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Document 32016D0151

    Decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring [notificata con il numero C(2014) 3634] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 34 del 10.2.2016, p. 1–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/151/oj

    10.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 34/1


    DECISIONE (UE) 2016/151 DELLA COMMISSIONE

    del 1o ottobre 2014

    relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring

    [notificata con il numero C(2014) 3634]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

    (1)

    Tra il 2002 e il 2012 la Germania ha dato esecuzione a una serie di misure di sostegno in favore del circuito tedesco del Nürburgring, comprese misure di sostegno per la realizzazione di un parco ricreativo, di alberghi e ristoranti e dell'organizzazione di gare di Formula 1. Il complesso del Nürburgring era di proprietà di Nürburgring GmbH («NG»), Motorsport Resort Nürburgring GmbH («MSR») e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH («CMHN»), tutte imprese di proprietà dello Stato.

    (2)

    Nel luglio 2010 Eifelpark GmbH («Eifelpark»), proprietaria di un parco ricreativo nella regione tedesca dell'Eifel, ha trasmesso alla Commissione informazioni su presunti aiuti di Stato per il finanziamento degli impianti ricreativi del circuito del Nürburgring nell'ambito del progetto «Nürburgring 2009». Nell'aprile 2011 la Commissione ha ricevuto una seconda denuncia riguardante aiuti di Stato presentata dall'associazione motoristica «Ja zum Nürburgring e.V.», che si diceva preoccupata del fatto che il progetto «Nürburgring 2009», asseritamente in perdita, potesse mettere a rischio le attività del circuito stesso.

    (3)

    Con lettera del 21 marzo 2012 (di seguito la «decisione del 21 marzo 2012») la Commissione ha informato la Germania della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione alle misure di aiuto da 1 a17 descritte alla sezione 2 della presente decisione (di seguito il «procedimento di indagine formale») (2). La decisione di avvio del procedimento della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni sulle misure di aiuto in questione.

    (4)

    Il 15 maggio 2012 la Germania ha concesso ulteriori misure di sostegno (misure 18 e 19), descritte alla sezione 2, e le ha notificate alla Commissione in data 25 maggio 2012. Con lettera del 7 agosto 2012 (di seguito la «decisione del 7 agosto 2012»), la Commissione ha informato la Germania della decisione di estendere il procedimento di indagine formale alle nuove misure di aiuto (4). La decisione di estensione del procedimento da parte della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (5). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni sulle nuove misure di aiuto.

    (5)

    La Commissione ha ricevuto osservazioni della Germania in data 23 aprile 2012, 15 giugno 2012, 18 luglio 2012, 20 luglio 2012, 17 agosto 2012, 7 settembre 2012 e 18 gennaio 2013. Nove soggetti interessati hanno trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione sulla decisione del 21 marzo 2012 tra il 9 agosto 2012 e il 18 ottobre 2012. Il 18 ottobre 2012 e 23 ottobre 2012 la Commissione ha inoltrato queste osservazioni alla Germania, che ha risposto il 15 novembre 2012. Tra il 5 novembre 2012 e il 30 novembre 2012 tre terzi interessati hanno trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni sulla decisione del 7 agosto 2012. Il 3 dicembre 2012 la Commissione ha inoltrato anche queste osservazioni alla Germania, che ha risposto il 2 gennaio 2013.

    (6)

    La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Germania in data 29 gennaio 2013, 4 giugno 2014 e 5 giugno 2014; a tali richieste, la Germania ha risposto rispettivamente in data 15 aprile 2013, 4 giugno 2014 e 6 giugno 2014.

    1.2.   PROCEDURA DI INSOLVENZA E CESSIONE DEL PATRIMONIO

    (7)

    Il 24 luglio 2012 il Tribunale di primo grado di Bad Neuenahr-Ahrweiler ha ordinato l'amministrazione ordinaria provvisoria del patrimonio delle società proprietarie del Nürburgring (NR, MSR e CMHN). La procedura di insolvenza sotto forma di amministrazione ordinaria del patrimonio è stata infine avviata dal suddetto Tribunale in data 1o novembre 2012. Da allora, NG, MSR e CMHN sono gestite dal responsabile amministrativo previsto ai sensi del diritto fallimentare («Eigenverwalter» o «Sanierungsgeschäftsführer») e da un commissario fallimentare («Sachwalter») (di seguito designati congiuntamente «curatori fallimentari»). Gli azionisti non possono dare istruzioni ai curatori fallimentari. Durante la procedura di insolvenza NG, MSR e CMHN hanno mantenuto la società di audit KPMG AG (di seguito «KPMG») in qualità di consulente finanziario esclusivo, che ha organizzato per loro conto la vendita delle loro attività e ha gestito tutti i contatti con i potenziali offerenti interessati.

    (8)

    Dall'ottobre 2012 la Commissione sta analizzando con la Germania e i curatori fallimentari i problemi che potrebbero insorgere sul piano degli aiuti di Stato a seguito della cessione delle attività di NG, MSR e CMHN.

    (9)

    Dal 1o novembre 2012 l'intero complesso è gestito da Nürburgring Betriebsgesellschaft mbH («NBG»), una controllata al 100 % di NG che è stata costituita ex novo dai curatori fallimentari. NBG ha sostituito la precedente società di gestione Betriebsgesellschaft Nürburgring Automotive GmbH (di seguito «NAG») (6).

    (10)

    Vista l'insolvenza di NG, MSR e CMHN, i curatori fallimentari hanno avviato, a partire da maggio 2013, la vendita delle attività di queste imprese. Il 15 maggio 2013 una procedura d'appalto è stata avviata ai fini della suddetta. Con due lettere del 23 maggio 2013 i servizi della Commissione hanno trasmesso alla Germania e ai curatori fallimentari un parere concernente diverse possibilità per la vendita delle attività conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato (7).

    (11)

    La Germania ha trasmesso informazioni sulla vendita delle attività di NG, MSR e CMHN il 10 aprile 2013, 15 aprile 2013, 30 aprile 2013, 9 ottobre 2013, 27 febbraio 2014 e poi — in risposta alle richieste di informazioni della Commissione del 13 marzo 2014, 23 maggio 2014, 4 luglio 2014 e 7 luglio 2014 — il 23 aprile 2014, 26 maggio 2014 e 10 luglio 2014. Il 18 ottobre 2012, 7 marzo 2013, 11 ottobre 2013 e 26 febbraio 2014, si sono svolti a Bruxelles colloqui tra la Commissione, le autorità tedesche e i curatori fallimentari. La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori osservazioni da parte di soggetti interessati.

    (12)

    Il 23 dicembre 2013«Ja zum Nürburgring e.V.» (di seguito il «denunciante 1») (8) e il 2 gennaio 2014 l'Automobil Club tedesco ADAC e.V., che aveva preso parte alla procedura di gara (dis eguito il «denunciante 2») hanno trasmesso lettere nelle quali affermano che la vendita delle attività ad opera dei curatori fallimentari violava le norme in materia di aiuti di Stato. Il 4 febbraio 2014 il denunciante 1 ha invitato la Commissione a sospendere la cessione e ha trasmesso nuove informazioni. Facendo seguito a una lettera della Commissione del 13 gennaio 2014, la Germania ha commentato quanto affermato dai denuncianti nella lettera del 10 febbraio 2014. Il denunciante 1 ha trasmesso ulteriori osservazioni in l'8 luglio 2014, nei confronti delle quali la Germania ha preso posizione il 14 luglio 2014.

    (13)

    Il 10 aprile 2014 la società [offerente 3] Inc. (di seguito il «denunciante 3» o «[l'offerente 3]»), che aveva preso parte alla procedura di appalto, ha presentato alla Commissione una denuncia riguardante la procedura di cessione. In data 17 aprile 2014 Meyrick Cox (di seguito il «denunciante 4»), membro del consorzio di offerenti [offerente 2] (di seguito «[l'offerente 2]» composto da [offerente 2] European Capital Partners LLP, Meyrick Cox, Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff e da Wadell & Reed, Inc.) ha presentato alla Commissione una denuncia riguardante la procedura di cessione. Tali denunce sono state inoltrate alla Germania rispettivamente in data 16 aprile 2014 e 17 aprile 2014. Il 25 aprile 2014 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla denuncia del denunciante 4, e il 5 maggio 2014 in merito a quella del denunciante 3. Il 19 maggio 2014 il denunciante 3 ha inviato ulteriori argomentazioni, su cui Germania ha preso posizione il 22 maggio 2014. Il 23 maggio 2014 il denunciante 3 ha trasmesso ulteriori informazioni, commentate dalla Germania il 10 luglio 2014; in data 11 luglio 2014 la Germania si è poi espressa in merito alle informazioni supplementari del denunciante 3 del 16 giugno 2014 e del 7 luglio 2014. In data 29 luglio, 20 agosto, 8 settembre e 12 settembre 2014 la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni, che tenevano conto anche delle osservazioni dei denuncianti 3 e 4 del 21 agosto, 3 settembre e 12 settembre 2014. In data 22 luglio e 5 settembre 2014 si sono inoltre svolti a Bruxelles due incontri tra i servizi della Commissione, le autorità tedesche, i curatori fallimentari e KPMG.

    (14)

    Poiché il procedimento di indagine formale potrebbe concludersi con una decisione negativa della Commissione che ingiunge il recupero degli aiuti incompatibili con il mercato interno, la Germania ha chiesto alla Commissione di confermare che un obbligo di rimborso imposto a NG, MSR e CMHN non si applicherebbe all'acquirente delle attività patrimoniali o alla sua controllata operante come società di gestione, e che l'obbligo di rimborso non comprometterebbe la gestione del Nürburgring da parte di NBG durante la stagione 2014, al termine della quale è pianificata la liquidazione di questa società.

    2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

    2.1.   I SOGGETTI CHE HANNO EROGATO L'AIUTO

    (15)

    Cinque soggetti hanno erogato i finanziamenti: 1) il Land della Renania-Palatinato (9) (di seguito «Land»); 2) l'Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (di seguito «ISB»), il cui capitale è interamente detenuto dal Land; 3) la Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement GmbH (di seguito «RIM»), società affiliata al 100 % di ISB; 4) il Landkreis di Ahrweiler; 5) NG (10).

    2.2.   BENEFICIARI PRESUNTI

    (16)

    Fino al 30 aprile 2010 la società NG era proprietaria e gestore del complesso del Nürburgring (11).

    (17)

    In data 1o maggio 2010 è avvenuta una ristrutturazione dell'assetto proprietario e della gestione del complesso del Nürburgring. NG ha mantenuto la proprietà del circuito e del parco ricreativo e ha acquisito la proprietà indiretta di strutture ricettive e ristoranti attraverso la sua quota di partecipazione del 93,3 % al capitale di MSR (12), e la proprietà indiretta di CMHN (13) con una quota del 93,3 % (MSR e CMHN sono rimaste le proprietarie dirette di strutture ricettive e ristoranti). La gestione del circuito, del parco ricreativo, nonché delle strutture ricettive e dei ristoranti è stata trasferita a NAG (14) attraverso un contratto di affitto, cfr. la misura 10 (15).

    (18)

    Come sopra descritto, i beneficiari NG, MSR e CMHN sono oggetto di una procedura di insolvenza. Altri beneficiari per i quali è stata avviata una procedura di insolvenza sono IPC Gesellschaft für internationale Projektcoordination mbH («IPC») (16), Weber Projektierungs- und Realisierungs GmbH («Weber») (17) e Cash Settlement and Ticketing GmbH («CST») (18).

    (19)

    I beneficiari che hanno proseguito la loro attività e non sono oggetto di una procedura d'insolvenza sono Mediinvest GmbH, che nel frattempo ha cambiato la ragione sociale in Return Projektmanagement GmbH («Mediinvest») (19), Geisler & Trimmel General Contractor GmbH («Geisler & Trimmel») (20), NAG e Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring GmbH & Co. KG («FSZ») (21). I beneficiari di un aiuto non più esistenti sono Erlebnispark Nürburgring GmbH & Co. KG («EWN») (22), Motorsport Akademie Nürburgring GmbH & Co. KG («MAN») (23), Test & Training International GmbH («TTI») (24), Bike World Nürburgring GmbH («BWN1») (25), BikeWorld Nürburgring Besitz («BWNB»), BikeWorld Nürburgring GmbH («BWN2»), Camp 4 Fun GmbH & Co. KG («Camp4Fun») (26) e MI-Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH («MIB») (27).

    2.3.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

    (20)

    Nella fattispecie, il procedimento di indagine riguarda il finanziamento della costruzione e gestione delle strutture del circuito e delle strutture turistiche del progetto «Nürburgring 2009», della costruzione di tutte queste strutture nell'ambito del progetto del progetto «Nürburgring 2009» e dell'organizzazione delle gare di formula 1. Con il progetto «Nürburgring 2009» si voleva suscitare l'interesse nel circuito realizzando una serie di attività che ne dovevano accrescere l'attrattiva nel corso dell'intero anno. Il progetto «Nürburgring 2009» è consistito in una parte I (prevalentemente strutture sulle tribune e ricreative) e una parte II (prevalentemente strutture ricettive) (28).

    a)   Misure di cui alla decisione del 21 marzo 2012

    (21)

    Misura 1 (messa a disposizione di capitale da parte del Land e del Landkreis di Ahrweiler a favore di NG sotto forma di apporti alle riserve di capitale e aumenti di capitale): il Land ha concesso a NG capitale sotto forma di apporti alle riserve di capitale (29) il 1o maggio 2002 per un importo pari a 2 179 000 EUR (30) e il 21 dicembre 2004 per un importo pari a 22 839 241 EUR (31). Inoltre, il Land e il Landkreis di Ahrweiler hanno effettuato aumenti di capitale pari a 4 887 000 EUR (32) in data 31 agosto 2004 e a 10 000 000 EUR in data 4 settembre 2007. Complessivamente, nel periodo compreso tra il 2002 e il 2007 il Land e il Landkreis di Ahrweiler hanno effettuato conferimenti al capitale di NG per un importo complessivo di 39 905 241 EUR.

    (22)

    Misura 2 (prestiti di azionisti di NG a favore delle sue controllate prima dell'inizio del progetto «Nürburgring 2009»): indipendentemente dal progetto «Nürburgring 2009», NG ha concesso alle sue controllate i prestiti di azionisti riportati nelle tabelle 1-4 per un importo complessivo di 11 176 953,14 EUR. Il tasso di interesse applicato è stato concordato al 6 % e non sono state fornite garanzie.

    Tabella 1

    Prestiti di azionisti di NG a favore di EWN, FSZ, MAN, TTI e Camp4Fun

    Beneficiario

    Conclusione del contratto

    Importo (in EUR)

    Tasso d'interesse (%)

    EWN (33)

    1.1.2006

    4 853 553,04

    6

    EWN

    30.6.2006

    350 000

    6

    EWN

    22.12.2006

    350 000

    6

    EWN

    4.7.2007

    450 000

    6

    EWN

    17.3.2009

    182 313,24

    6

    EWN

    29.4.2009

    9 303,74

    6

    FSZ (34)

    12.4.2002

    […] (37)

    6

    FSZ

    21.3.2003

    […]

    6

    FSZ

    4.3.2008

    […]

    6

    MAN (35)

    10.12.2002

    100 000

    6

    TTI

    15.8.2002

    25 000

    6

    Camp4Fun (36)

    26.5.2009

    100 000

    6

    Camp4Fun

    22.7.2009

    100 000

    6

    Camp4Fun

    2.11.2009

    50 000

    6

    Camp4Fun

    2.11.2009

    50 000

    6

    Camp4Fun

    18.12.2009

    150 000

    6

    TOTALE

     

    […]

     

    Tabella 2

    Prestiti concessi da NG a BWNB prima della modifica della rispettiva ragione sociale

    Stipula del contratto

    Importo (in EUR)

    Tasso d'interesse (%)

    17.10.2003

    300 000,00

    6

    4.2.2004

    100 000,00

    6

    27.10.2004

    100 000,00

    6

    Totale

    500 000,00

     

    Tabella 3

    Prestiti concessi da NG a BWNB1 prima della fusione con BWNB

    Stipula del contratto

    Importo (in EUR)

    Tasso d'interesse (%)

    4.2.2004

    100 000,00

    6

    12.3.2004

    200 000,00

    6

    27.4.2004

    200 000,00

    6

    24.11.2004

    110 000,00

    6

    5.1.2005

    200 000,00

    6

    7.1.2005

    150 000,00

    6

    19.1.2005

    100 000,00

    6

    22.2.2005

    75 000,00

    6

    28.2.2005

    75 000,00

    6

    21.4.2005

    150 000,00

    6

    13.6.2005

    100 000,00

    6

    30.6.2005

    50 000,00

    6

    18.7.2005

    50 000,00

    6

    22.7.2005

    100 000,00

    6

    Totale

    1 660 000,00

     

    Tabella 4

    Prestiti concessi da NG a BWNB2 prima della fusione con BWNB e la modifica della ragione sociale di BWNB

    Stipula del contratto

    Importo (in EUR)

    Tasso d'interesse (%)

    20.9.2005

    200 000,00

    6

    4.10.2005

    50 000,00

    6

    2.11.2005

    100 000,00

    6

    1.12.2005

    50 000,00

    6

    2.1.2006

    200 000,00

    6

    20.1.2006

    200 000,00

    6

    28.2.2006

    50 000,00

    6

    30.6.2006

    20 000,00

    6

    15.8.2006

    100 000,00

    6

    6.9.2006

    130 000,00

    6

    15.1.2007

    150 000,00

    6

    27.2.2007

    100 000,00

    6

    4.4.2007

    250 000,00

    6

    Totale

    1 600 000,00

    6

    (23)

    Misura 3 (prestiti stanziati dal Land a favore di NG tramite il fondo di liquidità): la misura in oggetto comprende prestiti che il Land ha accordato a NG nel quadro del suo cosiddetto fondo di liquidità (38). NG è stato incluso nel fondo di liquidità dal 2003 al 2008 (39) nell'ambito delle gare di formula 1 e del progetto «Nürburgring 2009» (40). Fa parte del fondo anche ISB. L'obiettivo del fondo di liquidità è ottimizzare l'impiego di liquidità nell'ambito delle diverse holding, fondazioni e imprese pubbliche del Land. La partecipazione delle diverse imprese e fondazioni al fondo di liquidità si basa su un accordo sottoscritto tra la singola impresa/fondazione e il ministero delle finanze del Land. Qualora la domanda di liquidità superi l'ammontare delle risorse disponibili all'interno del fondo, l'ammanco di liquidità viene finanziato a breve termine dal mercato dei capitali. Nel periodo compreso tra il 30 giugno 2003 e l'11 maggio 2010 il Land ha concesso a NG prestiti per un importo complessivo pari a 399 805 370 EUR (compresi i prestiti del valore di 53 443 493 EUR concessi dal Land a NG per le gare di formula 1 tra il 30 giugno 2003 al 30 giugno 2009 e i prestiti del valore di 170 milioni di EUR concessi dal Land a NG per il progetto «Nürburgring 2009» tra il 23 giugno 2008 e il 30 giugno 2010) (41). NG è il beneficiario degli aiuti. I dettagli sono riportati nella tabella 5.

    Tabella 5

    Prestiti erogati dal Land a NG dal fondo di liquidità  (42)

    Data

    Importo erogato (EUR)

    Obiettivo

    Rimborso del prestito (EUR)

    Tasso di interesse medio annuo (%)

    30.6.2003

    7 000 000

    Tariffa per la formula 1

     

    2,40

    4.8.2003

     

     

    – 1 000 000

    19.9.2003

     

     

    – 1 000 000

    28.10.2003

     

     

    – 1 000 000

    1.1.2004

    1 361 877

    Interessi su prestiti di azionisti

     

    2,06

    30.6.2004

    6 016 931

    Tariffa per la formula 1

     

    18.2.2005

     

     

    – 1 400 000

    2,10

    27.5.2005

    2 000 000

    Tariffa per la formula 1

     

    8.5.2006

    10 000 000

    Tariffa per la formula 1

     

    2,88

    9.5.2006

     

     

    – 8 000 000

    23.6.2006

     

     

    – 2 000 000

    23.7.2007

    13 000 000

    Tariffa per la formula 1

     

    23.6.2008

    4 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    3,87

    21.7.2008

    6 500 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    22.8.2008

    2 500 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    26.8.2008

    6 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    23.9.2008

    80 000 000

    Costituzione del deposito in contanti

     

    25.9.2008

    6 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    13.10.2008

    10 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    19.11.2008

    10 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    8.12.2008

     

     

    – 80 000 000

    19.1.2009

    10 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    0,68

    5.3.2009

    95 000 000

    Costituzione del deposito in contanti

     

    26.3.2009

    15 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    16.4.2009

    10 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    5.5.2009

    15 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    22.5.2009

    15 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    29.6.2009

    10 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    30.6.2009

    15 426 562

    Tariffa per la formula 1

     

    13.7.2009

     

     

    – 95 000 000

    24.7.2009

    20 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    2.10.2009

    15 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    24.3.2010

    6 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    0,38

    11.5.2010

    9 000 000

    Progetto «Nürburgring 2009»

     

    30.6.2010

     

     

    – 170 000 000

    11.1.2011

     

     

    – 40 405 000

     

    13.1.2011

     

     

    – 370

     

    (24)

    Misura 4 (prestito di NG a MSR): in relazione al progetto «Nürburgring 2009», in data 27 dicembre 2007 NG ha concesso a MSR un prestito di 300 000 EUR a un tasso di interesse del 7 %. Non sono state fornite garanzie a fronte del prestito.

    (25)

    Misura 5 (prestiti, lettera di patronage e subordinazione del debito di NG a favore di CST): nel periodo compreso tra il 27 agosto 2008 e il 18 aprile 2011 NG ha concesso a CST prestiti per un importo complessivo di 11 032 060 EUR a un tasso di interesse del 6 % (43).

    Tabella 6

    Prestiti concessi da NG a CST

    Beneficiario

    Data del prestito

    Importo (in EUR)

    Tasso d'interesse (%)

    CST

    27.8.2008

    50 000

    6

    CST

    9.10.2008

    100 000

    6

    CST

    30.1.2009

    1 000 000

    6

    CST

    18.3.2009

    1 000 000

    6

    CST

    17.4.2009

    1 476 830,88

    6

    CST

    22.6.2009

    1 000 000

    6

    CST

    20.7.2009

    1 000 000

    6

    CST

    28.10.2009

    2 250 000

    6

    CST

    10.2.2010

    1 723 169,12

    6

    CST

    12.10.2010

    250 000

    6

    CST

    13.10.2010

    150 000

    6

    CST

    5.11.2010

    150 000

    6

    CST

    30.10.2010

    250 000

    6

    CST

    9.2.2011

    500 000

    6

    CST

    18.4.2011

    132 060

    6

    Totale

    11 032 060

     

    (26)

    Per evitare l'insolvenza di CST, il 23 dicembre 2009 NG ha rilasciato una lettera di patronage a favore di CST con la quale NG si è impegnata fino al 31 dicembre 2011 ad adottare le misure necessarie per evitare l'insolvenza di CST. La lettera di patronage ha avuto seguito. Il 13 dicembre 2010 NG ha dichiarato la subordinazione del debito nei confronti di CST in relazione ai suoi crediti per un importo pari a 10,4 milioni di EUR.

    (27)

    Misura 6 (commissione di servizio da parte di NG a IPC e prestito a favore di MSR tramite PNG): nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008 IPC ha ricevuto da NG un importo complessivo di 640 000 EUR come controprestazione per i suoi servizi di ricerca di investitori privati. Inoltre, il 15 ottobre 2008 NG ha concesso a Pinebeck Nürburgring GmbH (di seguito «PNG») un prestito di 3 milioni di EUR a un tasso di interesse del 6 %. Il 15 ottobre 2008 PNG ha utilizzato tale prestito per concedere a sua volta a MSR un prestito di 3 milioni di EUR a un tasso di interesse del 6 %, di cui PSG ha liberato solo 2 941 000 EUR per il prestito (44). Entrambi i prestiti sono stati coperti da garanzie a favore di NG per un valore pari a 3 milioni di EUR.

    (28)

    Misura 7 (cessione di crediti di MIB a NG): in data 17 aprile 2009 MIB ha ceduto a NG i propri crediti legati ai prestiti nei confronti di CST per un importo pari a 1 476 830,88 EUR (45). Per tali prestiti, NG ha versato a MIB la somma di 1 476 830,88 EUR. Con questa operazione MIB è stata rimborsata interamente da NG, che è a sua volta divenuta creditrice di CST (46).

    (29)

    Misura 8 (prestiti ISB a NG, MSR e CMHN): al fine di risparmiare sui costi di finanziamento e garantire il finanziamento nel lungo termine, il 28 luglio 2010 gli accordi di finanziamento sono stati integralmente ristrutturati. Le passività nei confronti del fondo di liquidità del Land (misura 3), un prestito di […] EUR della Bank für Tirol und Vorarlberg AG a favore di CMHN (47), un prestito di […] EUR della Kreissparkasse Ahrweiler a favore di MSR (48), prestiti per 85 512 000 EUR concessi da RIM a MSR tramite associazioni in partecipazione di RIM in Mediinvest e i successivi prestiti di Mediinvest a favore di MSR (misura 11) sono stati convertiti in un unico prestito di importo pari a 325 265 000 EUR che ISB ha concesso a NG, MSR e CMHN nel quadro di una missione di finanziamento che le era stata conferita dal Land (49). La ristrutturazione dei relativi accordi di finanziamento rappresenta una misura a parte che va ad aggiungersi ai prestiti soggiacenti. Questa misura costituisce un nuovo prestito a favore di NG, MSR e CMHN, che si suddivide in quattro tranche: una prima tranche di 96 574 200 EUR a favore di NG per le attrezzature del Nürburgring, una seconda tranche di 113 590 800 EUR a favore di NG per investimenti vari (50), una terza tranche di 92 000 000 EUR a favore di MSR per investimenti vari e una quarta tranche di 23 100 000 EUR a favore di CMHN per investimenti vari. La prima tranche per le attrezzature del Nürburgring è stata concessa a tasso zero. Le tranche da 2 a 4 riguardano le misure di promozione turistica (cfr. la tabella 7). La garanzia per il prestito ISB sotto forma di ipoteche corrisponde a 93 658 000 EUR, mentre la garanzia per le tranche da 2 a 4 è prioritaria rispetto alla garanzia per la tranche 1. La tabella 7 riporta le condizioni del prestito ISB insieme al tasso di interesse di base applicato in quel momento.

    Tabella 7

    Condizioni di finanziamento del prestito ISB

    Tranche

    Beneficiario

    Importo erogato (in EUR)

    Conclusione del contratto

    Tasso d'interesse (51)

    1

    NG

    96 574 200

    28.7.2010

    0 %

    2

    NG

    113 590 800

    28.7.2010

    fino al 31.12.2012: EONIA più 0,64 % = 1,121 %

    dal 1.1.2013: Tasso d'interesse di riferimento della Commissione

    3

    MSR

    92 000 000

    28.7.2010

    fino al 31.12.2012: EONIA più 0,64 % = 1,121 %

    dal 1.1.2013: Tasso d'interesse di riferimento della Commissione

    4

    CMHN

    23 100 000

    28.7.2010

    fino al 31.12.2012: EONIA più 0,64 % = 1,121 %

    dal 1.1.2013: Tasso d'interesse di riferimento della Commissione

    (30)

    Misura 9 (garanzia del Land nei confronti di ISB in relazione alla misura 8: prestiti ISB a NG, MSR e CMHN): in data 28 luglio 2010 il Land ha emesso a favore di ISB una dichiarazione di garanzia e di esenzione incondizionata e irrevocabile (a copertura integrale delle passività) concernente l'adempimento da parte di NG, MSR e CMHN di tutti gli obblighi derivanti dal prestito di ISB. Né NG né MSR o CMHN non hanno pagato commissioni per la garanzia. Analogamente al prestito ISB (misura 8), la dichiarazione di garanzia riguarda sia le attrezzature del Nürburgring, sia le misura di promozione turistica.

    (31)

    Misura 10 (cessione in affitto del complesso del Nürburgring a NAG): nell'ambito del processo di ristrutturazione del 2010, NG, EWN, Nürburgring Adventure GmbH (52), Camp4Fun, MSR e CMHN hanno ceduto in affitto il circuito, il parco ricreativo e le altre strutture a decorrere dal 1o maggio 2010 per una durata di 20 anni (53) a NAG (54). Si è rinunciato a organizzare una gara di appalto pubblica (procedura d'aggiudicazione). La cessione in affitto ha riguardato le strutture e la gestione del complesso del Nürburgring e le misure di promozione turistica. Tuttavia, l'organizzazione delle gare di formula 1 è stata oggetto di un contratto di concessione a parte (misura 17) e pertanto esclusa dall'affitto. Il canone di affitto annuo minimo è stato stabilito nel modo seguente: 0 EUR per il periodo dal 1o maggio 2010 al 30 aprile 2011, 5 milioni di EUR dal 1o maggio 2011 al 30 aprile 2012, 11,5 milioni di EUR in caso di eliminazione degli errori di esecuzione delle opere entro il 30 aprile 2012, altrimenti 10 milioni di EUR dal 1o maggio 2012 al 30 aprile 2013 e, a partire dal 1o maggio 2013, 15 milioni di EUR (55). Nel periodo compreso tra il 1o maggio 2010 e il 31 ottobre 2012, NAG ha versato un canone di affitto di […] EUR (56). Il contratto di affitto è stato terminato con effetto retroattivo al 31 ottobre 2012 tramite un contratto di transazione concluso il 27 novembre 2012 tra, da un lato, NG, MSR, CMHN, CST, NBG e i curatori fallimentari e, dall'altro, NAG, Mediinvest e altre imprese.

    (32)

    Misura 11 (prestiti di RIM a favore di MSR tramite Mediinvest in veste di mediatrice ovvero — in caso di uno dei prestiti — tramite PNG): tra il 29 maggio 2008 e il 7 luglio 2009 RIM ha concesso a Mediinvest undici prestiti per un importo complessivo di 85 512 000 EUR sotto forma di associazioni in partecipazione per il finanziamento della parte II (alberghi) del progetto «Nürburgring 2009» (57). Nello stesso periodo Mediinvest, che ha agito come intermediaria tra RIM (impresa concedente) e MSR (beneficiario), ha utilizzato questi fondi per concedere a MSR prestiti a un tasso di interesse superiore (cfr. oltre) (58). Per le associazioni in partecipazione, oltre al tasso di interesse fisso è stato concordato anche un tasso di interesse variabile del 2 %, che era stato in principio subordinato o ai ricavi generati dalla vendita della quota di Mediinvest a MSR oppure dall'utile annuo conseguito da Mediinvest nel 2009. Sono state altresì fornite garanzie. La tabella 8 offre una sintesi delle associazioni in partecipazione:

    Tabella 8

    Associazioni in partecipazione di RIM in Mediinvest

     

    Conclusione del contratto

    Importo (in EUR)

    Tasso d'interesse (%)

    1

    29.5.2008

    […]

    […]

    2

    29.9.2008

    […]

    […]

    3

    12.11.2008

    […]

    […]

    4

    22.12.2008

    […]

    […]

    5

    30.4.2009

    […]

    […]

    6

    14.5.2009

    […]

    […]

    7

    26.5.2009

    […]

    […]

    8

    9.6.2009

    […]

    […]

    9

    23.6.2009

    […]

    […]

    10

    30.6.2009

    […]

    […]

    11

    7.7.2009

    […]

    […]

    TOTALE

    […]

     

    (33)

    Nel periodo compreso tra il 27 maggio 2008 e il 7 luglio 2009, Mediinvest ha concesso a MSR nove prestiti per un valore complessivo di 75 484 000 EUR a un tasso di interesse del 7 % (ovvero del 5,1 % a decorrere dal 1o novembre 2009); non sono state fornite garanzie. La tabella 9 offre una panoramica delle associazioni in partecipazione.

    Tabella 9

    Prestito di Mediinvest a favore di MSR

     

    Conclusione del contratto

    Importo (in EUR)

    Tasso d'interesse

    1

    27.5.2008

    […]

    […]% annuo; dall'1.11.2009: […]% annuo.

    2

    22.12.2008

    […]

    […]% annuo; dall'1.11.2009: […]% annuo.

    3

    30.4.2009

    […]

    […]% annuo; dall'1.11.2009: […]% annuo.

    4

    15.5.2009

    […]

    […]% annuo; dall'1.11.2009: […]% annuo.

    5

    26.5.2009

    […]

    […]% annuo; dall'1.11.2009: […]% annuo.

    6

    9.6.2009

    […]

    […]% annuo; dall'1.11.2009: […]% annuo.

    7

    23.6.2009

    […]

    […]% annuo; dall'1.11.2009: […]% annuo.

    8

    30.6.2009

    […]

    […]% annuo; dall'1.11.2009: […]% annuo.

    9

    7.7.2009

    […]

    […]% annuo; dall'1.11.2009: […]% annuo.

    TOTALE

    75 484 000

     

    (34)

    Inoltre, il 12 novembre 2008, Mediinvest ha concesso a PNG un prestito di 10 milioni di EUR a un tasso di interesse del 6 % (fino al 31 dicembre 2009) e alla stessa data questa ultima ha concesso a MSR un prestito dello stesso importo e allo stesso tasso di interesse.

    (35)

    Misura 12 (dichiarazione di garanzia del Land nei confronti di ISB in relazione alla misura 11: associazioni in partecipazione di RIM in Mediinvest): nel quadro dei prestiti di ISB in favore di RIM, utilizzati da RIM per accordare prestiti a Mediinvest (misura 11), il Land ha fornito una garanzia nei confronti di ISB per l'adempimento di obblighi di pagamento pari a 140 milioni di EUR (a copertura integrale delle passività) (59). Per la garanzia non è stato pagato alcun costo. La Commissione ritiene che MSR sia il beneficiario della misura in questione, essendo la stessa impresa il beneficiario della misura 11.

    (36)

    Misura 13 (proventi derivanti da un'imposta sul gioco d'azzardo forniti dal Land a NG): nel febbraio 2009 è stato approvato un emendamento alla legge sul gioco d'azzardo del Land della Renania-Palatinato, che ha consentito il trasferimento dei proventi derivanti dal gioco d'azzardo a NG. I proventi fiscali trasferiti sono stati destinati a interventi di promozione turistica. Sono stati trasferiti 1,6 milioni di EUR il 29 dicembre 2009, 3,2 milioni di EUR il 29 ottobre 2010 e altri 3,2 milioni di EUR il 29 marzo 2011, ovvero complessivamente 8 milioni di EUR.

    (37)

    Misura 14 (prestiti di azionisti del Land a NG e subordinazione del debito a favore del progetto «Nürburgring 2009»): per la preparazione e l'attuazione del progetto «Nürburgring 2009» NG ha ricevuto dal Land i seguenti prestiti infruttiferi senza scadenza del debito: 20 milioni di EUR il 21 agosto 2007, 10 milioni di EUR il 22 dicembre 2009, 4,65 di EUR il 28 dicembre 2010 e 3,2 milioni di EUR il 26 aprile 2011 (60). Inoltre, in data 9 dicembre 2011 il Land ha concesso a NG un ulteriore prestito di 4,95 milioni di EUR. Al fine di evitare l'insolvenza di NG, il 29 agosto 2007 il Land ha poi rilasciato una dichiarazione di subordinazione del debito per l'intero importo del prestito suddetto del valore di 20 milioni di EUR.

    (38)

    Misura 15 (trasferimento di quote di MSR da Mediinvest e Geisler & Trimmel a NG e da Weber a RIM): con l'accordo di acquisto del pacchetto azionario del 25 marzo 2010, le quote di MSR detenute da Mediinvest (49,5 %) e Geisler & Trimmel (33,8 %) sono state trasferite a NG, che possedeva già il 10 % delle quote di MSR. Con lo stesso accordo le quote di MSR detenute da Weber (6,7 %), sono state trasferite a RIM. Il prezzo di acquisto per quota è stato fissato a 1 EUR (ovvero, complessivamente 3 EUR) (61).

    (39)

    Misura 16 (prestito degli azionisti e contributo del Land a favore di NG per le gare di formula 1): l'11 gennaio 2011 il Land ha inoltre concesso a NG un prestito infruttifero senza scadenza del debito di importo pari a 40 405 000 EUR a compensazione delle perdite della formula 1, che è stato inizialmente finanziato in parte attraverso il fondo di liquidità. Oltre a ciò, nel luglio 2011 il Land ha versato a NG un contributo di 13,5 milioni di EUR per l'organizzazione delle gare di formula 1 nel 2011.

    (40)

    Misura 17 (contratto di concessione relativo alla formula 1): il 13 dicembre 2010 NG e NAG hanno sottoscritto un contratto di concessione relativo all'organizzazione delle gare di formula 1 (62). Il contratto di concessione in oggetto prevede che NG ceda a NAG l'organizzazione delle gare di formula 1 e si impegni a pagare una compensazione (63). Stando alla Germania, in forza di tale contratto, NAG doveva ricevere fondi che non sarebbero presi in considerazione ai fini del calcolo del canone di affitto previsto dal contratto di affitto concluso tra NG e NAG; tuttavia, tra NG e NAG non vi è stato alcun trasferimento di fondi. Il contratto di è stato disdetto tramite il contratto di transazione sottoscritto il 27 novembre 2012 tra, da un lato NG, MSR, CMHN, CST, NBG e i curatori fallimentari e, dall'altro NAG, Mediinvest e altre società.

    b)   Misure di cui alla decisione del 7 agosto 2012

    (41)

    Misura 18 (differimento del pagamento degli interessi maturati su un prestito di ISB a favore di NG, MSR e CMHN): il 15 maggio 2012 ISB ha prorogato al 15 novembre 2012 il pagamento di interessi per un importo pari a 2,98 milioni di EUR in scadenza il 30 aprile 2012 (compreso il differimento di un'indennità di 48 913,78 EUR per il mancato utilizzo di una parte del prestito accordato). Sugli importi oggetto del differimento è stato applicato un tasso di interesse annuo dell'8,17 %. Questa ristrutturazione degli interessi è ripartita tra le varie società nel modo seguente: 1,473 milioni di EUR per NG, 1,205 milioni di EUR per MSR e 303,000 EUR per CMHN.

    (42)

    Misura 19 (subordinazione del debito e dichiarazione di esonero): il 15 maggio 2012 il Land ha annunciato la subordinazione del debito per prestiti di un importo massimo di 254 milioni di EUR che ISB aveva accordato a NG, MSR & CMHN nell'ambito del prestito di 325 265 000 EUR (misura 8). In quella stessa data il Land ha inoltre dichiarato, in merito al rimborso di tali prestiti a partire dal 2014, che qualora NG, MSR e CMHN non fossero in grado di adempiere al pagamento, esse verrebbero esonerate dai propri obblighi e che il Land onorerebbe la garanzia precedentemente concessa a ISB (misura 9).

    2.4.   MOTIVAZIONI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

    (43)

    Nelle sue decisioni del 21 marzo 2012 e 7 agosto 2012 la Commissione è giunta alla conclusione provvisoria che tutte le 19 misure si configurano come aiuto di Stato e ha espresso dubbi riguardo alla loro compatibilità con il TFUE.

