L'Ungheria ha comunicato di aver messo a punto un sistema nazionale di registrazione alle frontiere che raccoglie le informazioni riguardanti tutti i cittadini di paesi terzi che entrano o escono dalle frontiere esterne del paese. Tali informazioni possono essere utilizzate per confutare la presunzione di soggiorno illegale se l'interessato è entrato nello spazio Schengen in Ungheria. La Bulgaria afferma di applicare un analogo sistema di informazione automatizzato per i controlli alle frontiere, e la Romania dichiara di possedere una banca dati simile sugli ingressi/uscite.

La maggior parte degli Stati membri dichiara di non raccogliere informazioni statistiche o di non disporre di alcuna banca dati sul numero di cittadini di paesi terzi che non hanno potuto confutare la presunzione di soggiorno illegale. Alcuni Stati membri indicano che non è possibile operare una distinzione fra persone espulse per mancata confutazione della presunzione di soggiorno illegale o per altre ragioni. La maggior parte degli Stati membri indica specificamente di aver stabilito procedure nazionali per l'espulsione degli immigrati illegali. Gli Stati membri che hanno fornito dati concreti sul numero di cittadini di paesi terzi oggetto di una procedura di rimpatrio (Estonia, Lettonia, Slovenia, Paesi Bassi e Lituania) hanno comunicato che, in tutti i casi, le persone sono state allontanate o espulse dallo spazio Schengen.

Altre informazioni sull'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11

La Grecia ha comunicato che intende introdurre la modifica quotidiana e automatica del codice di sicurezza numerico dei timbri di ingresso e di uscita, tramite un'applicazione elettronica che sarà sviluppata a tal fine.

Recentemente, in sede di gruppo di lavoro "Frontiere" del Consiglio, la Polonia si è interrogata sulle modalità di apposizione dei timbri quando il passaporto di un genitore reca due o più visti Schengen di tipo C del genitore e di un figlio. Dalle informazioni fornite emerge che in questi casi non vi è omogeneità di prassi fra gli Stati membri: alcuni indicano il numero di persone accanto al timbro, altri il nome del minore. IL CFS non contiene nessuna apposita disposizione sulla procedura da seguire in queste situazioni. La Commissione ritiene che, in linea di principio, ogni visto apposto sul passaporto dovrebbe essere sistematicamente timbrato al momento dell'ingresso e dell'uscita conformemente all'articolo 10 e all'allegato IV, punto 3 del CFS. Difficoltà nello stabilire quale timbro corrisponda all'ingresso di quale persona potrebbero sorgere nel caso di visti per ingressi multipli e viaggi frequenti di entrambe le persone Tuttavia, poiché gli Stati membri non hanno fornito nessuna informazione sulla frequenza di casi di questo tipo alle frontiere esterne e sulle difficoltà pratiche riscontrate, la Commissione non ritiene di dover prevedere un'armonizzazione delle procedure di apposizione dei timbri sui documenti di viaggio nelle situazioni sopra descritte

La Commissione desidera sollevare la questione dell'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio nel caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del CFS. Ai sensi dell'articolo 28, in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II : si applicano quindi alcune disposizioni in materia di controlli alle frontiere esterne, come le verifiche di frontiera sulle persone o il respingimento. Non si deve tuttavia procedere all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio alle frontiere comuni fra gli Stati membri Schengen, poiché la persona rimane all'interno dello spazio Schengen. Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne non può incidere sulla durata di soggiorno autorizzata di un cittadino di un paese terzo nello spazio Schengen. L'apposizione del timbro sarebbe fuorviante, poiché si tratterebbe di un secondo timbro d'ingresso senza che vi sia stata un'uscita. La Commissione ritiene pertanto che nel caso di ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne l'articolo 10 non sia applicabile.

