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Document 51999PC0429

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia

/* COM/99/0429 def. */

51999PC0429

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia /* COM/99/0429 def. */


Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del Regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia (presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con il regolamento (CE) n. 772/1999 il Consiglio ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento dalla Norvegia, fatta eccezione per i salmoni esportati da uno degli esportatori norvegesi i cui impegni individuali relativi ai prezzi erano stati accettati dalla Commissione con la decisione 97/634/CE. I nomi di tali società sono elencati nell'allegato della suddetta decisione.

2. Con il regolamento (CE) n. 929/1999 la Commissione ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi provvisori nei confronti di quattro esportatori norvegesi che avevano apparentemente violato i loro impegni in relazione al terzo trimestre di relazione del 1998.

3. A seguito di ulteriori indagini è risultato che una di queste quattro società, alle quali era stata offerta la possibilità di presentare le loro osservazioni, non aveva violato il suo impegno e la Commissione ha quindi revocato i dazi provvisori istituiti nei suoi confronti. Per quanto riguarda le altre tre società, si è definitivamente accertato che non avevano rispettato gli obblighi assunti ai sensi dei loro impegni, e si propone pertanto che il Consiglio istituisca dazi definitivi nei loro confronti.

4. Inoltre, altre quattro società norvegesi hanno dichiarato di essere "nuovi esportatori" ai sensi del regolamento antidumping di base e hanno offerto impegni. Dopo aver svolto le opportune indagini, la Commissione ha accettato gli impegni e le società sono state aggiunte all'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione dai dazi.

5. Altre due società i cui impegni erano stati precedentemente accettati hanno informato la Commissione di aver cambiato ragione sociale e hanno chiesto che tale cambiamento fosse ripreso nell'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione dai dazi. Tali richieste sono risultate accettabili e l'elenco dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del Regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 905/98 [2], del 27 aprile 1998, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, e l'articolo 9,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

[2] GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [3], in particolare l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15,

[3] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DAZI PROVVISORI

(1) Nel quadro delle indagini antidumping e antisovvenzioni avviate con due distinti avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee [4], la Commissione ha accettato, con la decisione 97/634/CE [5], gli impegni offerti dal Regno di Norvegia e da 190 esportatori norvegesi.

[4] GU C 235 del 31.8.1996, pag. 18, e GU C 235 del 31.8.1996, pag. 20.

[5] GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.

(2) Il testo di tali impegni prevede che la mancata presentazione di una relazione trimestrale di tutte le operazioni di vendita al primo acquirente non collegato nella Comunità entro un termine prestabilito, fatta eccezione per i casi di forza maggiore, sia interpretata come una violazione dell'impegno, così come il mancato rispetto dell'obbligo di vendere il prodotto in questione sul mercato della Comunità a prezzi pari o superiori ai prezzi minimi previsti nell'impegno.

(3) Per il terzo trimestre del 1998, una società norvegese non ha presentato una relazione entro il termine prestabilito, mentre un altro esportatore norvegese aveva apparentemente venduto il prodotto in questione sul mercato della Comunità a un prezzo inferiore a quello previsto nel suo impegno. Altri due esportatori avevano apparentemente fatto dichiarazioni ingannevoli sull'identità dell'esportatore e sull'identità e sulla natura delle vendite indicate.

(4) La Commissione è stata dunque indotta a ritenere che queste quattro società avessero violato le condizioni dei loro impegni e pertanto, con il regolamento (CE) n. 929/1999 [6] (in appresso denominato "il regolamento dei dazi provvisori"), ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 ed ex 0304 20 13 originari della Norvegia ed esportati delle quattro società di cui all'allegato II del suddetto regolamento. Con lo stesso regolamento la Commissione ha depennato le società in questione dall'allegato della decisione 97/634/EC, che elenca le società i cui impegni sono stati accettati.

[6] GU L 115 del 4.5.1999, pag. 13.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

(5) A tutte e quattro le società norvegesi assoggettate ai dazi provvisori sono stati comunicati per iscritto i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali si istituivano tali dazi provvisori. Inoltre si è data loro la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere di essere sentite.

(6) Entro la scadenza fissata nel regolamento sui dazi provvisori, tutte le società norvegesi in questione hanno presentato osservazioni scritte e una ha chiesto e ottenuto di essere sentita. Successivamente, la Commissione ha raccolto ed esaminato tutte le informazioni ritenute necessarie per poter trarre conclusioni definitive sulle presunte violazioni.

