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Document 42006X0728(02)

Codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

OJ C 176, 28.7.2006, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 059 P. 6 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 059 P. 6 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 61 - 65

Legal status of the document In force

28.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 176/8


Codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

(2006/C 176/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTA la Convenzione del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate («Convenzione sull'arbitrato»),

RICONOSCENDO la necessità per gli Stati membri e i contribuenti di disporre di norme più dettagliate per attuare in maniera efficace la summenzionata Convenzione,

PRENDENDO ATTO della comunicazione della Commissione, del 23 aprile 2004, relativa alla relazione sulle attività del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle imprese, contenente una proposta di codice di condotta,

SOTTOLINEANDO che il codice di condotta è un impegno politico e non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri o le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità derivanti dal trattato,

RICONOSCENDO che l'attuazione del presente codice di condotta non deve ostacolare la ricerca di soluzioni su un piano più generale,

ADOTTANO IL SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA:

Fatte salve le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta riguarda l'attuazione della Convenzione sull'arbitrato e alcune questioni connesse relative alle procedure amichevoli previste nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

1.   Decorrenza del periodo di tre anni (scadenza per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato)

Si considera data di decorrenza del periodo di tre anni la data del «primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento» (1).

Per quanto riguarda i casi presentati in merito ai prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare questa definizione anche per determinare il periodo di tre anni di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri dell'UE.

2.   Decorrenza del periodo di due anni (articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato)

(i)

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione, un caso si considera sottoposto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 quando il contribuente fornisce le seguenti informazioni:

a)

identificazione (nome, indirizzo e codice di identificazione fiscale) dell'impresa dello Stato contraente che presenta la domanda e delle altre parti interessate alle operazioni in questione;

b)

informazioni particolareggiate per illustrare i fatti e le circostanze da prendere in considerazione (compresi i dettagli relativi alle relazioni tra l'impresa e le altre parti interessate alle operazioni in questione);

c)

indicazione dei periodi fiscali in questione;

d)

copie degli avvisi di accertamento fiscale, del verbale di constatazione o del documento equivalente che hanno comportato la presunta doppia imposizione;

e)

informazioni particolareggiate sulle cause o le procedure di ricorso avviate dall'impresa o dalle altre parti interessate alle operazioni in questione e eventuali sentenze del tribunale relative al caso;

f)

una relazione in cui l'impresa illustra i motivi per cui ritiene che i principi definiti all'articolo 4 della Convenzione sull'arbitrato non siano stati rispettati;

g)

l'impegno da parte dell'impresa a rispondere il più rapidamente possibile e nel modo più esauriente a tutte le richieste ragionevoli e appropriate formulate da un'autorità competente e a mettere a sua disposizione la documentazione necessaria; e

h)

eventuali informazioni supplementari specifiche richieste dalle autorità competenti entro due mesi dal ricevimento della domanda del contribuente.

(ii)

Il periodo di due anni decorre dalla data più recente fra le seguenti:

a)

la data dell'avviso di accertamento fiscale, ossia della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

b)

la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 2, punto i).

3.   Procedura amichevole avviata nel quadro della Convenzione sull'arbitrato

3.1   Disposizioni generali

a)

Conformemente agli orientamenti dell'OCSE, è applicato il principio della piena concorrenza senza tenere conto delle conseguenze fiscali immediate per singoli Stati contraenti.

b)

I casi sono risolti il più rapidamente possibile tenendo conto della loro complessità.

c)

Sono presi in considerazione tutti i mezzi indispensabili per giungere ad un accordo il più rapidamente possibile, compresi i confronti diretti; se necessario, l'impresa è invitata a illustrare il caso alla sua autorità competente.

d)

Tenendo conto delle disposizioni del presente codice, l'accordo deve essere raggiunto entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorità competenti conformemente al paragrafo 2, punto ii) del presente codice.

e)

La procedura amichevole non deve imporre al richiedente, o a chiunque altro sia coinvolto nel caso, costi di adempimento non dovuti o eccessivi.