    2.5.   PROCEDURA DI GARA D'APPALTO E CESSIONE DELLE ATTIVITÀ

    (44)

    La procedura di gara è stata annunciata il 14 maggio 2013 attraverso un comunicato stampa dei curatori fallimentari. Il 15 maggio 2013 KPMG ha pubblicato un invito a manifestare interesse sul Financial Times, sull'Handelsblatt e sul sito Internet del Nürburgring. La procedura ha coinvolto circa 300 investitori, gestiti da KPMG per conto dei cedenti. I potenziali acquirenti sono stati invitati a presentare una dichiarazione d'interesse (circa 70 imprese hanno manifestato il loro interesse) e dopo che una serie di documenti sul Nürburgring è stata messa a loro disposizione, essi sono stati invitati a sottoporre un'offerta indicativa entro il 26 settembre 2013. Con lettera del 19 luglio 2013 i cedenti hanno comunicato a tutti gli investitori interessati quanto segue: «All parties that intend to participate in next stage of the process are invited to submit an Indicative Offer by 5:00 pm (CET) on 12 September 2013. Offer handed in after the deadline will also be considered» (64). Il termine del 12 settembre 2013 per la presentazione di un'offerta indicativa è stato prorogato al 26 settembre 2013 con lettera del 12 settembre 2013: «The Vendors have decided to extend the deadline for Indicative Offers, in order to enable potential investors to complete their analysis of the provided material. The updated deadline now ends at 5 p.m. CET on 26 September 2013. Offers handed in after the deadline will also be considered» (65). Con lettera del 17 dicembre 2013, il termine per la presentazione delle conferme delle offerte da parte dei cedenti, inizialmente previsto all'11 dicembre 2013, è stato prorogato al 17 febbraio 2014: «In order to enable potential investors to complete their analysis of the provided information material and to provide a final offer that fully reflects the value potential of the Nürburgring, the timeline which used to end at 5 p.m. CET on 11 December 2013 now ends at 5 p.m. CET on 17 February 2014. For the sake of clarity, offers handed in after that timeline will, in principle, also be considered provided that the terms of the offer qualify for the further process. Any disadvantage caused by the delay will not be compensated for and will have to be fully borne by the investor. Please note that the Vendors may choose the parties which will qualify for the further process shortly after the updated timeline ends.» (66).

    (45)

    I curatori fallimentari hanno elaborato e applicato la procedura descritta qui di seguito per la cessione delle attività di NG, MSR e CMHN.

    (46)

    Ai fini della procedura di gara, le attività di NG, MSR e CMHN sono state suddivise in 11 cluster di attività (67). L'invito a manifestare interesse riporta quanto segue: «The Vendors intend to sell the assets to one or more investors (“Project RING”). Investors will have the opportunity to acquire all assets, defined asset clusters (“Proposed Asset Clusters”) or individual assets. The Proposed Asset Clusters have been defined based on the separability of assets and related costs. It is intended that the transaction will be structured as an asset deal. All third party and financing liabilities will remain with the insolvent legal entities allowing a new start on a clean balance sheet.» [«I cedenti intendono cedere le attività patrimoniali del complesso del Nürburgring a uno o più investitori (“Progetto RING”). Gli investitori hanno la possibilità di acquistare tutte le attività, determinati cluster di attività (“cluster di attività”) o attività singole. I cluster di attività sono stati definiti sulla base della separabilità delle attività e dei costi risultanti. L'operazione assumerà la forma di un Asset Dean (accordo di cessione di attività). Tutti gli obblighi in materia di finanziamenti e nei confronti di terzi rimarranno a carico delle società insolventi. L'operazione permetterà pertanto un nuovo inizio sulla base di un bilancio corretto.»] (68). La lettera del 19 luglio 2013 inviata agli investitori interessati precisa: «Investors will have the opportunity to acquire the assets of the Vendors in either their entirety, or in defined asset clusters (“Proposed Asset Clusters”), or in individual assets. Proposed Asset Clusters have been defined based on the severability of assets of the Nürburgring and related costs.» [«Gli investitori avranno la possibilità di acquisire le attività dei cedenti nel loro insieme o determinate unità (“cluster di attività proposti”) o singole attività.»] I cluster di attività sono stati definiti in base alla separabilità del Nürburgring e dei costi a esso correlati (69).

    (47)

    Inoltre i curatori fallimentari non hanno posto condizioni per l'utilizzo futuro delle attività. Eventuali limitazioni d'uso derivano da norme edilizie o ambientali in materia di emissioni e dall'accesso pubblico al Nürburgring garantito da una legge del Land.

    (48)

    A seguito delle lettere di invito del 19 luglio 2013 e 17 ottobre 2013 indirizzate agli investitori interessati, gli investitori dovevano essere selezionati sulla base dei seguenti criteri: a) massimizzazione del valore di tutte le attività e b) sicurezza attesa della transazione (70). Tali criteri di selezione sono stati spiegati nel dettaglio come segue: «Value for the assets in scope of the respective offer; Potential value implications for those assets that are not included in the respective offer, if any; Costs for further separation of the assets in scope of the respective offer, if any; Costs to fulfil key assumptions and conditions of the respective offer; Closing probability». [«Prezzo proposto per le attività dell'offerta in questione; se del caso, possibili implicazioni per il valore di tutte le attività che non sono incluse nell'offerta; se del caso, costi relativi all'ulteriore separazione delle attività individuate nell'offerta in questione; costi legati alla realizzione degli scenari e alle condizioni essenziali dell'offerta in questione; probabilità di concludere la transazione»]. Inoltre, è stato stabilito quanto segue: «the closing probability will be assessed by taking into consideration the (i) outstanding due diligence requirements, (ii) secured financing for the transaction, supported by confirmation of financing partners, (iii) required steps for the regulatory clearance, (iv) required internal approval steps until the transaction could be consummated and (v) strategic rationale for the acquisition or future plans for the assets of the NG, MSR and CMHN and the likelihood of their realisation». [«La possibilità di concludere la transazione sarà valutata sulla base i) delle condizioni dei “due diligence” non ancora eseguiti, ii) della sicurezza del finanziamento attestata da una conferma di finanziamento emessa dai partner finanziari, iii) delle misure necessarie per ottenere l'autorizzazione regolamentare richiesta, iv) delle autorizzazioni interne necessarie per l'esecuzione della transazione e v) delle motivazioni strategiche dell'acquisizione o dei piani futuri per le attività delle società proprietarie NG, MSR e CMHN e della probabilità della loro realizzazione.»]. Si constata che considerazioni di natura ambientale non rientrano tra i criteri di selezione dell'offerta definitiva.

    (49)

    Con le lettere del 17 ottobre 2013 e del 17 dicembre 2013, gli offerenti che avevano presentato un'offerta qualificata sono stati informati che: a) sarebbero state considerate offerte indicative o definitive anche se trasmesse dopo il termine fissato per la presentazione, a condizione che le offerte soddisfacessero i requisiti previsti per la fase successiva della procedura; b) gli svantaggi derivanti dal ritardo nella presentazione delle offerte sarebbero stati interamente a carico dell'offerente interessato; c) era probabile che i cedenti prendessero rapidamente una decisione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Secondo i curatori fallimentari, tutti gli offerenti sono stati informati che, tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la conclusione del contratto di acquisto, era possibile migliorare la propria offerta o sottoporre una nuova offerta.

    (50)

    All'inizio di febbraio 2014, 24 soggetti interessati hanno sottoposto un'offerta indicativa (71). Di questi, 18 si sono qualificati per la due diligence (72) e 13 offerenti hanno presentato conferme di offerta per tutti i cluster di attività o per cluster singoli, compresi i seguenti quattro offerenti che hanno avanzato offerte per tutte le attività: 1) Capricorn Automotive GmbH e Capricorn Holding GmbH (di seguito «Capricorn»); 2) [offerente 2]; 3) [offerente 3]; 4) [offerente 4]. Le offerte sono state selezionate sulla base dei seguenti criteri: a) massimizzazione del valore per tutte le attività, e b) sicurezza della transazione (73). Le offerte che hanno soddisfatto tali criteri sono state ammesse all'ultima fase della procedura di vendita. Si è trattato di offerte complessive relative a tutti i cluster di attività. Tra gli offerenti, Capricorn e [offerente 2] hanno presentato le prove della finanziabilità della rispettiva offerta: il 7 marzo 2014 [offerente 2] ha trasmesso una lettera di conferma vincolante datata 24 febbraio 2014 che informava KPMG della propria capacità finanziaria; in data 11 marzo 2014, Capricorn ha trasmesso ai cedenti una lettera vincolante di […] del 10 marzo 2014, indirizzata alla società, con la quale […] notificata a Capricorn la propria disponibilità a sottoscrivere un prestito di [41-49] milioni di EUR per l'acquisto delle attività in oggetto. Sulla base delle offerte confermate, sono stati negoziati in parallelo i contratti con i suddetti offerenti. I contratti sono stati registrati con atto notarile il 7 marzo 2014 nel caso di [offerente 2] e il 10 marzo 2014 nel caso di Capricorn.

    (51)

    In data 11 marzo 2014 il comitato dei creditori delle società insolventi ha autorizzato la cessione delle attività a Capricorn (in particolare, a capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH), poiché Capricorn aveva incontestabilmente presentato l'offerta migliore, comprensiva di una prova del suo finanziamento. L'offerta di Capricorn prevedeva il rilevamento di tutti i cluster di attività al prezzo di 77 milioni di EUR, mentre l'offerta di [offerente 2] era di [47-52] milioni di EUR. Il contratto di acquisto con Capricorn è stato sottoscritto da NG, MSR e CMHN in data 11 marzo 2014 e dai curatori fallimentari in data 13 marzo 2014 (74).

    (52)

    In seguito alla procedura di appalto descritta, Capricorn ha acquisito tutte le attività di NG, MSR e CMHN (tutte le attività materiali e immateriali, compresi terreni e immobili, marchi, denominazioni commerciali e diritti derivanti da domini Internet), senza tuttavia rilevare le passività e le attività finanziarie del bilancio. I soci di Capricorn sono Capricorn HOLDING GmbH (75) con il 67 % delle quote e GetSpeed GmbH & Co KG (76) con il 33 % delle quote.

    (53)

    Ai sensi del diritto tedesco (77) e della giurisprudenza dei tribunali del lavoro tedeschi (78), i contratti di lavoro esistenti per i cluster di attività sono automaticamente trasferiti agli acquirenti delle attività, vale a dire al nuovo proprietario; in caso di insolvenza, tuttavia, l'acquirente può chiedere al curatore fallimentare di porre termine ai contratti di lavoro. Nella fattispecie il contratto di acquisto prevede che NBG (attuale gestore del Nürburgring) ponga termine ai contratti di lavoro nel 2014 se Capricorn lo richiede. Capricorn è giunta alla conclusione che per una gestione economicamente redditizia delle attività acquisite (a partire dall'inizio del 2014) necessita solo di 253 dei 297 dipendenti; Capricorn ha pertanto chiesto a NBG di porre fine al rapporto di lavoro con 44 dipendenti. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2015 (data di inizio della gestione delle attività rilevate da Capricorn) l'85 % del personale totale delle società insolventi sarà occupato presso Capricorn.

    (54)

    Le parti del contratto di acquisto sono tenute a dare esecuzione al contratto solo dopo che la Commissione ha adottato una decisione nella quale si statuisce che né l'acquirente, né la sua società di gestione possono essere considerati beneficiari degli aiuti oggetto del procedimento di indagine formale, che un'ingiunzione di recupero non può essere quindi emessa nei loro confronti e a) il termine per la verifica giurisdizionale della decisione della Commissione è decorso senza che sia stato presentato ricorso, oppure b) qualora sia stato presentato ricorso, sia stata emessa una sentenza non impugnabile della Corte a conferma della decisione della Commissione. Ponendo questa condizione si è inteso colmare il divario tra il prezzo di acquisto delle attività di 77 milioni di EUR e il rischio a esse correlato, derivante dalla possibilità di recupero di aiuti di Stato per 456 milioni di EUR in base alle decisioni della Commissione del 21 maggio 2012 e del 7 agosto 2012 relative all'avvio e all'estensione del procedimento d'indagine formale.

    (55)

    NBG gestisce ancora la stagione 2014 e sarà poi messa in liquidazione. Il flusso di cassa del 2014 di NBG (6 milioni di EUR) è trasferito ai cedenti ed è computato su base forfettaria al fine di agevolare l'esecuzione del contratto. Per quanto attiene ai mutuatari NG, MSR e CMHN, essi hanno definitivamente interrotto tutte le loro attività nel quadro della procedura di insolvenza e non dispongono più di personale. Contemporaneamente i curatori fallimentari sono incaricati di regolare dinanzi ai giudici, a norma del diritto fallimentare tedesco, tutti i crediti e gli obblighi delle imprese oggetto della procedura di insolvenza. Non appena tali crediti e obblighi saranno compensati e il tribunale fallimentare avrà sentenziato la liquidazione definitiva, le società potranno essere radiate dal registro delle imprese.

    (56)

    Per gestire le attività della stagione 2015, l'acquirente (Capricorn) costituirà una società operativa a nome Capricorn NÜRBURGRING GmbH (di seguito «OpCo») che sarà autorizzata a concludere contratti per la stagione 2015. È stato garantito alla Commissione che saranno adottate le misure seguenti per assicurare l'uscita definitiva dal mercato dei beneficiari degli aiuti di Stato: se la decisione della Commissione non è ancora esecutiva all'inizio del 2015, le attività cedute saranno trasferite prima del 1o gennaio 2015 a una nuova impresa («NewCo») le cui quote saranno detenute al 95,1 % dall'acquirente e al 4,9 % da un fiduciario indipendente. Questi agirà nell'interesse dei creditori e non dei beneficiari insolventi degli aiuti di Stato, ma non sarà vincolato alle istruzioni dei creditori. NewCo e OpCo sottoscriveranno inoltre un contratto di affitto aziendale, che avrà termine alla data di entrata in vigore del contratto di acquisto. OpCo eseguirà le attività a proprio nome, sulla base del proprio piano aziendale e con dipendenti di propria scelta (cfr. il considerando 53). Il canone di affitto annuale di [4,6-5,1] milioni di EUR da versare a NewCo, confluirà nella massa fallimentare delle imprese del Nürburgring (tutti i pagamenti in favore della suddetta massa fallimentare sono trasferiti ai conti fiduciari dei curatori fallimentari, al solo fine di essere distribuiti ai creditori). Non appena la decisione della Commissione diventerà non impugnabile, il fiduciario trasferirà tutte le proprie partecipazioni in NewCo all'acquirente. Tuttavia, nel caso in cui l'acquirente non adempia ai propri obblighi di pagamento, il fiduciario sarà autorizzato a vendere le attività. In aggiunta, nel caso in cui la decisione della Commissione fosse annullata, il patrimonio dovrà tornare ai curatori fallimentari per poi essere immediatamente venduto poiché, in base al diritto fallimentare tedesco, anche in tal caso sussiste l'obbligo di liquidazione. La prosecuzione delle attività delle imprese del Nürburgring da parte di NewCo è esclusa. La Commissione constata che tali disposizioni non modificano le condizioni di base della cessione (compreso il prezzo di vendita e i termini di pagamento) (79).

    3.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

    3.1.   IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

    (57)

    Nelle sue osservazioni sul procedimento di indagine formale la Germania osserva che né al 1o luglio 2008 (80) né al 28 luglio 2010, quando ISB ha accordato a NG un prestito di 325 265 milioni di EUR, NG poteva essere considerata un'impresa in difficoltà (81). Per quanto riguarda la situazione di NG, MSR e CMHN nel periodo compreso tra maggio 2012 e luglio 2012 e durante l'estensione del procedimento di indagine formale, stando alla Germania, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che l'insolvenza di NG, MSR e CMHN è stata una conseguenza irreversibile della decisione da essa adottata, sulla base dell'esame preliminare (82), di non autorizzare la misura di salvataggio e che così agendo la Commissione ha violato il principio di proporzionalità (83). Inoltre, secondo la Germania, NG ha realizzato l'infrastruttura e, in particolare, organizzato le gare di formula 1 e superbike per conto del settore pubblico (84) e, pertanto, non si sarebbe dovuto tenere conto di queste attività nell'analisi della sua situazione economica e ai fini della classificazione di impresa in difficoltà e dell'applicazione del principio dell'aiuto «una tantum» (85).

    3.2.   RISORSE STATALI E IMPUTABILITÀ ALLO STATO

    (58)

    In merito alle misure di NG, la Germania riconosce che le risorse sono imputabili allo Stato (86).

    3.3.   ATTIVITÀ ECONOMICA

    (59)

    A parere della Germania, la realizzazione della tribuna e di sale polivalenti, i lavori per la preparazione dei cantieri e la costruzione dei poli di formazione e intrattenimento [parte I (87) del progetto «Nürburgring 2009»] non costituiscono attività economica, in quanto la sentenza relativa all'aeroporto di Lipsia/Halle (88) non può essere applicata alla costruzione dell'infrastruttura generale (regionale e sportiva) (89). La costruzione riguarda strutture per le quali sono soddisfatti i criteri del libro bianco sullo sport della Commissione del 2007 (uso polifunzionale, accesso non discriminatorio ecc.). La Germania sostiene inoltre che nessun investitore privato eseguirebbe un tale progetto e che solitamente i circuiti non vengono realizzati da privati a causa della loro bassa redditività (90).

    (60)

    Secondo la Germania le gare di formula 1 non possono essere assimilate alle regolari attività di NG poiché sono di fatto strutturalmente deficitarie: nonostante il sostegno statale, la loro organizzazione ha infatti generato un risultato negativo per NG, e l'impresa non avrebbe gestito queste manifestazioni senza la conferma di finanziamenti pubblici. Per motivazioni di politica regionale, le autorità tedesche hanno deciso di organizzare le gare di formula 1 tramite NG a condizioni di concorrenza (91). A parere della Germania, l'organizzazione di tali eventi non può pertanto essere considerata un'attività economica di NG. Qualora il finanziamento di queste misure dovesse tuttavia essere classificato come aiuto, a parere della Germania sarebbero rispettati i criteri in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG).

    3.4.   SELETTIVITÀ

    (61)

    La Germania sostiene che anche qualora il finanziamento delle misure fosse considerato un'attività economica, esso non è selettivo, perché sono soddisfatti i requisiti previsti dal libro bianco sullo sport del 2007 (diversi utilizzatori, accesso non discriminatorio; utilizzo polifunzionale e affitto a prezzi di mercato adeguati, infrastruttura non fornita dal mercato perché non economica e responsabilità pubblica).

    3.5.   VANTAGGIO

    a)   Misure di cui alla decisione del 21 marzo 2012

    (62)

    La Germania ammette di non aver trovato un investitore privato a lungo termine disposto a investire nel progetto «Nürburgring 2009».

    (63)

    In merito alla misura 1 (apporti alle riserve di capitale e aumenti di capitale effettuati nei mesi di agosto 2004, dicembre 2004 e settembre 2007), la Germania sostiene che la questione di un eventuale vantaggio è irrilevante, in quanto la misura non ha come obiettivo lo svolgimento di un'attività economica.

    (64)

    In merito alla misura 2, la Germania argomenta che il valore del tasso di interesse dei prestiti concessi da NG alle sue controllate (6 %) non ha procurato loro alcun vantaggio, in quanto si è trattato di un tasso di interesse di mercato.

    (65)

    In merito alla misura 3, la Germania dichiara che le misure finanziate dal fondo di liquidità per 170 milioni di EUR (92) sono state eseguite a normali condizioni di mercato, poiché: a) il fondo è stato utilizzato dal Land analogamente a come avrebbe fatto una holding (93), b) NG ha regolarmente pagato gli interessi dovuti; c) il finanziamento accordato è stato integralmente rimborsato nel quadro della misura 8. La Germania ha precisato che i prestiti concessi a ISB dal fondo di liquidità del Land sono serviti esclusivamente al rifinanziamento di ISB nella prospettiva dei prestiti che essa stessa ha accordato a NG (cfr. anche il considerando 70) e che le condizioni di mercato del Land applicate alle transazioni del fondo di liquidità non sono state trasferite a NG in qualità di mutuatario.

    (66)

    In merito alla misura 4 (prestiti di NG in favore di MSR), la Germania evidenzia che il tasso di interesse del 7 % pare essere conforme al mercato.

    (67)

    La misura 5 (sostegno fornito a CST attraverso NG) è, a parere della Germania, conforme al mercato: dopo il finanziamento iniziale del progetto da parte di NG e MIB a condizioni di parità, MIB non è stata successivamente in grado di fornire i prestiti degli azionisti necessari per lo stesso importo che NG. Poiché un ritiro di NG dal progetto avrebbe compromesso la fornitura di un sistema di biglietteria entro i termini previsti e con tutta probabilità annullato il valore del precedente investimento di NG, è stato più vantaggioso per quest'ultima proseguire il progetto pianificato a condizioni diverse, tanto più che il piano aziendale prevedeva un rendimento adeguato e che NG aveva fornito garanzie a NG.

    (68)

    Riguardo alla misura 6 (pagamenti a IPC e prestito concesso a MSR attraverso PNG), la Germania sostiene che i destinatari hanno ricevuto i pagamenti in questione quale corrispettivo per le loro prestazioni e per il prestito a condizioni di mercato.

    (69)

    In merito alla misura 7 (cessione dei crediti vantati da MIB nei confronti di CST a NG), la Germania non affronta la questione dell'eventuale vantaggio.

    (70)

    Relativamente alla misura 8 (prestiti ISB a NG, MSR e CMHN), la Germania evidenzia che ISB non agisce in modo indipendente (in base al principio della concorrenza) come impresa (autonoma), bensì in qualità di istituto di credito agevolato per conto del Land della Renania-Palatinato, della cui amministrazione è parte integrante (94). A parere della Germania i principi alla base dell'accordo II si applicano al rifinanziamento del prestito ISB (95) attraverso la partecipazione di ISB al fondo di liquidità. Tale partecipazione non si configura pertanto come un aiuto in favore di ISB (96).

    (71)

    Riguardo alla misura 9 (garanzia del Land nei confronti di ISB in relazione alla misura 8), la Germania sostiene che la dichiarazione di garanzia e di esonero in questione disciplina esclusivamente la ripartizione del rischio tra Land e ISB e non conferisce alcun vantaggio ai mutuatari (NG, MSR e CMHN), non avendo prodotto per loro migliori condizioni di prestito (97).

    (72)

    In merito alla misura 10 (contratto di affitto aziendale del 25 marzo 2010), la Germania ha presentato una perizia di esperti datata 29 settembre 2011, commissionata dal Land, relativa al canone di affitto per il Nürburgring, nella quale sono stati analizzati una serie di valori minimi e massimi di canoni di affitto annuali tipici di mercato. La Germania spiega che, secondo gli esperti, il canone atteso è del 20 % superiore al prezzo di mercato massimo, ammortizzando in tal modo i costi di costruzione di 330 milioni di EUR sostenuti dal locatore e consentendo di realizzare un profitto adeguato (98).

    (73)

    Per quanto riguarda i prestiti nell'ambito della misura 11 (prestiti di RIM a MSR tramite Mediinvest e PNG), con i quali è stata finanziata la parte II del progetto «Nürburgring 2009», la Germania sostiene che tali prestiti sono risultati conformi al principio dell'investitore in economia di mercato e non hanno costituito alcun vantaggio, in quanto sono stati applicati tassi di interesse superiori al tasso di interesse di riferimento in vigore (a eccezione di due prestiti accordati rispettivamente il 12 novembre 2008 e il 22 dicembre 2008).

    (74)

    In merito alla misura 12 (prestiti di RIM a MSR tramite Mediinvest secondo la misura 11), la Germania sostiene che la garanzia del Land conferisce solo un vantaggio ai beneficiari dei prestiti, ma non a ISB o a RIM, in quanto la garanzia in oggetto era il presupposto per la concessione dei prestiti.

    (75)

    Per quanto riguarda le misure 13 e 14 (proventi derivanti da un'imposta sul gioco d'azzardo a fini di promozione turistica (99) e prestiti di azionisti del Land), la Germania non sostiene la loro conformità con il principio dell'investitore in economia di mercato. In merito all'imposta sul gioco d'azzardo, la Germania descrive la misura come una compensazione per i costi infrastrutturali relativi alle attività di promozione turistica. Per quanto attiene alla subordinazione del debito, la Germania sostiene che la subordinazione del debito ha un effetto meramente dichiarativo nel caso dei prestiti da azionisti, in quanto ogni prestito da azionisti è comunque subordinato nell'ambito di una procedura di insolvenza e la subordinazione del debito costituisce pertanto un aggravio potenziale sul bilancio pubblico e non costituisce dunque alcun vantaggio (100).

    (76)

    In merito alla misura 15 (trasferimento di azioni MSR da parte di NG e RIM), la Germania sostiene che tale misura non conferisce alcun vantaggio economico a Mediinvest, Geisler & Trimmel e Weber per i seguenti motivi: a) il trasferimento è avvenuto al prezzo di acquisto simbolico di solo 1 EUR per azione; b) la misura non era correlata ad altri vantaggi, quali la cancellazione di prestiti di azionisti o di garanzie di azionisti; c) NG e RIM hanno acquisito le quote di MSR per riunire la proprietà della parte II a quella della parte I del «Nürburgring 2009», permettendo così di un piano aziendale unitario; d) la questione se, al momento del trasferimento delle azioni, MSR fosse da considerare un'impresa in difficoltà non ha alcun effetto sulla valutazione della presente misura, in quanto MSR è una società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) e la responsabilità dei soci era quindi limitata al capitale sociale.

    (77)

    In merito alla misura 16 (finanziamento delle perdite di NG riguardanti le gare di formula 1 da parte del Land), la Germania sostiene che non si tratta di un'attività economica e che il finanziamento delle gare di formula 1 è in genere un'attività deficitaria.

    (78)

    In merito alla misura 17 (contratto di concessione di formula 1), la Germania osserva che il contratto di concessione è legato alle condizioni del contratto di affitto aziendale. La Germania sostiene che, poiché il canone di affitto è ampiamente (ovvero del […] %) superiore al canone di mercato, entrambi i contratti complessivamente si compensano (compresi i vantaggi generati dal contratto di concessione a favore di NAG) (101).

    b)   Misure di cui alla decisione del 7 agosto 2012  (102)

    (79)

    A parere della Germania, la misura 18 (ricontrattazione del debito) si è resa necessaria allo scopo di evitare l'insolvenza immediata; un socio privato avrebbe altresì adottato la stessa misura.

    (80)

    Per quanto riguarda la misura 19 (subordinazione del debito e dichiarazione di esonero), la Germania ritiene che tale misura non costituisca un aggravio, anche solo potenziale, sul bilancio pubblico e che un socio privato si sarebbe comportato allo stesso modo. Inoltre, la subordinazione del debito non ha prodotto effetti per i soci, poiché non vi erano altri crediti rilevanti vantati da altri creditori.

    3.6.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTI SUGLI SCAMBI

    (81)

    La Germania afferma che le misure adottate in favore di alberghi e ristoranti non comportano alcun rischio di distorsione sugli scambi tra Stati membri (103).

    3.7.   COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO INTERNO

    a)   Strutture del circuito

    (82)

    La Germania sottolinea che il Nürburgring è fondamentale per l'economia e l'occupazione della regione tedesca dell'Eifel e che si tratta di un'infrastruttura fondamentale per gli sport amatoriali/di massa facente parte della storia motoristica e della cultura tedesche e, in quanto tale, del patrimonio culturale dell'Unione; evidenzia inoltre che il Nürburgring riveste una grande importanza per la sicurezza stradale a livello internazionale, poiché gli autoveicoli testati su questo circuito sono esportati in tutto il mondo; che il centro per la sicurezza di guida offre un addestramento alla guida sicuro; che le misure oggetto del procedimento di indagine non si riferiscono al circuito in quanto tale, quanto piuttosto all'infrastruttura sportiva e a infrastrutture non sportive non direttamente collegate al circuito e all'organizzazione delle gare di formula 1.

    b)   Compatibilità degli aiuti con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

    Obiettivo di interesse comune

    (83)

    La Germania sostiene che la costruzione delle strutture sportive può essere considerata un obiettivo comune ai sensi dell'articolo 165 TFUE (104) e che le misure che consentono l'accesso alle attività sportive sono ammissibili agli aiuti (105). Il Nürburgring non viene impiegato solamente per eventi professionali, bensì anche per competizioni amatoriali e per l'addestramento dei giovani piloti. Il Nürburgring è inoltre usato per eventi di altre discipline sportive, come il ciclismo (Rad&Run), la corsa (Fisherman's Friend StrongmanRun) e il triathlon (Green Hell Triathlon).

    Necessità e proporzionalità delle misure

    (84)

    A parere della Germania, le misure sono necessarie per i seguenti motivi: su un numero complessivo di […] giornate di eventi, il Nürburgring è usato solo […] giorni esclusivamente per sport professionali, mentre è usato […] giorni esclusivamente per sport amatoriali/di massa e […] giorni contemporaneamente per sport amatoriali/di massa e sport professionali. Gli sportivi che prendono parte alle manifestazioni sono per oltre il […] % sportivi amatoriali/che praticano sport di massa ([…] sportivi professionisti […] sportivi amatoriali). Le manifestazioni sportive per professionisti comprendono le corse di formula 1, il campionato tedesco di touring car, il campionato mondiale di superbike, la manifestazione musicale Rock am Ring e le prove di guida dei produttori automobilistici. I piloti amatoriali possono utilizzare il circuito con la loro vettura. Durante il fine settimana, le grandi associazioni motoristiche tedesche (come l'ADAC) organizzano alcune serie di competizioni amatoriali. Durante la settimana i singoli club utilizzano il circuito per attività di formazione o competizioni amatoriali. Negli sport motoristici non vi sono infrastrutture diverse per gli sport praticati a livello professionale e quelli di massa o praticati a livello amatoriale. Inoltre, le misure oggetto del procedimento di indagine sono riuscite a eliminare un fallimento del mercato. Con tali misure, non è possibile attendersi un ritorno sugli investimenti. A differenza degli spazi polifunzionali, qui si svolgono solo una o due serie di competizioni l'anno. Nessun investitore privato costruirebbe e finanzierebbe una tale infrastruttura. Il tentativo di far partecipare imprese private al finanziamento della parte I del progetto «Nürburgring 2009» non ha avuto buon fine. L'impegno del settore pubblico ha pertanto avuto anche un importante effetto di incentivazione. Senza l'esplicita volontà politica del governo del Land, NG non avrebbe avviato attività di ammodernamento ed espansione dell'infrastruttura sportiva della stessa portata. La Germania sostiene inoltre che il finanziamento delle misure è proporzionato. Gli stessi obiettivi non sarebbero stati raggiunti con un finanziamento meno importante da parte del settore pubblico. Gli impianti erano vecchi e dovevano essere ammodernati. L'operazione non ha comportato la duplicazione delle infrastrutture. Contrariamente ai procedimenti avviati dalla Commissione in relazione spazi polifunzionali (106), le misure in esame non riguardano la nuova costruzione dell'infrastruttura sportiva e non hanno nemmeno aumentato sensibilmente le capacità disponibili.

    Gli effetti sugli scambi e sulla concorrenza sono limitati alla misura necessaria

    (85)

    A parere della Germania, gli effetti sugli scambi e sulla concorrenza sono minimi e non sono contrari all'interesse comune. Come ha stabilito il Tribunale regionale superiore (Oberlandesgericht) di Coblenza (107), grazie alla Nordschleife il Nürburgring ha già un elemento distintivo che lo rende unico. La ripartizione delle diverse manifestazioni internazionali e regionali tra i diversi circuiti avviene già da anni, pertanto il sostegno all'infrastruttura sportiva del Nürburgring non comporterebbe il trasferimento di eventi verso il Nürburgring. Inoltre, al Nürburgring si svolgono solo un numero limitato di eventi internazionali.

    c)   Compatibilità degli aiuti con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE

    (86)

    La Germania sostiene che il complesso del Nürburgring, che è il circuito da corsa permanente più lungo al mondo con l'area box conservata più vecchia al mondo, è parte del patrimonio culturale dell'Unione (108). Alcune parti del ringowerk (mix tra un museo e un centro scientifico) avrebbero una vera e propria natura museale. Le misure di promozione della cultura degli sport motoristici erano necessarie poiché contribuiscono a creare un'identità culturale comune in Germania e nell'Unione e perché non si è riusciti a trovare finanziamenti privati per la parte I del progetto «Nürburgring 2009». Inoltre, la misura è proporzionale in quanto non ha dato origine a sovracompensazione e non ha alterato le condizioni degli scambi e della concorrenza nel settore delle istituzioni culturali in maniera contraria all'interesse comune. Le istituzioni culturali associate al Nürburgring sono in concorrenza con altre istituzioni culturali regionali e sovraregionali, così che la loro quota di mercato è ridotta.

    d)   Compatibilità degli aiuti con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

    (87)

    La Germania sostiene inoltre che il ricorso a crediti provenienti dal fondo di liquidità da parte di NG e la partecipazione di ISB a tale fondo (misura 3) siano compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, poiché all'epoca era praticamente impossibile contrarre prestiti sul mercato a causa del crollo del mercato interbancario.

    e)   Compatibilità degli aiuti con l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE

    (88)

    La Germania sostiene che una parte delle misure di investimento per la promozione turistica soddisfaceva i requisiti SIEG vigenti all'epoca (109) e che non è stato commesso alcun errore evidente di valutazione. Nel dettaglio, la Germania sottolinea che parti del ringowerk (in particolare l'esposizione motoristica, il teatro multimediale Grüne Hölle, il ringomeister e il testocentre) presentano un carattere museale e svolgendo funzione di formazione (culturale) sono al servizio del pubblico interesse. Il Warsteiner Event Centre funge da centro congressi, conferenze e fieristico polifunzionale e il parcheggio non è completamente utilizzato nei giorni in cui non sono organizzati grandi eventi. La Germania sostiene che in assenza di finanziamenti pubblici nessun imprenditore operante alle normali condizioni di mercato avrebbe effettuato investimenti in queste tre strutture. L'incapacità di trovare finanziamenti privati per la parte I del progetto «Nürburgring 2009» ha mostrato che non esiste un mercato per la realizzazione di tali misure.

    (89)

    La Germania sostiene che l'organizzazione di gare di formula 1 è considerata un servizio d'interesse economico generale (SIEG) dal momento che è finanziata con fondi pubblici anche in altri paesi. Tali eventi godono inoltre di enorme prestigio e producono effetti macroeconomici ed effetti identitari per lo Stato membro interessato e l'Unione europea.

    f)   Quadro unionale temporaneo

    (90)

    La Germania sostiene che in base alla comunicazione della Commissione dal titolo Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria (110) (di seguito «quadro unionale temporaneo») le tranche da 2 a 4 del prestito ISB (misura 8) sono compatibili con il mercato interno. Benché la Commissione sia giunta alla conclusione che NG era un'impresa in difficoltà al 1o luglio 2008 e che il quadro unionale temporaneo non potesse essere applicato alle tranche da 2 a 4 del prestito ISB, l'aiuto in favore di NG, MSR e CMHN equivarrebbe solamente alla differenza tra il tasso di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivamente pagato, ma non all'intero ammontare del prestito (111).

    3.8.   VENDITA DELLE ATTIVITÀ

    (91)

    Nelle sue osservazioni, la Germania sostiene che la struttura della vendita non comporti alcun aiuto di Stato in favore dell'acquirente delle attività. La Germania afferma inoltre che la procedura di vendita ha costituito un'interruzione della continuità economica di NG, MSR e CMHN. Qualora il procedimento di indagine formale si concludesse con una decisione negativa della Commissione e col recupero degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, l'obbligo di recupero cui sottostanno NG, MSR e CMHN non avrebbe effetto per l'acquirente delle attività in questione. Infine, per quanto riguarda la condizione secondo cui la vendita delle attività del Nürburgring sarà eseguita solo dopo che la Commissione avrà adottato una decisione esecutiva che statuisce che all'acquirente delle attività non può essere reclamato il recupero dell'aiuto, la Germania sostiene che tale condizione non osta alla liquidazione dei beneficiari dell'aiuto e non costituisce nemmeno la prosecuzione delle attività o un vantaggio a favore dell'acquirente.

    (92)

    A proposito dell'interruzione della continuità economica la Germania osserva quanto segue:

    a)

    la vendita è avvenuta nell'ambito di una procedura di gara aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata. L'appalto è stato attribuito all'offerente che ha presentato l'offerta migliore e ha apportato la prova della propria capacità di finanziamento;

    b)

    la logica economica della vendita è dettata dalla procedura di insolvenza, il cui scopo è soddisfare collettivamente i creditori attraverso la vendita delle attività del Nürburgring e la distribuzione tra loro dei proventi della vendita;

    c)

    l'avvio della procedura di insolvenza e il rilevamento delle attività patrimoniali di NAG da parte di NBG, nonché la cessione delle attività a Capricorn con il conseguente affidamento delle attività a un fiduciario esterno hanno costituito rotture da un punto di vista economico, in quanto i piani aziendali di NAG, NBG e Capricorn differiscono notevolmente per quanto riguarda l'utilizzo delle attività acquisite;

    d)

    a partire da gennaio 2015, né Capricorn né il nuovo proprietario delle attività patrimoniali hanno rapporti di natura economica o societaria con NG, MSR o CMHN;

    e)

    l'acquirente ha rilevato dai cedenti solo le attività e non quote o obblighi. Nemmeno le quote di NBG sono trasferite all'acquirente;

    f)

    alla maggior parte dei contratti relativi alle attività in corso è posta fine dopo la stagione 2014. Nuovi contratti per il periodo dal 1o gennaio 2015 saranno negoziati dalla società di gestione costituita dall'acquirente. Il trasferimento di contratti di lavoro associati alle attività offerte è disciplinato dalle norme di diritto tedesco applicabili, secondo le quali l'acquirente del patrimonio insolvente ha la facoltà di decidere liberamente in merito all'assunzione del personale;

    g)

    per quanto riguarda la tempistica, le attività erano già state vendute prima che la Commissione potesse adottare una eventuale decisione negativa;

    h)

    la data del trasferimento è stata programmata conformemente alle disposizioni che dovevano essere rispettate per ottenere la migliore valutazione possibile delle attività, nel rispetto del diritto in materia di insolvenza. Tenuto conto delle particolari caratteristiche delle attività economiche nel settore degli sport motoristici e delle attività patrimoniali cedute, la Germania parte dal presupposto che gli aggiudicatari potranno operare in settori simili a quelli di NG, MSR e CMHN. Tuttavia, il nuovo proprietario è libero di improntare le proprie attività a una filosofia aziendale diversa da quella di NG, MSR e CMHN e di attuare il proprio modello commerciale. Capricorn ha elaborato un nuovo piano di utilizzo per il circuito, che si fonda su un nuovo concetto commerciale. In futuro l'acquirente parteciperà inoltre maggiormente all'organizzazione degli eventi. Secondo i piani dell'acquirente, il Nürburgring deve essere convertito da attrazione turistica a polo tecnologico.