(7) In questo contesto, l'inchiesta della Commissione ha accertato che una delle società nei confronti delle quali erano state istituite misure provvisorie non aveva violato il suo impegno e doveva dunque essere reintegrata nell'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione dalle misure antidumping e compensative. L'esportatore è stato informato dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva ripristinare l'accettazione del suo impegno da parte della Commissione.

Le altre tre società assoggettate alle misure provvisorie sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva confermare il ritiro dell'accettazione dei loro impegni da parte della Commissione e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre, è stato concesso loro un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni dopo la comunicazione di tali informazioni.

(8) Le conclusioni della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nel regolamento (CE) n. [numero] [7].

[7] GU L [numero] del [data], pag. [pagina].

(9) Nessuna delle osservazioni presentate, tuttavia, ha modificato la conclusione che si debbano istituire dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia ed esportati dalle tre società di cui all'allegato I del presente regolamento.

C. DAZI DEFINITIVI

(10) Le inchieste che hanno portato agli impegni si erano concluse con un accertamento definitivo in materia di dumping e di pregiudizio mediante il regolamento (CE) n. 1890/97 e con un accertamento definitivo in materia di sovvenzione e di pregiudizio mediante il regolamento (CE) n. 1891/97. Sebbene entrambi questi regolamenti siano stati abrogati dal regolamento (CE) n. 772/1999 [8], i fatti e le considerazioni in essi accertati rimangono validi (come indicato al punto 19 del regolamento (CE) n. 772/1999).

[8] GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1.

(11) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 e, rispettivamente, all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2067/97, l'aliquota del dazio antidumping e del dazio compensativo dev'essere stabilita in base ai fatti accertati nel contesto dell'inchiesta che ha portato all'impegno. Alla luce di tale disposizione, nonché del punto 107 del regolamento (CE) n. 1890/97 e del punto 149 del regolamento (CE) n. 1891/97, si ritiene opportuno fissare le aliquote dei dazi antidumping e dei dazi compensativi definitivi al livello e nella forma stabiliti dal regolamento (CE) n. 772/1999.

D. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEI DAZI PROVVISORI

(12) Si è accertata in via definitiva una violazione degli impegni in relazione ai tre esportatori che sono venuti meno ai loro impegni. Si ritiene pertanto necessario riscuotere in via definitiva al livello dei dazi definitivi gli importi depositati da questi esportatori a titolo di dazi antidumping e di dazi compensativi provvisori.

E. EMENDAMENTO DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999

(13) Con il regolamento .../1999 la Commissione ha accettato gli impegni di quattro nuovi esportatori, la F. Uhrenholt Seafood Norway AS, la Mesan Seafood AS, la Polaris Seafood AS e la Scanfish AS. Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999, la Commissione ha inoltre esteso a queste società l'esenzione dai dazi antidumping e dai dazi compensativi aggiungendo i loro nomi all'allegato del suddetto regolamento.

(14) Due esportatori norvegesi già figuranti nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati hanno informato la Commissione che le loro ragioni sociali erano cambiate da Herøy Filetfabrikk AS a Atlantis Filetfabrikk AS e da SL Fjordgruppen AS a Fjord Seafood Leines AS e hanno chiesto che tali cambiamenti fossero ripresi nell'elenco delle società che beneficiano dell'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi. La Commissione ha accertato che non c'erano cambiamenti nelle strutture aziendali che richiedessero un esame più dettagliato dell'opportunità che tali società mantenessero i loro impegni.

(15) Di conseguenza, alla luce di tutto quanto precede, l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, che esonera dal dazio gli operatori figuranti nell'elenco, dovrebbe essere modificato in modo da depennare dalle società esentate dai dazi le società di cui all'allegato I del presente regolamento. L'allegato dovrebbe inoltre essere aggiornato per tenere conto dell'esenzione estesa dal regolamento .../1999 alla F. Uhrenholt Seafood Norway AS, alla Mesan Seafood AS, alla Polaris Seafood AS e alla Scanfish AS, e del cambiamento di ragione sociale della Herøy Filetfabrikk in Atlantis Filetfabrikk AS e della SL Fjordgruppen AS in Fjord Seafood Leines AS.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping e dei dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 929/1999 in relazione ai salmoni dell'Atlantico di allevamento (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici TARIC: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 e 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codici TARIC: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 e 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codici TARIC: 0304 10 13*21 e 0304 10 13*29) ed ex 0304 20 13 (codici TARIC: 0304 20 13*21 e 0304 20 13*29) originari della Norvegia ed esportati dalle società elencate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Elenco delle società assoggettate a dazi antidumping e a dazi compensativi definitivi

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elenco delle società esonerate dal dazio antidumping e dal dazio compensativo definitivi

>SPAZIO PER TABELLA>

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