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Document 52008DP0334

Modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del gruppo di lavoro per la riforma del Parlamento concernenti i lavori dell'Aula Decisione del Parlamento europeo dell' 8 luglio 2008 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del Gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare concernente i lavori della seduta plenaria e le relazioni di iniziativa (2007/2272(REG))

GU C 294E del 3.12.2009, p. 86–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 294/86


Martedì 8 luglio 2008
Modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del gruppo di lavoro per la riforma del Parlamento concernenti i lavori dell'Aula

P6_TA(2008)0334

Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del Gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare concernente i lavori della seduta plenaria e le relazioni di iniziativa (2007/2272(REG))

2009/C 294 E/22

Il Parlamento europeo,

viste le decisioni della Conferenza dei presidenti del 25 ottobre e 12 dicembre 2007,

viste le lettere del suo Presidente in data 15 novembre 2007 e 31 gennaio 2008,

viste la prima relazione interlocutoria del gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento concernente La seduta plenaria e il calendario delle attività, presentata alla Conferenza dei presidenti il 6 settembre 2007, e le sue conclusioni riguardanti le relazioni di iniziativa,

visto l'articolo 199 del trattato CE,

visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0197/2008);

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad eccezione dei punti 2 e 3 del nuovo allegato II bis, che entrano in vigore il primo giorno della legislatura avente inizio nel luglio 2009; segnala che l'articolo 45, paragrafo 1 bis, si applica ugualmente alle relazioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione;

3.

decide che l'emendamento 5, relativo all'articolo 39, paragrafo 2, contenuto nella sua decisione del 13 novembre 2007 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce dello Statuto dei deputati (1), entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

4.

decide, a norma dell'articolo 204, lettera c), di pubblicare la decisione della Conferenza dei presidenti sulle normative e prassi concernenti le relazioni di iniziativa, quale modificata dalle sue decisioni del 12 dicembre 2007 e del 14 febbraio 2008, in allegato al regolamento; incarica il suo Segretario generale di aggiornare detto allegato conformemente alle future decisioni al riguardo della Conferenza dei presidenti;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 38 bis (nuovo)

 

Articolo 38 bis

Diritto di iniziativa conferito al Parlamento dai trattati

1.     Nei casi in cui i trattati conferiscono al Parlamento un diritto d'iniziativa, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione d'iniziativa.

2.     La relazione comprende:

a)

una proposta di risoluzione;

b)

se del caso, un progetto di decisione o un progetto di proposta;

c)

una motivazione corredata, se del caso, di una scheda finanziaria.

3.     Qualora l'adozione di un atto da parte del Parlamento richieda l'approvazione o l'accordo del Consiglio e il parere o l'accordo della Commissione, il Parlamento può, in seguito al voto sull'atto proposto e su proposta del relatore, decidere di rinviare il voto sulla proposta di risoluzione finché il Consiglio o la Commissione non abbiano formulato la loro posizione.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 45 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione non sono ricevibili in Aula, a meno che non siano presentate dal relatore affinché si tenga conto di nuove informazioni. Possono tuttavia essere presentate proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 151, paragrafo 4. Il suddetto paragrafo non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta conformemente al diritto d'iniziativa di cui all'articolo 38 bis o all'articolo 39 o se la relazione può essere considerata strategica conformemente ai criteri definiti dalla Conferenza dei presidenti (2).

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 45 — paragrafo 2 — comma 1

2.

Le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis ai casi in cui i trattati attribuiscono il diritto di iniziativa al Parlamento.

2.

Se l'oggetto della relazione rientra nel diritto di iniziativa di cui all'articolo 38 bis, l'autorizzazione può essere rifiutata solo qualora non risultino soddisfatti i requisiti stabiliti dai trattati.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 45 — paragrafo 2 — comma 2

In tali casi la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.

2 bis.

Nei casi in cui agli articoli 38 bis e 39 la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 110 — paragrafo 1

1.

Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

1.

Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione in conformità delle direttive stabilite in un allegato del regolamento (3) . Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 110 — paragrafo 2

2.

Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica all'istituzione interessata.

2.

Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica all'istituzione interessata. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La sua decisione è comunicata all'interrogante.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 111 — paragrafo 1

1.

Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea.

1.

Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea conformemente alle direttive stabilite in un allegato del regolamento  (4)

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 131 bis (nuovo)

 

Articolo 131 bis

Breve presentazione

Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di intervenire e ciascun deputato ha il diritto di pronunciarsi mediante una dichiarazione scritta complementare a norma dell'articolo 142, paragrafo 7.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 142 — paragrafo 5

5.

Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Tuttavia, se oggetto della discussione è una proposta della Commissione, il Presidente invita quest'ultima ad intervenire per prima, mentre se oggetto della discussione è un testo del Consiglio, il Presidente può invitare il Consiglio ad intervenire per primo, in entrambi i casi segue l'intervento del relatore. Alla Commissione e al Consiglio può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati al Parlamento.

5.

Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione , al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati al Parlamento.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 151 — paragrafo 4

4.

Un gruppo politico può presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione.

4.

Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione.

In tal caso, il gruppo non può presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione del gruppo politico non può essere più lunga di quella della commissione competente e viene presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti.

In tal caso, il gruppo o i deputati interessati non possono presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente e viene presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti.

 

L'articolo 103, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II bis (nuovo)

 

ALLEGATO II bis

Direttive concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 110 e 111

1.

Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta:

si riferiscono a questioni che rientrano nelle competenze e nelle responsabilità dell'istituzione interessata e sono di interesse generale;

sono concise e contengono una domanda comprensibile;

non contengono un linguaggio offensivo;

non trattano questioni strettamente personali.

2.

Se un'interrogazione non è conforme alle presenti direttive, il Segretariato suggerisce all'interrogante come l'interrogazione possa essere formulata perché sia ricevibile.

3.

Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa all'istituzione interessata solo se l'interrogante invoca nuovi sviluppi significativi o desidera ottenere ulteriori informazioni.

4.

Se in un'interrogazione si chiedono informazioni fattuali o statistiche che sono già disponibili presso la biblioteca del Parlamento, quest'ultima informa il deputato, che può ritirare l'interrogazione.

5.

Le interrogazioni concernenti questioni correlate possono ottenere una risposta comune.

(1)  Testi approvati, P6_TA(2007)0500.

(2)   Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei presidenti, riportata nell'allegato […] del regolamento.

(3)   Cfr. allegato II bis.

(4)   Cfr. allegato II bis.


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