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Document 32015R1062
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1062 of 2 July 2015 amending Council Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1062 della Commissione, del 2 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1062 della Commissione, del 2 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
GU L 174 del 3.7.2015, p. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1062 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Consiglio, sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha deciso di aggiungere un'entità e sei persone all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare l'allegato V. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
l'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
a) |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «C. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:
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b) |
la voce seguente è aggiunta all'elenco «D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:
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