EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0246

Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (COM(2007)0605 — C6-0453/2007 — 2007/0224(CNS))

GU C 285E del 26.11.2009, p. 90–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/90


Giovedì 5 giugno 2008
Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili *

P6_TA(2008)0246

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (COM(2007)0605 — C6-0453/2007 — 2007/0224(CNS))

2009/C 285 E/17

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0605),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0453/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0183/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 10

(10)

L'identificazione di ecosistemi marini vulnerabili in zone non regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca è tuttora in corso e le informazioni scientifiche disponibili a questo riguardo sono relativamente limitate. Il fatto di fissare un limite di profondità per l'utilizzo degli attrezzi di fondo consente di delimitare, a titolo precauzionale, una zona di protezione per i coralli e le spugne di acque profonde all'interno della colonna d'acqua. Una profondità di 1 000 metri rappresenta una scelta ragionevole e atta a garantire un livello adeguato di protezione compatibilmente con la prosecuzione della pesca di fondo delle specie demersali generalmente presenti a profondità minori, quali naselli e calamari. Tale restrizione è altresì compatibile con la progressiva elaborazione, nell'ambito del presente regolamento, di misure di protezione destinate a zone specifiche che ospitano o potrebbero ospitare ecosistemi vulnerabili.

(10)

L'identificazione di ecosistemi marini vulnerabili in zone non regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca è tuttora in corso e le informazioni scientifiche disponibili a questo riguardo sono relativamente limitate.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

Il presente regolamento tiene conto delle direttive internazionali sulla gestione della pesca di fondo in alto mare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). In caso di dubbi circa l'interpretazione del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe essere interpretato alla luce delle direttive della FAO.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

1.

Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo in acque d'altura.

1.

Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo in acque d'altura nel caso in cui tali attrezzi siano in contatto con il fondo marino durante lo svolgimento normale delle operazioni di pesca .

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera a)

a)

in zone di competenza di un accordo o un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente per la disciplina di tali attività di pesca;

a)

in zone di competenza giuridica di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente per la disciplina di tali attività di pesca;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera b)

(b)

«ecosistema marino vulnerabile»: qualsiasi ecosistema marino la cui struttura e funzione specifiche rischino di essere compromesse , in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, a causa del contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le operazioni di pesca, e segnatamente scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda;

b)

«ecosistema marino vulnerabile»: qualsiasi ecosistema marino la cui struttura e/o le cui funzioni specifiche rischino di essere compromesse dall'azione di un determinato agente esterno;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera c)

(c)

«attrezzi di fondo»: reti a strascico, draghe, reti da poste ancorate, palangari fissi, nasse e trappole.

c)

«attrezzi di fondo»: gli attrezzi da pesca utilizzati in contatto con il fondale, quali reti a strascico, draghe, reti da poste ancorate, palangari fissi, nasse e trappole.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b)

(b)

la specie bersaglio,

b)

la specie bersaglio e le specie che possono essere pescate come catture accessorie ,

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c)

(c)

la profondità di utilizzo dell'attrezzo e

c)

gli attrezzi utilizzati e le profondità in cui saranno collocati e

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d)

(d)

la configurazione del profilo batimetrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare.

d)

la configurazione del profilo batimetrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare , ove tale informazione non sia già a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera delle navi in questione;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d bis) (nuova)

 

d bis)

la durata delle attività .

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

2.

Il rilascio di un permesso di pesca speciale da parte delle autorità competenti è subordinato a una valutazione degli impatti potenziali delle attività di pesca che intende esercitare la nave richiedente, dalla quale risulti che tali attività non rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.

2.

Il rilascio di un permesso di pesca speciale da parte delle autorità competenti è subordinato a una valutazione degli impatti potenziali delle attività di pesca che intende esercitare la nave richiedente, dalla quale risulti che tali attività non rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili. La durata del permesso di pesca speciale non è superiore a quella del piano di pesca.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4

4.

La valutazione di cui al paragrafo 2 è realizzata dalle autorità competenti secondo criteri di precauzione. Qualora non riescano a stabilirne l'esatta entità, le autorità competenti considerano che gli impatti negativi prospettati dai pareri scientifici hanno carattere significativo.

4.

La valutazione di cui al paragrafo 2 è realizzata dalle autorità competenti secondo criteri di precauzione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 6

Articolo 6

Limiti di profondità

È vietato l'utilizzo di attrezzi di fondo a profondità superiori a 1 000 metri.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

1.

Se, durante le operazioni di pesca, un peschereccio scopre un ecosistema marino vulnerabile, esso sospende immediatamente le attività di pesca o evita di dare inizio a tali attività nel sito in questione. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dal punto in cui è stato individuato l'ecosistema vulnerabile, sempre all'interno della zona prevista nel piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

1.