    (93)

    Per quanto riguarda la condizione secondo cui la vendita delle attività del Nürburgring sarà eseguita solo dopo che la Commissione avrà adottato una decisione esecutiva che statuisce che all'acquirente delle attività non può essere reclamato il recupero dell'aiuto, la Germania dichiara quanto segue:

    a)

    nessun investitore o partner finanziario potenziale accetterebbe di acquisire le attività senza una tale condizione sospensiva;

    b)

    in base alla normativa tedesca in materia di insolvenza (112) i curatori fallimentari hanno l'obbligo di ottenere il migliore rendimento possibile per le attività del debitore o, in alternativa, di raggiungere un accordo nell'ambito del piano operativo per stato d'insolvenza, il che nella fattispecie implicherebbe però la concessione di ulteriori aiuti di Stato a favore delle imprese del Nürburgring;

    c)

    l'affittuario gestirà le attività prese in affitto a proprio nome, sulla base di un suo piano aziendale e con collaboratori di sua scelta;

    d)

    l'offerta di [offerente 2] prevedeva una condizione simile, in base alla quale i prezzi offerti sarebbero stati pagati solo dopo l'adozione da parte della Commissione di una decisione esecutiva che statuisce che all'acquirente delle attività non può essere reclamato il recupero dell'aiuto. L'offerta di [offerente 3] contemplava una condizione secondo la quale l'impresa poteva ritirarsi dall'acquisto qualora la Commissione non avesse adottato una decisione positiva entro il 31 dicembre 2014;

    e)

    se all'inizio del 2015 non esiste una decisione esecutiva della Commissione, la struttura tramite la quale le attività vendute vanno trasferite prima del 1o gennaio 2015 a una nuova impresa le cui quote sono detenute al 95,1 % dall'acquirente e al 4,9 % da un fiduciario indipendente (cfr. il considerando 56) non porterà alla prosecuzione dell'attività economica dei beneficiari, ma garantirà la loro uscita definitiva dal mercato.

    (94)

    A parere della Germania, questa procedura assicura che non vi sarà continuità economica tra NG, MSR e CMHN, da un lato, e le attività patrimoniali da cedere nell'ambito della procedura di gara, dall'altro. Pertanto, eventuali aiuti di Stato, concessi a NG, MSR e CMHN, che risultino incompatibili con il mercato interno, dovrebbero essere recuperati, in seguito a una pertinente decisione della Commissione, presso tali società e non presso l'acquirente delle attività. La Germania sostiene inoltre che la condizione sospensiva prevista dal contratto di acquisto tra i cedenti e l'acquirente non costituisce un ostacolo, né alla liquidazione delle imprese del Nürburgring né al recupero presso dette società di aiuti di Stato loro antecedentemente concessi. I beneficiari dell'aiuto uscirebbero definitivamente dal mercato. Qualora la vendita a Capricorn venisse annullata, le attività sarebbero comunque vendute e i cedenti posti in liquidazione.

    (95)

    La Germania ha informato la Commissione in merito alla struttura della cessione per avere la certezza giuridica che la vendita delle attività non si configuri come aiuto di Stato e che gli offerenti che si aggiudicheranno l'appalto non debbano rispondere del recupero di aiuti di Stato ritenuti incompatibili con il mercato interno.

    (96)

    La Germania si è altresì assunta l'impegno di riferire alla Commissione in merito all'attuazione della procedura di cessione. I rapporti relativi sono stati trasmessi a intervalli regolari e hanno confermato che la procedura di vendita si è svolta sulla base dei principi discussi con la Commissione. I rapporti hanno contenevano anche indicazioni relative agli offerenti, alle offerte, al prezzo di offerta definitivo e ad altri aspetti.

    4.   DENUNCE RELATIVE ALLA VENDITA DELLE ATTIVITÀ

    4.1.   DENUNCIA DA PARTE DI JA ZUM NÜRBURGRING e.V. (DENUNCIANTE 1)

    a)   Denuncia

    (97)

    Il denunciante 1 sostiene che la procedura di appalto per la cessione delle attività di NG, MSR e CMHN (ovvero, la cessione del circuito con le strutture ricettive e il parco ricreativo come un unico complesso) non era appropriata per evitare distorsioni della concorrenza sui mercati di riferimento, perché perseguiva lo scopo di non modificare la gestione del complesso e di trasferire gran parte dei dipendenti da NG, MSR e CMHN all'acquirente delle attività. Si afferma inoltre nella denuncia che, nell'ambito di una procedura di insolvenza, le imprese insolventi effettuano la vendita autonomamente sotto la semplice supervisione di un commissario fallimentare (Sachwalter) (113), che gli offerenti non devono presentare offerte distinte per i singoli cluster di attività e che sono ammesse offerte relative alla totalità delle attività.

    (98)

    Il denunciante 1 sostiene poi che gli aiuti sono stati trasferiti all'acquirente delle attività, in quanto l'intero patrimonio (circa 300 dipendenti e le attività operative di NBG) è stato trasferito a un unico offerente: si constata quindi una continuità economica tra il vecchio e il nuovo proprietario/gestore. Afferma inoltre che in base al criterio della massimizzazione del valore dell'intero patrimonio, i cedenti hanno privilegiato le offerte relative alla totalità delle attività a detrimento delle offerte riguardanti attività singole.

    (99)

    Il denunciante 1 deplora inoltre che la procedura di appalto non sia stata trasparente per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione e gli indicatori finanziari sui profitti di NG e che non vi si stata parità di trattamento tra gli offerenti, soprattutto perché l'accesso alla sala dati virtuale era limitato a cinque offerenti. Sostiene altresì che la comunicazione relativa alla proroga del termine per la presentazione di offerte vincolanti fino a metà febbraio 2014 sia stata inviata dai cedenti solo agli offerenti che avevano avuto accesso alla sala dati. Gli offerenti che, come il denunciante 2, hanno presentato offerte solo per singoli cluster di attività, non sono stati invece informati della proroga del termine. Il denunciante 1 osserva inoltre che il Land e Capricorn erano rappresentati dallo stesso studio legale.

    (100)

    Il denunciante 1 chiede la sospensione della procedura di gara e la sua riapertura sulla base di criteri di aggiudicazione chiari, la qualifica del circuito da corsa come circuito che offre servizi d'interesse economico generale (SIEG) e la cessione separata dalle strutture ricettive e del parco ricreativo.

    (101)

    In aggiunta, il denunciante 1 sostiene: che NBG ha ricevuto nuovi aiuti di Stato non notificati e non compatibili con il mercato interno perché ha ricevuto, per le attività del Nürburgring, finanziamenti dalla società in stato di insolvenza NG per 2 239 243 EUR sotto forma di apporti alle riserve di capitale; che le attività sono state gestite sulla base di un nuovo contratto di affitto stipulato tra NG, MSR, CMHN e NBG il quale non è stato oggetto di una procedura di gara; che NBG non paga canone di affitto; che NBG non mira ad aumentare il proprio fatturato e a risparmiare i costi, in quanto ha ripreso tutto il personale e si è fatta carico dei costi dell'organizzazione delle gare di Formula 1. Il denunciante 1 sostiene infine che nel quadro del trasferimento a NBG dei contratti di lavoro dei dipendenti di NAG, sulla base di un contratto collettivo di lavoro stipulato tra NBG e il sindacato (Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di) in data 26 luglio 2013, si è stabilito che i dipendenti non debbano subire svantaggi a livello economico, sociale e giuridico a causa di questo trasferimento, e che tale fatto dimostra che è stato mantenuto un modello aziendale fondato su aiuti illegittimi.

    b)   Osservazioni dei curatori fallimentari comunicate dalla Germania

    (102)

    Secondo i curatori fallimentari la denuncia deve essere respinta in quanto non dimostra che la procedura di cessione in esame differisce da una procedura di cessione secondo le norme del mercato.

    (103)

    Le offerte relative alla totalità delle attività non potrebbero essere escluse a priori nell'ambito di una procedura di offerta aperta, incondizionata e trasparente. Se una tale offerta complessiva è più elevata del totale delle offerte combinate per le singole attività, un proprietario operante in economia di mercato si aggiudicherebbe il contratto con l'offerta complessiva. In tali circostanze, solo il prezzo dell'offerta complessiva può essere considerato un prezzo di mercato (114). Va inoltre sottolineato che l'esclusione richiesta dal denunciante delle offerte complessive costituirebbe, in caso di cessione nell'ambito di una procedura di insolvenza, una violazione della libertà d'impresa tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto di proprietà dei creditori fallimentari.

    (104)

    Non è stata espressa alcuna preferenza a favore di un'offerta complessiva. Il denunciante 2 non ha ricevuto l'accesso alla sala dati semplicemente perché il prezzo di acquisto offerto per l'oggetto della cessione non era sufficientemente elevato.

    (105)

    La procedura di offerta è stata condotta sotto forma di procedura in più fasi. Gli offerenti si sono qualificati per la fase successiva della procedura solo in caso di sufficiente probabilità di giungere alla conclusione del contratto. Il vantaggio di un tale approccio consiste nel fatto che gli offerenti hanno accesso a dati aziendali sensibili solo se ciò è strettamente necessario e che è possibile ridurre il costo della «due diligence» (analisi aziendale dettagliata) sia per il venditore che per gli offerenti che presentano offerte insufficienti. In ciascuna fase della procedura gli offerenti hanno ricevuto informazioni sufficienti.

    (106)

    I criteri di valutazione sono stati definiti in modo univoco e inequivocabile. Il criterio di aggiudicazione era il totale dei proventi ponderati in funzione della probabilità di riuscita, sostenuto da una serie di criteri secondari.

    (107)

    Per motivi di ordine tecnico, l'accesso alla sala dati è stato limitato a cinque offerenti. Il numero di accessi accordati è risultato dalla valutazione delle offerte.

    (108)

    Secondo i curatori fallimentari, la società NBG è stata costituita e dotata di risorse come strumento per la gestione temporanea delle attività operative del Nürburgring in previsione della cessione. Le attività operative erano precedentemente svolte da NAG. A partire dal momento dell'affitto del complesso del Nürburgring a NAG, le società NG, MSR e CMHN sono divenute semplici imprese proprietarie prive di attività operative. Secondo i curatori fallimentari, NG, MSR e CMHN non potevano essere prese in considerazione per la ripresa delle attività operative perché, da un lato, una suddivisione delle attività operative tra tre società avrebbe comportato piani distinti e, dall'altro, essa non avrebbe corrisposto ai cluster di attività che erano stati creati nell'intento di garantire un utilizzo economicamente sensato dei beni immobili. La stipula di contratti con società insolventi non è inoltre conforme alle regole interne sulla compliance di numerose imprese, tanto che è stato necessario proseguire le attività operative tramite una controllata non insolvente al fine di offrire ai clienti del Nürburgring un partner contrattuale affidabile. Sarebbe poi stato inaccettabile proporre ai dipendenti un passaggio da NAG a società insolventi. NBG non è stata costituita per essere un'impresa di salvataggio a lungo termine, né è stata dotata di mezzi a tal fine. Essa non era quindi in vendita, contrariamente alle attività del Nürburgring che gestiva. I curatori fallimentari spiegano inoltre che: il capitale di NBG è stato conferito in vista della cessione (per contrastare la diminuzione delle entrate per le attività in chiusura) alla luce di considerazioni meramente economiche; le attività di NG sono state aumentate e non ridotte mediante NBG (115); NBG non ha tratto alcun vantaggio dalla dotazione di capitale precitata; la costituzione e organizzazione di NBG non è imputabile allo Stato, bensì ai curatori fallimentari.

    (109)

    Anche il contratto collettivo tra NBG e il sindacato ver.di è stato stipulato per garantire la prosecuzione delle attività operative di NBG fino alla vendita e non per mantenere il Nürburgring come unità economica dopo tale vendita. Il contratto in oggetto è stato concluso con NBG, non con i cedenti. I contratti di lavoro sono stati trasferiti da NAG a NBG ai sensi dell'articolo 613 bis del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch), e non in base al suddetto contratto. A norma degli articoli 7 e 9 del TFUE e della direttiva 2001/23/CE del Consiglio (116), le considerazioni basate sulla concorrenza non devono portare ad aggirare o a diminuire gli standard sociali. Per NBG, in quanto soluzione intermediaria, era importante che i collaboratori necessari allo svolgimento delle attività operative, che erano parte dell'organico soprattutto di NAG, ma anche di NG (20 persone) acconsentissero a essere trasferiti a NBG. Durante la fase di transizione, era fondamentale per NBG non dover sostituire i collaboratori qualificati a disposizione. Tra l'inizio del 2011 e la fine del 2012 il personale è stato ridotto di 114 ETP (equivalente in personale a tempo pieno), passando da 402 a 288 ETP. All'inizio della stagione 2013, sono stati assunti di nuovo 290 ETP. Gli offerenti sono stati informati che avevano la possibilità di adeguare la portata dell'operazione al loro futuro piano aziendale. Il trasferimento di dipendenti tra imprese non corrisponde al mantenimento di un modello aziendale.

    (110)

    A parere della Germania, non è previsto dalle norme in materia di aiuti di Stato, né accettabile alla luce del modello sociale europeo, che si inciti l'acquirente delle attività di un'impresa insolvente ad escludere il trasferimento di contratti di lavoro dell'impresa insolvente al fine di concludere nuovi contratti di lavoro, sotto la minaccia di dover rispondere del rimborso degli aiuti di Stato precedentemente concessi a quella società.

    4.2.   DENUNCIA DA PARTE DI ADAC e.V. (DENUNCIANTE 2)

    a)   La denuncia

    (111)

    Il denunciante 2 dichiara di essere stato informato dai cedenti che la sua offerta non poteva essere presa in considerazione per la fase successiva della procedura poiché il prezzo offerto era sensibilmente inferiore al prezzo di altre offerte e, inoltre, l'offerta riguardava solo una parte delle attività, mentre l'obiettivo della procedura era di massimizzare il valore di tutte le attività.

    (112)

    Il denunciante 2 afferma che la procedura di cessione persegue la continuità economica delle attività e della posizione del Nürburgring sul mercato nella sua forma attuale e non è quindi tale da evitare il trasferimento all'acquirente del vantaggio generato dagli aiuti già accordati. Il denunciante 2 evidenzia: che solo la vendita dei diversi attivi e attività del Nürburgring a diversi offerenti può interrompere la continuità economica; che i cedenti preferiscono vendere tutte le attività in un unico pacchetto a un unico investitore anziché venderle singolarmente; che l'acquisizione di singole attività non è de facto possibile; che non sono stati formulati criteri di valutazione per le offerte relative a parti di attività rispetto alle offerte globali; e che nella seconda fase della procedura si è tenuto conto solo delle offerte globali.

    (113)

    Il denunciante 2 sostiene inoltre che la vendita effettuata dai curatori fallimentari non è conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, in particolare perché non rispetta i criteri della trasparenza e non discriminazione, e che non si è quindi potuto ottenere il prezzo reale di mercato. Afferma che la documentazione di gara non riportava i dati sulla situazione finanziaria di NG, pertinenti ai fini delle offerte, dando luogo ad offerte indicative troppo elevate, che sono state probabilmente corrette verso il basso dopo la fase di accesso alla sala dati. Il denunciante 2 osserva che i profitti attesi per il 2013 sono stati corretti verso il basso in modo significativo rispetto alle informazioni trasmesse agli offerenti, senza che questi fossero informati e avessero la possibilità di effettuare una nuova valutazione. Sostiene inoltre che le informazioni sulla situazione finanziaria di NBG e sugli investimenti necessari a medio e lungo termine non sono state rese note in maniera adeguata e che la documentazione di gara sottintendeva relazioni contrattuali permanenti, mentre i contratti con il denunciante 2 sono stati prorogati solamente di un anno (2014). Inoltre, non è stato sufficientemente preso in considerazione il criterio della sicurezza della transazione, altrimenti non sarebbe stato accordato l'accesso alla sala dati a La Tene Capital Limited, un potenziale acquirente che ha presentato un'offerta irrealisticamente elevata e priva di conferma di finanziamento.

    b)   Osservazioni dei curatori fallimentari comunicate dalla Germania

    (114)

    Le risposte dei curatori fallimentari ai commenti del denunciante 1, esposte ai considerando da 102 a 106, si applicano anche alle obiezioni sollevate dal denunciante 2.

    4.3.   DENUNCIA DA PARTE DI [OFFERENTE 3] (DENUNCIANTE 3)

    a)   La denuncia

    (115)

    Il denunciante 3 evidenza che il contratto di acquisto non è stato aggiudicato all'offerente che a presentato l'offerta migliore, ma che è stato privilegiato un offerente locale. Secondo il denunciante 3, considerazioni di natura non economica, quali obiettivi regionali o politiche industriali, che un investitore in economia di mercato non accetterebbe, non possono essere prese in conto per giustificare un prezzo più basso, ma sono piuttosto l'indizio dell'esistenza di aiuti di Stato (117). Il denunciante 3 afferma che Capricorn ha ottenuto il contratto, sebbene la propria offerta, pari a 150 milioni di EUR, fosse considerevolmente più elevata (118). Sottolinea inoltre che la scelta di un'offerta più bassa è ammissibile solo in via eccezionale, qualora risulti che la vendita al miglior offerente non è possibile (sicurezza dell'operazione), vale a dire se l'acquirente non è in grado di pagare il prezzo di acquisto (119). Secondo il denunciante, ciò non si è verificato nella fattispecie per i seguenti motivi: 1) il denunciante 3 ha presentato un impegno di finanziamento vincolante di un fondo di capitale privato per un importo di 30 milioni di EUR; e 2) non ha potuto ricevere un impegno vincolante per le ulteriori tranche del prezzo di acquisto perché i cedenti gli hanno comunicato troppo tardi, o non gli hanno comunicato affatto, talune informazioni. Il denunciante 3 sostiene di avere informato i cedenti che impegni di finanziamento vincolanti sarebbero stati presentati entro il 31 marzo 2014. Aggiunge inoltre che, alla data della denuncia (10 aprile 2014), sarebbe stato in grado di presentare un impegno di finanziamento pari a 110 milioni di EUR; il denunciante ha inoltre trasmesso alla Commissione una lettera di intenti di Jupiter Financing Group, Inc. («Jupiter Financial Group») datata 26 marzo 2014, con la quale si informava il denunciante 3 riguardo a una proposta vincolante dello stesso gruppo per finanziare l'acquisizione delle attività del Nürburgring (per la composizione finanziaria di tale proposta, cfr. la nota 105). La suddetta proposta di finanziamento era soggetta, tra l'altro, al completamento di una procedura di due diligence i cui esito doveva essere soddisfacente per Jupiter Financial Group.

    (116)

    Il denunciante 3 sostiene inoltre che 6 milioni di EUR dei 77 milioni di EUR che Capricorn ha offerto come prezzo per l'acquisto del Nürburgring sarebbero finanziati con i proventi della stagione 2014 e altri 11 milioni di EUR dovrebbero essere versati solo tra il 2015 e il 2018; ne consegue che prezzo effettivo di acquisto in contanti ammonta a 60 milioni di EUR, ovvero 50 milioni di EUR in meno rispetto al prezzo di acquisto in contanti di 110 milioni di EUR offerto dal denunciante 3. Se si prendono in considerazione anche i pagamenti in contanti da effettuare in futuro, la differenza tra l'offerta di Capricorn e quella del denunciante 3 ammonterebbe a 73 milioni di EUR. Il denunciante 3 afferma quindi che Capricorn ha ricevuto aiuti per almeno 73 milioni di EUR, importo che corrisponde alla differenza tra il prezzo di acquisto offerto dal denunciante 3, in quanto miglior offerente, e quello offerto dall'aggiudicatario. Se si tiene conto anche del sostegno a favore dei comuni vicini al Nürburgring, gli aiuti aumentano di ulteriori 200 milioni di EUR, per un totale di 273 milioni di EUR.

    (117)

    Il denunciante 3 prosegue affermando che l'offerta di Capricorn non era esente da condizioni, poiché soggetta a una decisione esecutiva della Commissione stipulante non vi sarebbe stata estensione dell'obbligo di recupero. Ciò rappresenta una modifica dei principi della procedura di vendita che erano stati pubblicati e costituisce quindi un'infrazione alla procedura di gara, perché le altre parti (tra cui il denunciante 3) non sarebbero state portate a conoscenza delle modifiche in questione.

    (118)

    Il denunciante 3 sostiene inoltre che la vendita delle attività non è avvenuta nel corso di una procedura di selezione di tipo aperto, trasparente ed esente da condizioni e adduce nello specifico i seguenti argomenti:

    a)

    i Fact Book presentati dai cedenti erano inesatti per quanto riguarda il contenuto e fuorvianti; in particolare la struttura del «clean balance sheet» proposto per l'operazione non era applicabile. Immediatamente dopo l'avvio della procedura di due diligence, il denunciante 3 ha constatato che la struttura della transazione prevista dai cedenti non teneva conto della situazione di fatto risultante dalla gestione del Nürburgring e, di conseguenza, non poteva essere messa in atto (120);

    b)

    i cedenti hanno ritardato la finalizzazione del contratto di acquisto durante la procedura di cessione;

    c)

    i cedenti hanno omesso di comunicare una scadenza precisa per il completamento della gara di appalto, indicando che la procedura sarebbe terminata entro la fine di marzo 2014. Dallo scambio di comunicazioni tra il denunciante 3 e i cedenti, oltre che da un comunicato stampa rilasciato dai cedenti, si evince che la presentazione dell'offerta da parte del denunciante 3 entro la fine di marzo era accettabile. Inoltre a Capricorn sarebbe stato concesso un trattamento preferenziale poiché gli è stato concesso di fornire il proprio impegno di finanziamento vincolante dopo il 17 febbraio 2014 (121);

    d)

    i contratti pertinenti, come ad esempio i contratti operativi di NBG con terzi, non sono stati presentati o sono stati presentati con grande ritardo. Per di più, le informazioni decisive riguardo agli indicatori finanziari di NBG sono state fornite agli offerenti solo un giorno lavorativo prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte definitive, o addirittura il giorno stesso, nella sala dati, e solo in tedesco. Importanti informazioni come il bilancio annuale approvato di NGB al 31 dicembre 2012 sarebbero state fornite solo la sera dell'ultimo giorno lavorativo precedente il termine per la presentazione dell'offerta definitiva;

    e)

    i cedenti avrebbero discriminato gli altri offerenti garantendo a Capricorn un accesso preferenziale a importanti fornitori terzi. Nello specifico, il denunciante 3 sostiene che vi siano state trattative tra Capricorn, i cedenti, e il gruppo produttore di birra Bitburger già settimane prima dell'annuncio dell'aggiudicatario, l'11 marzo 2014 (122);

    f)

    il notaio deve aver registrato il contratto di acquisto tra i cedenti e Capricorn prima dell'11 marzo 2014. Capricorn avrebbe appreso di essersi aggiudicata il contratto prima dell'adozione della relativa decisione da parte del comitato dei creditori. Al riguardo esiste un comunicato stampa rilasciato da Capricorn il 9 marzo 2014, ovvero due giorni prima della decisione del comitato dei creditori dell'11 marzo 2014;

    g)

    i cedenti avrebbero ovviato alle condizioni della lettera di invito del 17 ottobre 2013 senza darne comunicazione agli altri offerenti, in quanto avrebbero rinunciato, a solo vantaggio di Capricorn, alla presentazione di una garanzia finanziaria per l'intero prezzo di acquisto dei beni (123);

    h)

    i cedenti hanno violato le condizioni della lettera di invito non fornendo ai singoli offerenti, prima del termine previsto per la presentazione delle offerte definitive, una versione annotata e approvata internamente del contratto di acquisto, il che ha reso molto più difficile la finalizzazione del finanziamento;

    i)

    i cedenti hanno basato la maggiorazione per le attività anche su criteri ambientali, partendo dal presupposto, senza interpellare il denunciante 3, che questi non sarebbe stato in grado di rispettare tali criteri, e ciò sebbene i cedenti non abbiano introdotto alcuna esplicita condizione specificamente ambientale (124);

    j)

    Capricorn ha beneficiato di un trattamento preferenziale, in quanto ha chiesto consulenza sugli aiuti di Stato allo studio legale McDermot che aveva precedentemente fornito consulenza in materia ai cedenti e al Land.

    (119)

    Il denunciante 3 sostiene che nella vendita siano implicate risorse imputabili allo Stato (125), che un nuovo aiuto di Stato sia stato concesso a Capricorn e che questa società debba rispondere anche di un eventuale ordine di recupero per aiuti di Stato erogati ai cedenti delle attività (126). Inoltre il denunciante 3 afferma che il contratto di acquisto non è valido in quando violerebbe l'obbligo di esecuzione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

    (120)

    Per concludere, il denunciante 3 sostiene che Capricorn avrebbe omesso di versare la seconda rata del prezzo di acquisto in scadenza a fine luglio e ciò indicherebbe che Capricorn non aveva presentato un'offerta interamente finanziata. Le condizioni del finanziamento per l'acquisizione delle attività del Nürburgring sarebbero state quindi modificate a vantaggio di Capricorn, violando palesemente le regole fissate dai cedenti e comunicate agli offerenti nella lettera di invito, il che potrebbe costituire un aiuto supplementare a favore di Capricorn.

    b)   Osservazioni dei curatori fallimentari comunicate dalla Germania

    (121)

    Secondo i curatori fallimentari, il denunciante 3 non aveva presentato alcun impegno di finanziamento vincolante per l'importo di 30 milioni di EUR, né con la conferma di offerta del 17 febbraio 2014 (in cui si faceva riferimento a un impegno di finanziamento vincolante del […] per un importo pari a 30 milioni di EUR), né nella denuncia. L'affermazione del denunciante 3 secondo cui sarebbe stato possibile presentare prova di finanziamento in una fase successiva non era nemmeno sostenuta da dichiarazioni non vincolanti di terzi. Contrariamente alle offerte di conferma di Capricorn e di [offerente 2], l'offerta di conferma dell'offerente 3 non rispettava le condizioni fissate nella lettera di invito del 17 ottobre 2013 in materia di finanziamento. All'11 marzo 2014 i cedenti non avevano pertanto motivo di assegnare l'appalto al denunciante 3 e non potevano correre il rischio che restasse solo un offerente, o che non ne restasse nessuno, per attendere la prova del finanziamento del denunciante 3. Infatti: a) [l'offerente 2] aveva insistito perché il passaggio di proprietà fosse completato il 3 aprile 2014; e b) non era stato fatto alcun progresso nel consolidamento dell'offerta del denunciante 3, sebbene questi avesse espresso il proprio interesse in data 17 maggio 2013 e presentato un'offerta indicativa il 30 settembre 2013. Le probabilità di concludere il contratto con il denunciante 3 si erano pertanto ridotte. Il presunto impegno di finanziamento da parte di Jupiter Financial Group del 26 marzo 2014 non era stato trasmesso ai cedenti, mentre una successiva lettera non firmata della banca di investimenti e di consulenza […] datata 31 marzo 2014 era subordinata alla conclusione in maniera soddisfacente della procedura di due diligence. Il fondo di 200 milioni di EUR per lo sviluppo dei comuni vicini al Nürburgring non ha conferito alcun vantaggio ai cedenti.

    (122)

    A detta dei curatori fallimentari, a tutti gli offerenti era stato comunicato che l'aggiudicatario poteva essere selezionato immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il 17 febbraio 2014. Le informazioni fornite dai cedenti non erano di natura tale da suscitare l'impressione che la procedura sarebbe stata prorogata. Nel comunicato stampa citato dal denunciante 3 si afferma che i curatori fallimentari intendevano concludere il contratto entro il primo trimestre del 2014. I curatori fallimentari affermano che è falso che il commissario fallimentare abbia dichiarato pubblicamente che si prevedeva di adottare una decisione entro la fine di marzo, che Capricorn è stata informata di essersi aggiudicata il contratto addirittura prima della conclusione della riunione di comitato dei creditori e che il 9 marzo Capricorn ha pubblicato un comunicato stampa.

    (123)

    I curatori fallimentari sostengono che la struttura dell'operazione (vendita di singole attività, interamente o in cluster di attività, senza trasferimento di quote o di passività) non sia cambiata nel corso della procedura di appalto. L'espressione «clean balance sheet» significava semplicemente che il trasferimento di passività nel quadro della vendita era escluso. Il fatto che i cedenti erano società proprietarie e che le attività operative erano gestite da NBG è stato comunicato a tutti gli interessate già col primo annuncio, che era stato trasmesso al denunciante 3 il 17 maggio 2013. Se il denunciante 3, come sostiene, è venuto a conoscenza dell'attività di NBG solo durante la procedura di due diligence, si può solo concludere che egli non ha studiato sufficientemente i documenti dettagliati messi a sua disposizione per la presentazione dell'offerta indicativa. I cedenti non hanno chiesto in nessun momento che l'acquirente riprendesse i contratti di NBG. Una ripresa del contratto di affitto esistente tra i cedenti e NBG non sarebbe stata possibile secondo i curatori fallimentari tenuto conto della specifica situazione di NBG rispetto alla cessione delle attività, pianificata fin dall'inizio. I curatori fallimentari sostengono che il denunciante 3 si sia accorto con notevole ritardo che, nel caso di acquisizione delle attività a partire dal 1o gennaio 2014, egli avrebbe ricevuto un Nürburgring praticamente «vuoto» e che nuovi contratti con clienti e sponsor avrebbero generato introiti (aumentati) non prima della stagione 2015 a causa dei tempi necessari per pianificare gli eventi (di gara). I cedenti hanno inoltre incessantemente ripetuto che gli offerenti potevano definire liberamente l'oggetto dell'acquisizione.

    (124)

    Per quanto riguarda le richieste risarcitorie di terzi, i cedenti hanno informato il denunciante 3 che difficilmente avrebbe potuto spingere i clienti di NBG a stipulare nuovi contratti a condizioni per essi meno vantaggiose di quelle dei contratti esistenti finché non fosse stata chiarita la questione dei risarcimenti in caso di mancato rispetto dei contratti con NBG. Bisognava quindi prendere in considerazione il seguente rischio: acquirente e controparte contrattuale concludono un nuovo contratto che prevede che la controparte paghi una forte remunerazione, reclami poi a titolo di risarcimento la differenza rispetto all'importo precedente per mancata esecuzione, e per gli anni successivi, nei quali non è più legato per contratto a NBG, paghi un prezzo notevolmente inferiore. La condizione di esenzione prevista dai cedenti non è insolita negli accordi di cessione degli attivi che portano alla chiusura di attività e permette di garantire la migliore valorizzazione possibile nell'interesse dei creditori.

    (125)

    A detta dei curatori fallimentari, la scadenza per la presentazione delle conferme di offerta era stata prorogata mediante la lettera del 17 dicembre 2013 poiché anche altri offerenti non avevano ancora presentato un'offerta soddisfacente. È stato più volte precisato agli offerenti che NBG aveva acquisito le attività operative solo dopo la stagione 2012 e che aveva dovuto essenzialmente concentrarsi sulla chiusura dei contratti di NAG e non aveva (ancora) pubblicato un resoconto affidabile delle attività operative. A detta dei curatori fallimentari, è compito dei potenziali acquirenti farsi carico dei rischi collegati a una tale situazione.

    (126)

    I curatori fallimentari fanno presente che il 6 marzo 2014 il denunciante 3 ha presentato una annotazione al contratto di acquisto che accompagnava la sua conferma di offerta. La bozza di contratto negoziato il 13 febbraio era stato elaborata dai cedenti, pertanto era chiaro che la bozza successiva avrebbe dovuto essere predisposta dal denunciante 3.

    (127)

    Sempre secondo i curatori fallimentari, tutti gli offerenti qualificatisi alla fase successiva della procedura di selezione hanno avuto a disposizione gli stessi documenti nella sala dati. Né i cedenti, né tantomeno altri offerenti, hanno avuto accesso in una fase precedente ai documenti citati nella denuncia; tutti gli offerenti hanno potuto consultare gli stessi documenti nella sala dati, e altri offerenti hanno perfettamente portato a termine la procedura di due diligence sulla base degli stessi documenti. Tutti gli offerenti sono stati informati con sufficiente anticipo che la contabilità delle aziende presentava evidenti lacune. Quasi tutti i documenti dei cedenti e di NBG sono stati presentati in tedesco nella sala dati e i cedenti non avevano l'obbligo di fornire tutta la documentazione in inglese.

    (128)

    In aggiunta, i curatori fallimentari sottolineano che la scadenza per la presentazione di offerte e prove di finanziamento era ragionevole. Il denunciante 3 aveva infatti a disposizione dieci mesi (dall'8 aprile 2013, data del primo contatto tra [il denunciante 3] e i cedenti, al 17 febbraio 2014) per presentare le prove di finanziamento, e quasi quattro mesi (dal 23 ottobre 2013 al 17 febbraio 2014) per la procedura di due diligence. I curatori fallimentari sono quindi andati oltre i periodi prescritti che si possono dedurre in base alla prassi decisionale della Commissione (127).

    (129)

    Le trattative riguardo al nuovo contratto per la fornitura di birra e con «Rock am Ring» non sarebbero state condotte da Capricorn, bensì da NBG, e i relativi documenti sono stati presentati nella sala dati. Il legame con Capricorn cui fa riferimento il denunciante 3 non esiste.

    (130)

    I cedenti non avevano fissato alcun criterio ambientale nella procedura di appalto per la selezione dell'offerta definitiva. Gli unici criteri fissati per la selezione dell'offerta finale erano infatti: a) la massimizzazione del ricavo per la totalità delle attività, e b) la sicurezza della transazione. L'offerta del denunciante 3 non ha potuto essere selezionata per mancanza di sicurezza nella transazione, poiché il denunciante 3 non aveva presentato le prove di finanziamento insieme alla conferma dell'offerta. In parallelo i cedenti hanno condotto colloqui con [l'offerente 2] e, nella fase finale della trattativa sul contratto di acquisto, con [l'offerente 2] e Capricorn, dato che [l'offerente 2] aveva presentato un'offerta per un importo di [32-39] milioni di EUR (cfr. la tabella 10) ed erano in corso trattative tra Capricorn e […] che hanno portato all'approvazione dell'impegno finanziario da parte della banca in data 10 marzo 2014. Vista l'assenza di prove di finanziamento a corredo della conferma dell'offerta del denunciante 3, vi era un elevato rischio di mancata conclusione del contratto col suddetto denunciante. I curatori fallimentari hanno del resto cercato di valutare le possibilità che il denunciante 3 aveva di ottenere la garanzia del finanziamento considerando altri indicatori del suo modello aziendale che potessero assicurare il completamento della transazione. Il modello aziendale del denunciante 3 si basava su […] e su […]. Dato che le norme in materia di protezione dal rumore applicabili al Nürburgring non avrebbero consentito […] e che non esisteva un […], era da escludere che il piano potesse essere realizzato a breve termine. Si è pertanto ritenuto che il piano del denunciante 3 presentasse un indice di rischio considerevole per la stipula del contratto, o necessitasse quanto meno di tempo e trattative. La compatibilità del piano con le norme in materia di protezione dal rumore applicabili al Nürburgring non ha costituito un criterio di selezione.

    (131)

    Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante 3, secondo cui l'offerta di Capricorn non era esente da condizioni in quanto subordinata a una decisione esecutiva della Commissione che escludesse l'estensione dell'ordine di recupero, i curatori fallimentari e la Germania affermano che il contratto annotato presentato dal denunciante 3 conteneva condizioni analoghe. Secondo le disposizioni pertinente dei contratti annotati presentati dai curatori fallimentari e dalla Germania, sia acquirente che il venditore avevano il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui la Commissione non avesse adottato una decisione positiva entro il 15 luglio 2014 (secondo la bozza di contratto del 14 gennaio 2014), ovvero entro il 31 dicembre 2014 (secondo la bozza del contratto annotato del 14 febbraio 2014).

    (132)

    Secondo i curatori fallimentari, il fatto che nessuno dei due offerenti che avevano depositato un'offerta qualificata soddisfacesse appieno il criterio del finanziamento garantito (garanzia riguardo all'ammontare del prezzo o pagamento di tale importo su un conto fiduciario), e che i cedenti abbiano di fatto derogato a tale criterio senza informarne il denunciante 3, non costituisce prova di una procedura non trasparente. Non avendo presentato la conferma dell'offerta corredata della prova di finanziamento il denunciante 3 non ha potuto partecipare a questa fase della procedura. Informare tutti gli offerenti riguardo alla presunta deroga non avrebbe influito sulla procedura di appalto. Inoltre la deroga suddetta non costituisce un motivo per la mancata presentazione delle conferme di finanziamento da parte del denunciante 3 e corrisponde al comportamento di un ipotetico venditore privato.

    (133)

    I curatori fallimentari sottolineano che le loro misure e quelle dei curatori fallimentari e del comitato dei creditori non sono imputabili allo Stato e che non si può constatare un trattamento preferenziale a favore di Capricorn, in quanto i cedenti hanno attuato la procedura di selezione conformemente alla prassi di un operatore in economia di mercato.

    (134)

    In merito all'affermazione secondo cui Capricorn non avrebbe fornito un'offerta completamente garantita in quanto avrebbe omesso di pagare la seconda rata del prezzo di acquisto, e che Capricorn avrebbe beneficiato di ulteriori aiuti di Stato a seguito della modifica in suo favore delle condizioni di finanziamento per l'acquisizione degli attivi del Nürburgring, la Germania dichiara quanto segue: a) non vi è stato alcun vantaggio per Capricorn in quanto la seconda rata era stata riprogrammata con tasso di interesse dell'8 % e garanzia reale (cfr. la nota 72); b) la riprogrammazione del secondo pagamento non contiene elementi di aiuto di Stato in quanto la decisione a riguardo non è imputabile allo Stato perché la riprogrammazione del secondo pagamento è stata decisa unicamente dai curatori fallimentari senza coinvolgere il Land; infine c) non vi è stata alcuna deroga rispetto alle regole stabilite dai cedenti e alla lettera inviata agli offerenti perché nella procedura di gara i cedenti non avevano imposto condizioni agli offerenti riguardo alle rate del prezzo di acquisto prima della chiusura, per cui anche una eventuale richiesta di un offerente di sostituire garanzie in contanti con altre garanzie adeguate per garantire il prezzo di acquisto non avrebbe influito sulla valutazione delle offerte.

    (135)

    Secondo i curatori fallimentari, la denuncia dovrebbe essere respinta in quanto ingiustificata. Le indicazioni prive di fondamento da parte del denunciante 3 riguardo al finanziamento non sono compatibili col comportamento di un operatore di mercato o di un amministratore giudiziario prudente.

    4.4.   DENUNCIA DI MEYRICK COX (DENUNCIANTE 4)

    a)   La denuncia

    (136)

    Il denunciante 4 sostiene che il contratto sarebbe stato assegnato a Capricorn non perché la sua offerta era la più vantaggiosa economicamente, ma perché si tratta di un'impresa tedesca e i cedenti non volevano vendere a un consorzio guidato da una società di partecipazione. Inoltre sostiene che l'offerta di Capricorn fosse inferiore a quella [dell'offerente 2] sotto più aspetti. Nello specifico, il denunciante 4 sostiene quanto segue:

    a)

    il finanziamento dell'offerta di Capricorn era meno sicuro rispetto a quello [dell'offerente 2] (128);

    b)

    l'offerta [dell'offerente 2] prevedeva pagamenti anticipati di importo più elevato (129);

    c)

    il rischio di esecuzione era più elevato con Capricorn rispetto a all'accettazione dell'offerta [dell'offerente 2]; (130)

    d)

    [l'offerente 2] disponeva di maggiore esperienza e migliori competenze rispetto a Capricorn (131);

    e)

    la probabilità di un investimento supplementare di 25 milioni di EUR era più elevata per [l'offerente 2] che per Capricorn;

    f)

    gli offerenti sono stati trattati in modo diverso nella procedura di gara e a Capricorn è stato garantito un trattamento migliore (132).

    (137)

    Inoltre il denunciante 4 sostiene che Capricorn non abbia pagato la seconda rata del prezzo di acquisto, in scadenza a fine luglio, e che nuovi aiuti di Stato siano stati accordati a Capricorn a seguito della rinuncia a una penale contrattuale di 25 milioni di EUR prevista in caso di mancato pagamento e agli interessi di mora dell'8 %. Ciò solleva anche interrogativi in merito alle informazioni fornite da KPMG e dai curatori fallimentari al comitato dei creditori nel quadro della procedura di gara e dimostra che la capacità finanziaria di Capricorn non è stata presentata correttamente.

