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Document 52002PC0200

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica slovacca

/* COM/2002/0200 def. - ACC 2002/0093 */

GU C 203E del 27.8.2002, p. 131–132 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0200

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica slovacca /* COM/2002/0200 def. - ACC 2002/0093 */

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0131 - 0132


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica slovacca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. A norma dell'articolo 109 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Sebbene l'accordo europeo non preveda esplicitamente la creazione di un meccanismo consultivo per il dialogo tra le autorità regionali e locali di entrambe le Parti, la Commissione propone che il Consiglio di associazione istituisca un comitato consultivo paritetico che rappresenti le autorità regionali e locali di entrambe le Parti, il cui vivo interesse al riguardo è stato espresso, per la Comunità, dal Comitato delle regioni e, per la Repubblica slovacca, dal Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee.

3. Il comitato consultivo paritetico proposto dovrebbe costituire una sede di dialogo e di cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e quelle della Repubblica slovacca, onde dare un prezioso contributo allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea. Il dialogo e la cooperazione permetteranno di preparare la futura collaborazione con il Comitato delle regioni e l'adesione all'Unione europea; di agevolare gli scambi di informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente l'andamento della politica regionale dell'UE e del processo di adesione; di favorire gli scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale; di discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo europeo e della strategia di preadesione. Il Consiglio di associazione potrà inoltre consultare - benché questo rimanga a sua intera discrezione - il comitato consultivo paritetico prima di prendere decisioni sulle questioni di chiaro interesse regionale.

4. L'istituzione del comitato consultivo paritetico non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità, poiché le spese dei partecipanti slovacchi e comunitari vengono coperte, rispettivamente, dalla Repubblica slovacca e dal bilancio del Comitato delle regioni.

5. In allegato figura il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 riguardante la conclusione del summenzionato accordo europeo. Si chiede al Consiglio di adottare il testo in questione previa consultazione del Parlamento europeo.

2002/0093 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica slovacca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

visto l'articolo 300, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 109 del suddetto accordo europeo, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni;

(2) il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica slovacca possono dare un contributo prezioso alla piena attuazione dell'accordo europeo;

(3) si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni delle Comunità europee, da una parte, e il Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee, dall'altra,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'articolo 104 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per quanto concerne l'istituzione di un comitato consultivo paritetico si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE N. .../2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA

recante modifica, mediante la creazione di un comitato consultivo paritetico tra il Comitato delle regioni e il Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni, della decisione n. 1/95 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra [1], in particolare l'articolo 109,

[1] GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

considerando quanto segue:

(1) il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica slovacca possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea;

(2) si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, mediante l'istituzione di un comitato consultivo paritetico;

(3) occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/95,

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:

"Articolo 19

È istituito un comitato consultivo paritetico (in appresso "comitato") incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e quelle della Repubblica slovacca. Il dialogo e la cooperazione mireranno in particolare a:

1. preparare le autorità regionali e locali slovacche a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

2. preparare le autorità regionali e locali slovacche a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione della Repubblica slovacca;

3. scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento della politica regionale dell'UE e del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle autorità regionali e locali slovacche a queste politiche;

4. promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità regionali e locali slovacche e b) le autorità regionali e locali degli Stati membri dell'UE, in particolare creando reti nei settori specifici dove i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Repubblica slovacca e quelle degli Stati membri dell'UE possano costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;

5. organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità regionali e locali della Repubblica slovacca e quelle degli Stati membri;

6. favorire gli scambi di esperienze e di competenze in merito alla politica regionale e agli interventi strutturali fra a) le autorità regionali e locali slovacche e b) le autorità regionali e locali degli Stati membri dell'UE, specie per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo regionali e locali e un uso più oculato dei fondi strutturali;

7. assistere le autorità regionali e locali slovacche mediante scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale;

8. discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo europeo e della strategia di preadesione.

Articolo 20

Il comitato è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da otto rappresentanti del Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

Il comitato svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità regionali e locali, di sua iniziativa.

Il comitato può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio di associazione.

I membri vengono scelti in modo che il comitato rifletta il più fedelmente possibile i diversi livelli delle autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica slovacca.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato si riunisce con la frequenza stabilita nel suo regolamento interno.

Il comitato è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un membro del Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Articolo 21

Il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato delle regioni, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso lo slovacco, che sono a carico del Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente:

I segretari

Per la controparte slovacca

Per la Comunità europea

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