Conclusioni

In base alle informazioni ricevute, la Commissione trae le seguenti conclusioni:

1. La legislazione comunitaria attuale prevede l'obbligo dell'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'ingresso e dell'uscita. Il CFS fornisce un elenco dei documenti su cui deve essere apposto tale timbro di ingresso o di uscita e dei documenti che ne sono esenti. È stata inoltre introdotta la possibilità, per le autorità nazionali, di presumere che un cittadino di paese terzo non soddisfi le condizioni relative alla durata del soggiorno nello Stato membro in questione se il suo documento di viaggio non reca il timbro di ingresso, insieme alla possibilità, per l'interessato, di confutare tale presunzione. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 del CFS, entro la fine del 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio. La Commissione è spiacente di non aver potuto rispettare tale scadenza a causa della tardiva presentazione, da parte di diversi Stati membri, delle informazioni richieste.

2. La Commissione sottolinea, come del resto un considerevole numero di Stati membri, la necessità di rispettare rigorosamente le norme relative alla sistematica, cronologica e corretta apposizione dei timbri, come stabilito dal CFS e dal manuale Schengen L'osservanza di queste disposizioni facilita il corretto svolgimento delle verifiche di frontiera e contribuisce alla riduzione dei tempi d'attesa alle frontiere esterne dell'UE.

3. La Commissione ricorda che le modalità comuni di apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi recanti il visto sono definite all'allegato IV, punto 3 del CFS.

4. La Commissione sottolinea che sui documenti di viaggio di cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno valido di uno Stato membro non vanno apposti timbri di ingresso e di uscita.

5. La Commissione ritiene che l'articolo 10 del CFS non sia applicabile nel caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del CFS.

6. La Commissione è consapevole delle difficoltà incontrate dai cittadini di paesi terzi che attraversano spesso la frontiera, come gli autisti di camion o i pendolari transfrontalieri. Tuttavia, i problemi legati all'assenza di pagine vuote per i timbri potrebbero essere superati solo mettendo a punto un sistema automatizzato di registrazione degli ingressi e delle uscite, che renderebbe superflua l'apposizione dei timbri. La Commissione non vede la necessità di esentare gli autisti di camion dall'apposizione dei timbri, soprattutto alla luce delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri per i rischi di immigrazione e di assunzione illegale.

7. La Commissione non ritiene di dover prevedere altre esenzioni dall'apposizione dei timbri, se non per gli equipaggi dei treni in relazione alla loro attività professionale, comparabile a quella dei piloti o dei marittimi, dato che i treni seguono un orario fisso. Introdurrà quindi misure ai fini dell'esenzione dal timbro per questa categoria di persone.

8. Dalle risposte emerge che sono molti gli Stati membri che non raccolgono dati statistici sul numero di cittadini di paesi terzi individuati sul proprio territorio, o in uscita dallo spazio Schengen, con un documento di viaggio sprovvisto di timbro di ingresso, e sui cittadini di paesi terzi in grado (o meno) di confutare la presunzione di soggiorno illegale. La Commissione invita gli Stati membri a raccogliere tali informazioni e a rendere disponibili tali dati in modo che il funzionamento delle disposizioni relative all’apposizione dei timbri possa essere analizzato meglio.

9. Una serie di Stati membri, infine, non ha adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma, di informarsi reciprocamente e di informare la Commissione e il segretariato generale del Consiglio delle rispettive prassi nazionali relative alla presunzione di soggiorno illegale e alla sua confutazione, di cui sempre all’articolo 11. La Commissione invita gli Stati membri a farlo entro un mese dall’adozione della presente relazione.

[1] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

[2] Regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5.

[3] Raccomandazione della Commissione del 6 novembre 2006 che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone, C (2006) 5186 def.

[4] Dato che la Svizzera applica l' acquis di Schengen solo dal 12 dicembre 2008, a tale paese non sono state chieste informazioni sull'esperienza relativa all'apposizione dei timbri.

[5] Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri, GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.

[6] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

[7] Punto 4.5 del manuale Schengen.

[8] Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1. Tutti gli Stati membri tranne l'Austria e i Paesi Bassi applicano questo principio.

[9] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

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