    (138)

    Inoltre il denunciante 4 sostiene che non sia mai stato firmato un accordo tra […] e Capricorn per il finanziamento di quest'ultimo, bensì solo un «Term Sheet», pertanto quando il comitato dei creditori si è riunito, Capricorn non disponeva di un accordo di finanziamento.

    (139)

    Infine il denunciante 4 conclude che dalle informazioni da lui fornite emerge con chiarezza che Capricorn ha beneficiato di un vantaggio nella cessione delle attività del Nürburgring, che tale vantaggio è generato da una decisione che non è conforme al modo in cui un venditore professionale avrebbe gestito la procedura e analizzato le offerte sulla base di un criterio di aggiudicazione, che tale venditore professionale non avrebbe concluso che l'offerta di Capricorn era nel complesso più vantaggiosa economicamente dell'offerta [dell'offerente 2] e che occorre avviare un nuova procedura che applichi una serie di criteri uniformi, stabilisca e rispetti un calendario, non riveli l'identità degli offerenti al comitato dei creditori, in modo che sia garantita la messa in atto di una procedura di gara aperta, equa ed esente da condizioni.

    b)   Osservazioni dei curatori fallimentari comunicate dalla Germania

    (140)

    I curatori fallimentari affermano che il denunciante 4, in quanto membro del consorzio dell'[offerente 2], è solo indirettamente una parte in causa. Propongono di respingere la denuncia in quanto la procedura di gara era aperta, trasparente e senza condizioni e le attività sono state vendute al migliore offerente al fine di massimizzare gli utili totali.

    (141)

    I curatori fallimentari respingono l'affermazione secondo cui i membri del comitato dei creditori avrebbero approvato la cessione a Capricorn perché si trattava di un'impresa tedesca e non di un consorzio diretto da una società di partecipazione.

    (142)

    Secondo i curatori fallimentari, l'offerta di Capricorn porta a introiti considerevolmente più elevati rispetto a quella [dell'offerente 2], e non sembra che le differenze rispetto alla garanzia della transazione tra le due offerte siano tali da giustificare l'aggiudicazione all'offerta nettamente più bassa (per entrambe le offerte la garanzia della transazione era soddisfacente, ma non la più elevata possibile). L'[offerente 2], inoltre, non era disposto a fornire una fideiussione per l'ammontare del prezzo o a trasferire tale importo su un conto fiduciario, come richiesto espressamente dalla lettera di invito del 17 ottobre 2013. Nonostante ripetute richieste, né [l'offerente 2], che avrebbe dovuto procurare del capitale esterno, né un altro membro [dell'offerente 2] hanno fornito una dichiarazione giuridicamente vincolante con la quale si impegnava a mettere a disposizione le risorse necessarie. Per contro, il signor Robertino Wild, azionista di Capricorn, ha fornito garanzie sostanziali e il finanziamento esterno di Capricorn è stato garantito da una conferma di finanziamento emessa da […], conformemente alla regolare prassi commerciale. I curatori fallimentari hanno esaminato questa conferma di finanziamento e informato il comitato dei creditori riguardo al risultato dell'esame, secondo cui la conferma di finanziamento non comportava riserve o condizioni insolite. Non solo la parte di capitali interni di [14-17] milioni di EUR, ma anche la parte di capitale preso in prestito per [41-49] milioni di EUR era coperta da una penale contrattuale di [22-27] milioni di EUR, che l'acquirente avrebbe dovuto pagare se i cedenti fossero recessi dal contratto a causa di mancato pagamento. Anche la penale contrattuale era coperta da garanzia. Il comitato dei creditori ha dato credito al parere dei curatori fallimentari.

    (143)

    Riguardo ai pagamenti anticipati, i curatori fallimentari affermano che l'offerta [dell'offerente 2] presentava alcuni vantaggi (pagamento entro il 31 marzo 2014 di un importo pari a [30-33] milioni di EUR nel caso [dell'offerente 2] rispetto a [4,6-5,1] milioni di EUR nel caso di Capricorn), ma anche svantaggi: ad eccezione di un importo pari a [7,1-7,6] milioni di EUR, i fondi forniti [dall'offerente 2] dovevano rimanere su un conto bloccato fino all'adozione di una decisione da parte della Commissione e dovevano essere trasferiti ai cedenti o una volta adottata la decisione esecutiva della Commissione o entro il 31 marzo 2015, sempre che l'acquirente non fosse recesso dal contratto a causa dell'assenza della decisione esecutiva della Commissione (inoltre, una proroga del termine di recesso non era esclusa in questa seconda ipotesi). In ogni caso, se una decisione della Commissione fosse divenuta esecutiva nel corso del 2014 i cedenti avrebbero avuto accesso a [30-33] milioni di EUR, nel caso [dell'offerente 2] e a [58-63] milioni di EUR nel caso di Capricorn (più circa 6 milioni di EUR provenienti dal flusso di cassa di NBG).

    (144)

    Il confronto tra l'offerta di Capricorn e quella [dell'offerente 2] mostra che la prima presentava il prezzo di acquisto nominale più elevato e assicurava il miglior risultato economico:

    Tabella 10

    Confronto tra l'offerta di Capricorn e quella di [offerente 2]

    Offerta di Capricorn

    Offerta di [offerente 2]

    Importi in milioni di EUR

     

     

     

    1.

    Rata del prezzo d'acquisto 31.3.2014

    [4,6-5,1]

    1.

    Rata del prezzo d'acquisto 31.3.2014

    [7,1-7,6]

    2.

    Rata del prezzo d'acquisto 31.7.2014

    [4,6-5,1]

    2.

    Rata del prezzo d'acquisto 31.3.2014

    [22-27]

    3.

    Rata del prezzo d'acquisto 20.12.2014

    [4,6-5,1]

    3.

    Rata del prezzo d'acquisto 2016

    [2,3-2,6]

    Flusso di cassa NBG 2014 (133)

    6,0

    Earn-out per il 2015 nel 2016 (133)

    [2,3-2,6]

    4.

    Rata del prezzo d'acquisto alla stipula

    [41-49]

    Earn-out per il 2016 nel 2017 (133)

    [4,6-5,1]

    Parte restante del prezzo d'acquisto

    [10,5-11,5]

    Earn-out per il 2017 nel 2018 (133)

    [7,1-7,6]

    Prezzo di acquisto complessivo

    77,0

     

    [47-52]

    Riduzione del personale/ristrutturazione

    – 2,5

     

    – 3,0

    Disdetta dei contratti Lindner

    – 1,0

     

    – 1,0

     

     

    Flusso di cassa negativo NBG 1 trimestre 2014

    – 1,6

     

     

    Pagamenti restanti

    – 1,3

    Risultato economico

    [70-77]

     

    [41-45]

    (145)

    I successi conseguiti dai membri di [offerente 2] e la loro maggiore esperienza riguardo alle transazioni nel campo di fusioni e acquisizioni non avrebbero giustificato l'aggiudicazione del contratto a un'offerta che proponeva un prezzo di acquisto nettamente inferiore. La competenza dei membri del consorzio non è messa in discussione dai cedenti, ma essa non costituiva un criterio per l'aggiudicazione. Anche l'ammontare degli investimenti legati al Nürburgring dopo l'acquisto non costituiva un criterio per l'aggiudicazione.

    (146)

    I curatori fallimentari non hanno discriminato nessun offerente e, in base alla denuncia, è impossibile determinare quale dei loro atti abbia spinto [l'offerente 2] a presentare un'offerta inferiore a quella di Capricorn. I curatori fallimentari respingono l'argomentazione del denunciante 4 riguardo alla mancata disponibilità delle persone coinvolte e al protrarsi del processo di vendita al fine di permettere a Capricorn di presentare un'offerta. È stato espressamente segnalato all'[offerente 2] che, prima della riunione del comitato dei creditori dell'11 marzo 2014, sarebbero state svolte ulteriori trattative con gli altri offerenti.

    (147)

    Inoltre i curatori fallimentari sottolineano che le loro misure e l'assenso del comitato dei creditori non possono essere imputate allo Stato, e che nel quadro della procedura di appalto non è stato accordato alcun vantaggio in quanto tale procedura era conforme alle prassi tipiche di mercato.

    (148)

    Riguardo all'affermazione del denunciante 4, secondo cui non vi sarebbe mai stato un accordo di finanziamento tra […] e Capricorn, la Germania ha asserito che […] ha confermato la sua offerta di finanziamento dopo aver svolto una approfondita analisi di due diligence degli aspetti giuridici e finanziari e non ha mai revocato la sua conferma di finanziamento.

    (149)

    Infine, riguardo alle affermazioni del denunciante 4 sul mancato pagamento da parte di Capricorn della seconda rata del prezzo di acquisto, la Germania ripete gli stessi argomenti esposti nel considerando 134.

    5.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

    (150)

    Con la presente decisione si analizza innanzitutto la questione se NG e le sue controllate MSR e CMHN fossero o meno imprese in difficoltà al momento in cui sono state concesse le misure da 1 a 19 ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (134) (gli «orientamenti»). La Commissione esaminerà poi se le misure in esame costituiscano aiuti di Stato a favore dei beneficiari ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, infine, se tali aiuti siano da ritenersi compatibili con il TFUE.

    5.1.   DIFFICOLTÀ DI NG, MSR E CMHN

    (151)

    Se le misure da 1 a 19 costituissero aiuti di Stato e se NG, MSR e CMHN fossero state imprese in difficoltà al momento della concessione di tali aiuti, le misure in esame dovrebbero essere valutate alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e, in particolare, degli orientamenti, per determinare se esse erano compatibili con il mercato interno. Una delle questioni principali è quindi determinare se NG, MSR e CMHN erano imprese in difficoltà. La Commissione è giunta alla conclusione che esse versavano in difficoltà economiche al momento della concessione degli aiuti di Stato e non avrebbero dunque potuto accedere a crediti sul mercato privato.

    (152)

    La valutazione che segue si basa sui punti da 9 a 11 degli orientamenti. La Commissione rimanda alla propria valutazione esposta nei considerando da 202 a 206 della decisione del 21 marzo 2012, dove non si escludeva in via preliminare che NG al 1o luglio 2008 potesse essere ritenuta un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti (cfr. anche i considerando 46 e 47 della decisione del 7 agosto 2012). Inoltre la Commissione, nei considerando da 6 a 13 della decisione del 7 agosto 2012, rileva che le società NG, MSR e CMHN erano effettivamente imprese in difficoltà.

    (153)

    La Commissione ritiene di dover valutare ciascuna impresa nel suo complesso, senza trascurare alcun settore di attività. Non si può accettare che la Germania escluda le attività in perdita, vale a dire le gare di formula 1 e il progetto «Nürburgring 2009», dalla valutazione dei dati finanziari. Appare inoltre chiaro che le imprese non avevano accesso a finanziamenti esterni.

    (154)

    I principali indicatori finanziari di NG per il periodo 2001-2011 sono elencati nella tabella seguente:

    Tabella 11

    Principali indicatori finanziari di NG per il periodo 2001-2011 (in milioni di EUR)

     

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    Fatturato

    34,3

    38,3

    34,2

    28,7

    27,1

    27,8

    29,9

    22,0

    33,3

    5,1

    7,0

    EBT (135)

    0,6

    – 0,5

    0,6

    – 9,9

    – 9,6

    – 40,1 (136)

    – 2,4

    – 0,8

    – 9,9

    4,6

    – 16,2

    Capitale sottoscritto

    5,1

    5,1

    5,1

    10,0

    10,0

    10,0

    13,3

    16,7

    20,0

    20,0

    20,0

    Capitale proprio

    15,2

    18,6

    19,1

    37,3

    27,6

    – 12,6

    – 10,2

    – 9,9

    – 15,8

    – 10,9

    – 27,4

    Totale passività

    45,6

    43,4

    19,7

    19,5

    27,8

    46,8

    99,1

    234,2

    263,2

    290,4

    Passività/capitale proprio (in %)

    250

    230

    50

    70

    – 270

    – 460

    – 1 000

    – 1 480

    – 2 410

    – 1 060

    Passività/fatturato (in %)

    119

    127

    69

    72

    100

    156

    450

    703

    5 160

    4 150

    (155)

    Ai sensi del punto 10, lettera a), degli orientamenti un'impresa è ritenuta in difficoltà «nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più di metà del capitale sociale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi». Tale disposizione rispecchia l'assunto secondo cui una società che ha subito massicce perdite a livello di capitale sottoscritto non sarà in grado di far fronte a perdite, che quasi certamente la porteranno alla chiusura nel breve o medio termine (come indicato al punto 9 degli orientamenti).

    (156)

    La Commissione osserva inoltre che, secondo il punto 11 degli orientamenti, un'impresa può essere ritenuta in difficoltà «quando siano presenti i sintomi caratteristici, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.» A tale proposito, la Corte fa notare come un capitale proprio negativo sia da considerare «un chiaro indicatore di un'impresa in situazione di difficoltà finanziaria» (137).

    (157)

    Secondo i bilanci finanziari di NG per il periodo 2001-2011 più di metà del capitale sottoscritto non era stato perso. Il capitale proprio dell'impresa era tuttavia negativo nel periodo 2006-2011. In altri casi la Commissione ha ritenuto che il fatto che un'impresa abbia un capitale proprio negativo implica de facto che la totalità del capitale sottoscritto di tale impresa sia andato perso, per cui si suppone a priori che i criteri del punto 10, lettera a), degli orientamenti siano soddisfatti (138).

    (158)

    Nel caso di NG, la Commissione ritiene la parte di capitale sottoscritto perso è rimasta inferiore alla metà perché l'impresa non ha adottato le misure appropriate. Tali misure avrebbero perseguito l'obiettivo di riportare i fondi propri dell'impresa da negativi a positivi, aumentandoli allo stesso tempo fino a un livello adeguato. A tal fine sarebbe stato possibile capitalizzare le perdite, aumentare il capitale o attivare entrambe le misure.

    (159)

    A tale proposito la Commissione ritiene che una capitalizzazione delle perdite avrebbe portato alla perdita dell'intero capitale sottoscritto dell'azienda, in quanto le perdite cumulate erano superiori al capitale sottoscritto. Per questo motivo la Commissione ritiene che i criteri di cui al punto 10, lettera a), degli orientamenti siano soddisfatti nella fattispecie a partire dal 2006.

    (160)

    Sulla base del punto 11 degli orientamenti, la Commissione ritiene inoltre che NG fosse in difficoltà già dal 2002, in quanto: a) durante questo periodo il fatturato annuale di NG è diminuito dell'80 %, arrivando a 89,4 milioni di EUR, e l'impresa ha registrato perdite quasi in tutti gli anni; b) in tutto il periodo in questione NG ha registrato un debito eccessivo, cresciuto dal 119 % del fatturato nel 2002 al 4 150 % del fatturato nel 2011; c) anche nel 2004 e nel 2005, quando l'indebitamento dell'azienda è sceso al di sotto del 100 % del fatturato, il tasso di indebitamento è rimasto a livelli estremamente elevati, attorno al 70 % del fatturato, e anche in questi anni l'impresa ha registrato un calo del fatturato e perdite ogni anno; d) NG ha registrato un capitale proprio negativo per gran parte del periodo in questione (2006-2011).

    (161)

    I principali indicatori finanziari di MSR per il periodo 2007-2011 sono i seguenti:

    Tabella 12

    Principali indicatori finanziari di MSR 2007-2011 (in milioni di EUR)

     

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    Fatturato

    0,0

    4,4

    3,4

    2,2

    0,9

    EBT

    – 0,1

    – 0,5

    – 4,0

    – 4,8

    – 8,6

    Capitale sottoscritto

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    0,05

    Capitale proprio

    0,08

    0,6

    4,6

    3,3

    11,9

    Totale passività

    2,5

    28,3

    95,6

    96,5

    103,8

    Passività/capitale proprio (in %)

    3 130

    4 720

    2 080

    2 920

    870

    Passività/fatturato (in %)

    643

    2 810

    4 380

    11 500

    (162)

    I principali indicatori finanziari registrati da CMHN nel periodo 2008-2011 sono i seguenti:

    Tabella 13

    Principali indicatori finanziari di CMHN 2008-2011 (in milioni di EUR)

     

    2008

    2009

    2010

    2011

    Fatturato

    0,0

    2,6

    1,2

    0,2

    EBT

    – 0,8

    – 2,5

    – 3,6

    0,0

    Capitale sottoscritto

    0,03

    0,03

    0,03

    0,03

    Capitale proprio

    0,8

    3,3

    6,9

    6,9

    Totale passività

    6,5

    13,3

    36,9

    35,3

    Passività/Capitale proprio (in %)

    810

    400

    530

    510

    Passività/fatturato (in %)

    510

    3 070

    17 650

    (163)

    La Commissione fa presente di non avere ricevuto né da MSR né da CMHN alcun documento capace di dimostrare le prospettive di redditività delle imprese in questione.

    (164)

    Facendo riferimento al punto 11 degli orientamenti, la Commissione ritiene che MSR e CMHN fossero già in difficoltà rispettivamente dal 2007 e dal 2008, in quanto presentavano entrate minime, perdite annuali significative e un debito crescente che superava considerevolmente il fatturato annuale.

    (165)

    La Commissione non può concordare con l'opinione della Germania, secondo cui NG, MSR e CMHN non erano imprese in difficoltà, perché la costruzione delle infrastrutture e l'organizzazione delle gare di formula 1 e di Superbike sono state realizzate per conto del settore pubblico e, pertanto, non possono essere prese in considerazione per l'analisi della loro situazione finanziaria.

    (166)

    In primo luogo, la Commissione constata che, né la costruzione di infrastrutture destinate agli sport motoristici, alle attività per il tempo libero, al settore alberghiero e della ristorazione, né l'organizzazione di manifestazioni di sport motoristici, possano essere considerate fattori straordinari che non rientrerebbe nelle normali attività commerciali di NG, MSR e CMHN. Si trattava al contrario di ambiti facenti parti delle attività di base delle imprese in questione. Anche se sia gli azionisti che la dirigenza aziendale consideravano NG, MSR e CMHN come veicoli che consentivano di mantenere le infrastrutture sportive del Nürburgring in mano ai poteri pubblici e di organizzare eventi sportivi non redditizi, che non sarebbero stati organizzati senza la copertura delle perdite attraverso fondi pubblici, gli azionisti e la dirigenza aziendale non dovevano tollerare che le passività si sviluppassero nella maniera inefficiente e del tutto improduttiva, come mostrano gli indicatori finanziari delle aziende esposti in precedenza, senza elaborare un piano aziendale solido e realistico. Le attività commerciali di cui sopra saranno quindi integrate nella valutazione della situazione finanziaria.

    (167)

    In secondo luogo, la Commissione ritiene che anche se la costruzione delle suddette infrastrutture e l'organizzazione di manifestazioni di sport motoristici possano senz'altro avere contribuito alle difficoltà di NG, MSR e CMHN, tale circostanza non contraddice il fatto che NG presentasse i segni tipici di un'azienda in difficoltà ancor prima dell'avvio del progetto «Nürburgring 2009». Un'impresa sana dovrebbe adattare i propri costi ad attività di questo genere per riuscire a sopravvivere. Negli anni 2008 e 2009 NG, MSR e CMHN hanno registrato perdite e un crescente indebitamento (aumento rispettivo del 537 % dal 2002 al 2011, del 4 052 % dal 2007 al 2011, e del 443 % dal 2008 al 2011). Sebbene il progetto «Nürburgring 2009» sia stato portato a compimento nel 2010, i successivi risultati finanziari di NG, MSR e CMHN indicano che le difficoltà di queste tre imprese hanno continuato ad esistere.

    (168)

    La Commissione è quindi giunta alla conclusione che al momento in cui le misure da 1 a 19 sono state concesse, NG, MSR e CMHN erano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti e che le loro difficoltà erano talmente gravi che non avrebbero ottenuto finanziamenti sul mercato.

    5.2.   ESISTENZA DI AIUTI DI STATO

    (169)

    Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    a)   fondi pubblici e imputabilità allo Stato

    (170)

    Una parte della misura 1 (aumento di capitale proprio), che è stata eseguita dal Land e dal Landkreis di Ahrweiler, una seconda parte della misura 1 (apporti alle riserve di capitale) e le misure 3, 9, 16 e 19, che sono state eseguite solo dal Land, sono state chiaramente finanziate con fondi pubblici e sono quindi imputabili allo Stato.

    (171)

    Riguardo alle misure di NG (misure 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 — relative al trasferimento di quote di MSR a NG — e 17) la Germania riconosce espressamente che le risorse sono imputabili allo Stato. Va anche evidenziato che l'organo di vigilanza di NG rappresentava il Land e il Landkreis di Ahrweiler nella loro qualità di azionisti di NG. In tale contesto il vicepresidente dell'organo di vigilanza ha dichiarato nella riunione del 28 agosto 2005 che il contratto poteva essere assegnato a investitori privati solo se il rischio per il Land rimaneva limitato (139). Egli ha poi affermato, in occasione di un workshop dell'organo di vigilanza in data 20 dicembre 2005, che la decisione su un investimento di NG doveva essere adottata dal nuovo gabinetto dopo le elezioni del parlamento del Land (140). Inoltre il governo del Land ha annunciato la realizzazione dell'investimento «Erlebnisregion Nürburgring» nella dichiarazione governativa del 30 maggio 2006, e il consiglio dei ministri è stato informato il 19 settembre 2006 che l'organo di vigilanza di NG intendeva attuare il progetto con la partecipazione sostanziale di un investitore terzo privato (141). Infine il ministero per l'Economia, i trasporti, l'agricoltura e la viticoltura e il ministero delle Finanze del Land hanno continuamente redatto perizie, pareri e istruzioni sul progetto «Nürburgring 2009» (142), che è stato presentato al pubblico il 2 dicembre 2009. A parere della Commissione anche il prestito concesso da NG a MSR attraverso PNG in qualità di intermediario (misura 6), costituisce una misura attuata da NG e pertanto imputabile allo Stato.

    (172)

    Per quanto riguarda il prestito di ISB (misura 8) e il differimento del pagamento degli interessi (misura 18), la Germania ha ammesso che è stato il Land a dare istruzioni a ISB di concedere il prestito. Riguardo ai prestiti concessi da RIM a MSR attraverso Mediinvest e PNG in qualità di intermediari (misura 11) e al trasferimento di quote da MSR a RIM (parte della misura 15), la Commissione constata che RIM è un ente pubblico, il cui compito consiste nel sostenere le politiche economiche e strutturali del Land (143). Ai fini delle suddette misure, ISB e RIM collaboravano pertanto alla messa in atto della politica del Land per conto dello Stato, il che prova che le attività di ISB e di RIM concernenti tali misure sono imputabili allo Stato. Di conseguenza, tutte queste misure implicano risorse imputabili allo Stato.

    b)   Attività economica

    (173)

    Secondo la sentenza pronunciata nella causa «Aeroporto di Lipsia/Halle» (144) la costruzione di infrastrutture può essere considerata attività economica se è direttamente collegata a un utilizzo commerciale, come avviene nella fattispecie.

    (174)

    La gestione di strutture sportive (compresi circuiti per gare automobilistiche e parchi off-road), parchi divertimento (145), alberghi e ristoranti, centri di guida sicura, autoscuole, strutture polivalenti e sistemi di pagamento non in contanti — e l'affitto di tali strutture a utenti professionisti o non professionisti (146) — costituiscono un'attività economica sia per il proprietario che per l'operatore. Di conseguenza, anche la costruzione o il rinnovo di infrastrutture indissolubilmente legate a tali attività costituiscono un'attività economica. Per contro, l'utilizzo di una struttura sportiva da parte di utenti non professionisti (147) e l'allenamento di giovani da parte di club sportivi professionisti non costituiscono ad esempio attività economica purché queste attività e quelle economiche siano oggetto di una contabilità separata (148). Considerato il legame indissolubile tra le infrastrutture e le attività economiche per cui sono utilizzate, la costruzione, l'ampliamento o la gestione degli elementi delle infrastrutture sportive e turistiche del Nürburgring costituiscono attività economiche sia per gli investitori che per gli operatori, anche se i proventi della gestione delle infrastrutture non coprono i costi di costruzione e oltre il 90 % delle attività sportive del Nürburgring sono attività amatoriali. Questo dato di fatto gioca un ruolo rilevante solo al livello degli utenti: gli utenti non professionisti non sono imprese. Le infrastrutture sportive e di accoglienza del Nürburgring non sono infrastrutture generali, come ad esempio una strada pubblica messa a disposizione per essere utilizzata da tutti. Il finanziamento della costruzione dell'infrastruttura in questione (attraverso i prestiti provenienti dal fondo di liquidità e dagli azionisti, e successivamente attraverso il prestito di ISB) è pertanto soggetto alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

    (175)

    L'organizzazione di gare di formula 1 o di altri eventi di sport motoristici corrisponde alla fornitura di servizi sul mercato dello sport professionistico che beneficia di considerevoli diritti di trasmissione. Il fatto che le gare di formula 1 e le altre manifestazioni di sport motoristici siano strutturalmente deficitarie o servano ad attuare obiettivi di politica regionale non costituisce un motivo sufficiente per escludere il loro finanziamento dal campo di applicazione delle disposizioni applicabili agli aiuti di Stato. La Commissione constata pertanto che le gare di formula 1 e le altre manifestazioni di sport motoristici costituiscono un'attività economica.

    (176)

    Anche la promozione del turismo, lo sviluppo di progetti, la costruzione di immobili, la gestione aziendale e il commercio di autovetture o motocicli sono considerate attività economiche.

    c)   Selettività

    (177)

    La Commissione è dell'avviso che le misure abbiano un carattere selettivo per quanto riguarda l'operatore (NG per le misure 1, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 18 e 19; EWN, FSZ, MAN, TTI, BWN, BWNB e Camp4Fun per la misura 2; MSR per le misure 4, 5, 8, 9, 11, 12, 18 e 19; CST per la misura 5; MIB per la misura 7; CMHN per le misure 8, 9, 18 e 19; NAG per le misure 10 e 17; Mediinvest, Geisler & Trimmel e Weber per la misura 15), in quanto apportano un vantaggio a questi operatori. Inoltre, l'incarico per la costruzione e la gestione delle infrastrutture non è stato aggiudicato in modo trasparente, non discriminatorio e nel rispetto della normativa sugli appalti. A livello degli utenti, le misure non sono però selettive, perché l'accesso alle infrastrutture per i club sportivi amatoriali e per il grande pubblico è garantito in maniera trasparente e non discriminatoria.

    d)   Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi

    (178)

    Le misure da 1 a 19 causano una distorsione della concorrenza sui mercati per la gestione di circuiti di gara, parchi off-road, parchi divertimenti, alberghi e ristoranti, centri per la guida sicura, autoscuole, sale polivalenti e sistemi di pagamento diversi dai contanti, nonché sui mercati per la promozione del turismo, lo sviluppo di progetti, la costruzione di immobili, la gestione aziendale e il commercio di automobili e motocicli, in quanto gli aiuti all'infrastruttura del Nürburgring e alle attività di formula 1. L'organizzazione di corse di formula 1 e altri eventi motoristici favorisce l'afflusso di clienti a tali manifestazioni.

    (179)

    Le misure in questione permettono a NG, MSR e CMHN di continuare a operare in modo da non dovere affrontare, a differenza di altri concorrenti che si trovano in difficoltà finanziarie, le conseguenze che normalmente derivano da risultati finanziari di livello scadente. Ciò porta a una distorsione della concorrenza in quanto altre aziende attive sugli stessi mercati devono operare senza alcun aiuto di Stato.

    (180)

    Per quanto riguarda gli effetti sugli scambi tra Stati membri, il Nürburgring con le manifestazioni di formula 1 e il campionato tedesco degli autoveicoli da turismo (Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft — DTM) è in concorrenza con altri circuiti all'interno dell'Unione dove si organizzano competizioni di alto livello per veicoli a motore; non è da escludere che il parco ricreativo presso il Nürburgring possa anche attrarre visitatori dal Belgio (il confine belgo-tedesco dista circa 50 km dal Nürburgring). In tale contesto vale la pena ricordare che è stata sporta una denuncia da parte del parco ricreativo concorrente Eifelpark (cfr. il considerando 2). Non è inoltre da escludere che vi sia un effetto sugli scambi tra Stati membri per quanto riguarda la gestione di parchi off-road, alberghi e ristoranti, centri per la guida sicura, autoscuole, sale polivalenti e sistemi di pagamento diversi dai contanti, oltre che nel settore della promozione del turismo, dello sviluppo di progetti, della costruzione di immobili, della gestione aziendale e del commercio di automobili o motocicli.

    e)   Vantaggio

    (181)

    Per verificare se una transazione commerciale tra un ente statale e un'impresa costituisca aiuto di Stato, secondo la prassi costante della Commissione e come confermato dalla Corte di giustizia, occorre invocare il principio dell'investitore privato in economia di mercato (149). In base a tale principio, quando lo Stato opera sul mercato come imprenditore è tenuto ad agire come un operatore privato. In caso contrario potrebbero sussistere aiuti di Stato. Se si applica il principio dell'operatore in economia di mercato, il parametro per valutare se una transazione comporta aiuti di Stato è esaminare se, in una situazione simile, un operatore privato avrebbe agito nello stesso modo. Nell'applicare tale principio non si può tenere conto di considerazioni che non siano di tipo economico a sostegno della concessione di incentivi. Come stabilito nella giurisprudenza pertinente, le misure statali non possono essere considerate isolatamente, va vanno analizzate congiuntamente alle altre misure di supporto (150).

    (182)

    Per valutare se sia stato concesso un vantaggio ai proprietari o ai gestori (NG, MSR e CMHN fino al 30 aprile 2010 e NAG dal 1o maggio 2010 fino al 31 ottobre 2012) è quindi necessario applicare il principio dell'investitore in economia di mercato. Occorre prima di tutto sottolineare che le misure da 1 a 19 non costituiscono transazioni pari-passu, (151) in quanto la Germania non aveva trovato alcun investitore privato disponibile a investire a condizioni simili (ad esempio nella parte I del progetto «Nürburgring 2009»). È vero che due prestiti sono stati concessi da operatori privati, tuttavia per importi relativamente piccoli se si tiene conto dell'ammontare degli investimenti pubblici, inoltre tali prestiti si riferivano soltanto alla parte II del progetto «Nürburgring 2009» (ovvero principalmente agli alberghi) (152) e non sono stati concessi a NG o a un altro beneficiario degli aiuti, bensì soltanto a CMHN e MSR.

    Tabella 14

    Prestiti di istituti finanziari privati a CMHN/MSR

    Istituto finanziario

    Anno

    Beneficiario

    Importo (in milioni di euro)

    Tasso d'interesse

    Garanzia

    (in milioni di euro)

    Bank für Tirol und Vorarlberg

    2008

    CMHN

    […]

    […]%

    + […]% commissione

    […] (ipoteca)

    Ipoteca sulle quote di MSR

    Kreissparkasse Ahrweiler

    2010

    MSR

    […]

    […]%

     

    (183)

    In ogni caso la Germania riconosce che anche per la parte II del progetto non sono stati trovati investitori privati a lungo termine.

    (184)

    Inoltre, per il periodo dal 2006 al 2010, piani aziendali per il progetto «Nürburgring 2009» e per NG sono stati comunicati alla Commissione:

    Tabella 15

    Piani aziendali per il progetto «Nürburgring 2009» (in milioni di EUR)

    Impresa/attività pertinente

    Data

    Costi

    Fatturato (2009-2020)

    Risultato al lordo delle imposte (2009-2020)

    Progetto «Nürburgring 2009»

    12/2005

    113 (153)

    281

    22

    Progetto «Nürburgring 2009»

    3/2006

    113 (153)

    181

    – 59

    Progetto «Nürburgring 2009»

    3/2006

    113 (153)

    281

    22

    Progetto «Nürburgring 2009»

    8/2006

    113 (153)

    281

    22

    Progetto «Nürburgring 2009»

    11/2007

    135

    279

    45

    Progetto «Nürburgring 2009»

    12/2008

    140

    283

    40

    Progetto «Nürburgring 2009»

    3/2009

    159

    287

    28

    Progetto «Nürburgring 2009»

    8/2009

    195

    331 (154)

    67 (154)

    Progetto «Nürburgring 2009»

    10/2009

    200

    260 (154)

    – 17 (154)

    Progetto «Nürburgring 2009»

    12/2009

    200

    254 (154)

    – 35 (154)

    NG, MSR, CMHN consolidato (155)

    7/2010

    283

    – 769 (156)

    NG, MSR, CMHN consolidato (155)

    9/2010

    283

    – 269 (156)

    NG, MSR, CMHN consolidato (155)

    9/2010

    59 (156)

    (185)

    Dalla tabella 15 si evince chiaramente come i costi stimati siano aumentati di continuo durante la fase preparatoria del progetto «Nürburgring 2009», mentre gli utili prodotti (risultato al lordo delle imposte) fono fortemente diminuiti, passando da un utile pari a 22 milioni di EUR nel piano di dicembre 2005 a una perdita di 35 milioni di EUR nel piano di dicembre 2009. Un investitore privato non avrebbe accettato un aumento dei costi e calo degli utili di questa portata durante la fase preparatoria del progetto tra dicembre 2005 e dicembre 2009 (secondo le informazioni disponibili, i principali finanziamenti per il progetto edilizio erano stati concessi durante il periodo tra maggio 2008 e giugno 2010).

    (186)

    In ogni caso, la Commissione ha valutato i pertinenti piani aziendali, che ha preso in considerazione per eseguire la prova dell'investitore in economia di mercato, ed è arrivata alle seguenti conclusioni:

    a)

    alcune parti delle misure 1, 2 e 3 erano state eseguite prima dell'elaborazione del primo piano aziendale del dicembre 2005. Non si può quindi ritenere che le misure in questione siano state concordate sulla base del piano aziendale in questione;

    b)

    alcune parti delle misure 2 e 3 sono state concesse parallelamente al primo piano aziendale (dicembre 2005). Al riguardo la Commissione rileva che tali misure sono state concesse nel quadro di una sovvenzione pubblica precedentemente avviata (2002 o prima), senza alcun sostegno privato e a supporto di un'azienda la cui situazione finanziaria stava peggiorando. Ne consegue che le parti in questione delle misure 2 e 3 non possono essere considerate separatamente dalle misure antecedenti (parti delle misure 1, 2 e 3) di cui le parti interessate delle misure 2 e 3 costituiscono piuttosto il proseguimento e si configurano quindi come la concessione di un nuovo vantaggio;

    c)

    alcune parti delle misure 2 e 3 sono state eseguite quando erano già stati elaborati i piani aziendali di dicembre 2005, marzo 2006 e agosto 2006. Tuttavia la Commissione osserva che le previsioni in quei piani per quanto riguarda i valori delle vendite e degli utili futuri di NG sono rimaste invariate, nonostante il forte deterioramento dei risultati di esercizio di NG nello stesso periodo (patrimonio netto negativo, significativo aumento del debito, calo del fatturato, perdite annuali). In tale contesto, i piani aziendali in questione non si possono ritenere realistici e accettabili, in quanto continuano a presentare previsioni invariate nonostante i pessimi risultati dell'impresa;

    d)

    nei primi sei piani aziendali (dicembre 2005, marzo 2006, agosto 2006, novembre 2007 e dicembre 2008) non si faceva riferimento alle operazioni future di NG nel suo complesso, ma solo a una parte, in quanto non si teneva conto delle attività della formula 1. Su tale base i piani aziendali in questione non possono essere considerati un presupposto accettabile per decidere in merito alla concessione di un sostegno finanziario a NG;

    e)

    i piani aziendali da marzo 2009 a dicembre 2009 comprendevano previsioni anche riguardo all'attività di formula 1. Si prevedeva tuttavia che tale settore sarebbe stato in perdita per l'intero periodo 2009-2020, con un fatturato stimato stabile allo stesso livello di prima del 2009; sembra pertanto che non si prevedesse una ristrutturazione dell'attività di formula 1. La Commissione rileva inoltre che tali piani prevedevano utili significativamente inferiori rispetto ai piani aziendali precedenti (7-9 milioni di EUR rispetto a 22-40 milioni di EUR). Questi fatti invalidano la coerenza del modello aziendale presentato nei piani per il periodo da marzo 2009 a dicembre 2009;

    f)

    in entrambi i piani aziendali di luglio 2010 e settembre 2010 si prevedevano perdite fino al 2030 per gli scenari più pessimistici, in altri termini, non era prevista l'ipotesi che l'attività economica potesse essere redditizia;

    g)

    infine il piano del mese di settembre 2010 prevedeva utili nel periodo tra il 2016 e il 2030, ma non comprendeva un'analisi di sensibilità (ovvero i risultati per l'ipotesi più pessimistica). In ogni caso, le previsioni di questo piano non tenevano conto del deterioramento dei risultati economici effettivi di NG durante lo stesso periodo (patrimonio netto negativo, considerevole aumento del debito, calo del fatturato, perdite annuali). Alla luce di quanto precede, il piano aziendale in questione non può essere considerato realistico e accettabile in quanto non tiene conto dei risultati negativi registrati dell'impresa a quella data.

    (187)

    Per tutti questi motivi, la Commissione non può concludere che la concessione di sovvenzioni pubbliche a NG in quanto impresa in difficoltà (cfr. la sezione 5.1), che necessitava il finanziamento delle sue attività commerciali dell'epoca (gestione del circuito) o future (gestione del circuito oltre che di nuovi alberghi), possa essere ritenuta conforme al mercato sulla base dei piani aziendali pertinenti.

    (188)

    Per quanto riguarda il principio dell'investitore in economia di mercato, si possono fare le seguenti osservazioni in merito alle singole misure:

    Misure oggetto della decisione del 21 marzo 2012

    (189)

    Riguardo alla misura 1 (capitale messo a disposizione dal Land e dal Landkreis di Ahrweiler per NG sotto forma di apporti alle riserve di capitale e di aumenti di capitale), la Commissione osserva che l'analisi esposta sopra per i piani aziendali in questione è pertinente. Nessun investitore privato avrebbe messo a disposizione capitale a NG nel 2004 e negli anni successivi. Pertanto il capitale erogato dal Land a NG il 1o maggio 2002 (2 179 000 EUR) e il 21 dicembre 2004 (22 839 241 EUR) nonché il capitale erogato dal Land e dal Landkreis di Ahrweiler il 31 agosto 2004 (4 887 000 EUR) e il 4 settembre 2007 (10 000 000 EUR) costituiscono aiuti di importo pari all'intero ammontare del capitale messo a disposizione.

