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Document 52008PC0565

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

/* COM/2008/0565 def. - AVC 2008/0177 */

52008PC0565

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra /* COM/2008/0565 def. - AVC 2008/0177 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 18.9.2008

COM(2008) 565 definitivo

2008/0177 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione di un accordo di partenariato economico (APE) interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra. Si tratta della:

i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale.

L'accordo di partenariato economico interinale con gli Stati della SADC è stato negoziato nel rispetto degli obiettivi degli accordi di partenariato economico di cui all'accordo di Cotonou[1] e delle direttive di negoziato per gli accordi di partenariato economico con gli Stati ACP adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002. I negoziati si sono conclusi con la sigla, in data 23 novembre 2007, dell'accordo di partenariato economico prima della scadenza del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou applicabile fino al 31 dicembre 2007 e della deroga dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riguardante tale regime.

Di conseguenza tutti e cinque gli Stati della SADC aderenti all'APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland) sono stati inclusi nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato a titolo degli APE adottato dal Consiglio il 20 dicembre 2007[2] che beneficiano dal 1º gennaio 2008 dell'offerta di accesso al mercato comunitario prevista nel quadro degli accordi di partenariato economico. La loro inclusione nell'elenco sarà definitiva una volta che l'accordo di partenariato economico interinale sarà stato ratificato da tutte le parti. Verrà in tal modo garantito un regime commerciale armonizzato con l'UE, che determinerà un migliore accesso al mercato di vari Stati della SADC aderenti all'APE, compresi Mozambico e Lesotho, riconosciuti come paesi meno avanzati dalle Nazioni Unite.

L'accordo di partenariato economico con gli Stati della SADC è un APE interinale, il cui campo di applicazione verrà ampliato in seguito ai risultati raggiunti nel corso del 2008 nei negoziati relativi a un accordo di partenariato economico completo. L'accordo comprende tutte le misure necessarie all'istituzione di una zona di libero scambio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo XXIV del GATT 1994[3]. L'APE interinale contempla inoltre disposizioni riguardanti dogane e facilitazione degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie, pagamenti correnti e movimenti di capitali, nonché cooperazione allo sviluppo e disposizioni istituzionali.

Le disposizioni istituzionali comprendono un Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all'APE-CE ("Consiglio congiunto") chiamato a sovrintendere all'applicazione dell'accordo di partenariato economico interinale. Il Consiglio congiunto, composto di rappresentanti degli Stati della SADC aderenti all'APE e di membri del Consiglio e della Commissione, sarà assistito da un comitato Stati della SADC aderenti all'APE-CE per il commercio e lo sviluppo.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico interinale è prevista la sua applicazione provvisoria.

La Commissione ritiene soddisfacenti i risultati dei negoziati e, conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio, invita quest'ultimo a:

- concludere l'accordo di partenariato economico a nome della Comunità.

Il Parlamento europeo sarà invitato a esprimere il proprio parere conforme in merito alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale.

Anche gli Stati membri sono parti dell'accordo, che deve quindi essere ratificato secondo le loro procedure interne.

2008/0177 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere conforme del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.

(2) I negoziati relativi a un accordo di partenariato economico interinale si sono conclusi e l'APE tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e gli Stati della SADC aderenti all'APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland) dall'altra, (di seguito denominato "APE") è stato siglato il 23 novembre 2007 e, per quanto riguarda la Namibia, il 12 dicembre 2007.

(3) L'accordo di partenariato economico è applicato a titolo provvisorio dal [...] in attesa della sua entrata in vigore.

(4) È opportuno che l'APE venga concluso a nome della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato economico interinale tra gli Stati della SADC aderenti all'APE, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 105, paragrafo 3, dell'accordo a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: 12/120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: 16 431 900 000 (bilancio 2008)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Nessuna.

( La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4. MISURE ANTIFRODE

Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in applicazione dell'articolo 29 dell'accordo di partenariato economico interinale tra gli Stati della SADC aderenti all'APE, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra. Se necessario, è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. I servizi della Commissione effettueranno regolarmente controlli documentali e verifiche in loco.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio sono state soppresse tutte le tariffe doganali ancora esistenti sui prodotti originari delle regioni o degli Stati ACP che abbiano concluso negoziati relativi ad accordi di partenariato economico oppure accordi che prevedono regimi commerciali compatibili con le norme dell'OMC. Di conseguenza, la presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria supplementare.

[1] Accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

[2] Regolamento (CE) n.1528/2007 del Consiglio.

[3] Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

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