3.2   Funzionamento pratico e trasparenza

a)

Per ridurre al massimo i costi e i ritardi dovuti alla traduzione, la procedura amichevole, in particolare lo scambio dei documenti che illustrano la posizione delle autorità competenti, dovrebbe svolgersi in una lingua di lavoro comune, o con un metodo di effetto equivalente, se le autorità competenti possono giungere ad un accordo su base bilaterale.

b)

L'impresa richiedente la procedura amichevole è informata, dall'autorità competente a cui ha inviato la domanda, riguardo a tutti gli sviluppi significativi durante il corso della procedura.

c)

È assicurata la riservatezza delle informazioni relative a chiunque sia tutelato da una convenzione fiscale bilaterale o dalla normativa di uno Stato contraente.

d)

L'autorità competente accusa ricezione della domanda del contribuente che intende avviare una procedura amichevole entro un mese dal ricevimento della stessa e informa contemporaneamente le autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati allegando copia della domanda del contribuente.

e)

Se ritiene che l'impresa non abbia fornito le informazioni minime necessarie per avviare la procedura amichevole di cui al paragrafo 2, punto i), l'autorità competente, entro due mesi dal ricevimento della domanda, invita l'impresa a fornire le informazioni supplementari specifiche necessarie.

f)

Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che l'autorità competente risponda all'impresa richiedente in uno dei modi seguenti:

(i)

se l'autorità competente non ritiene che gli utili dell'impresa siano inclusi, o possano essere inclusi, in quelli di una impresa di un altro Stato contraente, informa l'impresa dei suoi dubbi e la invita a formulare ulteriori osservazioni;

(ii)

se la domanda appare fondata e si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa l'impresa e procede il più rapidamente possibile alle rettifiche o autorizza lo sgravio che ritiene giustificato;

(iii)

se la domanda appare fondata ma non si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa l'impresa che cercherà di risolvere il caso ricorrendo alla procedura amichevole con l'autorità competente di ogni altro Stato contraente interessato.

g)

Se il caso è considerato fondato, l'autorità competente avvia una procedura amichevole informando l'autorità competente dell'altro Stato contraente della sua decisione e allega copia delle informazioni di cui al paragrafo 2, punto i) del presente codice. Nel contempo, informa la persona che ha chiesto l'applicazione della Convenzione sull'arbitrato di aver avviato la procedura amichevole. In base alle informazioni in suo possesso, l'autorità competente che ha avviato la procedura amichevole comunica inoltre all'autorità competente dell'altro Stato contraente e al richiedente se il caso è stato sottoposto entro la scadenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e la data da cui decorre il periodo di due anni previsto all'articolo 7, paragrafo 1 di tale Convenzione.

3.3   Scambio dei documenti che illustrano la posizione delle autorità competenti

a)

Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che, una volta avviata la procedura amichevole, l'autorità competente del paese in cui è stato effettuato, o sarà effettuato un accertamento fiscale, ossia dove si è giunti ad una decisione definitiva dell'amministrazione fiscale sul reddito o ad una misura equivalente, la quale prevede una rettifica che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, invii alle autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati al caso un documento che illustra la sua posizione e in cui figurano:

(i)

la descrizione del caso fornita dal richiedente;

(ii)

il suo parere in merito, per esempio perché si ritiene che si sia verificata o che possa verificarsi una doppia imposizione;

(iii)

le misure da adottare per eliminare la doppia imposizione e una spiegazione dettagliata della proposta.

b)

Il documento contiene un'esauriente giustificazione della valutazione fiscale o della rettifica ed è corredato della documentazione di base a sostegno della posizione dell'autorità competente e di un elenco di tutti gli altri documenti utilizzati per la rettifica.

c)

Il documento è inviato a tutte le autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati il più rapidamente possibile, tenuto conto della complessità del caso in questione, e non oltre quattro mesi dalla data più recente fra le seguenti:

i)

la data dell'avviso di accertamento fiscale, ossia della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

ii)

la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 2, punto i).

d)

Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che, qualora l'autorità competente di un paese in cui non è stato emesso, o non si intende emettere un avviso di accertamento fiscale o misura equivalente, che comporti, o possa comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento, riceva un documento che illustra la posizione dell'altra autorità competente, essa risponda il più rapidamente possibile, tenendo conto della complessità del caso in questione e non oltre sei mesi dal ricevimento del documento.

e)

La risposta sarà fornita in uno dei due modi seguenti:

(i)

se ritiene che si sia verificata o possa verificarsi una doppia imposizione, e concorda con la soluzione proposta nel documento, l'autorità competente informa l'altra autorità competente e procede alle rettifiche o consente lo sgravio il più rapidamente possibile;