    (190)

    Riguardo alla misura 2 (prestiti degli azionisti di NG prima dell'avvio del progetto «Nürburgring 2009»), la Commissione constata, sulla base degli indicatori finanziari forniti dalle autorità tedesche, che EWN, Camp4Fun e TTI registravano perdite annuali e un patrimonio netto negativo quando hanno ricevuto la rispettiva parte della misura 2 (cfr. le tabelle da 1 a 4). Allo stesso tempo, BWN1, BWNB e BWN2, che avevano ricevuto prestiti nel periodo 2004-2007, hanno registrato perdite annuali durante tutto il periodo in esame e, inoltre, un patrimonio netto negativo negli esercizi 2005, 2006 e 2007. Infine MAN ha registrato perdite sia cumulative sia annuali quando ha ricevuto la sua parte della misura 2. Facendo riferimento al punto 11 degli orientamenti, la Commissione ritiene quindi che le suddette imprese si trovassero in difficoltà al momento della misura 2. Per contro, sulla base degli indicatori finanziari presentati dalle autorità tedesche, la Commissione rileva che FSZ non si trovava in difficoltà al momento in cui ha ricevuto la sua parte della misura 2, poiché dai suoi indicatori finanziari non emerge nessuno degli indizi di cui al punto 11 degli orientamenti. Mediante la concessione di prestiti ad aziende in difficoltà tali che nessun investitore privato le avrebbe finanziate, a prescindere dal tasso di interesse corrisposto, soprattutto perché esse appartenevano a un'impresa che versava essa stessa in gravi difficoltà (NG), è stato concesso a tali imprese un vantaggio pari al valore del prestito. I prestiti concessi da NG alle sue controllate EWN (6 195 170,02 EUR), BWN/BWNB (3 760 000 EUR), Camp4Fun (450 000 EUR), MAN (100 000 EUR) e TTI (25 000 EUR) non appaiono pertanto conformi al principio dell'investitore in economia di mercato. Al riguardo si osserva che i prestiti accordati alle imprese MAN e TTI sono al di sotto della soglia de minimis, ma la Germania non ha né affermato né dimostrato che tutte le condizioni previste dal regolamento della Commissione (CE) n. 1998/2006 (157) fossero rispettate. Questo regolamento può essere applicato nella fase del recupero degli aiuti, a condizione che la Germania dimostri che tutte le condizioni pertinenti sono soddisfatte. Inoltre la Commissione rileva che i prestiti erogati a FSZ (646 738,12 EUR) non hanno apportato vantaggi a quest'ultima perché il un tasso di interesse applicato, pari al 6 %, è normale sul mercato: esso corrisponde infatti al tasso base tedesco alla data di erogazione dei prestiti (5,06 % ad aprile 2002, 4,8 % a marzo 2003 e 5,19 % a marzo 2008) (158) maggiorato di (100 punti base) da aggiungere a causa della condizione finanziaria di FSZ, dato che l'impresa non presentava alcuno dei segni di cui al punto 11 degli orientamenti quando tali prestiti le sono stati accordati (159). Ne consegue che i prestiti concessi a FSZ non costituiscono aiuti di Stato.

    (191)

    Per quanto riguarda la misura 3 (prestiti concessi a NG dal fondo di liquidità del Land), la Germania non ha presentato alcuna prova atta a dimostrare che NG non abbia tratto vantaggio da tassi di interesse più vantaggiosi rispetto alle condizioni dei propri concorrenti. Inoltre è difficilmente ipotizzabile che un'impresa in condizioni finanziarie precarie come NG avesse potuto trovare finanziamenti sul mercato, indipendentemente dal tasso di interesse corrisposto. Infine l'eventuale recupero dei fondi e del relativo interesse è avvenuto solo in seguito, quindi non era noto al momento della concessione delle misure, cosicché non si può tenere conto di questo aspetto nell'analisi del principio dell'investitore in economia di mercato. Ne consegue che le misure finanziate con le risorse del fondo di liquidità non sono state eseguite a condizioni di mercato. La concessione di prestiti a un'impresa che versava in difficoltà tali che nessun investitore privato le avrebbe concesso finanziamenti, a prescindere dal tasso interesse corrisposto, comporta un vantaggio per l'azienda stessa di importo pari all'ammontare dei prestiti in questione. In totale nel periodo tra il 30 giugno 2003 e l'11 maggio 2010 (cfr. l'elenco dei prestiti nella tabella 5) NG ha ricevuto dal Land prestiti sotto forma di aiuti di Stato per un importo di 399 805 370 EUR.

    (192)

    Applicando il medesimo principio, la Commissione giunge alla stessa conclusione per la misura 4 (prestito concesso da NG a MSR). In effetti non pare ipotizzabile che, al momento in cui è stata messa in atto la misura (dicembre 2007), a un'impresa che si trovava in condizioni di difficoltà finanziaria come MSR (cfr. la tabella 12 e considerando 155), sarebbe stato concesso un finanziamento a prescindere dal tasso di interesse corrisposto. La concessione di un prestito a un'impresa in difficoltà economiche di tale gravità che nessun investitore privato l'avrebbe finanziata, a prescindere dal tasso di interesse, comporta un vantaggio per la società di importo pari all'ammontare del prestito in questione. Ne deriva che il vantaggio conferito con il prestito di 300 000 EUR che NG ha erogato a MSR il 27 dicembre 2007 ammonta a 300 000 EUR.

    (193)

    Il sostegno fornito a CST attraverso NG (misura 5) non rispecchia la logica dell'investitore in economia di mercato. In effetti, sulla base dei dati finanziari forniti dalle autorità tedesche, la Commissione constata che CST aveva ha registrato perdite e un patrimonio netto negativo ogni anno nel periodo 2008-2011, oltre a essere stata posta in liquidazione nel 2009. Con riferimento al punto 11 degli orientamenti, la Commissione ritiene che CST versasse in difficoltà finanziarie al momento in cui ha ricevuto i prestiti attinenti alla misura 5 (negli anni tra il 2008 e il 2011, cfr. la tabella 6). La concessione di prestiti a un'impresa in tali difficoltà, che nessun investitore privato l'avrebbe finanziata, a prescindere dal tasso di interesse corrisposto, soprattutto considerando che CST apparteneva a un'impresa che versava essa stessa in gravi difficoltà (NG), ha comportato un vantaggio per tale impresa che risulta pari al valore del prestito. Il vantaggio attribuito da NG a CST tra il 27 agosto 2008 e il 18 aprile 2011 attraverso prestiti per un importo complessivo pari a 11 032 060 EUR, corrisponde dunque all'ammontare dei prestiti in questione.

    (194)

    Per quanto riguarda la lettera di patronage rilasciata da NG il 23 dicembre 2009 in favore di CST, la Commissione fa notare che essa costituiva un impegno da parte della stessa NG a sovvenzionare il rimborso di obblighi finanziari che CST non sarebbe stata in condizione di adempiere. Il finanziamento dei suddetti impegni finanziari sarebbe avvenuto attraverso prestiti erogati da NG a CST a un tasso di interesse pari al 6 %. Tale approvazione prevedeva inoltre una subordinazione del debito di NG derivanti dai prestiti in oggetto, finanziata da NG sulla base della lettera di patronage del 23 dicembre 2009 che stabiliva, tra l'altro, che i crediti vantati da NG nei confronti di CST sarebbero passati in subordine rispetto a tutti i crediti degli altri creditori nei confronti della stessa CST. In tale contesto, la Commissione ritiene che un investitore in economia di mercato non si sarebbe impegnato a sovvenzionare i prestiti in sospeso di un'impresa in gravi difficoltà, ovvero a porre in subordine le richieste avanzate nei confronti di un'impresa in condizioni precarie, poiché una simile misura avrebbe di fatto comportato la perdita del rimborso del prestito. Su tale base, la Commissione conclude che la lettera di patronage, che comprendeva il suddetto impegno al finanziamento di prestiti in sospeso e la messa in subordine delle richieste che ne sarebbero derivate, costituisce in effetti un vantaggio. La Commissione ritiene inoltre che la lettera di patronage rappresenti una misura aggiuntiva in relazione ai prestiti erogati nel periodo dal 2008 al 2011 (cfr. ilconsiderando 182), per i seguenti motivi: a) non è stata rilasciata allo stesso momento in cui sono stati concessi i prestiti suddetti; b) non era prevista o imposta nei contratti relativi ai prestiti in questione; c) è stata rilasciata a discrezione di NG al fine di evitare l'insolvenza di CST. L'ammontare della misura corrisponde all'importo totale dei prestiti finanziati da NG sulla base della lettera di patronage del 23 dicembre 2009, che non è però noto alla Commissione.

    (195)

    Infine, per la subordinazione del debito concordata tra NG e CST il 13 dicembre 2010 faceva riferimento, su base del contratto, ai prestiti concessi fino al 30 novembre 2010 per un importo cumulativo di 10,4 milioni di EUR (ovvero i primi 13 dei 15 prestiti elencati nella tabella 6). Questa subordinazione del debito posto in subordine i crediti di NG nei confronti di CST rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori di CST. Visto il contesto, la Commissione ritiene che nessun creditore in economia di mercato avrebbe accettato una simile subordinazione del debito esistente nei confronti di un'impresa in condizioni finanziarie talmente precarie, perché ciò significa di fatto rinunciare al rimborso dei propri crediti. Secondo la Commissione, la subordinazione del debito costituisce un vantaggio. La Commissione ritiene inoltre che la subordinazione del debito del 2010 sia una misura concessa in aggiunta ai prestiti soggiacenti per i seguenti motivi: a) non è stata approvata allo stesso momento dei suddetti prestiti; b) non era prevista o imposta dai contratti relativi ai prestiti in questione; c) è stata approvata a discrezione di NG al fine di evitare l'insolvenza di CST. L'ammontare della misura corrisponde all'importo dei prestiti subordinati, ovvero 10,4 milioni di EUR.

    (196)

    Per quanto riguarda i pagamenti corrisposti da NG a IPC (misura 6), la Commissione prende atto della constatazione della Corte dei conti della Renania-Palatinato, secondo cui un imprenditore prudente non avrebbe scelto le aziende in questione per la fornitura di servizi; inoltre NG non avrebbe valutato con sufficiente cautela il lavoro svolto in precedenza da tali imprese per determinare se vi fossero presupposti realistici per il finanziamento del progetto «Nürburgring 2009» (160). In tale contesto la Commissione ritiene che sia stato procurato un vantaggio alle imprese tramite la scelta di IPC per la fornitura di specifici servizi. La misura in questione costituisce pertanto un aiuto di Stato pari all'importo dei pagamenti corrisposti a tali imprese per un totale di 640 000 EUR.

    (197)

    Inoltre, la Commissione ritiene che il prestito di 3 milioni di EUR concesso da NG a PNG e il prestito 2 941 000 EUR concesso da PNG a MSR costituiscano congiuntamente una misura unica, nella quale PNG è intervenuta solamente in qualità di intermediario, in cambio di una parcella pari a […] EUR. In ultima analisi, il beneficiario della misura era MSR, avendo ricevuto il prestito in un momento in cui versava in difficoltà finanziarie tali che non avrebbe potuto trovare alcun finanziamento sul mercato. La concessione di un prestito a un'impresa in difficoltà economiche di tale gravità che nessun investitore privato l'avrebbe finanziata, a prescindere dal tasso di interesse corrisposto, comporta un vantaggio per la società di importo pari al prestito in questione. Il vantaggio concesso da NG a MSR attraverso il prestito del 15 ottobre 2008 ammonta pertanto a 2 941 000 EUR.

    (198)

    Nel caso della misura 7 MIB ha ceduto i propri crediti nei confronti di CST, impresa destinataria dei prestiti in questione, a NG, la quale ha pagato a MIB un prezzo nominale più gli interessi. Poiché CST si trovava in difficoltà (cfr. il considerando 184), la Commissione osserva che era improbabile che MIB potesse far valere i propri crediti nei confronti di CST. Su questa base la misura è andata a vantaggio di MIB, che ha potuto recuperare il proprio prestito e ha passato a NG il ruolo di creditore di un'impresa in difficoltà. In assenza di un piano di viabilità per CST grazie al quale risultasse credibile il ripristino della redditività, e quindi la prospettiva di rimborsare i debiti, la misura in oggetto non rispetta il principio dell'investitore in economia di mercato. Pertanto la cessione da parte di MIB a NG di crediti per un importo pari a 1 476 830,88 EUR costituisce un aiuto di importo pari al prezzo di vendita di 1 476 830,88 EUR.

    (199)

    Quanto alla misura 8 (prestito concesso da ISB per un importo di 325 265 000 EUR a NG, MSR e CMHN), si rileva che l'erogazione di prestiti privi della relativa garanzia (misura 9) a imprese che si trovano in difficoltà di tale gravità che nessun investitore privato le avrebbe finanziate, a prescindere dal tasso di interesse corrisposto, potrebbe comportare un vantaggio per tali società di importo pari all'ammontare dei prestiti in questione. Nel caso specifico, tuttavia, l'aiuto non consiste nel prestito (misura 8), bensì unicamente nella garanzia (misura 9), in quanto la Commissione non può escludere che un investitore privato avrebbe accettato di concedere a NG, MSR e CMHN prestiti a condizioni paragonabili a seguito della garanzia fornita dal Land (misura 9).

    (200)

    Nel caso della misura 9, ovvero la garanzia per il prestito ISB pari a 325 265 000 EUR (misura 8), non è stato rispettato il principio dell'investitore in economia di mercato. In effetti si tratta di una misura attinente alla politica di sviluppo regionale presa da un organismo pubblico; un investitore operante in economia di mercato non adotterebbe misure di questo tipo che vanno a favore di imprese in difficoltà, arrecando grave danno ai propri interessi finanziari. Inoltre, la Commissione constata che la politica di sviluppo regionale non persegue l'obiettivo di ripristinare la viabilità di imprese in difficoltà. Oltretutto la Commissione ritiene che non sussistano i presupposti per escludere l'esistenza di aiuti di Stato, come definiti nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (161) («Comunicazione sulle garanzie»). I beneficiari erano infatti imprese in difficoltà, la garanzia copriva il 100 % del prestito e non è stato pagato alcun premio di garanzia per l'assunzione del rischio da parte del Land nel caso di insolvenza per il prestito garantito. In considerazione delle gravi difficoltà finanziarie in cui versavano i beneficiari (NG, MSR e CMHN) quando è stata concessa la garanzia (cfr. le tabelle da 11 a 13), la Commissione è del parere che nessun investitore in economia di mercato avrebbe concesso ai beneficiari una garanzia a tali condizioni. La Commissione non dispone però di informazioni sull'effettivo ricorso alla garanzia. Su tale base la Commissione ritiene che la misura 9 costituisca aiuto di Stato. L'importo dell'aiuto che è stato concesso a NG, MSR e CMHN sotto forma di garanzia del Land (misura 8) corrisponde all'importo dei prestiti ad essa connessi, vale a dire 96 574 200 EUR e 113 590 800 EUR per NG, 92 000 000 EUR per MSR e 23 100 000 EUR per CMHN.

    (201)

    Quanto alla misura 10 (affitto del complesso del Nürburgring a NAG), la Commissione osserva che quando si ricorre a una procedura d'appalto si può generalmente escludere che all'affittuario sia concesso un vantaggio. Nella fattispecie non si è però svolta una procedura di appalto per selezionare l'operatore del complesso del Nürburgring modernizzato. Ciononostante, a parte i primi tre anni di affitto (ovvero dal 1o maggio 2010 al 30 aprile 2013) il canone minimo previsto dal contratto di affitto rientrava nella fascia dei valori di mercato minimi e massimi relativi ai canoni di affitto stabilita dalla perizia del 29 settembre 2011. Il valore EBITDA dell'affitto è in realtà addirittura superiore al massimo importo di mercato annuale determinato dalla perizia di cui sopra, fatta eccezione per il secondo anno di contratto. La Commissione ritiene dunque che la perizia del 29 settembre 2011 dimostri come l'affitto minimo pari a 15 milioni di EUR a partire dal 1o maggio 2013 possa essere ritenuto conforme ai valori di mercato, in quanto rientrava nella fascia dei livelli ritenuti accettabili e non costituisce dunque un vantaggio selettivo per NG. D'altro canto, il contratto d'affitto ha in realtà interessato solo il periodo dal 1o maggio 2010 al 31 ottobre 2012. Il valore del canone di affitto minimo stabilito dalla perizia e dal contratto di affitto per i primi tre anni di locazione è riportato nella tabella 16.

    Tabella 16

    Canone di affitto minimo per il complesso del Nürburgring

     

    1.5.2010-30.4.2011

    1.5.2011-30.4.2012

    1.5.2012-30.4.2013

    Perizia

    1,6 milioni di EUR

    12 milioni di EUR

    12,3 milioni di EUR

    Contratto di affitto

    0 EUR

    5 milioni di EUR

    11,5 milioni di EUR

    Per i suddetti motivi, la Commissione è dell'avviso che il canone di affitto annuale applicato nel periodo tra il 1o maggio 2010 e il 31 ottobre 2012 abbia comportato un vantaggio selettivo nei confronti di NAG, di importo pari alla differenza tra: a) il canone di affitto che avrebbe dovuto essere applicato secondo la perizia, e b) il canone di affitto stabilito nel contratto di affitto stesso. La Commissione conclude dunque che esista un aiuto di importo pari a 9 milioni di EUR, ovvero la differenza tra i punti a) e b) di cui sopra (per il terzo anno si calcola solo metà della differenza, in quanto il contratto di affitto scadeva il 31 ottobre 2012, cioè a metà del terzo anno) (162).

    (202)

    Riguardo alla misura 11 (prestiti concessi da RIM a MSR tramite Mediinvest e, nel caso di un prestito, anche tramite PNG), la Germania ammette che per il finanziamento della parte II del progetto «Nürburgring 2009» non era stato possibile trovare finanziamenti di investitori privati. Inoltre, secondo la relazione della Corte dei conti del Land Renania Palatinato, i potenziali investitori non ritenevano il progetto redditizio a condizioni di mercato. In effetti, vari gestori privati di parchi ricreativi hanno rifiutato di partecipare al progetto. Senza la relativa garanzia (misura 12), l'erogazione di un prestito a società in difficoltà così gravi che nessun investitore privato le avrebbe finanziate, a prescindere dal tasso di interesse corrisposto, ha conferito a tali imprese un vantaggio pari all'importo del prestito. Nel caso specifico, tuttavia, l'aiuto consiste solo nella garanzia (misura 12), e non nel prestito (misura 11), poiché la Commissione non può escludere che un creditore privato avesse accettato di concedere prestiti a MSR a condizioni paragonabili, in considerazione della garanzia fornita dal Land (misura 12). La Commissione constata che Mediinvest e PNG non erano gli effettivi beneficiari dell'aiuto, ma che si sono limitate a fornire i propri servizi in qualità di intermediari per fare in modo che i prestiti pervenissero da RIM a MSR. Inoltre, dalla fornitura di questo servizio, solo Mediinvest ha ricavato un guadagno, corrispondente a una differenza di tasso pari al massimo a 4,3 % (tra i prestiti ottenuti da RIM e i prestiti accordati a MSR), mentre PNG non ha tratto alcun vantaggio da tassi di interesse diversi (in quanto lo stesso tasso di interesse è stato applicato al prestito ottenuto da Mediinvest e al prestito accordato a MSR). Inoltre la Commissione, in considerazione dei dati contenuti nei considerando da 32 a 34 e nella tabella 14 di cui sopra, non può trarre la conclusione che Mediinvest e PNG abbiano applicato tassi di interesse non conformi ai valori di mercato per i propri servizi, ovvero che le differenze tra i tassi di interesse (al massimo del 4,3 % nel caso di Mediinvest, 0 % nel caso di PNG) fossero superiori ai livelli di mercato. La Commissione è pertanto dell'avviso che Mediinvest e PNG non possano essere considerati beneficiari della misura 11.

    (203)

    In merito alla misura 12, ovvero la garanzia concessa dal Land a ISB per le associazioni in partecipazione di RIM in Mediinvest (misura 11), la Commissione è del parere che essa fosse stata disposta per consentire a MSR di ottenere i prestiti previsti dalla misura 11. Al momento del prestito, la situazione finanziaria di MSR era pessima. Nessun investitore privato avrebbe fornito una garanzia a una società in condizioni talmente gravi. La Commissione non dispone di alcuna informazione secondo cui la garanzia sarebbe stata utilizzata. Su tale base la Commissione ritiene che la misura 12 costituisca aiuto di Stato. L'importo dell'aiuto erogato tramite la garanzia da parte del Land a MSR corrisponde all'importo dei prestiti in questione (misura 11), ovvero 85 484 000 EUR.

    (204)

    Riguardo alla misura 13 (proventi derivanti da un'imposta sul gioco d'azzardo forniti dal Land a NG) la Commissione ritiene che si tratti di una misura di un organismo pubblico attinente alle politiche per il turismo e che un investitore in economia di mercato non adotterebbe misure di questo tipo che apportano un vantaggio a imprese in difficoltà, arrecando grave danno ai propri interessi finanziari. In aggiunta la Commissione rileva che tra gli scopi delle politiche per il turismo non figura il ripristino della viabilità economica di imprese in difficoltà. Alla luce della situazione finanziaria negativa di NG, la Commissione ritiene che NG abbia beneficiato di un vantaggio pari all'intero importo delle misure in questione. Nel complesso i proventi derivanti da un'imposta sul gioco d'azzardo trasferiti dal Land a NG per 1,6 milioni di EUR nel 2009 e a 3,2 milioni di EUR, rispettivamente nel 2010 e nel 2011 costituiscono un aiuto di Stato.

    (205)

    Le spiegazioni riguardo alla misura 13 in riferimento alle politiche per il turismo valgono anche per la misura 14 (prestiti del Land e subordinazione del debito). In aggiunta, l'erogazione di un prestito ad aziende in una situazione di tale difficoltà che nessun investitore privato le avrebbe finanziate, a prescindere dal tasso di interesse corrisposto, comporta un vantaggio per le società in questione pari all'ammontare del prestito concesso. Pertanto, i prestiti di importo pari a 20 milioni di EUR del 21 agosto 2007, 10 milioni di EUR del 22 dicembre 2009, 4,65 milioni di EUR del 28 dicembre 2010 e 3,2 milioni di EUR del 26 aprile 2011, e un ulteriore prestito di 4,95 milioni di EUR del 9 dicembre 2011, concessi a NG da parte del Land, costituiscono aiuti per un importo pari all'ammontare dei prestiti in questione.

    (206)

    A seguito della subordinazione del debito, dichiarata dal Land in data 29 agosto 2007 in relazione al suddetto prestito di 20 milioni di EUR per evitare l'insolvenza di NG, le richieste del Land nei confronti di NG sono state collocate all'ultimo posto rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori di NG. In tale contesto la Commissione ritiene che la subordinazione del debito (parte della misura 14) costituisca un vantaggio distinto a favore del prestito di 20 milioni di EUR accordato nel quadro della misura 14 poiché ha di molto ridotto la possibilità di recuperare i crediti vantati dal Land nei confronti di NG. L'ammontare della misura corrisponde all'importo del prestito subordinato, in quanto essa ha permesso a NG di non dover rimborsare il prestito subordinato di 20 milioni di EUR.

    (207)

    Per quanto riguarda la misura 15 (acquisizione di quote di MSR da parte di NG e RIM), si osserva che MSR versava in difficoltà al momento della misura in questione al punto da esercitare le proprie attività in perdita. Ciò significa che il prodotto delle attività commerciali messo a disposizione degli azionisti era negativo. I risultati aziendali negativi di MSR si sono tradotti nel valore negativo delle singole quote azionarie. In altri termini, un investitore potenziale avrebbe avuto di fatto diritto a un importo pari alle perdite registrate da MSR sulle sue attività commerciali, corrispondente alle sue quote azionarie. Attraverso l'acquisto di MSR, NG e di RIM volevano chiaramente sostenere l'impresa. Tuttavia il passaggio di proprietà in quanto tale non comporta alcun aiuto a vantaggio di MSR. Sono piuttosto le misure da esso derivanti (ad esempio, prestiti da parte di NG a MSR) che potrebbero costituire un aiuto a favore di MSR. Data la forma giuridica di MSR, i suoi azionisti non rispondono delle passività dell'impresa, e la vendita di MSR da parte dei suoi ex proprietari a NG e a RIM è stata realizzata pagando ai cedenti un prezzo simbolico di solo 3 EUR. La Commissione è dunque dell'avviso che il prezzo di 1 EUR per parte di quota non costituisca un vantaggio economico per i cedenti delle quote di MSR, ovvero Mediinvest, Geisler & Trimmel e Weber.

    (208)

    La misura 16 comprende un prestito degli azionisti e una sovvenzione del Land a favore di NG per l'organizzazione delle gare di formula 1. Attraverso il proprio fondo di liquidità, il Land ha messo a disposizione di NG tra il 2003 e il 2007 24 978 808 EUR e, nel 2009, 15 426 562 EUR (misura 3). Per rifinanziare tali importi, il Land ha concesso a NG un prestito a interessi zero per un importo pari a 40 405 000 EUR. Nel luglio 2011 NG ha inoltre ricevuto dal bilancio del Land una sovvenzione di 13,5 milioni di EUR. Il vantaggio procurata NG da questi apporti pubblici è evidente, in quanto l'impresa è stata liberata da un onere che avrebbe dovuto sostenere in condizioni normali. Il prestito in questione non è compatibile con il principio dell'investitore in economia di mercato. La concessione di un prestito a un'impresa in difficoltà economiche di tale gravità che nessun investitore privato l'avrebbe finanziata, a prescindere dal tasso di interesse corrisposto, ha comportato un vantaggio per la società pari all'importo dello stesso prestito. Il vantaggio concesso dal Land a NG attraverso il prestito di 40 405 000 EUR dell'11 gennaio 2011, ammonta quindi a 40 405 000 EUR. Il vantaggio concesso dal Land a NG attraverso la sovvenzione di 13,5 milioni di EUR a luglio del 2011 ammonta a 13,5 milioni di EUR.

    (209)

    Riguardo al contratto di concessione relativo alla formula 1 (misura 17), la Germania ha sottolineato che l'organizzazione di gare di formula 1 costituisce una misura di aiuto compatibile con le regole in materia di servizi di interesse economico generale (SGEI) all'interno del mercato unico. Tuttavia la Germania non sostiene che la misura in questione costituisse una compensazione esente da aiuti nel rispetto di tutti i requisiti della sentenza Altmark. Infine la Germania non ha dimostrato, avvalendosi di una perizia di esperti o di uno studio di mercato, che la tassa di concessione era a livello di mercato o che la concessione era stata attribuita mediante appalto. Pertanto, in assenza di elementi atti a dimostrare la conformità della misura rispetto ai criteri di mercato, la Commissione conclude che il contratto di concessione ponga NAG in posizione di vantaggio. Per questa misura, in linea di principio, l'importo dell'aiuto sarebbe dovuto ammontare alla differenza tra la tassa di concessione pagata e il valore di mercato della concessione stessa. Poiché, stando alla Germania, non è stato effettuato alcun pagamento in base al contratto, il relativo aiuto di Stato non si è materializzato e non è possibile calcolarne l'importo.

    Misure oggetto della decisione del 7 agosto 2012

    (210)

    Contrariamente alla Germania, la Commissione ritiene che il differimento del pagamento degli interessi (misura 18) non sia compatibile col principio dell'investitore in economia di mercato e costituisca pertanto un vantaggio economico, soprattutto se si considera la situazione finanziaria di NG, MSR e CMHN. In effetti NG, MSR e CMHN versavano in una condizione finanziaria molto precaria al momento della misura, come evidenziato in precedenza. Il differimento del pagamento degli interessi relativi al prestito a una società che versa in difficoltà tali che nessun investitore avrebbe le concesso un prestito, a prescindere dal tasso di interesse corrisposto, comporta un vantaggio per la società pari all'importo residuo del prestito differito. Dunque i differimenti per un importo di 1,473 milioni di EUR nel caso di NG, di 1,205 milioni di EUR nel caso di MSR e di 303 000 EUR nel caso di CMHN, concesse da ISB il 15 maggio 2012, costituiscono un aiuto alle suddette società pari all'ammontare dei prestiti consolidati residui.

    (211)

    Per quanto riguarda la dichiarazione di esonero del Land e la subordinazione del debito (misura 19) la Commissione stabilisce quanto segue: a) la garanzia di Stato rilasciata nel 2012 a copertura di crediti fino a 254 milioni di EUR (per un prestito pari a 325 265 000 EUR) è stata concessa, secondo quanto dichiarato dal Land, al fine di evitare l'insolvenza di NG, MSR e CMHN, che si trovavano in quel momento in gravi difficoltà. Su tale base la Commissione ritiene che la misura non fosse conforme alle condizioni della comunicazione sulle garanzie, che ha apportato un vantaggio ai beneficiari e che costituisce quindi un aiuto di Stato; b) la subordinazione del debito del Land nel 2012, derivante dalla garanzia di cui sopra, ha portato a classificare i crediti del Land all'ultimo posto tra quelli di tutti i creditori nei confronti di NG, MSR e CMHN. In tale contesto, la Commissione osserva che nessun creditore in economia di mercato avrebbe accettato una simile subordinazione del debito esistente nei confronti di imprese in gravi difficoltà, poiché tale misura corrisponde di fatto alla perdita dei relativi crediti. Secondo la Commissione, che la subordinazione del debito costituisce un vantaggio. Inoltre, la Commissione è dell'avviso che l'esonero e la subordinazione del debito del 2012 rappresentino una misura aggiuntiva rispetto alla garanzia concessa nel 2010. La dichiarazione di esonero e la subordinazione del debito, infatti, non erano né previste né imposte dalla garanzia del 2010, bensì adottate dalle autorità a propria discrezione nel 2012, al fine di evitare l'insolvenza di NG, MSR e CMHN. L'ammontare della misura corrisponde all'importo del debito a essa correlato, ovvero 254 milioni di EUR, coperto dalla dichiarazione di esonero e dalla subordinazione del debito del 2012.

    (212)

    A parere della Commissione, le misure descritte fanno riferimento a un complesso che non può essere classificato come infrastruttura generica e non sono state avviate con l'aspettativa che il contributo del Land avrebbe garantito un ritorno a valori di mercato. La Commissione ritiene dunque che vi siano aiuti di Stato per la costruzione e la gestione delle strutture descritte, a vantaggio del loro gestore, vale a dire, in particolare, di NG.

    (213)

    La Commissione ritiene inoltre che l'elemento di aiuto di Stato sia da ricercare nella differenza tra il giusto prezzo di mercato del prestito o della garanzia da un lato, e il prezzo effettivamente corrisposto dall'altro; dato che i beneficiari degli aiuti si trovavano in difficoltà talmente gravi che non avrebbero potuto reperire alcun finanziamento sul mercato, il vantaggio ricavato dagli aiuti in questione risulta pari all'intero importo delle relative misure.

    f)   Conclusioni riguardo all'esistenza di aiuti di Stato

    (214)

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che una parte della misura 2 (i prestiti concessi da NG a FSZ), e le misure 8, 11 e 15 non rappresentino aiuti di Stato; al contrario la misura 1, una parte della misura 2 (i prestiti concessi da NG a EWN, MAN, TTI, Camp4Fun, BWN1, BWNB e BWN2) e le misure da 3 a 7, 9, 10, da 12 a 14 e da 16 a 19 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    5.3.   AIUTI ILLEGALI

    (215)

    La misura 1, una parte della misura 2 (i prestiti concessi da NG a EWN, MAN, TTI, Camp4Fun, BWN1, BWNB e BWN2) e le misure da 3 a 7, 9, 10, da 12 a 14 e da 16 a 19, in quanto aiuti di Stato, sono state concesse in violazione degli obblighi di notifica e del divieto di esecuzione sanciti dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Pertanto la Commissione considera tali misure aiuti di Stato illegali.

    5.4.   COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI COL MERCATO INTERNO

    (216)

    Poiché determinate misure costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la loro compatibilità deve essere valutata alla luce delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 del suddetto articolo.

    (217)

    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è compito dello Stato membro invocare possibili motivi di compatibilità e dimostrare che le condizioni richieste sono state rispettate (163).

    (218)

    Poiché le misure costituiscono aiuto di Stato, e dato che NG, MSR e CMHN erano imprese in difficoltà rispettivamente a partire dal 2002, 2007 e 2008, la Commissione osserva che le misure in questione devono essere esaminate unicamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e, in particolare, degli orientamenti per determinare se esse sono compatibili con il mercato interno. Ai sensi del punto 20 degli orientamenti «un'impresa in difficoltà non può essere considerata un veicolo appropriato ai fini della promozione di altri obiettivi di politica pubblica fino a quando non ne sia stata garantita la redditività. Di conseguenza la Commissione ritiene che gli aiuti a un'impresa in difficoltà possano contribuire allo sviluppo delle attività economiche senza danneggiare il commercio in misura contraria agli interessi della Comunità, solo ove le condizioni previste dai presenti orientamenti siano rispettate.» Contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania, la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 2, TFUE non è applicabile alla fattispecie perché le attività oggetto dell'aiuto non sono servizi di interesse economico generale, ma attività economiche esercitate in settori soggetti alla concorrenza. Né trova applicazione agli aiuti della fattispecie la deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, poiché il progetto e le società che hanno fruito di un sostegno grazie alle misure in questione non possono essere qualificati come un importane progetto di comune interesse europeo e l'economia della Germania non era soggetta a un grave turbamento. Infine, non trova applicazione nemmeno la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE poiché le attività sostenute non servono in modo manifesto né alla promozione né alla conservazione del patrimonio.

    (219)

    Nel caso in oggetto, non sono state rispettate le condizioni previste alle sezioni 3.1 e 3.2 degli orientamenti. In effetti le misure non sono state completate entro sei mesi e la Germania non ha notificato alcun piano di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti. Non è poi stata fornita alcuna prova che l'aiuto sia stato limitato al minimo necessario, in particolare attraverso una significativo contributo proprio da parte del beneficiario. Le autorità non hanno nemmeno presentato un piano di liquidazione.

    (220)

    La Commissione non può individuare nessun altro possibile motivo di compatibilità delle misure con il mercato unico (164). Infatti, nella fattispecie, i beneficiari erano in difficoltà al momento della concessione delle misure e gli orientamenti sono pertanto l'unico atto applicabile per l'esame della compatibilità.

    (221)

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene la misura 1, parte della misura 2 (i prestiti concessi da NG a EWN, MAN, TTI, Camp4Fun, BWN1, BWNB e BWN2) e le misure da 3 a 7, 9, 10, da 12 a 14 e da 16 a 19 non siano compatibili con il TFUE.

    5.5.   RECUPERO

    (222)

    Conformemente al TFUE e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente per decidere se uno Stato membro debba abolire o emendare gli aiuti ove sia stato riscontrato che questi sono incompatibili col mercato interno (165). Sempre secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'obbligo di uno Stato membro di abolire aiuti ritenuti incompatibili con il mercato interno persegue l'obiettivo di ripristinare la situazione precedentemente esistente (166). In tale contesto la Corte ha statuito che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi come aiuto illegale. Attraverso tale recupero si elimina il vantaggio di cui il beneficiario in questione aveva usufruito rispetto ai propri concorrenti sul mercato e si ripristina la situazione precedente all'erogazione degli aiuti (167).

    (223)

    In conformità con la giurisprudenza l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (168) stabilisce quanto segue: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […].»

    (224)

    Poiché le misure in questione non sono state notificate alla Commissione, in violazione dell'articolo 108 TFUE, esse costituiscono un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e l'importo dell'aiuto deve essere recuperato per ripristinare la situazione di mercato antecedente alla concessione dell'aiuto di Stato. Il recupero copre il periodo a partire dal momento in cui il beneficiario ha iniziato a usufruire del vantaggio, vale a dire quando gli aiuti sono stati messi a sua disposizione, fino all'effettivo rimborso; le somme da rimborsare comprendono gli interessi maturati fino all'effettivo recupero.

    (225)

    La Commissione ha rilevato che alcuni beneficiari degli aiuti (NG, MSR, CMHN, CST (169), IPC) sono oggetto di una procedura di insolvenza (170). In linea con la giurisprudenza consolidata, il fatto che un beneficiario sia insolvente o soggetto a procedura fallimentare non influisce sul suo obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno (171). Allo stesso tempo, nella maggior parte dei casi in cui il beneficiario degli aiuti insolvente, non è possibile recuperare integralmente l'importo degli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno (comprensivo di interessi), in quanto il patrimonio del beneficiario risulta insufficiente per soddisfare le richieste di tutti i creditori. Ne consegue che spesso è impossibile ripristinare appieno la situazione precedente l'erogazione del prestito nei modi convenzionali. Dato che l'obiettivo ultimo del recupero consiste nel porre fine alla distorsione della concorrenza, la Corte di giustizia ha statuito che la liquidazione dell'impresa beneficiaria può essere ritenuta un'opzione accettabile per il rimborso in tali casi (172). La Commissione è dunque dell'avviso che una decisione con cui si impone allo Stato membro il recupero da un beneficiario insolvente di aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno sia stata eseguita debitamente se l'aiuto è stato rimborsato integralmente, ovvero, in caso di rimborso di un importo parziale, se la passività corrispondente al rimborso dell'aiuto è stata registrata nell'elenco delle passività, l'impresa è posta in liquidazione e il suo patrimonio è venduto a condizioni di mercato, il che significa la cessazione definitiva delle attività commerciali. Più in generale, occorre garantire che nessun operatore tragga beneficio dagli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno dopo la liquidazione del beneficiario degli aiuti.

    (226)

    La procedura per il recupero riguarda anche i beneficiari che non sono oggetto del procedimento di insolvenza: NAG, e BikeWorld GmbH per BWN1, BWNB e BWN2 (dopo l'acquisizione di BWN1 da parte di BWNB, il nome della società di nuova costituzione è stato modificato in BWNB2; successivamente la ragione sociale della ditta è stata cambiata in BikeWorld GmbH).

    (227)

    La Commissione rileva che taluni beneficiari di aiuti — EWN, MAN, TTI, Camp4Fun, MIB — non esistono più alla data di adozione della presente decisione.

    (228)

    EWN, MAN e Camp4Fun sono state liquidate rispettivamente il 6 settembre 2011, 29 agosto 2013 e il 1o marzo 2010, senza alcuna procedura formale di liquidazione. Nel caso di questi tre beneficiari di aiuti vi è continuità economica tra di essi come beneficiari di aiuti e il loro azionista rimanente, ovvero NG. In quanto azionista rimanente dei suddetti beneficiari, NG risponde dei loro debiti, compresi quelli derivanti da aiuti di Stato. Dato che NG è oggetto di una procedura di liquidazione, è necessario assicurarsi che il debito relativo al rimborso dell'aiuto di Stato sia adeguatamente registrato nell'elenco delle passività e che NG cessi definitivamente le sue attività commerciali. Inoltre è necessario assicurarsi che nessun operatore tragga beneficio dagli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno dopo la liquidazione di NG. Pertanto la Commissione conclude che NG, in quanto successore economico dei beneficiari, debba essere soggetto al recupero degli aiuti di Stato loro concessi. Dato che NG ha erogato gli aiuti, e al contempo è il successore economico dei loro beneficiari, il recupero deve realizzato dallo Stato.

    (229)

    MIB non è stata oggetto di liquidazione, bensì di fusione con NAG il 6 settembre 2013 e pertanto non esiste più come soggetto giuridico. Di conseguenza, come risulta dal registro delle imprese, NAG è il successore economico di MIB, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1 m della legge tedesca sulla trasformazione delle società (Umwandlungsgesetz). In quanto successore economico di MIB, spetta a NAG rimborsare gli aiuti.

