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Document 32018R0175
Commission Regulation (EU) 2018/175 of 2 February 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Regolamento (UE) 2018/175 della Commissione, del 2 febbraio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
Regolamento (UE) 2018/175 della Commissione, del 2 febbraio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
C/2018/0530
GU L 32 del 6.2.2018, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. impl. da 32019R0787
6.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/48 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/175 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2018
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che la denominazione di vendita delle bevande spiritose della categoria 9 «Acquavite di frutta» è «acquavite di» seguita dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio utilizzati. Tuttavia, in alcune lingue ufficiali tali denominazioni di vendita sono tradizionalmente espresse aggiungendo un suffisso al nome del frutto. L'indicazione di una denominazione di vendita costituita dal nome del frutto completato da un suffisso dovrebbe pertanto essere consentita per le acquaviti di frutta etichettate in tali lingue ufficiali. |
(2) |
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 le specifiche della categoria 10 «Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» non prevedono espressamente la possibilità di distillare insieme sidro di mele e sidro di pere per produrre tale categoria di bevande spiritose. In alcuni casi, tuttavia, la bevanda spiritosa è tradizionalmente ottenuta dalla distillazione congiunta di sidro di mele e di sidro di pere. È quindi opportuno modificare la definizione di questa categoria di bevande spiritose per consentire esplicitamente la possibilità di distillare insieme sidro di mele e sidro di pere se ciò è previsto da metodi di produzione tradizionali. Per tali casi è inoltre necessario stabilire le norme relative alla corrispondente denominazione di vendita. Al fine di evitare difficoltà per gli operatori economici, è altresì opportuno stabilire una disposizione transitoria concernente la denominazione di vendita delle bevande spiritose prodotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:
(1) |
Nella parte corrispondente alla categoria 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
La parte corrispondente alla categoria 10 è sostituita dal testo seguente:
|
Articolo 2
Le bevande spiritose appartenenti alla categoria 10 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 e le denominazioni di vendita che soddisfano i requisiti stabiliti da tale regolamento al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.