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Document 52008XC0712(04)

Avviso d'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli e nastri sottili di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

GU C 177 del 12.7.2008, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/13


Avviso d'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli e nastri sottili di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

(2008/C 177/07)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di fogli e nastri sottili di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («paesi interessati») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero quindi un pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 28 maggio 2008 dall'European Association of Metals (Associazione europea dei metalli, EUROMÉTAUX) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una parte considerevole — in questo caso oltre il 25 % — della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di fogli e nastri sottili di alluminio.

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da fogli e nastri sottili di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (il «prodotto in esame»), classificabili al codice NC ex 7607 11 10. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di pratiche di dumping nei confronti del Brasile si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per l'Armenia e la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato nel paese a economia di mercato indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si fonda sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati risultano rilevanti.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dall'Armenia, dal Brasile e dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate in termini sia assoluti che di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sull'industria comunitaria in termini di quota di mercato e di quantitativi venduti, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale, nonché sulla situazione finanziaria e occupazionale di detta industria.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato il numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nel formato indicato al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità nel periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008,

la descrizione particolareggiata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame,

la ragione sociale e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta ad essere eventualmente inserita nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Dal momento che una società non è sicura di essere selezionata per il campione, si raccomanda ai produttori esportatori che intendano chiedere l'applicazione di un margine individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base di richiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto i), del presente avviso e di inviarlo compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), primo capoverso dello stesso. Si richiama tuttavia l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), del presente avviso.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nel formato indicato al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax della persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008,

numero totale dei dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 del prodotto in esame importato originario dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese,

i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta ad essere eventualmente inserita nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione effettuerà la selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere incluse nel campione.

Le società costituenti i campioni devono rispondere al questionario entro il termine stabilito al punto 6, lettera b), sottopunto iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18, del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle industrie comunitarie, alle associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese costituenti il campione, ai produttori esportatori dell'Armenia e del Brasile, alle associazioni note di produttori esportatori, agli importatori costituenti il campione, alle associazioni note di importatori citate nella denuncia e alle autorità dei paesi esportatori interessati.

i)   Produttori esportatori del Brasile

I produttori esportatori del Brasile sono invitati a contattare via fax la Commissione al più presto e comunque entro e non oltre il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto i), per verificare se figurano nella denuncia ed eventualmente per richiedere il questionario, dal momento che il termine stabilito al punto 6, lettera a), sottopunto ii), è valido per tutte le parti interessate.

ii)   Produttori esportatori dell'Armenia e della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere il questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i). Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di campionamento dei produttori esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale, qualora il numero dei produttori esportatori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

d)   Scelta del paese a economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere la Turchia quale paese ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per l'Armenia e la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di tale scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c).

e)   Richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale

Per i produttori esportatori dell'Armenia e della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermino di operare in condizioni di economia di mercato, ovvero nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendano presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i moduli per presentare la richiesta a tutti i produttori esportatori dell'Armenia e della Repubblica popolare cinese costituenti il campione (per quanto riguarda in particolare quest'ultima) o citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità dell'Armenia e della Repubblica popolare cinese. Tramite questo modulo l'interessato può anche chiedere che gli sia concesso il trattamento individuale perché soddisfa i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene provata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni rappresentative, alle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti, e quelle ignote alla Commissione ma che comprovino l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di moduli quanto prima, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Salvo quanto altrimenti disposto, tutti i produttori esportatori interessati dal presente procedimento, che intendano richiedere l'esame dei loro singoli casi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società selezionate per il campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Poiché la Commissione intende consultare, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione sulla composizione definitiva dello stesso, le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione, di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti costituenti il campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia, come indicato al punto 5.1, lettera d), quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione all'Armenia e alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per presentare richieste di status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le richieste, debitamente motivate, per ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato [cfr. punto 5.1, lettera e)] e/o il trattamento individuale, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

11.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, se necessario offrendo la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda questioni quali l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale. Per ulteriori informazioni, anche su come prendere contatto, si consultino le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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