    (230)

    TTI è stata oggetto di liquidazione in base alla legge tedesca sulle società a responsabilità limitata in data 4 dicembre 2007. TTI era una società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), liquidata a seguito di una decisione dell'assemblea degli azionisti. Pertanto, l'unico scopo rimanente di TTI consisteva nel portare a termine la liquidazione. Secondo l'articolo 70 della legge tedesca sulle società a responsabilità limitata, il liquidatore era tenuto a «chiudere l'attività corrente, saldare le passività della società liquidata, raccogliere le richieste della società stessa e convertire il patrimonio dell'impresa in denaro contante […]». Il patrimonio in contanti rimanente è stato distribuito agli azionisti. A questo punto la società era già stata liquidata. Secondo la Germania, non vi è alcuna successione legale nel senso di continuità economica, dato che la maggior parte del patrimonio in contanti dell'impresa è stato versato agli azionisti, non è più svolta attività economica e non vi è stato trasferimento o passaggio di responsabilità da parte degli azionisti. Inoltre, la Germania ha spiegato che le attività di TTI non sono state vendute tramite procedura di gara, perché il 12 marzo 2004, quando è stata avviata la liquidazione di TTI, il saldo del patrimonio ammontava solo a 19 777,39 EUR, le richieste di rimborso fiscale a EUR 1 222,01 EUR e gli interessi su un conto corrente bancario a 30,69 EUR. Dato che TTI, come già evidenziato, era stata liquidata, non vi era alcun successore economico, tanto più che dopo la liquidazione non è più stata esercitata alcuna attività economica e gli azionisti non hanno ricevuto alcun bene o elemento operativo di TTI, bensì solo un modestissimo importo in contanti. In considerazione di tutto ciò, poiché l'attività di TTI non è stata trasferita a un altro soggetto, la Commissione ritiene che l'aiuto di Stato derivante dalla misura in oggetto non sia stato trasferito a un altro soggetto. In questo caso l'impresa era già stata interamente liquidata e il recupero è privo di oggetto, in quanto il beneficiario dell'aiuto non esiste più e non ha alcun successore economico.

    6.   VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ ECONOMICA TRA LE IMPRESE INSOLVENTI E L'ACQUIRENTE DELLE ATTIVITÀ

    6.1.   ESISTENZA DI AIUTI DI STATO A VANTAGGIO DELL'ACQUIRENTE DELLE ATTIVITÀ

    (231)

    Quando la Commissione adotta una decisione negativa sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE, con la quale ordina il ricupero di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, lo Stato membro interessato deve recuperare detti aiuti. Tale obbligo di recupero può essere esteso a una nuova impresa, cui l'impresa interessata abbia trasferito o venduto parte del proprio patrimonio, se la struttura del trasferimento o della vendita consente di desumere l'esistenza di continuità economica tra le due imprese. Anche la cessione delle attività per importi inferiori al rispettivo valore di mercato può costituire un aiuto di Stato a favore dell'acquirente (anche nel caso in cui non si applichi il principio di continuità economica).

    (232)

    Al fine di stabilire se vi siano aiuti di Stato a vantaggio degli acquirenti delle attività, la Commissione deve accertarsi che la loro cessione sia stata realizzata al prezzo di mercato e analizzare ulteriori criteri descritti qui di seguito.

    (233)

    Secondo la sentenza della Corte nella causa Italia e SIM 2/Commissione (173), sulla quale la stessa Commissione ha basato le proprie decisioni nei casi relativi agli aiuti a Olympic Airshuttle, Alitalia e SERNAM (174), la continuità economica tra la «vecchia» impresa e le nuove strutture è esaminata alla luce di una serie di indicatori. I fattori seguenti possono essere presi in considerazione: la portata del patrimonio venduto (attività e passività, mantenimento della forza lavoro, attività raggruppate), il prezzo di vendita, l'identità dell'acquirente/degli acquirenti, momento della cessione (a seguito dell'avvio della valutazione preliminare, del procedimento di indagine formale o della decisione definitiva) e la logica economica alla base della transazione. Questo insieme di indicatori è stato confermato dalla Corte nella sentenza del 28 marzo 2012 nella causa Ryanair/Commissione (175), che a sua volta conferma la decisione su Alitalia.

    6.1.1.   Oggetto della cessione

    (234)

    La Commissione constata che il patrimonio rilevato da Capricorn rappresenta l'intero patrimonio delle imprese insolventi NG, MSR e CMHN, ed è associato alle principali attività economiche delle società in questione. Nel quadro della procedura di appalto, tuttavia, le attività di NG, MSR e CMHN sono state suddivise in 11 cluster di attività e tutti gli offerenti avevano la possibilità di presentare un'offerta sia per singole attività che per un cluster, più cluster o tutti i cluster di attività (cfr. il punto 2.5). I cluster di attività sono stati formati tenendo conto dell'utilizzo economico previsto delle attività, oltre che dell'interesse degli investitori e del costo della loro separazione. Inoltre i curatori fallimentari non hanno posto alcuna condizione per quanto riguarda l'utilizzo futuro del patrimonio. La Commissione osserva che la decisione di vendere tutte le attività a un'unica impresa non è stata presa dai curatori fallimentari, ma dalle forze di mercato (vale a dire dagli operatori economici che hanno presentato le offerte per i beni in questione). Tutti gli offerenti avevano la possibilità di presentare offerte per uno degli 11 cluster individuali, per la totalità del patrimonio ovvero per una sua parte. Per ragioni di mercato, il valore delle offerte per singole attività o cluster di attività non ha raggiunto, per il totale delle attività, il valore dell'offerta più alta. Un motivo di ciò può è l'interdipendenza economica tra i vari cluster di attività: senza il circuito di gara, gli alberghi non sarebbero redditizi, mentre senza gli alberghi sarebbe più difficile sfruttare economicamente il circuito di gara mediante corse di livello professionistico, concerti rock e altre attività capaci di attrarre un pubblico numeroso.

    (235)

    Per quanto riguarda i dipendenti, né il capitolato della gara di appalto né il contratto di acquisto prevedono alcun obbligo specifico (ad esempio una garanzia del posto di lavoro) riguardo al trasferimento del contratto di lavoro al nuovo proprietario, a parte quanto richiesto dalla legislazione nazionale in materia. Secondo il diritto tedesco, i contratti di lavoro sono automaticamente trasferiti all'acquirente del patrimonio. Tuttavia, in base alla giurisprudenza dei tribunali del lavoro in Germania (176) in una situazione di insolvenza, l'acquirente può chiedere all'amministratore giudiziario di porre termine ai contratti di lavoro. Di conseguenza, in linea di principio, l'acquirente può decidere a chi offrire un nuovo contratto di lavoro. Nella fattispecie, Capricorn ha valutato il proprio fabbisogno nell'ottica di una gestione redditizia e ha deciso di non farsi carico di tutti i dipendenti del cedente, ma dell'85 % di essi (ovvero 253 su 297 dipendenti in totale) al 1o gennaio 2015 (data alla quale ha inizio la gestione delle attività da parte di Capricorn). Dato che Capricorn ha potuto decidere autonomamente riguardo all'assunzione o meno del personale esistente, il rinnovo del contratto di lavoro di una parte del personale esistente non implica una continuità nelle attività commerciali. La direzione e il personale devono inoltre venir completamente ristrutturati nel 2014.

    (236)

    La Commissione constata inoltre che la maggioranza dei contratti relativi all'organizzazione di eventi che sono caratteristici dell'attività corrente che giungerà a scadenza dopo la stagione 2014. Nuovi contratti, che entreranno i vigore a partire dal 1o gennaio 2015, saranno negoziati e stipulati con clienti e fornitori dalla società di gestione costituita dall'acquirente. In questo quadro saranno avviati anche contatti con nuovi partner commerciali. Capricorn prevede infine di organizzare in proprio una serie di eventi, piuttosto che dare in affitto il circuito di gara a organizzatori esterni.

    (237)

    Infine la Commissione osserva che l'oggetto delle attività future di Capricorn sarà sostanzialmente diverso dalle attività del consorzio del Nürburgring (cfr. in particolare la sezione 6.1.5).

    6.1.2.   Prezzo di acquisto

    (238)

    Affinché la continuità economica sia interrotta, le attività patrimoniali devono essere vendute al loro valore di mercato nel quadro della procedura d'appalto.

    (239)

    Per valore di mercato si intende il prezzo che avrebbe potuto stabilire un investitore privato in condizioni di mercato (177).

    (240)

    La Germania ha venduto le attività patrimoniali all'acquirente che ha presentato l'offerta migliore corredata di finanziamento garantito nel quadro di una procedura d'appalto aperta, trasparente, non discriminatoria ed esente da condizioni.

    (241)

    Innanzitutto, l'invito a manifestare interesse relativo alle attività patrimoniali del Nürburgring non presentava alcuna limitazione quanto agli offerenti, per cui chiunque poteva presentare un'offerta nel quadro della procedura.

    (242)

    In secondo luogo, in merito al principio della trasparenza, si osserva che i cedenti hanno dato a tutti gli offerenti il tempo sufficiente per svolgere una valutazione obiettiva delle attività patrimoniali e hanno messo a disposizione in modo dettagliato tutte le informazioni necessarie. Ai sensi della comunicazione «Project RING — procedures for the submission of final offer», che KPMG ha inviato agli investitori interessati il 17 ottobre 2013, agli offerenti in grado di dimostrare una garanzia di finanziamento per il prezzo menzionato nella loro offerta indicativa era garantito l'accesso completo a una sala dati elettronica nonché la partecipazione a una riunione con la direzione di NBG e a un processo strutturato di domande e risposte. Al contrario, gli offerenti che non avevano fornito la suddetta garanzia e non potevano apportare la prova che disponevano del finanziamento necessario avrebbero ottenuto un accesso limitato alla sala dati elettronica e al Financial Fact Book (FFB) del venditore nonché la possibilità di incontrare i membri del team che aveva redatto il FFB e di partecipare a una discussione preliminare sulla bozza di contratto di acquisto nell'ambito di una riunione.

    (243)

    Inoltre, i cedenti (KPMG) e tutti gli offerenti che si erano qualificati per questa fase della procedura di appalto sono rimasti costantemente in contatto tramite posta cartacea ed elettronica dal luglio 2013 all'aprile 2014, e sono state fornite tutte le informazioni pertinenti e i chiarimenti richiesti. In tale contesto, le domande degli offerenti hanno ricevuto risposta e le loro osservazioni sono state commentate, e sono state trasmesse informazioni sulle tappe successive della procedura. Così, ad esempio, KPMG ha inviato le seguenti lettere ed e-mail agli offerenti: a) la lettera del 19 luglio 2013, con cui si informavano gli offerenti riguardo alla procedura per la presentazione di un'offerta indicativa; b) la lettera del 12 settembre 2013, con la quale si informavano gli offerenti della proroga del termine per la presentazione di offerte indicative; c) l'e-mail del 19 settembre 2013, con la quale si fornivano a un offerente [offerente 5] informazioni più recenti sulla capacità finanziaria del Nürburgring; d) la lettera del 17 ottobre 2013, con la quale si informava uno degli offerenti ([offerente 3]) della procedura per la presentazione di un'offerta definitiva; e) il messaggio di posta elettronica del 28 ottobre 2013, con il quale si informava uno degli offerenti ([offerente 2]) delle date provvisorie degli incontri con i portatori di interesse; f) la lettera del 3 dicembre 2013, con la quale si comunicava a uno degli offerenti ([offerente 6]) che la sua offerta preliminare non sarebbe più stata presa in considerazione dato che le parti che avevano appoggiato tale offerta si erano ritirate e non erano stati presentati partner alternativi per il finanziamento: di conseguenza si riteneva che il finanziamento dell'offerta non fosse garantito e la sua probabilità di concludere il contratto fosse insufficiente; g) la lettera dell'11 dicembre 2013 con cui si fornivano spiegazioni complete e chiare riguardo alle questioni e ai dubbi sollevati da uno degli offerenti ([offerente 3]) in una lettera datata 9 dicembre 2013 (due giorni prima); h) la lettera del 18 dicembre 2013 con cui si fornivano spiegazioni complete e chiare riguardo alle questioni e ai dubbi sollevati da uno degli offerenti ([offerente 3]) in una lettera datata 11 dicembre 2013 (sette giorni prima); i) il messaggio di posta elettronica del 18 febbraio 2014, con cui si chiedeva a uno degli offerenti ([offerente 3]) di fornire specifici chiarimenti e conferme riguardo all'offerta finale presentata con messaggio di posta elettronica il 17 febbraio 2014 (un giorno prima), in particolare di confermare il proprio impegno finanziario vincolante, ad esempio sotto forma di una lettera di impegno di finanziamento vincolante, e di precisare quando pensava di ottenere gli impegni di finanziamento ancora mancanti e quando prevedeva di formulare definitivamente le condizioni commerciali dell'offerta; infine j) il messaggio di posta elettronica del 9 aprile 2014 con cui si informava uno degli offerenti ([offerente 3]), in risposta al suo messaggio di posta elettronica del 2 aprile 2014 (sette giorni prima), che KPMG non aveva ancora ricevuto dettagli riguardo alla struttura del finanziamento previsto da questo concorrente o conferma scritta di terzi in merito al sostegno all'offerta.

    (244)

    In terzo luogo, dalla documentazione presentata dalla Germania, si evince che nessun offerente è stato discriminato in una fase qualsiasi della procedura di appalto. Come esposto al considerando 235, tutti gli offerenti hanno ricevuto informazioni e chiarimenti riguardo ai criteri di selezione applicati nell'appalto, alle regole e procedure, ai termini per la presentazione di offerte indicative e definitive, alla proroga di detti termini, alla situazione finanziaria del Nürburgring, agli elementi mancanti nelle offerte preliminari o definitive degli offerenti e ad eventuali domande. Allo stesso tempo, gli offerenti che hanno rispettato i criteri di selezione (in particolare per quanto riguarda la conferma di finanziamento delle rispettive offerte da parte di finanziatori terzi), non sono stati esclusi dalle trattative. La Commissione constata poi che con nessuno degli offerenti si sono svolte trattative esclusive e, inoltre, che sono state condotte trattative al momento adeguato con gli offerenti le cui offerte definitive non erano corredate della conferma di finanziamento richiesta, poiché tale conferma poteva essere fornita successivamente.

    (245)

    Come specificato nel considerando 54, il contratto di acquisto contiene una clausola secondo cui le parti sono tenute a eseguire il contratto unicamente a condizione che: 1) la Commissione adotti una decisione esecutiva che stabilisce che né l'acquirente né la sua società di gestione debbano essere considerati beneficiari degli aiuti in questione, per cui eventuali richieste di recupero non possano essere indirizzate né ai beneficiari né alla società di gestione, e 2a) il termine per un controllo giurisdizionale della decisione della Commissione sia scaduto senza che sia stato presentato un ricorso, oppure 2b) in caso di ricorso, il Tribunale abbia emesso una sentenza esecutiva che confermi la decisione della Commissione. La Germania ha spiegato che questa clausola è stata inserita perché gli offerenti non erano disposti ad assumersi il rischio di responsabilità in caso di un recupero degli aiuti di Stato, che i cedenti hanno accettato tale clausola al fine di potere vendere il patrimonio e che, come specificato anche nella prima bozza di contratto di acquisto, i cedenti hanno segnalato agli offerenti fin dall'inizio della procedura d'appalto che erano disposti a discutere insieme a loro le conseguenze della procedura di aiuti di Stato (178). La Germania ha aggiunto che una decisione della Commissione sugli aiuti di Stato accordati al Nürburgring figurava tra le condizioni inserite nei contratti di acquisto annotati di Capricorn, dell'[offerente 2] e dell'[offerente 3].

    (246)

    In quarto luogo, a parte i vincoli derivanti dal quadro giuridico, non sono state poste condizioni agli offerenti, come risulta chiaramente dall'invito a manifestare interesse e dalle lettere inviate da KPMG agli offerenti.

    (247)

    Di conseguenza, la procedura di selezione applicata garantisce di per sé in misura sufficiente che il prezzo delle attività vendute all'acquirente corrisponda al valore di mercato. Pertanto la Commissione giunge alla conclusione che la cessione delle attività patrimoniali è stata realizzata al prezzo di mercato, poiché le attività sono state vendute mediante una procedura d'appalto trasparente, non discriminatoria ed esente da condizioni, all'acquirente che ha presentato l'offerta migliore accompagnata da una garanzia di finanziamento.

    6.1.3.   Identità dell'acquirente

    (248)

    La Commissione deve stabilire che tra i nuovi proprietari delle attività, da un lato, e NG, MSR e CMHN, dall'altro, non vi sia alcun legame, in modo da escludere che il nuovo proprietario risulti responsabile in caso di recupero di aiuti di Stato ritenuti incompatibili con il mercato interno.

    (249)

    Non esiste alcun legame diretto o indiretto, né sul piano del diritto societario, né sul piano personale, tra Capricorn e NG, MSR, CMHN o i loro azionisti o i precedenti affittuari del Nürburgring. Pertanto non esiste alcun legame tra il consorzio del Nürburgring e i suoi azionisti, da un lato, e il nuovo proprietario e i suoi azionisti, dall'altro.

    (250)

    La Commissione conclude pertanto che l'acquirente è un'impresa indipendente da NG, MSR e CMHN.

    6.1.4.   Calendario della cessione

    (251)

    La Commissione deve valutare se il momento in cui la procedura d'appalto si è svolta possa condurre a eludere una decisione della Commissione sul recupero di aiuti incompatibili con il mercato interno.

    (252)

    Nella fattispecie, la Commissione constata che a seguito dell'estensione dell'indagine principale alle misure che le sono state notificate come aiuti al salvataggio, il tribunale tedesco competente ha aperto una procedura fallimentare e designato i curatori fallimentari nel 2012. La cessione delle attività patrimoniali è stata avviata dai suddetti curatori fallimentari nel maggio 2013, prima che la Commissione avesse adottato una decisione sulla chiusura del procedimento di indagine formale. Dato che l'acquirente insiste affinché la vendita sia eseguita solo nel momento in cui una decisione definitiva della Commissione non possa più essere impugnata in giustizia, il contratto di acquisto avrà effetto solo dopo l'adozione della presente decisione relativa al recupero e anche la procedura fallimentare sarà chiusa a quel punto. Il pagamento della prima rata del prezzo di acquisto è stata effettuata prima dell'adozione della presente decisione. In base al contratto di acquisto, la cessione delle attività prende effetto alla data in cui la presente decisione diviene esecutiva.

    (253)

    Nella fattispecie, secondo la Commissione, il fatto che la cessione sia stata avviata dai curatori fallimentari nominati dal tribunale tedesco competente e che la decisione sul trasferimento delle attività sia stata presa prima dell'adozione della presente decisione della Commissione è un'indicazione di continuità economica meno evidente, ad esempio di una decisione di vendere da parte degli stessi beneficiari degli aiuti oppure nel caso in cui la procedura di acquisto fosse stata avviata solo dopo l'adozione della presente decisione.

    6.1.5.   La logica economica dell'operazione

    (254)

    Il criterio della logica economica serve a valutare se l'acquirente delle attività le utilizzerà nello stesso modo del proprietario precedente oppure ai fini di un'attività o di una strategia differenti.

    (255)

    La Commissione ritiene che il nuovo proprietario avrà la possibilità di gestire le proprie attività in condizioni operative diverse rispetto a NG, MSR e CMHN, applicando il proprio modello economico.

    (256)

    L'impostazione commerciale non sarà rilevata dall'acquirente. Entrambi i circuiti di gara esistenti (pista del Gran Premio e Nordschleife) saranno utilizzati in futuro […], permettendo […]. A tal fine Capricorn intende costruire strutture aggiuntive e attrezzare […]. Parte delle strutture costruite in base alla parte II del «Progetto Nürburgring 2009», andranno in disuso (per esempio […]). Il ringoracer sarà venduto e la ringocard non sarà più utilizzata come sistema di pagamento. Nel ringoboulevard […].

    (257)

    Inoltre, secondo i piani dell'acquirente, il Nürburgring sarà trasformato da attrazione turistica in polo tecnologico e pool industriale. L'utilizzo dei circuiti come […] e come […] dovrebbe diventare uno dei punti cardine delle attività del Nürburgring. Inoltre attraverso […] dovrebbero essere stabiliti […]. L'acquirente prevede infine di essere più attivo come […].

    (258)

    L'acquirente non utilizzerà pertanto le attività allo stesso modo delle società insolventi. Al contrario, Capricorn integrerà i beni acquisiti nella propria strategia aziendale realizzando sinergie, il che giustifica il suo interesse all'acquisizione. Rispetto al modello di gestione attuale, Capricorn ha sviluppato un nuovo approccio per l'utilizzo delle attività. Inoltre, la gestione di alcune attività era strutturalmente in perdita e potrebbe richiedere un'ulteriore ristrutturazione e ottimizzazione.

    (259)

    Gli aspetti succitati dimostrano che la logica economica su cui si fonda l'offerta di Capricorn non consiste in una prosecuzione dell'attività economica del Nürburgring, ma nell'integrazione di determinate attività e di una parte della forza lavoro del consorzio del Nürburgring all'interno di un gruppo che persegue una propria logica economica.

    (260)

    Pertanto la Commissione giunge alla conclusione che la logica economica della transazione consista nel permettere al nuovo proprietario di utilizzare le attività patrimoniali di NG, MSR e CMHN a condizioni diverse, e non nel proseguire la strategia delle suddette società.

    6.1.6.   Conclusioni riguardo alla continuità economica di NG, MSR e CMHN in seguito alla cessione delle attività

    (261)

    Le attività sono state vendute all'acquirente che ha presentato l'offerta migliore corredata di finanziamento garantito nel quadro di una procedura d'appalto aperta, trasparente, non discriminatoria ed esente da condizioni. La Germania ha comunicato alla Commissione che l'acquirente non ha alcun legame di tipo economico o aziendale con NG, MSR o CMHN. La decisione in merito alla cessione è stata presa prima di un'eventuale decisione negativa da parte della Commissione in relazione alla procedura di indagine formale. Il nuovo proprietario utilizzerà i beni in condizioni differenti e sulla base di un modello commerciale diverso rispetto a NG, MSR e CMHN, e l'oggetto delle sue attività si differenzierà in misura considerevole rispetto alle attività del consorzio del Nürburgring.

    (262)

    In considerazione di quanto sopra, la Commissione conclude che non vi è continuità economica tra NG, MSR e CMHN, da un lato, e l'acquirente delle attività patrimoniali Capricorn o la sua società di gestione, dall'altro, per cui questi ultimi non sono da ritenere responsabili riguardo al recupero degli aiuti di Stato concessi ai beneficiari.

    6.1.7.   Subordinazione dell'esecuzione del contratto a una decisione della Commissione

    (263)

    Il contratto di acquisto stipulato tra i cedenti e Capricorn prevede una clausola secondo cui la cessione delle attività del Nürburgring prende effetto solo nel momento in cui una decisione esecutiva della Commissione stipuli che l'acquirente delle attività non è tenuto a rimborsare gli aiuti di Stato accordati. Come già specificato al considerando 56, se all'inizio del 2015 non ha ancora preso effetto una decisione esecutiva della Commissione, le attività vendute saranno trasferite prima del 1o gennaio 2015 a NewCo, una società di cui l'acquirente deterrà il 95,1 % e un fiduciario indipendente il 4,9 %. il fiduciario agirà nell'interesse dei creditori e non dei beneficiari insolventi degli aiuti di Stato, ma non è vincolato. Inoltre si procederà alla stipula di un contratto di affitto aziendale tra NewCo e OpCo, che avrà termine alla data di entrata in vigore del contratto di acquisto. Le attività di OpCo saranno gestite a proprio nome, sulla base del proprio piano aziendale e con dipendenti di propria scelta. NewCo riceverà da OpCo un canone di affitto annuale di [4,6-5,1] milioni di EUR, che confluirà nella massa fallimentare delle imprese del Nürburgring (tutti i pagamenti in favore della suddetta massa fallimentare saranno trasferiti ai conti fiduciari dei curatori fallimentari, solamente al fine di essere distribuiti ai creditori). Non appena la decisione della Commissione diventerà esecutiva, il fiduciario trasferirà all'acquirente tutte le proprie quote in NewCo. Tuttavia, nel caso in cui l'acquirente non adempia ai propri obblighi di pagamento, il fiduciario sarà autorizzato a vendere le attività patrimoniali. In aggiunta, nel caso in cui la decisione della Commissione fosse annullata, il patrimonio dovrà tornare ai curatori fallimentari per poi essere immediatamente venduto, in quanto l'obbligo di liquidazione in base al diritto fallimentare tedesco sussiste anche in tal caso. Non vi è alcuna opzione per quanto riguarda la prosecuzione delle attività delle imprese del Nürburgring da parte di NewCo.

    (264)

    La Commissione rileva che attraverso la suddetta procedura:

    a)

    l'effettiva vendita del patrimonio dei beneficiari avrà luogo entro quattro mesi dall'adozione della presente decisione;

    b)

    anche nel caso in cui l'operazione dovesse concludersi più tardi, l'acquirente già esercita già il controllo sulla società di cui possiede la stragrande maggioranza delle quote, mentre la parte rimanente del patrimonio è di proprietà di un fiduciario che è indipendente dai beneficiari degli aiuti e non riceve istruzioni dai creditori;

    c)

    il recupero non è sospeso; e

    d)

    i beneficiari escono irreversibilmente dal mercato e non svolgono alcuna attività o ricevono alcun flusso di denaro. Si procederà alla loro liquidazione non appena le loro richieste e i loro obblighi saranno stati saldati e le necessarie formalità completate (cfr. il considerando 55).

    (265)

    La Commissione fa inoltre notare come altri concorrenti che hanno raggiunto o quasi raggiunto la fase finale della procedura di appalto avevano incluso condizioni simili nelle proprie offerte (179). La Commissione conclude pertanto che non vi sia alcuna intenzione o rischio di aggiramento della normativa sul recupero degli aiuti e che il modo di procedere adottato persegue unicamente lo scopo di giungere a una liquidazione ordinata dell'impresa.

    6.2.   DENUNCE RELATIVE ALLA CESSIONE DELLE ATTIVITÀ

    6.2.1.   Denunce dei denuncianti 1 e 2

    (266)

    Sulla base delle informazioni fornite dai curatori fallimentari e dai denuncianti da 1 a 4, la Commissione ritiene che le denunce da parte del denunciante 1 e del denunciante 2 non siano giustificate. Il patrimonio del Nürburgring è stato suddiviso in 11 singoli cluster di attività. Sulla base degli elementi di prova forniti dai curatori fallimentari e dai denuncianti da 1 a 4, la Commissione è giunta alla conclusione che i concorrenti hanno potuto presentare, nell'ambito di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, le proprie offerte per uno, più di uno o per tutti i cluster. Anche se Capricorn, che è l'offerente che ha presentato la migliore offerta accompagnata da una garanzia di finanziamento, ha alla fine ottenuto l'appalto per la totalità delle attività, tale assegnazione non costituisce di per sé la prova di una continuità economica (cfr. anche la precedente sezione 6.2.7). La Commissione ritiene al riguardo che i denuncianti 1 e 2 volessero piuttosto impedire che il circuito di gara fosse trasferito a un investitore privato.

    (267)

    Agli offerenti che, come il denunciante 2, hanno presentato offerte solo per i singoli cluster di attività, non è stata notificata la proroga al 17 febbraio 2014 del termine per la presentazione di offerte vincolanti, in quanto le loro offerte indicative non si erano qualificate per la seconda fase del processo di selezione a causa del prezzo inferiore proposto. Tuttavia la Commissione non ritiene che ciò costituisca una violazione del principio di trasparenza, in quanto gli offerenti in questione erano stati informati che avrebbero potuto aumentare la propria offerta indicativa in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione dell'appalto e, nel caso in cui avessero optato per tale aumento del prezzo, si poteva supporre che i curatori fallimentari li avrebbero informati riguardo alla proroga del termine di cui sopra, nel rispetto del principio della parità di trattamento.

    (268)

    La Commissione ritiene ragionevole ed efficace che solo gli offerenti che avevano presentato un'offerta sufficientemente elevata potessero accedere a informazioni dettagliate sul patrimonio (sulla cui base avrebbero potuto tra l'altro valutare la necessità di ulteriori investimenti futuri). Considerando le informazioni fornite durante la varie fasi, la Commissione ritiene altresì che gli offerenti abbiano ricevuto informazioni sufficienti ai fini della presentazione delle offerte. Inoltre i denuncianti 1 e 2 non hanno menzionato alcuna informazione concreta che avrebbe potuto impedire loro di partecipare.

    (269)

    Per quanto riguarda le relazioni contrattuali a lungo termine che si evincerebbero dal capitolato di gara, la Commissione osserva che in caso del trasferimento di attività, i contratti di assunzione e affitto sono trasferiti solo nei casi previsti per legge, che i contratti per l'organizzazione di eventi, in linea di principio, rimangono in vigore solo con il consenso di entrambe le parti e, infine, che i rapporti contrattuali in questione non rivestono necessariamente un'importanza economica decisiva per la vendita delle attività. Riguardo alla questione se nuovi aiuti siano stati concessi tramite la gestione di NGB, la Commissione rileva che NGB è stata costituita dai curatori fallimentari su base temporanea, fino alla fine del 2014, unicamente come veicolo per la gestione delle attività nel periodo di insolvenza e durante la procedura di appalto. Tale gestione delle attività operative attraverso una controllata temporanea durante la procedura di insolvenza è ammissibile secondo la legislazione tedesca e non può essere vietata dai curatori fallimentari. Nella fattispecie, secondo i curatori fallimentari esiste anche una giustificazione economica per l'esistenza di NBG per NG, MSR e CMHN, perché la costituzione di NBG avrebbe aumentato il valore delle attività di NG, MSR e CMHN e quindi anche dell'oggetto della liquidazione. In parallelo, la Commissione prende atto delle circostanze della costituzione di NBG, vale a dire che NBG è una controllata di NG, MSR e CMHN, che erano le imprese beneficiarie degli aiuti di stato, che NBG è il successore giuridico di queste imprese avendone rilevato tutte le attività e passività; che NBG ha ricevuto tali attività e passività a titolo gratuito e non a seguito di una procedura di appalto o di una perizia sul loro valore; che impiega esattamente lo stesso personale, e che prosegue le attività di NG, MSR e CMHN. Da ciò la Commissione deduce che vi è continuità economica tra NBG e i beneficiari degli aiuti NG, MSR e CMHN e che pertanto eventuali aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno concessi a NG, MSR e CMHN devono essere recuperati presso NGB.

    (270)

    La Commissione ritiene inoltre che il contratto tra NBG e il sindacato ver.di è stato stipulato allo scopo di permettere la gestione operativa di NBG fino alla vendita del patrimonio e non di mantenere la continuità economica del Nürburgring dopo tale cessione. I contratti di lavoro sono trasferiti da NBG a Capricorn sulla base del diritto del lavoro tedesco e non dell'accordo coi sindacati. Dato che non vi è continuità economica tra i cedenti e Capricorn, secondo la Commissione si deve considerare rilevante solo il fatto che Capricorn disponga di discrezionalità totale nel decidere quali dei contratti di lavoro di NBG riprendere o meno; nello specifico Capricorn prevede di non riprendere circa il 20 % di tali contratti.

    (271)

    La Commissione respinge pertanto le denunce dei denuncianti 1 e 2 ritenendole ingiustificate, poiché il patrimonio in questione è stato venduto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore, corredata di una garanzia di finanziamento nel quadro di una procedura di gara aperta, trasparente, non discriminatoria ed esente da condizioni.

    6.2.2.   Denuncia del denunciante 3

    (272)

    La Commissione osserva che l'offerta indicativa e l'offerta definitiva del denunciante 3 non erano accompagnate dalla prova della sua capacità di finanziamento. Ciò è stato comunicato dai cedenti al denunciante 3 con le lettere del 17 ottobre 2013 e dell'11, 17 e 18 dicembre 2013 e con i messaggi di posta elettronica del 18 febbraio 2014 e 9 aprile 2014. Il denunciante 3 non ha fornito, né prima né dopo l'attribuzione del contratto da parte del comitato dei creditori l'11 marzo 2014, una prova del finanziamento della propria offerta in modo da giustificare che il contratto non venisse aggiudicato a una delle due offerte con finanziamento garantito, nell'attesa che il denunciante 3 presentasse la prova di finanziamento a sostegno della propria offerta. In tale contesto si sottolinea quanto segue: a) nel messaggio di posta elettronica del 21 febbraio 2014, il denunciante 3 esprimeva la certezza che avrebbe ricevuto tutti gli impegni finanziari vincolanti nell'arco delle successive 2, massimo cinque settimane; b) nella lettera dell'11 marzo 2014, il denunciante 3 dichiarava che sarebbe stato in grado di presentare tutti gli impegni finanziari vincolanti entro il 31 marzo 2014; c) in una lettera non firmata del 31 marzo 2014 della […] (banca di investimento e società di consulenza), trasmessa dal denunciante 3 a KPMG il 2 aprile 2014, si affermava che un investitore potenziale avrebbe fornito un finanziamento pari a […] EUR al denunciante 3 per l'acquisizione del Nürburgring. Tale presunto finanziamento era però subordinato al completamento di una procedura di due diligence soddisfacente per tutte le parti e alla messa a punto e consegna della documentazione definitiva; il nome del potenziale acquirente non era menzionato. La Commissione constata quindi che, nemmeno dopo che l'appalto per le attività del Nürburgring era stato aggiudicato a Capricorn, il denunciante 3 ha fornito ai cedenti alcun impegno di finanziamento di un partner finanziario specifico per l'acquisizione diretta del Nürburgring. Per contro, il denunciante 3 ha fornito ai cedenti unicamente quanto segue: a) un'offerta definitiva che faceva riferimento a un impegno pari a 30 milioni di EUR, ma senza alcuna prova del finanziamento di tale impegno (ad esempio, sotto forma di una lettera di impegno finanziario vincolante del relativo partner finanziario) o indicazioni più precise in merito al momento in qui il denunciante 3 avrebbe ottenuto un impegno vincolante e quando avrebbe definito in maniera definitiva le condizioni dell'offerta; b) una lettera non firmata in cui si faceva riferimento al finanziamento da parte di un investitore non meglio identificato, subordinato comunque alla conclusione della procedura di due diligence e alla consegna della documentazione definitiva (lettera di […] datata 31 marzo 2014). A parere della Commissione, non vi è prova che il presunto impegno finanziario del gruppo Jupiter Financial del 26 marzo 2014 sia mai stato trasmesso ai cedenti. La Commissione osserva inoltre che i cedenti non hanno prorogato il termine per la presentazione della prova di finanziamento del denunciante 3, perché numerosi elementi indicavano che in caso di proroga del termine [l'offerente 2] avrebbe ritirato la propria offerta. [L'offerente 2] aveva ad esempio dichiarato in un messaggio di posta elettronico inviato dal suo rappresentante a KPMG il 13 gennaio 2014, che tutte le condizioni richieste per la vendita dovevano essere riunite entro il 3 aprile 2014, altrimenti [l'offerente 2] avrebbe ritirato la propria offerta. I cedenti hanno inoltre tenuto conto del fatto che il valore delle attività avrebbe potuto calare con l'andare del tempo poiché l'influsso dell'acquirente sulle attività commerciali sarebbe diminuito nel corso della stagione 2014 e si doveva cominciare a preparare i contratti per il 2015. La Commissione osserva che nulla ha impedito al denunciante 3 di presentare la prova del finanziamento della propria offerta definitiva durante la fase finale della procedura di gara per tutto il periodo antecedente la firma del contratto di acquisto definitivo. Di conseguenza, il comportamento dei cedenti corrisponde, secondo la Commissione, a quello di un venditore in economia di mercato. La valutazione dell'offerta del denunciante 3 risulta pertanto conforme a criteri di mercato.

    (273)

    In parallelo, la Commissione osserva che i cedenti hanno condotto colloqui con [l'offerente 2] e, durante la fase finale delle trattative per la vendita, con [l'offerente 2] e Capricorn, poiché [l'offerente 2] aveva presentato un'offerta per un importo di 35 milioni di EUR (cfr. la tabella 10), e che trattative confermate tra Capricorn e […] si sono concluse con l'impegno di finanziamento della banca del 10 marzo 2014. Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta di Capricorn, la Commissione rileva che Capricorn ha presentato un impegno di finanziamento del suo partner finanziario […] per un prestito di 45 milioni di EUR. Tale impegno, datato 10 marzo 2014 è stato presentato ai cedenti in data 11 marzo 2014, ovvero il giorno della riunione del comitato dei creditori durante la quale il comitato intendeva decidere in merito all'assegnazione delle attività del Nürburgring. Capricorn ha presentato un impegno per un finanziamento di importo più elevato rispetto a quello dell'[offerente 2], poiché l'impegno di finanziamento di quest'ultimo copriva un importo di [32-39] milioni di EUR. La Commissione osserva inoltre che l'offerta complessiva di Capricorn, pari a 77 milioni di EUR, era superiore a quella [dall'offerente 2] per un importo di [47-52] milioni di EUR. L'offerta complessiva [dell'offerente 2] prevedeva il pagamento di [30-33] milioni di EUR nel 2014, di cui [22-27] milioni di EUR sarebbero stati depositati in un conto bloccato fino a marzo 2015, mentre i rimanenti [16,5-18] milioni di EUR sarebbero stati pagati nel corso degli esercizi 2016, 2017 e 2018.

    (274)

    Per quanto riguarda la clausola sospensiva del contratto tra i cedenti e Capricorn — secondo la quale la vendita delle attività del Nürburgring sarà realizzata solo nel momento in cui sia adottata una decisione esecutiva Commissione stipulante che l'aiuto non può essere recuperato presso l'acquirente delle attività — la Commissione osserva che, ai sensi delle disposizioni figuranti nelle parti pertinenti dell'offerta annotata del denunciante 3, presentata dai curatori fallimentari e dalla Germania, l'acquirente e/o il venditore avevano il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui la Commissione non fosse pervenuta a una decisione positiva entro il 15 luglio 2014 (come stipulato nella bozza di contratto del 14 gennaio 2014), ovvero entro il 31 dicembre 2014 (secondo la bozza di contratto del 14 febbraio 2014). Il diritto di recesso non era limitato nel tempo.