(ii)

se non ritiene che si sia verificata, o possa verificarsi una doppia imposizione, o non concorda con la soluzione proposta nel documento, l'autorità competente trasmette all'altra autorità competente un documento di risposta in cui espone le proprie ragioni e propone un calendario indicativo per l'esame del caso, tenendo conto della sua complessità. Eventualmente, la proposta include una data per i confronti diretti, che dovrebbero tenersi entro diciotto mesi a decorrere dalla data più recente fra le seguenti:

aa)

la data dell'avviso di accertamento fiscale, ossia della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

bb)

la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 2, punto i).

f)

Gli Stati contraenti si impegnano a compiere ogni passo opportuno per accelerare le procedure, ogni qualvolta ciò sia possibile. A tale riguardo, gli Stati contraenti dovrebbero prevedere di organizzare periodicamente, e almeno una volta all'anno, riunioni tra le loro autorità competenti per esaminare le procedure amichevoli pendenti (purché il numero dei casi giustifichi tali riunioni).

3.4   Convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri

Per quanto riguarda i casi relativi a prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare le disposizioni dei paragrafi 1-3 anche alle procedure amichevoli avviate conformemente all'articolo 25, paragrafo 1 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

4.   Procedure durante la seconda fase della Convenzione sull'arbitrato

4.1   Elenco delle personalità indipendenti

a)

Gli Stati contraenti si impegnano a comunicare senza indugio al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea i nomi delle cinque personalità indipendenti, candidate a diventare membri della commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e ad informarlo, alle stesse condizioni, di eventuali modifiche dell'elenco.

b)

All'atto della trasmissione dei nomi delle personalità indipendenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, gli Stati contraenti allegano un curriculum vitae di tali personalità che illustra, tra l'altro, l'esperienza che esse hanno maturate in campo giuridico, fiscale e, in particolare, in materia di prezzi di trasferimento.

c)

Gli Stati contraenti possono inoltre indicare nell'elenco le personalità indipendenti che soddisfano le condizioni per essere elette presidente.

d)

Il Segretario Generale del Consiglio chiede annualmente agli Stati contraenti di confermare i nomi delle personalità indipendenti e/o di comunicare i nomi dei loro sostituti.

e)

L'elenco completo di tutte le personalità indipendenti è pubblicato sul sito Web del Consiglio.

4.2   Costituzione della commissione consultiva

a)

Salvo diverso accordo tra gli Stati contraenti interessati, lo Stato contraente che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, ossia la decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o la misura equivalente che comporta, o potrebbe comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, prende l'iniziativa di costituire la commissione consultiva e organizza le riunioni di questa, d'intesa con l'altro Stato contraente.

b)

La commissione consultiva è formata di norma da due personalità indipendenti, dal presidente e dai rappresentanti delle autorità competenti.

c)

La commissione consultiva è assistita da un segretariato le cui strutture organizzative sono messe a disposizione dallo Stato contraente che ha costituito la commissione consultiva, salvo diverso accordo degli Stati contraenti interessati. Per motivi di indipendenza, il segretariato è posto sotto il controllo del presidente della commissione consultiva. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6 della Convenzione sull'arbitrato, i membri del segretariato sono tenuti a mantenere il segreto.

d)

Il luogo in cui la commissione consultiva si riunisce e quello in cui è emesso il suo parere possono essere decisi anticipatamente dalle autorità competenti degli Stati contraenti interessati.

e)

Gli Stati contraenti mettono a disposizione della commissione consultiva, prima che si riunisca per la prima volta, tutta la documentazione e le informazioni pertinenti, in particolare i documenti, le relazioni, la corrispondenza e le conclusioni utilizzati durante la procedura amichevole.

4.3   Funzionamento della commissione consultiva

a)

Il caso è considerato sottoposto alla commissione consultiva il giorno in cui il presidente conferma che i suoi membri hanno ricevuto tutta la documentazione e le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 4.2, lettera e).

b)

I lavori della commissione consultiva si svolgono nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati contraenti interessati, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente di comune accordo, tenendo conto della volontà della commissione consultiva.

c)

La commissione consultiva può chiedere alla parte che è fonte delle dichiarazioni o dei documenti di presentare una traduzione nella lingua o nelle lingue in cui si svolgono i lavori.

d)

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione sull'arbitrato la commissione consultiva può chiedere agli Stati contraenti, in particolare allo Stato contraente che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, ossia una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o una misura equivalente che ha comportato o che potrebbe comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, di presentarsi dinanzi alla commissione consultiva.