Se, nonostante le misure adottate a norma dell'articolo 4, un osservatore scientifico imbarcato conformemente all'articolo 12 ottenga prove sufficienti che durante le operazioni di pesca un peschereccio può aver scoperto fortuitamente un ecosistema marino che può essere vulnerabile, tale peschereccio sospende immediatamente le attività di pesca o evita di dare inizio a tali attività nel sito in questione. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dal punto in cui è stato individuato l'ecosistema vulnerabile, sempre all'interno della zona prevista nel piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

In caso di forte incertezza quanto all'esistenza di un ecosistema marino vulnerabile, il sito è considerato un ecosistema marino vulnerabile fino a prova contraria sufficiente.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3

3.

Il peschereccio segnala senza indugio alle autorità competenti gli ecosistemi marini vulnerabili eventualmente individuati, fornendo precise informazioni circa la natura e la localizzazione di tali ecosistemi, nonché la data, l'ora e le circostanze in cui è avvenuta la scoperta.

3.

Il peschereccio segnala senza indugio alle autorità competenti , che a loro volta riferiscono il più presto possibile alla Commissione e agli Stati membri, gli ecosistemi marini vulnerabili eventualmente individuati, fornendo precise informazioni circa la natura e la localizzazione di tali ecosistemi, nonché la data, l'ora e le circostanze in cui è avvenuta la scoperta.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.

I siti scoperti casualmente vengono registrati in linea mediante un sistema cartografico elettronico, nella prospettiva di creare una banca dati permanente degli ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili sull'esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi marini vulnerabili nella regione in cui operano i loro pescherecci, identificano le zone che devono essere chiuse alla pesca con attrezzi di fondo. Gli Stati membri attuano senza indugio tali provvedimenti di chiusura nei confronti dei loro pescherecci e presentano un rapporto alla Commissione in conformità dell'articolo 13 .

1.

Gli Stati membri, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili sull'esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi marini vulnerabili nella regione in cui operano i loro pescherecci, identificano le zone che devono essere chiuse alla pesca con attrezzi di fondo. Gli Stati membri attuano senza indugio tali provvedimenti di chiusura nei confronti dei loro pescherecci e notificano immediatamente alla Commissione la chiusura disposta. La Commissione comunica quanto prima tale informazione agli altri Stati membri.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 11

Ai pescherecci comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dediti alla cattura di stock di acque profonde, si applicano inoltre le disposizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del 16 dicembre 2002.

Ai pescherecci comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dediti alla cattura di stock di acque profonde, si applicano inoltre le disposizioni fissate dagli articoli 3, 5, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del 16 dicembre 2002.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 12 — titolo

Osservatori

Osservatori scientifici

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

1.

Ciascuno Stato membro assegna osservatori scientifici alle navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Gli osservatori sorvegliano le attività di pesca delle navi per l'intera durata di esecuzione del piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

1.

Un campione rappresentativo delle navi a cui gli Stati membri hanno concesso un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, imbarcano un osservatore scientifico. Il numero totale di osservatori scientifici è stabilito dalla Commissione su proposta del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, in funzione della zona e del tipo di pesca. Il numero di osservatori scientifici imbarcati è proporzionale al numero di navi di ogni Stato membro a cui sia stato rilasciato un permesso di pesca speciale. La Commissione garantisce un'adeguata rotazione degli osservatori scientifici tra le varie navi dopo ogni campagna di pesca. Gli osservatori scientifici seguono le attività di pesca delle navi per l'intera durata di esecuzione del piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e in particolare svolgono i compiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.

L'osservatore scientifico è indipendente dai pescherecci o dalle imprese che sta sorvegliando e non ha interessi finanziari o è beneficiario in relazione a tali pescherecci o tali imprese. L'osservatore non ha subito alcuna condanna penale per reati gravi e ha un sufficiente livello di conoscenze in merito ai metodi di pesca di profondità e alle specie ed ecosistemi bersaglio.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a bis) (nuova)

 

a bis)

gli impatti delle attività di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

2.

La Commissione trasmette senza indugio agli organismi scientifici competenti le informazioni contenute nella relazione di cui al paragrafo 1.

2.

La Commissione trasmette senza indugio agli organismi scientifici competenti , nonché agli Stati membri che le richiedano, le informazioni contenute nella relazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 14 — titolo

Seguito e valutazione

Revisione

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 14

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2010 . La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di modifica del regolamento.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2009 . La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di modifica del regolamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 15 — comma 1

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Top