    (275)

    Per quanto riguarda le ulteriori affermazioni del denunciante 3, la Commissione osserva quanto segue:

    a)

    la Commissione non è del parere che il denunciante 3 fosse nell'obbligo di riprendere gli impegni esistenti di NBG (eccetto i contratti trasferiti ipso iure, come alcuni contratti di lavoro o di affitto). Ciò è stato fatto presente con chiarezza al denunciante 3 dai cedenti nella lettera di KPMG datata 11 dicembre 2013. La Commissione ritiene inoltre che il denunciante 3 fosse libero di determinare a sua discrezione in quale misura riprendere i suddetti contratti in funzione dei suoi progetti di gestione e utilizzo del Nürburgring. La Commissione non ha nemmeno individuato alcun elemento che indicasse che l'impostazione della vendita sia stata modificata nel corso della procedura d'appalto o che, oltre al denunciante 3, un altro offerente abbia denunciato una pretesa modifica della struttura dell'operazione. Il denunciante 3 era stato informato tramite la lettera di KPMG dell'11 dicembre 2013 che nessun altro offerente aveva sollevato obiezioni su questo punto;

    b)

    la durata della procedura di appalto non è stata eccessivamente lunga;

    c)

    con lettera del 17 dicembre 2013, il denunciante 3 è stato informato dai cedenti riguardo alla scadenza del 17 febbraio 2014 per la presentazione di una conferma dell'offerta. Gli è stato inoltre comunicato che i cedenti avrebbero potuto selezionare gli offerenti qualificati rapidamente dopo la scadenza del termine prorogato. Nulla impediva agli offerenti qualificatisi di modificare le loro offerte confermate o di presentare le prove di finanziamento dopo la scadenza del termine, purché non fosse stato ancora firmato un contratto definitivo (180). Di fatto, il termine è stato dunque prorogato al 17 febbraio 2014 per dare a tutti gli offerenti la possibilità di modificare la propria offerta, fornire la prova di finanziamento o presentare nuove offerte. Dato che tale modifica procedurale era nota a tutti gli offerenti qualificatisi, i principi di trasparenza e parità di trattamento non sono stati violati;

    d)

    poiché tutte le informazioni disponibili sono state fornite dai cedenti a tutti gli offerenti allo stesso tempo, e almeno tre settimane prima della decisione definitiva da parte del comitato dei creditori di assegnare le attività a Capricorn, c'è stato abbastanza tempo per elaborare e finalizzare le offerte. Il principio di trasparenza è stato dunque rispettato. La Commissione rileva inoltre che il denunciante 3 è stato informato con sufficiente anticipo riguardo alle regole della procedura di gara, mediante le lettere dei cedenti del 19 luglio 2013, 17 ottobre 2013 e 17 dicembre 2013. Né appare vi sia stata violazione del principio di parità di trattamento tra gli offerenti per quanto riguarda l'accesso a informazioni rilevanti, in quanto gli offerenti che si sono qualificati per una determinata fase della procedura hanno ricevuto la stessa quantità di informazioni;

    e)

    non vi è alcuna prova che Capricorn abbia svolto trattative con un fornitore di birra o con «Rock am Ring» prima della firma del contratto di acquisto dei beni. Secondo i curatori fallimentari, tutte le trattative pertinenti sono state condotte da NBG;

    f)

    la registrazione presso un notaio del contratto di acquisto dei due migliori offerenti (Capricorn e [offerente 2]), avvenuta prima della riunione del comitato dei creditori dell'11 marzo 2014, non è un indicatore della violazione dei principi di trasparenza e parità nel trattamento. Non vi è infatti alcuna prova che a Capricorn sia stato notificato l'esito della procedura di gara prima della riunione del comitato dei creditori;

    g)

    nessuno degli offerenti ha presentato una garanzia di finanziamento per l'intero prezzo di acquisto. Pertanto i cedenti non hanno violato il principio di parità di trattamento rendendo di fatto meno rigide le condizioni di garanzia del finanziamento nel corso della procedura di gara;

    h)

    la presentazione di una versione annotata del contratto di acquisto faceva parte della trattativa commerciale e non è rilevante dal punto di vista degli aiuti di Stato;

    i)

    i cedenti hanno espresso considerazioni sugli aspetti ambientali in relazione all'offerta del denunciante 3 unicamente perché questi non aveva corredato la sua offerta di una prova di finanziamento. Tali considerazioni non facevano parte dei criteri per selezionare l'appaltatore e quindi non hanno avuto alcuna influenza sul risultato della procedura di appalto;

    j)

    per quanto riguarda l'affermazione del denunciante 3, secondo cui nel quadro della procedura d'appalto, Capricorn e i cedenti avrebbero ricevuto consulenza in materia di aiuti di Stato dallo stesso studio legale ([…]) e in particolare da un avvocato all'interno di tale studio, la Commissione osserva che, stando a quanto dichiarato dalle autorità tedesche, lo studio legale e i suoi avvocati: a) non hanno fornito consulenza riguardo alla procedura d'appalto in questione ai cedenti (compresi i curatori fallimentari e il comitato dei creditori); b) non hanno avuto accesso alle informazioni contenute nelle offerte di altri investitori interessati; c) hanno avuto accesso unicamente alle informazioni sulla procedura di gara disponibili nella sala dati e pubblicate sulla stampa; d) non hanno emesso alcuna raccomandazione ai cedenti o al comitato dei creditori. Per quanto riguarda nello specifico l'avvocato del suddetto studio legale, a cui il denunciante 3 fa riferimento nella sua denuncia, la Germania ha spiegato quanto segue: a) l'avvocato in questione ha lavorato per il Land della Renania-Palatinato da maggio 2012 ad aprile 2013, ovvero prima dell'avvio della procedura di appalto nel giugno 2013; b) l'avvocato in questione non ha avuto contatti con il Land o con la Repubblica federale di Germania durante la procedura di appalto; c) l'avvocato in questione non ha mai fornito consulenza al Land o ai cedenti in relazione alla procedura di appalto; d) l'avvocato in questione ha partecipato unicamente in qualità di esperto indipendente all'udienza parlamentare del Land della Renania-Palatinato del 20 giugno 2013 relativa alla legge sull'accesso pubblico al circuito di gara del Nürburgring. La Germania ha altresì sottolineato che gli aspetti relativi agli aiuti di Stato della procedura di appalto — ovvero il fatto che la suddetta procedura doveva essere aperta, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni, in modo che aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno concessi al proprietario del Nürburgring non potessero essere oggetto di recupero presso l'acquirente — erano stati resi noti a tutti gli offerenti nel modo seguente: a) attraverso le decisioni della Commissione del 21 marzo 2012 (avvio del procedimento di indagine formale) e del 7 agosto 2012 (estensione del procedimento); b) dai cedenti in tutti i documenti pertinenti consultabili nella sala dati creata per la gara d'appalto, che comprendevano anche le comunicazioni scambiate tra la Commissione e la Germania sul fascicolo; c) attraverso la pertinente prassi decisionale della Commissione.

    (276)

    La Commissione respinge pertanto la denuncia del denunciante 3 in quanto ingiustificata, poiché le attività in esame sono state vendute all'offerente che ha presentato l'offerta migliore, corredata di una prova di finanziamento, nel quadro di una procedura di gara aperta, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.

    6.2.3.   Denuncia del denunciante 4

    (277)

    Dal confronto della tabella 10 si evince che gli introiti generati dalla vendita sono più elevati per l'offerta di Capricorn che per l'offerta di [l'offerente 2].

    (278)

    Riguardo alle affermazioni del denunciante 4, la Commissione formula le seguenti osservazioni:

    a)

    la Commissione prende atto della dichiarazione dei curatori fallimentari secondo cui il finanziamento delle due offerte presentate da [l'offerente 2] e da Capricorn risultava sufficientemente garantito per i cedenti, sebbene nessuna delle due offerte garantisse il massimo livello possibile di sicurezza. Con lettera del 24 febbraio 2014 [l'offerente 2] ha informato i cedenti riguardo alla capacità finanziaria del suo gruppo, precisando che per l'investimento sarebbero stati disponibili circa [930-1030] milioni di EUR. La Commissione constata inoltre che […] con la conferma di finanziamento del 10 marzo 2014 ha fornito la prova di uno strumento di prestito, mediante il quale un finanziamento esterno per un importo complessivo massimo di [41-49] milioni di EUR è stato messo a disposizione di Capricorn;

    b)

    per quanto riguarda i pagamenti anticipati, i cedenti avrebbero avuto accesso, in caso di una decisione esecutiva della Commissione già nel 2014, a un importo di [30-33] milioni di EUR in base all'offerta di [l'offerente 2] o a un importo di [58-63] milioni di EUR, in base all'offerta di Capricorn (più circa 6 milioni di EUR dal flusso di cassa di NBG);

    c)

    tenendo conto dei commenti del denunciante 4 e dei curatori fallimentari, nel complesso non appare evidente che il rischio di esecuzione fosse più elevato per l'offerta di Capricorn rispetto a quella di [l'offerente 2];

    d)

    conformemente ai criteri di selezione enunciati al considerando 48, la capacità finanziaria degli offerenti non era un criterio di selezione;

    e)

    conformemente ai criteri di selezione enunciati al considerando 48, l'ammontare degli investimenti successivi alla cessione non era un criterio di selezione;

    f)

    la comunicazione tra i cedenti e [l'offerente 2] durante la procedura di gara è stata di livello accettabile. Nulla ha impedito a [l'offerente 2] di aumentare o modificare la propria offerta fino alla riunione del comitato dei creditori dell'11 marzo 2014.

    (279)

    La Commissione non dispone quindi di prove del fatto che [l'offerente 2] sia stato discriminato durante la procedura di appalto. La denuncia secondo la quale [l'offerente 2] sarebbe stato oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto agli altri offerenti, tra cui Capricorn, non appare pertanto giustificata. Al riguardo va sottolineato come [l'offerente 2] abbia presentato una conferma di offerta, negoziato i termini del contratto e, in quanto secondo miglior offerente con finanziamento garantito, abbia avuto la possibilità di firmare la versione finale della bozza di contratto. Per quanto riguarda il criterio relativo a una decisione esecutiva della Commissione, va sottolineato che, ad eccezione di una tranche per un importo di [7,1-7,6] milioni di EUR, i fondi messi a disposizione da [l'offerente 2] dovevano rimanere su un conto bloccato per essere trasferiti ai cedenti solo nel momento in cui la decisione della Commissione avesse preso effetto oppure, qualora l'acquirente non si fosse ritirato dal contratto nonostante l'assenza della suddetta decisione, entro il 31 marzo 2015 (non era inoltre esclusa una proroga del diritto di recesso).

    (280)

    La Commissione respinge pertanto la denuncia del denunciante 4 in quanto ingiustificata, poiché le attività in questione sono state vendute all'offerente che ha presentato l'offerta migliore, compresa una prova di finanziamento, nel quadro di una procedura di gara aperta, trasparente, non discriminatoria ed esente da condizioni.

    6.2.4.   Conclusione

    (281)

    Per i motivi esposti sopra e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non dispone di prove che sia stato violato il principio di una procedura di gara aperta, trasparente, non discriminatoria ed esente da condizioni nel quadro della cessione delle attività di NG, MSR e CMHN o che esistesse un'offerta con finanziamento garantito superiore all'offerta di Capricorn.

    7.   CONCLUSIONE

    (282)

    La Commissione constata che una parte della misura 2 (prestito per FSZ) e le misure 8, 11 e 15 non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1.

    (283)

    La Commissione constata che la Germania ha dato illegalmente esecuzione alla misura 1, a una parte della misura 2 (prestiti di NG a EWN, MAN, TTI, Camp4Fun, BWN1, BWNB e BWN2) e alle misure da 3 a 7, 9 e 10, da 12 a 14 e da 16 a 19 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    (284)

    La Commissione è giunta alla conclusione che la misura 1, una parte della misura 2 (prestiti di NG a EWN, MAN, TTI, Camp4Fun, BWN1, BWNB e BWN2) e le misure da 3 a 7, 9 e 10, da 12 a 14 e da 16 a 19 costituiscano aiuti di Stato in favore di Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH, Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH, Cash Settlement and Ticketing GmbH, Nürburgring Automotive GmbH, Erlebnispark Nürburgring GmbH & Co. KG, Motorsport Akademie Nürburgring GmbH & Co. KG, Test & Training International GmbH, Bike World Nürburgring GmbH, BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH, BikeWorld Nürburgring GmbH, Camp 4 Fun GmbH & Co. KG, IPC Gesellschaft für internationale Projektcoordination mbH e MI-Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, e non siano compatibili con il mercato interno, non essendo soddisfatte le condizioni pertinenti degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione e non essendo stata constatata alcuna altra ragione per la loro compatibilità con il mercato interno.

    (285)

    La Commissione giunge inoltre alle seguenti conclusioni:

    la cessione delle attività di Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH non costituisce aiuto di Stato,

    la cessione delle attività di Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH non comporta continuità economica tra Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH e il nuovo proprietario delle attività in questione, Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, o le sue controllate. Pertanto, l'eventuale recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno non riguarderà Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, che ha acquisito le attività cedute mediante una procedura di gara d'appalto, né le sue controllate,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le seguenti misure, cui la Germania ha dato esecuzione, non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE:

     

    parte della misura 2

    prestiti per un importo complessivo di 646 738,12 EUR, concessi da Nürburgring GmbH al centro per la sicurezza di guida presso Nürburgring GmbH & Co. KG tra il 12 aprile 2002 e il marzo 2008;

     

    misura 8

    prestiti concessi da Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH a Nürburgring GmbH il 28 luglio 2010 per importi pari a 96 574 200 e 113 590 800 EUR, a Motorsport Resort Nürburgring GmbH per un importo di 92 000 000 EUR e di Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH per un importo pari a 23 100 000 EUR;

     

    misura 11

    prestiti per un importo complessivo di 85 484 000 EUR concessi da Motorsport Resort Nürburgring GmbH a Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement GmbH tra il 27 maggio 2008 e il 7 luglio 2009;

     

    misura 15

    trasferimento del 49,5 % delle quote di Motorsport Resort Nürburgring GmbH da Mediinvest GmbH a Nürburgring GmbH al prezzo di 1 EUR il 25 marzo 2010,

    trasferimento del 33,8 % delle quote di Motorsport Resort Nürburgring GmbH da Geisler & Trimmel General Contractor GmbH a Nürburgring GmbH al prezzo di 1 EUR il 25 marzo 2010,

    trasferimento del 6,7 % delle quote di Motorsport Resort Nürburgring GmbH da Weber Projektierungs- und Realisierungs GmbH a Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement GmbH al prezzo di 1 EUR il 25 marzo 2010,

    vendita delle attività di Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH.

    Articolo 2

    I seguenti aiuti di Stato, cui la Germania ha dato illegalmente esecuzione, sotto forma delle misure descritte qui di seguito, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno:

     

    misura 1

    fondi sotto forma di apporti alle riserve di capitale erogati dal Land della Renania-Palatinato a Nürburgring GmbH il 1o maggio 2002 per un importo pari a 2 179 000 EUR e il 21 dicembre 2004 per un importo pari a 22 839 241 EUR,

    fondi sotto forma di aumento di capitale proprio erogato a Nürburgring GmbH dal Land della Renania-Palatinato il 31 agosto 2004 per 4 398 300 EUR e il 4 settembre 2007 per 9 000 000 EUR e dal Landkreis di Ahrweiler il 31 agosto 2004 per 488 700 EUR e il 4 settembre 2007 per 1 000 000 EUR;

     

    parte della misura 2

    prestiti di importo complessivo di 6 195 170,02 EUR, che Nürburgring GmbH ha concesso a Erlebnispark Nürburgring GmbH & Co. KG tra il 1o gennaio 2006 e il 29 marzo 2009,

    prestiti di importo complessivo di 100 000 EUR, che Nürburgring GmbH ha concesso a Motorsport Akademie Nürburgring GmbH & Co. KG il 10 dicembre 2002,

    prestiti di importo complessivo di 25 000 EUR, che Nürburgring GmbH ha concesso a Test & Training International GmbH il 15 agosto 2002,

    prestiti di importo complessivo di 450 000 EUR, che Nürburgring GmbH ha concesso a Camp 4 Fun GmbH & Co. KG tra il 26 maggio 2009 e il 18 dicembre 2009,

    prestiti di importo complessivo di 500 000 EUR, che Nürburgring GmbH ha concesso a BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH tra il 17 ottobre 2003 e il 27 ottobre 2004,

    prestiti di importo complessivo di 1 660 000 EUR, che il Nürburgring GmbH ha concesso a BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH tra il 4 febbraio 2003 e il 22 luglio 2005,

    prestiti di importo complessivo di 1 600 000 EUR, che Nürburgring GmbH ha concesso a BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH tra il 20 settembre 2005 e il 4 aprile 2007;

     

    misura 3

    prestiti di importo complessivo di 399 805 370 EUR, che il Land della Renania-Palatinato ha concesso a Nürburgring GmbH tra il 30 giugno 2003 e l'11 maggio 2010;

     

    misura 4

    prestiti di importo complessivo di 300 000 EUR, che Nürburgring GmbH ha concesso a Motorsport Resort Nürburgring GmbH il 27 dicembre 2007;

     

    parte della misura 5

    prestiti di importo complessivo di 11 032 060 EUR, che Nürburgring GmbH ha concesso a Cash Settlement and Ticketing GmbH tra il 27 agosto 2008 e il 18 aprile 2011,

    lettera di patronage di NG per CST del 23 dicembre 2009, attestante l'impegno da parte di NG di adottare misure, entro il 31 dicembre 2011, per evitare l'insolvenza di CST,

    subordinazione del debito, dichiarata da NG in data 13 dicembre 2010 in relazione ai crediti da essa vantati nei confronti di CST per un importo di 10,4 milioni di EUR;

     

    misura 6

    remunerazione di importo complessivo pari a 640 000 EUR, che Nürburgring GmbH ha versato a IPC Gesellschaft für internationale Projektcoordination mbH per i suoi servizi di ricerca di investitori privati,

    prestiti di importo complessivo pari a 2 941 000 EUR, che Nürburgring GmbH ha concesso a Motorsport Resort Nürburgring GmbH il 15 ottobre 2008;

     

    misura 7

    corrispettivo di 1 476 830,88 EUR, che Nürburgring GmbH ha versato a MI-Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH per la cessione a Nürburgring GmbH dei crediti di MI-Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, risultanti da prestiti sottoscritti da Cash Settlement and Ticketing GmbH in qualità di mutuatari, avvenuta il 17 aprile 2009;

     

    misura 9

    garanzia fornita dal Land della Renania-Palatinato il 28 luglio 2010 a copertura delle passività di Nürburgring GmbH (96 574 200 EUR e 113 590 800 EUR), Motorsport Resort Nürburgring GmbH (92 000 000 EUR) e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH (23 100 000 EUR) derivanti dai prestiti concessi nel quadro della misura 8;

     

    misura 10

    fissazione di un canone di affitto inferiore al canone di mercato da parte di Nürburgring GmbH, fattore che ha conferito a Nürburgring Automotive GmbH un vantaggio di 9 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1o maggio 2010 e il 31 ottobre 2012;

     

    misura 12

    garanzia che il Land della Renania-Palatinato ha fornito a Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH, grazie alla quale Motorsport Resort Nürburgring GmbH ha potuto contrarre prestiti per 85 484 000 EUR;

     

    misura 13

    sovvenzioni che il Land della Renania-Palatinato ha erogato a Nürburgring GmbH dai proventi di un'imposta sul gioco d'azzardo il 29 dicembre 2009 (1,6 milioni di EUR), il 29 ottobre 2010 (3,2 milioni di EUR) e il 29 marzo 2011 (3,2 milioni di EUR);

     

    misura 14

    prestiti concessi dal Land della Renania-Palatinato a Nürburgring GmbH il 21 agosto 2007 (20 milioni di EUR), 22 dicembre 2009 (10 milioni di EUR), 28 dicembre 2010 (4,65 milioni di EUR), 26 aprile 2011 (3,2 milioni di EUR) e 9 dicembre 2011 (4,95 milioni di EUR),

    subordinazione del debito per crediti pari a 20 milioni di EUR vantati dal Land della Renania-Palatinato nei confronti di Nürburgring GmbH, dichiarata dal Land il 29 agosto 2007;

     

    misura 16

    prestiti di importo complessivo pari a 40 405 000 EUR che il Land della Renania-Palatinato ha concesso a Nürburgring GmbH l'11 gennaio 2011,

    sovvenzione di 13,5 milioni di EUR erogata dal Land della Renania-Palatinato a Nürburgring GmbH nel luglio 2011;

     

    misura 17

    compensazione che Nürburgring GmbH ha concesso a Nürburgring Automotive GmbH, sulla base del contratto di concessione relativo alla formula 1, dal 13 dicembre 2010 fino al 27 novembre 2012;

     

    misura 18

    differimento del pagamento degli interessi per un importo di 1,473 milioni di EUR che Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH ha concesso a Nürburgring GmbH il 15 maggio 2012,

    differimento del pagamento degli interessi per un importo di 1,205 milioni di EUR, che Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH ha concesso a Motorsport Resort Nürburgring GmbH il 15 maggio 2012,

    differimento del pagamento degli interessi per un importo di 303 000 EUR, che Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH ha concesso a Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH in data 15 maggio 2012;

     

    misura 19

    dichiarazione di esonero che il Land della Renania-Palatinato ha emesso il 15 maggio 2012 per le passività di Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH derivanti dai prestiti concessi nel quadro della misura 8 per un importo di 254 milioni di EUR,

    subordinazione del debito del Land della Renania-Palatinato dichiarata dal Land il 15 maggio 2012 nei confronti di Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH relativa ai crediti subordinati vantati nel quadro della misura 8 esigibili al momento della decisione di subordinazione del debito a concorrenza di 254 milioni di EUR.

    Articolo 3

    1.   La Germania recupera gli aiuti, concessi nel quadro delle misure descritte all'articolo 2 e incompatibili con il mercato interno, dai beneficiari, compreso Nürburgring Betriebsgesellschaft mbH quale successore economico di Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH.

    2.   L'acquirente delle attività cedute in seguito alla procedura di appalto, Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, e le sue controllate non rispondono di eventuali recuperi di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.

    3.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi, calcolati a partire dalla data alla quale gli aiuti sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. La Germania comunica le date esatte alle quali il Land ha concesso gli aiuti, che non sono indicate nella presente decisione.

    4.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (181) e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 (182).

    5.   A decorrere dalla data di adozione della presente decisione la Germania annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto di cui all'articolo 2.

    Articolo 4

    1.   Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2 è immediato ed effettivo.

    2.   La Germania garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

    Articolo 5

    1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    l'importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare presso ciascun beneficiario;

    b)

    la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;

    c)

    i documenti che dimostrino che ai beneficiari è stato ingiunto di rimborsare gli aiuti.

    2.   La Germania informa la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce inoltre indicazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e interessi già rimborsati dal beneficiario.

    Articolo 6

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2014

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Vicepresidente


    (1)  Aiuto di Stato SA.31550 (2012/C) (GU C 216 del 21.7.2012, pag. 14), e aiuto di Stato SA.34890 (2012/C) (GU C 333 del 30.10.2012, pag. 1).

    (2)  Con decisione del 20 giugno 2012 la Commissione ha trasmesso alla Germania una rettifica della decisione del 21 marzo 2012.

    (3)  GU C 216 del 21.7.2012, pag. 14.

    (4)  Il 22 agosto 2012, la procedura SA.34890 (2012/C), avviata dalla decisione del 7 agosto 2012 di estensione del procedimento d'indagine formale, è stata riunita a livello amministrativo con la procedura SA.31550 (2012/C).

    (5)  GU C 333 del 30.10.2012, pag. 1.

    (6)  Sulla base dell'accordo di transazione stipulato tra NG, NAG e NBG in data 27 novembre 2012.

    (7)  In particolare, i servizi della Commissione hanno fatto presente che 1) in caso di esclusione del circuito dalla procedura d'appalto, non sarebbe possibile escludere la presenza di ulteriori aiuti di Stato in favore dell'acquirente e il trasferimento di «vecchi» aiuti di Stato; 2) l'accesso del pubblico al circuito, a eccezione dell'utilizzo del circuito di Nürburgring a scopi commerciali, quali prove di guida per il settore automobilistico, potrebbe essere considerato, a determinate condizioni, un elemento neutrale nell'ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato in oggetto; 3) per quanto riguarda la garanzia occupazionale per i dipendenti fino al termine del 2016, si dovrebbe prendere in considerazione la decisione della Commissione nel caso relativo all'aiuto di Stato SERNAM (decisione della Commissione del 4 aprile 2012, SA.34547 — Francia — Reprise des actifs du groupe SERNAM dans le cadre de son redressement judiciaire); 4) la cessione non dovrebbe implicare a priori un trasferimento di aiuti di Stato dal proprietario delle attività agli eventuali acquirenti, aiuti che dovrebbero potenzialmente essere recuperati.

    (8)  In seguito alla risoluzione del contratto di affitto tra NG e NAG nel febbraio 2012, uno dei due denuncianti iniziali (il denunciante 1) si è espresso in termini negativi sull'aiuto di Stato a favore del circuito e ha dichiarato che occorreva autorizzare le misure di aiuto notificate nel 2012 come misure di salvataggio, che il circuito in quanto tale non aveva ricevuto aiuti di Stato e doveva quindi essere escluso dal procedimento di indagine formale, e che la gestione del Nürburgring costituisce un servizio d'interesse economico generale («SIEG»).

    (9)  «Land della Renania-Palatinato».

    (10)  L'oggetto sociale di NG consiste nella promozione del settore automobilistico e degli sport motoristici, nonché in attività di promozione turistica nella regione tedesca dell'Eifel. Il capitale di NG è per il 90 % di proprietà del Land e per il 10 % del Landkreis di Ahrweiler. In qualità di soci di NG, il Land e il Landkreis di Ahrweiler sono rappresentati nell'organo di vigilanza di NG.

    (11)  Una descrizione del complesso del Nürburgring è riportata nella sezione 2.1 della decisione del 21 marzo 2012.

    (12)  L'oggetto sociale di MSR consiste nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di immobili, complessi turistici, alberghi e resort, nonché nella partecipazione a società connesse allo sviluppo di progetti al Nürburgring. Dal 25 marzo 2010 MSR è per il 93,3 % di proprietà di NG e per il 6,7 % di proprietà di RIM. Fino al 25 marzo 2010 gli azionisti di MSR erano Mediinvest GmbH (49,5 %), Geisler & Trimmel General Contractor GmbH (33,8 %), NG (10 %) e Weber Projektierungs- und Realisierungs GmbH (6,7 %).

    (13)  L'oggetto sociale di CMHN consiste nella costruzione di alberghi, immobili turistici e resort. CMHN è un'impresa interamente controllata da MSR.

    (14)  L'oggetto sociale di NAG consiste nella gestione del circuito di Nürburgring, degli alberghi, del centro per la sicurezza di guida, della scuola di guida, dei padiglioni multifunzionali, del ringowerk e di tutte le altre destinazioni del Nürburgring. Mediinvest GmbH e Lindner Unternehmensgruppe GmbH & Co Hotel KG detengono ciascuno il 50 % del capitale azionario di NAG.

    (15)  La gestione di strutture ricettive e ristoranti è stata affidata a Lindner Hotels AG sulla base di un contratto stipulato con NAG.

    (16)  La liquidazione di IPC è stata iscritta nel registro delle imprese il 4 dicembre 2008. Al registro delle imprese non è stata ancora notificata la conclusione della procedura di liquidazione.

    (17)  Weber si è occupata della realizzazione delle strutture ricettive e dei ristoranti. Il 23 novembre 2010 è stata avviata la procedura di liquidazione di Weber.

    (18)  L'oggetto sociale di CST consisteva nella gestione di un sistema di pagamento senza contanti che permetteva ai clienti di pagare la visita a tutte le attrazioni del complesso del Nürburgring utilizzando un'apposita carta (ringocard). Fino al 1o novembre 2012, il capitale di CST è stato detenuto da NG e MIB in quote rispettivamente del 50 %. In data 19 dicembre 2012 NG ha avviato la procedura di liquidazione in qualità di impresa detentrice del 100 % capitale. Le attività sono state trasferite a NG. Secondo le indicazioni della Germania, la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese è avvenuta in data 22 maggio 2014.

    (19)  L'oggetto sociale di Mediinvest consiste in attività di mediazione per la conclusione di contratti per l'acquisto di terreni e fabbricati, sviluppo di progetti, nonché realizzazione di immobili, complessi turistici e resort. Mediinvest è interamente controllata da Kai Richter. Il 18 giugno 2013 la società ha cambiato la propria ragione sociale in Return Projektmanagement GmbH.

    (20)  Geisler & Trimmel si è occupata della realizzazione delle strutture ricettive e dei ristoranti.

    (21)  L'oggetto sociale di FSZ consiste nella realizzazione, proprietà e gestione del centro per la sicurezza di guida. Il suo capitale era detenuto per il 41 % da NG. Gli azionisti di maggioranza hanno ceduto la propria partecipazione a NG nell'ottobre 2013.

    (22)  L'oggetto sociale di EWN consisteva nella gestione dell'«Erlebniswelt» con attrazioni legate a sport motoristici presso il circuito del Nürburgring. Il 31 marzo 2011 la società ha cambiato la propria ragione sociale in ringowerk GmbH & Co. KG ed è stata interamente controllata da NG fino al 24 agosto 2011, quando la proprietà è stata trasferita da NG a EWN con la semplice estinzione della società dal registro delle imprese senza procedura di liquidazione formale.

    (23)  L'oggetto sociale di MAN consisteva nella promozione degli sport motoristici attraverso la gestione di una struttura di formazione. MAN era interamente controllata da NG. L'impresa è stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese è in data 11 dicembre 2013. L'intero patrimonio di MAN è stato trasferito a NG.

    (24)  L'oggetto sociale di TTI consisteva nella promozione, nel lancio, nella creazione e nella gestione di centri per la sicurezza di guida. NG deteneva una quota pari al 26 % del capitale dell'impresa, mentre il restante 74 % era di proprietà di Brands Hatch Leisure Group Limited, Fawkham Longfield, Kent/Regno Unito (26 %), Test & Training Gesellschaft mbH, Teesdorf/Austria (26 %) e Tilke GmbH, Aquisgrana (22 %). L'impresa è stata posta in liquidazione e il 4 dicembre 2007 è stata radiata dal registro delle imprese.

    (25)  L'oggetto sociale di BWN consisteva nel commercio di motociclette nuove e usate e nella promozione del turismo motociclistico nella regione tedesca dell'Eifel. A decorrere dal 6 settembre 2005 si è avuta la fusione tra Bike World Nürburgring GmbH («BWN») e BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH («BWNB»). L'impresa acquirente ha successivamente modificato la propria ragione sociale in BikeWorld Nürburgring GmbH («BWN2»). Il 15 maggio 2007 NG ha ceduto la sua quota del 49 % al capitale della suddetta impresa a Norbert Brückner e Jörg Jovy rinunciando al rimborso del suo prestito. BWN2 ha cessato le proprie attività al Nürburgring nel 2008. Secondo le indicazioni delle autorità tedesche, BWN2 ha cambiato la propria ragione sociale in BikeWorld GmbH e spostato la sede dell'impresa a St. Ingbert nel Land della Saar.

    (26)  L'oggetto sociale di Camp4Fun consisteva nella gestione di un parco offroad. NG è stata socio accomandante unico della società fino al 18 ottobre 2010, successivamente il patrimonio di Camp4Fun è stato trasferito a NG e l'estinzione della società senza liquidazione formale è stata iscritta nel registro delle imprese tedesco.

    (27)  L'oggetto sociale di MIB consisteva nella partecipazione ad altre società e nell'assunzione della relativa gestione. MIB è stata detenuta per l'80 % da Kai Richter e per il 20 % da Klaus König. Il 18 giugno 2013 si è avuta la fusione tra MIB e NAG.

    (28)  Una descrizione più dettagliata delle parti I e II del progetto del Nürburgring è riportata nella sezione 2.2 della decisione del 21 marzo 2012.

    (29)  Le riserve di capitale sono pagamenti effettuati dai soci a favore del capitale proprio che non fanno parte del capitale sociale. Il concetto è spesso riportato nei bilanci come parte del capitale proprio di una società per azioni. La riserva di capitale tiene conto della parte di capitale proprio che in caso di aumento di capitale supera il valore nominale delle azioni (azioni nominali). Le azioni ordinarie emesse e versate insieme alla riserva di capitale costituiscono l'importo complessivo dell'esborso sostenuto dagli investitori al momento dell'emissione delle azioni.

    (30)  Apporto di 2 179 000 EUR alle riserve di capitale effettuato attraverso la rinuncia agli interessi in scadenza nel 1999 su un prestito concesso dalla Repubblica federale di Germania al Land nel 1981 («Altdarlehen Bund»).

    (31)  Apporto di 22 839 241 EUR alle riserve di capitale effettuato attraverso la rinuncia ai crediti relativamente a un prestito concesso dalla Repubblica federale di Germania al Land nel 1981 («Altdarlehen Bund»).

    (32)  L'importo di 4 887 000 EUR è dato dalla somma tra il contributo del Land attraverso la rinuncia ai crediti relativamente a un prestito concesso dalla Repubblica federale di Germania al Land nel 1981 («Altdarlehen Bund») pari a 4 398 300 EUR e un contributo del Landkreis di Ahrweiler attraverso un apporto di 488 700 EUR.

    (33)  Dal 2002 sono stati rimborsati i prestiti a EWN per un importo complessivo di 722 264,49 EUR.

    (34)  Dal 2002 sono stati rimborsati i prestiti a FSZ per un importo complessivo di […] EUR, compensati nell'ambito di un pagamento compensativo di […] EUR in relazione all'esclusione di NG dal centro per la sicurezza di guida presso la Nürburgring Verwaltungs GmbH e alla cessazione della partecipazione di NG a FSZ.

    (35)  MAN ha interamente rimborsato il prestito in data 28 novembre 2005.

    (36)  Camp4Fun ha interamente rimborsato il prestito in data 18 dicembre 2003.

    (37)  […]: le informazioni nelle parentesi sono coperte da segreto professionale.

    (38)  Nell'ambito del progetto «Nürburgring 2009» il Land ha stanziato i seguenti importi a favore di ISB: 285 265 000 di EUR il 30 luglio 2010, 5 milioni di EUR il 30 settembre 2010, 5 milioni di EUR il 31 dicembre 2010, 5 milioni di EUR il 31 marzo 2011, 5 milioni di EUR il 31 maggio 2011 e 10 milioni di EUR il 31 luglio 2011. Nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 e il 31 ottobre 2011, ISB ha complessivamente beneficiato di un importo pari a 315 265 000 EUR dal fondo di liquidità del Land per il rifinanziamento del proprio prestito concesso a NG, MSR e CMHN superiore a 325 265 000 EUR (misura 8). Fino al completo rimborso del prestito a novembre 2011, il tasso di interesse è stato fissato con cadenza giornaliera. Gli interessi sono stati complessivamente pari a 2 326 680 EUR e sono stati versati nei termini alla fine del mese successivo.

    (39)  Il progetto «Nürburgring 2009» si suddivide nelle parti I e II: la parte I comprende la tribuna, il welcomeocenter, la ringoarena (in grado di ospitare fino a 5 100 visitatori) e misure di accesso, il ringoboulevard (shopping mall con la più grande parete Multitouch-Video al mondo), il centro eventi WARSTEINER (in grado di ospitare fino a 1 500 visitatori), Automondo («Autowelten», con superfici espositive e commerciali per i costruttori di autoveicoli), il ringowerk (attrazioni indoor, come un teatro multimediale, una mostra storica, applicazioni interattive e il ringoracer, l'ottovolante più veloce al mondo), nonché il ringokartbahn (un kartodromo indoor). La parte II comprende due alberghi (compreso un casinò), 100 case per le vacanze, cinque ristoranti, una discoteca e un negozio di merchandising.

    (40)  Per maggiori informazioni sui problemi relativi alla gestione e al finanziamento del fondo di liquidità, cfr. il rapporto annuale 2011 della Corte dei conti del Land Renania-Palatinato, parte II, pagg. 7-15, consultabile alla pagina http://www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/.

    (41)  I prestiti dal fondo di liquidità sono stati integralmente rimborsati (cfr. la tabella 6). Gli interessi dell'ammontare complessivo di 5 059 174,46 EUR sono stati versati.

    (42)  Base per i pagamenti è un accordo contrattuale riguardante il fondo di liquidità concluso il 20 febbraio 2003 tra il Land e NG. Gli interessi dovuti per i prestiti erano determinati in base al tasso di interesse giornaliero che il Land otteneva sul mercato. Gli interessi erano calcolati singolarmente giorno per giorno (tasso di interesse applicabile/360).

    (43)  In data 31 dicembre 2010 è stato rimborsato un importo di 3 589 297,04 EUR. Per maggiori informazioni sui problemi relativi alla gestione e al finanziamento di CST cfr. il rapporto annuale 2011 della Corte dei conti del Land Renania-Palatinato, parte II, pagg. 16-21, consultabile alla pagina http://www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/.

    (44)  Il prestito è stato interamente rimborsato in data 22 gennaio 2009; sono stati versati interessi per importo pari a 48 500 EUR. La Germania ha tuttavia dichiarato che il prestito è stato rimborsato da Geisler & Trimmel a NG, e non da MSR a PNG e da PNG a NG.

    (45)  1 450 000 EUR più 26 830,88 EUR a titolo di interessi.

    (46)  Nel 2010 NG ha compensato il prestito con le sue passività nei confronti di CST per un importo pari a 1 439 297,04 EUR. Le passività restanti di CST nei confronti di NG pari a 37 533,84 EUR sono state ridotte nell'ambito della procedura di liquidazione di CST e del trasferimento del suo patrimonio a NG.

    (47)  Il 25 maggio 2008 la Bank für Tirol und Vorarlberg AG ha concesso a CMHN un prestito di […] EUR.

    (48)  In data 18 gennaio 2010, la Kreissparkasse Ahrweiler ha concesso a MSR un prestito di […] EUR.

    (49)  Conformemente ai termini della missione di finanziamento che le era stata conferita dal Land, ISB non ha applica le prassi usuali di controllo della solvibilità.

    (50)  In relazione alla tranche 2, NG non ha utilizzato l'importo di 4 735 000 milioni di EUR del prestito contratto per 118 325 800 EUR, pertanto il Land ha erogato a NG un importo pari a 113 590 800 EUR; in tale contesto, NG ha versato a ISB una remunerazione di 141 835,54 EUR.

    (51)  Per il tasso medio EONIA al 28 luglio 2010 cfr. www.global-rates.com/interest-rates/eonia/2010.aspx.

    (52)  Alla data della firma del contratto di affitto aziendale, Nürburgring GmbH era azionista unico di Nürburgring Adventure GmbH. Il 25 ottobre 2010 è avvenuta la fusione tra Nürburgring Adventure GmbH e NG.

    (53)  Alla data della firma del contratto di affitto aziendale il 25 marzo 2010 la ragione sociale di NAG era ancora GrundKapital Management GmbH.

    (54)  Con l'opzione unilaterale per NAG di prorogare il contratto di affitto di 5 anni.

    (55)  Il contratto di affitto prevede quanto segue: a) un canone di affitto minimo e b) un canone di affitto a seconda dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) del locatario (canone di affitto EBITDA): dal 1o maggio 2010 al 30 aprile 2011 90 % dell'EBITDA del locatario, dal 1o maggio 2011 al 30 aprile 2012 90 % dell'EBITDA del locatario, tuttavia almeno 5 milioni di EUR, dal 1o maggio 2012 al 30 aprile 2013: in caso di eliminazione degli errori di esecuzione delle opere entro il 30 aprile 2012: 85 % dell'EBITDA del locatore, tuttavia almeno 11,5 milioni di EUR, altrimenti 90 % dell'EBITDA del locatore, tuttavia almeno 10 milioni di EUR, e a decorrere dal 1o maggio 2013 85 % annuo dell'EBITDA del locatore, tuttavia almeno 15 milioni di EUR. Un'analisi critica del canone di affitto è riportata nel rapporto annuale 2012 della Corte dei conti del Land Renania-Palatinato, pagg. 98-102, consultabile alla pagina www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte.

    (56)  Canone di […] EUR più […] EUR sulla base del contratto di transazione.

    (57)  I prestiti sotto forma di associazione in partecipazione sono stati interamente rimborsati a RIM in data 30 luglio 2010. Complessivamente, Mediinvest ha versato a RIM interessi pari a […] EUR. La Germania non precisa se MSR abbia rimborsato prestiti a essa concessi da Mediinvest.

    (58)  Secondo indicazioni della Corte dei conti del Land, il vantaggio in termini di interessi di Mediinvest generato dall'applicazione di tassi di interesse più elevati è complessivamente pari a […] EUR (perizia della Corte dei conti del Land della Renania-Palatinato del 15 giugno 2010, parte II, pag. 20).

    (59)  La garanzia di importo massimo di 50 milioni di EUR del 28 agosto 2008 è stata aumentata a 80 milioni di EUR il 17 dicembre 2008 e poi a 140 milioni di EUR il 26 maggio 2009.