e)

I costi connessi ai lavori della commissione consultiva, ripartiti equamente tra gli Stati contraenti interessati, sono le spese amministrative della commissione consultiva e i compensi e le spese delle personalità indipendenti.

f)

A meno che le autorità competenti degli Stati contraenti non decidano diversamente:

i)

il rimborso delle spese delle personalità indipendenti è limitato al rimborso previsto solitamente per i funzionari di grado elevato dello Stato contraente che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva;

ii)

i compensi delle personalità indipendenti sono fissati a 1 000 EUR a persona e per giorno di riunione della commissione consultiva; il presidente riceve un compenso superiore del 10 % a quello previsto per le altre personalità indipendenti.

g)

Il pagamento effettivo delle spese connesse ai lavori della commissione consultiva è effettuato dallo Stato contraente che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti non decidano diversamente.

4.4   Parere della commissione consultiva

Gli Stati contraenti si attendono che nel parere figurino:

a)

i nomi dei membri della commissione consultiva;

b)

la domanda, in cui devono essere indicati:

i nomi e gli indirizzi delle imprese interessate;

le autorità competenti interessate;

una descrizione dei fatti e delle circostanze della controversia;

una dichiarazione chiara in merito a quanto è richiesto;

c)

una sintesi della procedura;

d)

le tesi e i metodi sui quali si basa la decisione che figura nel parere;

e)

il parere;

f)

il luogo in cui è emesso il parere;

g)

la data in cui è emesso il parere;

h)

le firme dei membri della commissione consultiva.

La decisione delle autorità competenti e il parere della commissione consultiva sono comunicati nel modo seguente:

i)

Una volta presa la decisione l'autorità competente cui è stato sottoposto il caso trasmette copia della decisione delle autorità competenti e del parere della commissione consultiva a ciascuna delle imprese interessate.

ii)

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono accordarsi per rendere pubblici integralmente il parere e la decisione. Possono altresì decidere di rendere pubblici il parere e la decisione senza citare i nomi delle imprese interessate e senza fornire particolari che potrebbero rivelare l'identità di tali imprese. In ambedue i casi è richiesto l'accordo delle imprese e prima di ogni pubblicazione le imprese interessate devono aver comunicato per iscritto all'autorità competente a cui il caso è stato sottoposto di non avere obiezioni alla pubblicazione del parere e della decisione.

iii)

Il parere della commissione consultiva è redatto in tre copie originali, due delle quali da inviare alle autorità competenti degli Stati contraenti e una da trasmettere alla Commissione per l'archiviazione. Se vi è l'accordo per la pubblicazione del parere quest'ultimo è reso pubblico sul sito web della Commissione, nella lingua o nelle lingue originali.

5.   Sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure transfrontaliere per la soluzione delle controversie

Si raccomanda agli Stati membri di prendere le misure necessarie per fare in modo che la sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure transfrontaliere per la soluzione delle controversie avviate nel quadro della Convenzione sull'arbitrato possa essere ottenuta dalle imprese interessate da queste procedure, alle stesse condizioni previste per una causa/procedura di ricorso interna, anche se queste misure possono implicare cambiamenti legislativi in alcuni Stati membri. Sarebbe opportuno che gli Stati membri estendessero queste misure alle procedure transfrontaliere per la soluzione delle controversie nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri.

6.   Adesione di nuovi Stati membri dell'UE alla Convenzione sull'arbitrato

Gli Stati membri si adopereranno per firmare e ratificare, accettare o approvare la Convenzione di adesione dei nuovi Stati membri dell'UE alla Convenzione sull'arbitrato il più rapidamente possibile e in ogni caso entro due anni dall'adesione all'UE.

7.   Disposizioni finali

Per assicurare un'equa ed efficace applicazione del codice, gli Stati membri sono invitati a presentare ogni due anni una relazione sul suo funzionamento pratico alla Commissione. In base a queste relazioni, la Commissione ha l'intenzione di riferire al Consiglio e potrà proporre un riesame delle disposizioni del codice.


(1)  Il rappresentante delle autorità fiscali italiane ritiene che il periodo di tre anni decorra dalla «data del primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente a seguito di una rettifica dei prezzi di trasferimento che comporta, o può comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1», perché l'applicazione della vigente Convenzione sull'arbitrato dovrebbe essere limitata ai casi in cui si abbia una «rettifica» dei prezzi di trasferimento.


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