EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52008DP0334
The work of the Plenary and initiative reports (amendment of the Rules of Procedure) European Parliament decision of 8 July 2008 on amendment of Parliament's Rules of Procedure in light of the proposals by the Working Party on Parliamentary Reform concerning the work of the Plenary and initiative reports (2007/2272(REG))
Modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del gruppo di lavoro per la riforma del Parlamento concernenti i lavori dell'Aula Decisione del Parlamento europeo dell' 8 luglio 2008 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del Gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare concernente i lavori della seduta plenaria e le relazioni di iniziativa (2007/2272(REG))
Modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del gruppo di lavoro per la riforma del Parlamento concernenti i lavori dell'Aula Decisione del Parlamento europeo dell' 8 luglio 2008 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del Gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare concernente i lavori della seduta plenaria e le relazioni di iniziativa (2007/2272(REG))
GU C 294E del 3.12.2009, p. 86–90
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 294/86 |
Martedì 8 luglio 2008
Modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del gruppo di lavoro per la riforma del Parlamento concernenti i lavori dell'Aula
P6_TA(2008)0334
Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del Gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare concernente i lavori della seduta plenaria e le relazioni di iniziativa (2007/2272(REG))
2009/C 294 E/22
Il Parlamento europeo,
viste le decisioni della Conferenza dei presidenti del 25 ottobre e 12 dicembre 2007,
viste le lettere del suo Presidente in data 15 novembre 2007 e 31 gennaio 2008,
viste la prima relazione interlocutoria del gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento concernente La seduta plenaria e il calendario delle attività, presentata alla Conferenza dei presidenti il 6 settembre 2007, e le sue conclusioni riguardanti le relazioni di iniziativa,
visto l'articolo 199 del trattato CE,
visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0197/2008);
1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; |
2. |
ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad eccezione dei punti 2 e 3 del nuovo allegato II bis, che entrano in vigore il primo giorno della legislatura avente inizio nel luglio 2009; segnala che l'articolo 45, paragrafo 1 bis, si applica ugualmente alle relazioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione; |
3. |
decide che l'emendamento 5, relativo all'articolo 39, paragrafo 2, contenuto nella sua decisione del 13 novembre 2007 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce dello Statuto dei deputati (1), entra in vigore il primo giorno della prossima tornata; |
4. |
decide, a norma dell'articolo 204, lettera c), di pubblicare la decisione della Conferenza dei presidenti sulle normative e prassi concernenti le relazioni di iniziativa, quale modificata dalle sue decisioni del 12 dicembre 2007 e del 14 febbraio 2008, in allegato al regolamento; incarica il suo Segretario generale di aggiornare detto allegato conformemente alle future decisioni al riguardo della Conferenza dei presidenti; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO IN VIGORE |
EMENDAMENTO |
||||||||||||||||||
Emendamento 1 |
|||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo Articolo 38 bis (nuovo) |
|||||||||||||||||||
|
Articolo 38 bis Diritto di iniziativa conferito al Parlamento dai trattati 1. Nei casi in cui i trattati conferiscono al Parlamento un diritto d'iniziativa, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione d'iniziativa. 2. La relazione comprende:
3. Qualora l'adozione di un atto da parte del Parlamento richieda l'approvazione o l'accordo del Consiglio e il parere o l'accordo della Commissione, il Parlamento può, in seguito al voto sull'atto proposto e su proposta del relatore, decidere di rinviare il voto sulla proposta di risoluzione finché il Consiglio o la Commissione non abbiano formulato la loro posizione. |
||||||||||||||||||
Emendamento 2 |
|||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo Articolo 45 — paragrafo 1 bis (nuovo) |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Emendamento 3 |
|||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo Articolo 45 — paragrafo 2 — comma 1 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Emendamento 4 |
|||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo Articolo 45 — paragrafo 2 — comma 2 |
|||||||||||||||||||
In tali casi la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi. |
|
||||||||||||||||||
Emendamento 5 |
|||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo Articolo 110 — paragrafo 1 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Emendamento 6 |
|||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo Articolo 110 — paragrafo 2 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Emendamento 7 |
|||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo Articolo 111 — paragrafo 1 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Emendamento 8 |
|||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo Articolo 131 bis (nuovo) |
|||||||||||||||||||
|
Articolo 131 bis Breve presentazione Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di intervenire e ciascun deputato ha il diritto di pronunciarsi mediante una dichiarazione scritta complementare a norma dell'articolo 142, paragrafo 7. |
||||||||||||||||||
Emendamento 9 |
|||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo Articolo 142 — paragrafo 5 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Emendamento 10 |
|||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo Articolo 151 — paragrafo 4 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
In tal caso, il gruppo non può presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione del gruppo politico non può essere più lunga di quella della commissione competente e viene presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti. |
In tal caso, il gruppo o i deputati interessati non possono presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente e viene presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti. |
||||||||||||||||||
|
L'articolo 103, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis. |
||||||||||||||||||
Emendamento 11 |
|||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo Allegato II bis (nuovo) |
|||||||||||||||||||
|
ALLEGATO II bis Direttive concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 110 e 111
|
(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0500.
(2) Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei presidenti, riportata nell'allegato […] del regolamento.
(3) Cfr. allegato II bis.
(4) Cfr. allegato II bis.