    (60)  Come si evince dal rapporto di Ernst & Young del 9 settembre 2010, i prestiti concessi in data 28 dicembre 2010 e 26 aprile 2011 avevano l'obiettivo preciso di compensare il flusso di cassa negativo derivante dalla pianificazione a medio termine di NG per il periodo 2010-2030.

    (61)  Pertanto, NG e RIM detengono rispettivamente il 93,3 % e il 6,7 % delle azioni MSR. Attraverso il contratto di acquisto i cedenti non sono stati esonerati dai loro obblighi, né NG o RIM si sono assunti obblighi finanziari.

    (62)  Una analisi critica del livello della compensazione è riportata nel rapporto annuale della Corte dei conti del Land Renania-Palatinato, pagg. 103-107, consultabile alla pagina web www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte.

    (63)  La compensazione concordata contrattualmente, ricevuta da NAG, si componeva di una restituzione forfettaria derivante dai proventi dalla vendita dei biglietti di […] milioni di EUR, del […] % di proventi dalla vendita di quei biglietti venduti dopo i primi […] biglietti, nonché dei proventi dalla vendita di […] venduti nel 2011 o di […] biglietti venduti negli anni successivi. Il corrispettivo minimo per le gare di formula 1 svoltesi nel 2011 è stato essenzialmente pari a […] EUR; in caso di proventi dalla vendita dei biglietti di ingresso fossero inferiori a […] EUR, l'importo della compensazione si sarebbe ridotto di […] EUR per ogni […] EUR, di proventi al di sotto di […] EUR (esempio: con proventi dalla vendita dei biglietti di ingresso pari a […] EUR la compensazione era pari a […] EUR). Tuttavia, è stato concordato un importo minimo per la compensazione di […] EUR. Le commissioni spettanti agli organizzatori delle corse di formula 1 e le spese per la manutenzione del circuito per la licenza di grado 1 della Féderation Internationale de l'Automobile («FIA») vengono interamente sostenute da NG e sono escluse dagli obblighi di prestazione di NAG.

    (64)  Lettera di invito del 19 luglio 2013, «Project RING — information and procedures for the submission of an indicative offer», pag. 3, paragrafo «Indicative Offer».

    (65)  Lettera di invito del 12 settembre 2013, «Project RING — Project RING — Extension of the timeline for the submission of indicative offers», pag. 1, paragrafo «Extension of the Deadline for the Indicative Offers».

    (66)  Lettera di invito del 17 dicembre 2013, «Project RING — Extension of the timeline for the submission of final offers», pag. 1, paragrafo «Extension of the timeline for the final offers».

    (67)  1 A. Circuito del Gran premio, 1B. Nordschleife, 2. Albergo a 4 stelle, 3. Eifeldorf «Grüne Hölle» con albergo a 3 stelle, 4. Parco ricreativo di Drees, 5. Terreno agricolo Dorint, 6. Parco offroad, 7 Edificio per il personale Adenau, 8. Abitazioni Balkhausen, 9. Haus Licht, 10. Altre aree verdi

    (68)  Sezione «Cessione del patrimonio del Nürburgring» dell'invito a manifestare interesse.

    (69)  Lettera di invito del 19 luglio 2013, «Project RING — information and procedures for the submission of an indicative offer», pag. 1, sezione «Indicative Offer».

    (70)  I criteri di valutazione sono esposti a pagina 4 della lettera di invito del 19 luglio 2013, «Project RING — information and procedures for the submission of an indicative offer» e a pagina 6 della lettera di invito del 17 ottobre 2013, «Project RING — procedures for the submission of a final offer».

    (71)  Di queste offerte, 9 si riferivano alle attività in toto, 3 al circuito e 11 ad altri cluster di attività o attività singole.

    (72)  Un valore del 100 % è stato attribuito all'offerta globale che proponeva il prezzo più alto. In totale sono state presentate 6 offerte globali indicative superiori al 25 % del prezzo dell'offerta migliore. Le offerte complessive che non hanno raggiunto il 25 % dell'offerta migliore sono state scartate a causa dell'importo proposto per il prezzo di acquisto. Lo stesso dicasi per le offerte relative al circuito che, insieme alle offerte singole per le attività restanti, non hanno raggiunto complessivamente il 25 % dell'offerta migliore. Poiché cinque delle sei offerte globali qualificatesi non disponevano di un chiaro finanziamento alla data di presentazione dell'offerta indicativa, si è chiesto ai loro autori di spiegare in che modo avrebbero finanziato la transazione.

    (73)  Cfr. la nota 60.

    (74)  Secondo le indicazioni della Germania, la ripartizione del prezzo di acquisto di 77 milioni di EUR tra le tre società insolventi è avvenuta in conformità alle norme del diritto fallimentare e tributario tedesco.

    (75)  Capricorn Group è un gruppo di imprese tedesco attivo a livello internazionale nei settori della realizzazione di assemblaggi per il settore delle corse automobilistiche, dei test su auto da corsa e della manutenzione di auto da corsa storiche. Tutte le quote di capricorn HOLDING GmbH sono detenute da Robertino Wild.

    (76)  GetSpeed GmbH & Co KG è un impresa motoristica tedesca i cui servizi comprendono manutenzione, organizzazione di gare e coaching di piloti. Le quote della società sono detenute per il 99 % da Axel Heinemann e per l'1 % da Adam Osieka.

    (77)  Articolo 613 bis codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

    (78)  Sentenza della Corte federale del lavoro tedesca (Bundesarbeitsgerichts, BAG) del 19 dicembre 2013 — 6 AZR 790/12; sentenza del BAG del 20 marzo 2003 — 8 AZR 97/02.

    (79)  Il 13 agosto 2014 i curatori fallimentari e l'acquirente hanno convenuto che la seconda tranche del prezzo di acquisto avrebbe dovuto esser versato il 31 ottobre 2014 anziché il 31 luglio 2014 e che come contropartita si sarebbe applicato un tasso di interesse dell'8 % e sarebbe stata fornita una garanzia reale (che sostituiva il deposito in contanti di [3-9] milioni di EUR) per il tramite delle seguenti fideiussioni: a) le quote detenute in Capricorn da Robertino Wild, azionista di Capricorn; b) tutti i crediti vantanti dalle imprese del gruppo Capricorn; c) i diritti derivanti da un contratto di acquisto relativo al «progetto Campus» (non ancora sottoscritto) e d) la collezione d'arte di Robertino Wild. Il Land non ha partecipato alla negoziazione del suddetto contratto.

    (80)  Il regime quadro federale per la concessione dei prestiti agevolati autorizzato dalla Commissione il 19 febbraio 2009 nel caso C 38/2009 («regime quadro provvisorio tedesco») si applica a imprese non in difficoltà alla data del 1o luglio 2008. Le imprese non in difficoltà in quel momento, ma che si sono trovate in difficoltà in seguito a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, possono beneficiare di questo regime di aiuto.

    (81)  La Germania sostiene che NG non ha soddisfatto i rigidi criteri previsti al punto 10 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, che l'analisi non è chiara per quanto concerne i criteri meno stringenti di cui al punto 11 degli orientamenti e che non è applicabile la disposizione generale di cui al punto 9 degli orientamenti.

    (82)  La Germania evidenzia che l'estensione del procedimento di indagine formale è contraria all'obiettivo delle misure di salvataggio e che con l'aiuto accordato si intendeva evitare il fallimento immediato di NG, MSR e CMHN dando alle società sei mesi di tempo per elaborare un piano di ristrutturazione. I soci sarebbero stati inoltre disposti ad approvare determinati obiettivi concreti del piano di ristrutturazione, compresa la cessione delle attività e la successiva liquidazione di NG, MSR e CMHN. Dato che non era mai stata adottata una decisione di recupero nei confronti di NG, che i criteri della giurisprudenza Deggendorf non erano soddisfatti e che si trattava di una situazione unica nel suo genere, l'approvazione dell'aiuto al salvataggio non avrebbe creato un precedente.

    (83)  A tale riguardo la Germania fa riferimento all'ordinanza del Tribunale dell'8 dicembre 2000, BP Nederland u.a./Commissione, T-237/99, raccolta 2000, pag. II-3849, punto 37; alla sentenza della Corte dell'11 maggio 2005, Saxonia Edelmetalle GmbH, T-111/01, raccolta 2001, pag. II-2335, punto 26, Sentenza della Corte del 13 giugno 1989, Publishers Association/Commissione, C-56/89, raccolta 1989, 1693, punto 39; all'ordinanza del Tribunale del 12 gennaio 1993, SPO e altri/Commissione, T-29/92 (R), raccolta 1992, pag. II-2161, punto 38 ss.

    (84)  A tale riguardo la Germania fa riferimento alla sentenza del 24 settembre 2008, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH/Commissione, T-20/03, raccolta 2008, pag. II-2305, punto 124 ss. La Germania sostiene che dal punto di vista degli aiuti di Stato le misure in causa dovrebbero essere considerate eccezionali, e non come parte dell'attività economica ordinaria di NG, e che sia i soci sia gli amministratori hanno considerato NG uno strumento per consentire che l'infrastruttura sportiva del Nürburgring rimanesse di proprietà pubblica e per organizzare eventi sportivi non redditizi, che non sarebbero stati proposti senza la copertura delle perdite con risorse pubbliche. In assenza di una tale premessa, né i soci né gli amministratori di NG avrebbero permesso un tale sviluppo delle passività. I costi di queste misure eccezionali non dovrebbero quindi essere presi in conto nell'analisi della situazione finanziaria.

    (85)  In merito al concetto di aiuto «una tantum», cfr. la sezione 3.3 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

    (86)  Per le misure in oggetto è stata necessaria l'autorizzazione del consiglio di vigilanza di NG, i cui membri sono nominati dal Land e dal Landkreis.

    (87)  Il volume degli investimenti per la parte I è pari a 215 milioni di EUR (185 milioni di EUR dal fondo di liquidità e 30 milioni di EUR da un prestito di azionisti del Land).

    (88)  Sentenza del 24 marzo 2011 nelle cause T-443/08, Freistaat Sachsen e Land della Sachsen-Anhalt/Commissione e T-455/08 Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commissione, raccolta 2011, pag. II-1311, confermata in ricorso, cfr. la sentenza del 19 dicembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commissione, C-288/11, raccolta 2012, pag. I-0000.

    (89)  La Germania sostiene che una tale modifica della prassi decisionale della Commissione è in contrasto con il libro bianco sullo sport e con il principio giuridico della certezza del diritto. Una tale modifica può essere applicata solo a casi futuri, tuttavia non alla costruzione dell'infrastruttura sportiva del Nürburgring, già conclusa nel 2011. Il divieto di concedere aiuti al finanziamento della costruzione e gestione di infrastrutture sportive implicherebbe una modifica della ripartizione delle competenze tra gli organi dell'UE e gli Stati membri e costituirebbe dunque una violazione del principio di sussidiarietà.

    (90)  La Germania evidenzia che, tra il 1999 e il 2011, otto degli undici circuiti costruiti in tutto il mondo sono stati realizzati con fondi statali. A tale riguardo, si rimanda allo studio Formula Money di Communication & Network Consulting del 2011, pag. 145.

    (91)  La Germania sostiene che la formula 1 produce effetti macroeconomici rilevanti nei paesi in cui è organizzata (si presume che il rapporto tra i contributi e questi effetti sia 1:5).

    (92)  La Germania sostiene che il ricorso al fondo di liquidità per il progetto costituisce un'eccezione e non riflette l'uso abituale del fondo. Il ricorso al fondo di liquidità ha rappresentato una misura temporanea ai fini del finanziamento preliminare delle misure in corso nell'attesa dell'intervento di un investitore a lungo termine.

    (93)  La Germania sostiene che l'obiettivo del fondo di liquidità è ottimizzare il flusso di cassa tra il Land e le sue diverse consociate in maniera ragionevole dal punto di vista economico, in particolare, per ridurre i costi di finanziamento della holding, fare in modo che il fabbisogno a breve termine del Land sia coperto dal mercato dei capitali e che gli interessi sui finanziamenti del fondo di liquidità siano remunerati ai tassi di interessi giornalieri che il Land potrebbe ottenere sul libero mercato, che il Land non debba sostenere spese legate al pagamento di interessi, che le condizioni di mercato del Land siano trasferite ai partecipanti al fondo di liquidità a un rapporto di 1:1 e che il ministero delle finanze del Land funga esclusivamente da piattaforma di attuazione.

    (94)  In riferimento al considerando 137 della decisione del 21 marzo 2012, la Germania afferma che nel caso delle banche di promozione (istituti di credito speciale) vi possono essere due livelli di beneficiari: da un lato gli stessi istituti di credito speciale e, dall'altro, le imprese che ricevono finanziamenti da tali istituti. I vantaggi offerti dagli istituti di credito speciale sono disciplinati dall'accordo II (Verständigung II) del 2002. La decisione del 21 marzo 2012 parte dal presupposto che l'attività creditizia degli istituti di credito speciale si limiti a situazioni nelle quali il mutuatario non otterrebbe sul mercato alcun prestito alle stesse condizioni. Per contro, la Germania sostiene che le banche di promozione possono concedere prestiti a condizioni di mercato (l'attività degli istituti di credito speciale non si limita alla concessione di aiuti) e che la valutazione dell'aiuto di Stato deve essere pertanto condotta caso per caso.

    (95)  Per quanto riguarda il prestito ISB (misura 8) la Germania indica che il vantaggio comprende al massimo la differenza tra il tasso di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivamente versato, ma non l'importo complessivo del prestito. In caso di dubbi in merito da parte della Commissione, è opportuno richiedere l'opinione di un esperto.

    (96)  La Germania sostiene che con l'Accordo II la Commissione abbia acconsentito a mantenere vantaggi derivanti da garanzie in favore di istituti di credito speciali giuridicamente indipendenti, a condizione che la loro attività sia limitata a una mansione pubblica di sviluppo ben definita. A tali condizioni, ad esempio, il ricorso a tipi speciali di garanzie, ad esempio alla Gewährträgerhaftung (responsabilità del garante), alla Anstaltslast (responsabilità istituzionale) e alle garanzie di rifinanziamento è compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato. La Germania sostiene altresì che nella sua decisione del 16 giugno 2004 relativa al caso N179/04 in materia di garanzie ai comuni finlandesi, la Commissione ha riconosciuto che gli istituti di credito speciali non costituiscono un'impresa finché beneficiano esclusivamente di finanziamenti pubblici in relazione alle loro mansioni pubbliche.

    (97)  La Germania afferma che le condizioni del prestito sono state stipulate in modo esaustivo e indipendente sulla base dell'ordine di credito del Land; per ISB non vi è stato in tal senso alcun margine di azione. La decisione di concedere il prestito e i rischi associati sono rimasti a carico del Land; inoltre, in forza del suo ordine di credito, il Land funge integralmente da garante per il prestito ai sensi del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

    (98)  La Germania sostiene altresì che non è importante se i costi di costruzione siano ammortizzati o meno grazie al canone d'affitto, in quanto i costi di investimento rappresentano non recuperabili (sunk costs), che non hanno alcun impatto sulle future decisioni di un investitore accorto e razionale. Anche qualora i costi di investimento dovrebbero essere ammortizzati dal canone d'affitto, occorrerebbe tenere in considerazione come base gli investimenti previsti senza considerare aumenti di costi imprevisti. I costi originariamente previsti in fase di pianificazione del progetto erano pari a 215 milioni di EUR (135 milioni di EUR per la parte I del progetto «Nürburgring 2009» e 80 milioni di EUR per la parte II del progetto «Nürburgring 2009»), mentre i costi effettivi sono di 330 milioni di EUR (215 milioni di EUR per la parte I del progetto «Nürburgring 2009» e 115 milioni di EUR per la parte II del progetto «Nürburgring 2009»). Pertanto, anche un canone di affitto minimo di circa 280 milioni di EUR sarebbe sufficiente ad ammortizzare gli investimenti previsti.

    (99)  La Germania evidenzia che i fondi dovevano compensare le perdite di NG relative agli investimenti effettuati per aumentare l'attrattiva turistica del complesso del Nürburgring nell'ambito del progetto «Nürburgring 2009», il cui scopo è consistito nell'accrescere il livello di attrattiva di Nürburgring nel corso dell'intero anno e dunque sostenere economicamente la regione tedesca dell'Eifel, strutturalmente debole, attraverso il rafforzamento del settore turistico.

    (100)  La Germania fa riferimento a tale riguardo al caso C-72/91 Sloman Neptun.

    (101)  La Germania sostiene altresì che questo sistema ha lo scopo di attrarre quanti più visitatori possibile per massimizzare gli effetti macroeconomici positivi e coprire gli ingenti costi materiali sostenuti da NG (licenza piloti, licenza di grado 1 della FIA dei circuiti).

    (102)  La Germania afferma che la valutazione di NG da parte della Commissione quale impresa in difficoltà al 1o luglio 2008 non è corretta, che l'applicazione del principio dell'aiuto «una tantum» alla misura di salvataggio notificata è erronea, che l'estensione del procedimento di indagine formale non è proporzionale e le misure in causa non contengono alcun elemento di aiuto di Stato.

    (103)  A parere della Germania, l'afflusso di visitatori internazionali non è attribuibile ad alberghi e ristoranti, quanto piuttosto al circuito. La Germania conclude pertanto che le misure in oggetto non influenzano in alcun modo i flussi turistici.

    (104)  A tale riguardo la Germania fa riferimento alla decisione della Commissione nel caso SA.33728 — Finanziamento di un nuovo spazio polifunzionale a Copenaghen, considerando 33.

    (105)  A tale riguardo la Germania fa riferimento alla decisione della Commissione nei casi riguardanti l'aiuto di Stato SA.31722 — Agevolazioni fiscali per la promozione del settore sportivo ungherese, considerando 86 ss. e l'aiuto di Stato SA.33952 — Impianti di arrampicata del Deutscher Alpensverein, considerando 68.

    (106)  A tale riguardo la Germania fa riferimento al caso relativo agli aiuti di Stato SA.33168 — Uppsala Arena e SA.33729 — Finanziamento di un nuovo spazio polifunzionale a Copenaghen.

    (107)  Sentenza dell'Oberlandesgericht di Coblenza del 13.12.2012 nella causa U 73/12 Kart.

    (108)  A tale riguardo la Germania fa riferimento ai casi N 158/2010 — Museo del calcio di Dortmund e N 164/2010 — Maneggio e ippodromo di Scheibenholz, Lipsia. La Germania non prova tuttavia che il circuito sia un sito protetto in quanto monumento culturale a norma del diritto tedesco.

    (109)  La Germania adduce i seguenti argomenti: l'interesse pubblico risiede negli effetti generati sull'economia nazionale e regionale e sulla promozione di sport e cultura; che si era in presenza di un fallimento del mercato, in quanto le misure non sarebbero state possibili senza il sostegno pubblico; nei tre anni precedenti alle misure il fatturato di NG era inferiore a 100 milioni di EUR e gli aiuti inferiori a 30 milioni di EUR l'anno; l'accordo degli azionisti di NG e l'autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza di NG, avallata da una decisione ministeriale del Land, costituivano l'atto di incarico; i parametri per i computo della compensazione potevano essere desunti dai piani aziendali attualizzati. La Germania osserva inoltre che le disposizioni del SIEG sono entrate in vigore solo alla fine del 2006, che per il periodo precedente non esistevano disposizioni complementari relativamente alla forma dell'atto di incarico e che, per il periodo successivo, la classificazione di aiuto esistente risulta essere appropriata.

    (110)  GU C 6 dell'11.1.2011, pag. 6.

    (111)  A tale riguardo la Germania fa riferimento alle decisioni della Commissione relative al caso C 38/2005 Biria gruppe, considerando 93, al caso C-51/06 Arcelor Huta Warszawa, considerando 111 ss., al caso C 43/2001 Chemischen Werke Piesteritz, considerando 107 ss. nonché alla sentenza del 3 marzo 2010 nelle cause congiunte T-102/07 e T-120/07, Freistaat Sachsen/Commissione, raccolta 2010, pag. II-585, punto 218.

    (112)  Prima parte della legge tedesca sul fallimento (Insolvenzordnung, InsO).

    (113)  Il denunciante 1 ha trasmesso una lettera del tribunale competente del 29 gennaio 2014, nella quale il tribunale spiega che, in caso di amministrazione ordinaria, il tribunale fallimentare e l'amministratore fallimentare non eseguono la vendita delle attività patrimoniali, ma si limitano a controllare la procedura, cosicché, secondo il tribunale, nel quadro della vendita delle attività, non esiste fondamento a giustificazione di un'azione del tribunale fallimentare.

    (114)  I curatori fallimentari fanno riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, Seydaland, C-239/09, raccolta 2010, pag. I-13083, punto 34.

    (115)  NBG ha chiuso positivamente l'esercizio fiscale 2013 con un EBITDA (al lordo dell'affitto) di 2 920 000 EUR. Nel 2013 NGB ha versato un canone d'affitto di importo pari a 2 661 000 EUR.

    (116)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22. 3.2001, pag. 16).

    (117)  Il denunciante 3 fa riferimento alla decisione della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione della Bank Burgenland e alla sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2013, C-214/12P, C-215/12, C-223/12 P, (non ancora pubblicata nella raccolta.)

    (118)  Secondo il denunciante, l'offerta in oggetto era strutturata come segue: 1) 90 milioni di EUR in contanti alla conclusione del contratto, 2) 20 milioni di EUR al 31 marzo 2014 e 3) un importo massimo di 40 milioni di EUR quale pagamento legato ai risultati conseguiti pari al 20 % del rispettivo EBITDA annuale del complesso del Nürburgring dopo l'acquisizione da parte del denunciante 3. Il denunciante 3 si era inoltre impegnato a creare un fondo di sviluppo di 200 milioni di EUR per i comuni limitrofi al Nürburgring.

    (119)  Il denunciante 3 fa riferimento alla decisione della Commissione del 30 aprile 2008 relativa alla Bank Burgenland.

    (120)  Come si evince dalla documentazione messa a disposizione dai cedenti, il denunciante 3 è partito dal presupposto che l'acquisizione delle attività e l'inizio della gestione dell'impresa siano possibili sulla base di un bilancio in pareggio («clean balance sheet»), ovvero privo di passività od obblighi vecchi o correnti derivanti da rapporti contrattuali esistenti, che il suo obiettivo era negoziare nuovi accordi a nuove condizioni con clienti e sponsor per rifinanziare in parte i suoi investimenti, che era tuttavia emerso che tutti gli accordi relativi alla gestione del complesso del Nürburgring erano stati conclusi con un soggetto terzo (NGB) sulla base di un nuovo contratto di affitto stipulato con i cedenti e che in ultima analisi ciò avrebbe significato che il denunciante, dopo essersi aggiudicato la gara per le attività, sarebbe stato costretto, ad assumersi sia il contratto di affitto, sia alcuni altri accordi tra NBG e soggetti terzi, che altri accordi sottoscritti da NGB non gli sarebbero stati trasferiti automaticamente, tuttavia che lui avrebbe avuto l'obbligo di ottemperare ad essi, in particolare perché i cedenti gli avrebbero apparentemente richiesto di assumersi la piena responsabilità finanziaria in caso di richieste di risarcimento danni (sulla base della mancata messa a disposizione degli impianti di Nürburgring da parte di NBG) e che il denunciante 3 avrebbe pertanto dovuto modificare il proprio piano aziendale: mentre il denunciante 3 aveva inizialmente previsto di assicurare il finanziamento temporaneo, in parte, relativo all'acquisto del complesso del Nürburgring attraverso la sottoscrizione di opportuni accordi con clienti e sponsor di Nürburgring, era ora costretto a tenere conto dei contratti esistenti o quanto meno a onorarli economicamente.

    (121)  Da un lato, il denunciante 3 osserva che esistevano dubbi giustificati che Capricorn abbia potuto fornire un impegno finanziario vincolante per l'intero prezzo di acquisto il 17 febbraio 2014, termine per la presentazione delle offerte, e che i cedenti per emettere la decisione di aggiudicazione all'offerta migliore, hanno quindi atteso che Capricorn soddisfacesse tutti i criteri formali. Dall'altro, il denunciante 3 sarebbe stato in grado di offrire un impegno di finanziamento vincolante per 90 milioni di EUR, come indica la sua offerta definitiva.

    (122)  Il denunciante 3 aggiunge che anche altri offerenti, oltre a lui, hanno ricevuto informazioni sbagliate, che il denunciante 3 aveva intenzione di avviare trattative con i suoi fornitori preferiti nella primavera del 2014 per sistemare alcuni dettagli della sua offerta per l'acquisto delle attività del Nürburgring, ma che i cedenti avrebbero affermato che il contratto di fornitura della birra non poteva più essere modificato nel 2014 e che, in caso contrario, il denunciante 3 avrebbe dovuto rispondere delle richieste di risarcimento per mancato adempimento agli obblighi contrattuali di NGB nei confronti dell'attuale fornitore di birra. Secondo il denunciante 3 la sostituzione di Warsteiner con Bitburger dimostrerebbe che le informazioni da egli ricevute erano false e che è stato intenzionalmente indotto in errore.

    (123)  Il denunciante 3 sostiene che nella lettera di invito del 17 giugno 2013 veniva richiesto che si costituisse una garanzia sul pagamento del prezzo di acquisto, pagabile alla prima richiesta e rilasciata da una banca europea autorevole, che Capricorn non ha fornito una garanzia per l'intero prezzo d'acquisto e che i cedenti hanno dovuto modificare le proprie condizioni di pagamento per consentire che l'aggiudicazione dell'appalto fosse conforme ai criteri di aggiudicazione pubblicati.

    (124)  Il denunciante 3 sostiene di aver trasmesso la propria offerta in piena cognizione di causa e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di rumore.

    (125)  Il denunciante 3 fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, Stardust Marine, C-482/99, raccolta 2002, I-4397, punti 54-55, nonché alle decisioni della Commissione relative ai casi Georgsmarienhütte (GU C 199 del 14.7.2001, pag. 4), considerando 27, Flughafen Dortmund (GU C 217 del 15.9.2007, pag. 25), considerando 54-55, e N 510/2008 Alitalia.

    (126)  Il denunciante 3 fa riferimento alle decisioni della Commissione nei casi CDA del 16 dicembre 2000, considerando 117, e Biria Group del 14 dicembre 2010, considerando 79-80, nonché alla sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, Olympic Airways, T-415/05, raccolta 2010, pag. II-4749, punto 157, e alla sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, nella causa Ryanair/Commissione, T-123/09, punto 135 (non ancora pubblicata nella raccolta).

    (127)  I curatori fallimentari fanno riferimento alla decisione della Commissione del 30 aprile 2008 nel caso C-56/06 — Privatizzazione della Bank Burgenland e alla decisione della Commissione del 19 giugno 2013 nel caso SA.36197 — Privatizzazione di ANA — Aeroportos de Portugal, nonché alla comunicazione della Commissione in materia di vendita di terreni.

    (128)  Il denunciante 4 dichiara di sospettare che durante la procedura Capricorn abbia contattato diverse imprese alla ricerca di aiuto per il finanziamento della sua offerta, che in una fase iniziale della procedura Capricorn abbia descritto ai cedenti in modo falsato il sostegno finanziario di cui disponeva, che la struttura dell'azionariato di GetSpeed, detentrice di un terzo delle quote di partecipazione del consorzio Capricorn, non fosse affatto chiara, che il comitato dei creditori non sia stato completamente informato del finanziamento dell'offerta di Capricorn da parte di […] e che Capricorn abbia pubblicamente ammesso di non disporre di un finanziamento per l'investimento annunciato di 25 milioni di EUR nel patrimonio del Nürburgring. Inoltre, il comitato dei creditori non ha avuto sufficiente tempo per verificare le condizioni della conferma di finanziamento di […] relativa all'offerta di Capricorn.

    (129)  Il denunciante 4 spiega che l'offerta di [offerente 2] comprendeva un pagamento anticipato di 32,5 milioni di EUR all'inizio di aprile 2014, mentre l'offerta di Capricorn prevedeva solo i pagamenti anticipati di 5 milioni di EUR nel marzo 2014, 5 milioni di EUR nel luglio 2014 e 5 milioni di EUR nel dicembre 2014.

    (130)  Il denunciante 4 sostiene che la sua offerta prevedeva una conclusione della vendita già per l'aprile 2014, che la garanzia e la base dei pagamenti di [offerente 2] è rappresentata dalla redditività delle attività, che i membri di [offerente 2] sono imprese importanti e adeguatamente finanziate, con comprovate esperienze in materia di fusioni e acquisizioni; sostiene che per contro l'offerta di Capricorn entra in vigore non prima del 1o gennaio 2015, gli ulteriori pagamenti da parte di Capricorn saranno effettuati, inter alia, solo dopo la chiusura del procedimento di indagine sugli aiuti esistenti da parte della Commissione e delle eventuali procedure che ne possono derivare dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE, che i cedenti hanno accettato che, in caso di mancato completamento del procedimento di indagine da parte della Commissione prima del 1o gennaio 2015, sia concessa a Capricorn la possibilità di affittare le attività del Nürburgring, a partire da quel data e fino al termine del procedimento di indagine, che Capricorn è un'impresa di piccole dimensioni che dispone di un capitale limitato e ha poca esperienza in materia di fusioni e acquisizioni, con una storia recente di progetti non portati a compimento.

    (131)  Il denunciante 4 indica che [offerente 2] vanta una grande esperienza in qualità di proprietario e gestore di numerosi circuiti da corsa di grandi dimensioni, gestore di alberghi e impianti per il tempo libero, nonché organizzatore di festival e che [offerente 2] è il più importante investitore nel settore della formula 1, con investimenti effettuati in importanti case automobilistiche e imprese del tempo libero, mentre Capricorn non ha ancora maturato alcuna esperienza nella gestione di circuiti da corsa o alberghi, nell'organizzazione di festival, nella promozione del settore delle corse o nell'introduzione di prodotti sul mercato.

    (132)  Il denunciante 4 sottolinea che [offerente 2] ha avuto meno possibilità di contatto con i cedenti di Capricorn, che il termine per la presentazione definitiva dell'offerta è stato dapprima prorogato dall'11 dicembre 2013 al 17 febbraio 2014 e poi all'11 marzo 2014, alcune ore dopo l'arrivo dell'offerta di Capricorn, e che a [offerente 2] non è stata data la possibilità di aumentare o modificare la propria offerta.

    (133)  Il flusso di cassa di Capricorn di NBG per l'anno 2014 (EUR 6 milioni) e [offerente 2] l' «earn-out» - pagamenti per gli anni 2015-2017 (EUR 15 milioni) dipendono dal successo dei rispettivi business operativi. Nel caso di [offerente 2], il venditore non può, contrariamente a Capricorn, influenzare tale business.

    (134)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

    (135)  Risultato al lordo delle imposte (Earnings before taxes — EBT)

    (136)  Aumento delle perdite essenzialmente dovuto a un sensibile aumento delle spese per le manifestazioni, da 21,2 milioni di EUR nel 2005 a 44,0 milioni di EUR nel 2006.

    (137)  Sentenza della Corte del 3 marzo 2010, Stato libero della Sassonia/Commissione, T-102/07, e MB Immobilien e MB Sistema/Commissione, T-120/07, raccolta 2010, pag. II-585, punto 106.

    (138)  Decisione della Commissione C 38/2007 Arbel Fauvet Rail (GU L 238 del 5.9.2008, pag. 27), confermata con sentenza del Tribunale del 12 maggio 2011, T-267/08 e T-279/08, raccolta 2011, pag. II-1999, punto 141; decisione della Commissione nel caso C 27/2010 United Textiles (GU L 279 del 12.10.2012, pag. 30).

    (139)  Parere della Corte dei conti del Land della Renania-Palatinato del 15 giugno 2010, parte I, pag. 14.

    (140)  Cfr. la nota precedente.

    (141)  Parere della Corte dei conti del Land della Renania-Palatinato del 15 giugno 2010, parte I, pag. 15.

    (142)  Parere della Corte dei conti del Land della Renania-Palatinato del 15 giugno 2010, parti I e II.

    (143)  Cfr. descrizione della RIM alla pagina web http://test.isb.rlp.de/de/die-isb/beteiligungen/rheinland-pfaelzische-gesellschaft-fuer-immobilien-und-projektmanagement/

    (144)  Sentenza della Corte del 24 marzo 2011, Stato libero di Sassonia, Aeroporto di Lipsia/Halle e altri/Commissione, T-443/08 e T-455/08, raccolta 2011, pag. II-1311, confermata, in seguito al ricorso, dalla sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commissione, C-288/11 P (non ancora pubblicata nella raccolta).

    (145)  C 53/2002 Space Park Development.

    (146)  SA.35440 Arena Jena. Per quanto riguarda le infrastrutture sportive per professionisti, cfr. SA.31722 Regime di sgravi fiscali ungherese. In merito alla gestione dei centri sportivi destinati al pubblico che richiedono il pagamento di un biglietto di ingresso, cfr. SA.33952 sugli impianti di arrampicata del Deutscher Alpensverein.

    (147)  SA.33618 Uppsala arena; SA.35135 Arena Erfurt; SA.35440 Arena Jena.

    (148)  N 118/2000 Support to professional sport clubs.

    (149)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, Italia/Commissione («ALFA Romeo»), C-305/89, raccolta 1991, I-1603, punti 18 e 19; sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998, Cityflyer Express Ltd/Commissione, causa T-16/96, Raccolta 1998, pag. II-757, punto 51; sentenza del Tribunale di primo grado del 21 gennaio 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH e Lech-Stahlwerke GmbH/Commissione, T-129/95, T-2/96 e T-97/96, raccolta 1999, pag. II-17, punto 104; sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, Land Burgenland e Repubblica d'Austria/Commissione, T-268/08 e T-281/08, raccolta 2012, pag. II-0000, punto 48.

    (150)  Sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2013, Bouygues SA e Bouygues Télécom SA/Commissione, C-399/10 P e C-401/10 P (non ancora pubblicata nella raccolta); sentenza del Tribunale di primo grado del 15 settembre 1998, BP Chemicals/Commissione, T-11/95, raccolta 1998, pag. II-3235, punto 171.

    (151)  Per transazione pari-passu si intende una transazione condotta alle stesse condizioni (e dunque con lo stesso livello di rischio e benefici) da enti pubblici e soggetti economici privati.

    (152)  I prestiti concessi dai soci di minoranza di MSR (Geisler & Trimmel: […] milioni di EUR; Weber: […] milioni di EUR; entrambi senza garanzie a un tasso di interesse del […] %), non sono pertinenti, perché queste imprese hanno realizzato la costruzione delle infrastrutture e, in quanto partecipanti che hanno interessi propri, non possono essere prese in considerazione.

    (153)  Il progetto «Erlebnisregion Nürburgring» comprendeva anche un albergo.

    (154)  Scenario di base (né pessimistico, né ottimistico).

    (155)  Risultati per il periodo 2010-2030.

    (156)  Scenario pessimistico

    (157)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

    (158)  Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

    (159)  Cfr. la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

    (160)  Cfr. il rapporto annuale della Corte dei conti del Land Renania-Palatinato, pagg. 3 e 4, consultabile alla pagina web http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/4741-15.pdf.

    (161)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

    (162)  L'aiuto è pari al seguente importo (in milioni di euro): 1,6 + 12 + (12,3/2) – [0 + 5+ (11,5/2)] = 9.

    (163)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1993, Italia/Commissione, C-364/90, raccolta 1993, I-2097, punto 20.

    (164)  In questo contesto occorre evidenziare che il Landkreis di Ahrweiler non è neanche indicato come regione assistita nella carta degli aiuti regionali 2007-2013.

    (165)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973, Commissione/Repubblica federale di Germania, C-70/72, raccolta. 1973, pag. 813, punto 13.

    (166)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, C-278/92, C-279/92 und C-280/92, raccolta 1994, pag. I-4103, punto 75.

    (167)  Cfr. la sentenza della Corte del 17 giugno 1999, Regno del Belgio/Commissione, C-75/97, raccolta 1999, pag. I-30671, punti 64-65.

    (168)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

    (169)  Secondo le indicazioni della Germania, la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese è avvenuta in data 22 maggio 2014.

    (170)  Dal 1o novembre 2012 NG, MSR e CMHN sono oggetto di procedura di liquidazione o insolvenza. Ai sensi del diritto tedesco con l'apertura della procedura di liquidazione/insolvenza cambia l'oggetto sociale dell'impresa: l'impresa non svolge più le sue attività, ma diviene un entità incaricata della liquidazione, ed è radiata ai sensi del diritto tedesco; fino alla conclusione della procedura di insolvenza/liquidazione l'impresa utilizza le attività secondo il principio della sana gestione finanziaria.

    (171)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione («Merco»), C-42/93, raccolta 1994, I-4175.

    (172)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 1986, Commissione/Belgio, C-22/84, raccolta 1986, 89.

    (173)  Sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2003, Repubblica italiana e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione delle Comunità europee, C-328/99 e C-399/00, raccolta 2003 I-4035.

    (174)  Decisione della Commissione del 17 settembre 2008, aiuti di Stato N 321/2008, N 322/2008 e N 323/2008 — Grecia — Vente de certains actifs d'Olympic Airlines/Olympic Airways Services; decisione della Commissione del 12 novembre 2008, aiuti di Stato N 510/2008 — Italia — Alienazione di attività dell'Alitalia; decisione della Commissione del 4 aprile 2012, SA.34547 — Francia — Reprise des actifs du groupe SERNAM dans le cadre de son redressement judiciaire.

    (175)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 2012, Ryanair Ltd./Commissione, T-123/09, ECLI:EU:T:2012:164.

    (176)  Sentenza della Corte federale del lavoro tedesca (Bundesarbeitsgerichts, BAG) del 19 dicembre 2013 (6 AZR 790/12); Sentenza del BAG del 20 marzo 2003 (8 AZR 97/02).

    (177)  Sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, Seydaland, C-239/09, raccolta 2010, pag. I-13083, punto 34.

    (178)  Il passaggio corrispondente della prima versione del contratto di acquisto stabilisce quanto segue: «L'offerente è consapevole del fatto che è attualmente in corso un procedimento di indagine presso la Commissione europea che ha per oggetto l'ammissibilità degli aiuti concessi al Nürburgring e il loro possibile recupero. I cedenti sono in contatto regolare con i pertinenti servizi della Commissione e mirano a ottenere una decisione formale, che stabilisca che la Commissione europea non ordinerà il recupero degli aiuti dall'acquirente. Sono aperti a una discussione costruttiva con l'acquirente in merito al modo in cui le parti intendono procedere in tali circostanze in relazione alla cessione delle attività del complesso del Nürburgring singolarmente o in toto e a un possibile periodo di transizione fino all'approvazione di una decisione definitiva da parte dalla Commissione.»

    (179)  L'offerta di [offerente 2] prevedeva in particolare che il prezzo di acquisto proposto sarebbe stato pagato solo dopo l'adozione di una decisione esecutiva della Commissione che escludesse il recupero degli aiuti presso l'acquirente delle attività. L'offerta di [offerente 3] comprendeva una clausola secondo cui l'acquirente poteva rinunciare a propria discrezione all'acquisto anche in presenza di una decisione della Commissione.

    (180)  La parte in questione del documento del 17 dicembre 2013 recita quanto segue: «For the sake of clarity, offers handed in after that timeline will, in principle, also be considered provided that the terms of the offer qualify for the further process. Any disadvantage caused by the delay will not be compensated for and will have to be fully borne by the investor. Please note that the Vendors may choose the parties which will qualify for the further process shortly after the updated timeline ends.»

    (181)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

    (182)  Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).


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