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Document 32015R0387

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/387 della Commissione, del 5 marzo 2015 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 65 del 10.3.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/387/oj

10.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/387 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice-NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio elettrico che consiste in un contenitore di metallo cilindrico nel quale è incorporata una lampada che emette una radiazione ultravioletta (UV) e un modulo elettronico con indicatori luminosi che segnalano lo stato dell'apparecchio. La potenza della luce UV varia da 14 a 39 W. L'apparecchio è alimentato con una tensione normale di 220 V.

Esso è destinato ad essere utilizzato per la depurazione fotochimica dell'acqua. La depurazione è effettuata tramite l'emissione di radiazioni UV nell'acqua che passa attraverso l'apparecchio, distruggendo così i batteri, i virus e gli altri microrganismi in essa contenuti. L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato a livello domestico, medico o industriale.

8421 21 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8421 e 8421 21 00.

L'apparecchio ha la funzione di depurazione dell'acqua, che è una funzione descritta alla voce 8421. Il fatto che i batteri, i virus e gli altri microrganismi non siano fisicamente separati ma distrutti non esclude la classificazione sotto tale voce. Questa voce comprende tutti i tipi di filtri o depuratori [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8421, punto II)]. La classificazione sotto la voce 8543 come macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove, è pertanto esclusa.

L'apparecchio deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 8421 21 00 quale apparecchio per filtrare o depurare l'acqua.


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