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Document 32015R0232

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/232 della Commissione, del 13 febbraio 2015 , che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva composti di rame Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 39, 14.2.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/232/oj

14.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/232 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2015

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva composti di rame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/37/CE della Commissione (2) ha incluso i composti di rame come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) a condizione che gli Stati membri interessati garantiscano che il notificante, su richiesta del quale i composti di rame sono stati inseriti in tale allegato, fornisca ulteriori informazioni di conferma sul rischio da inalazione e sulla valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio e per il suolo e l'acqua.

(2)

Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Il notificante ha presentato, entro i termini previsti, allo Stato membro relatore, la Francia, informazioni supplementari sotto forma di studi sul rischio da inalazione e sulla valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio e per il suolo e l'acqua.

(4)

La Francia ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. L'8 giugno 2012 essa ha presentato la sua valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità».

(5)

La Commissione ha consultato l'Autorità, la quale ha presentato il suo parere sulla valutazione del rischio dei composti di rame il 22 maggio 2013 (5).

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sul rapporto di riesame relativo ai composti di rame.

(7)

Alla luce delle informazioni supplementari fornite dal notificante, la Commissione ha ritenuto che le ulteriori informazioni di conferma richieste non fossero state fornite integralmente e che, in particolare, la disposizione specifica della parte A, riga 277, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, riguardante i programmi di monitoraggio della contaminazione da rame, non sia sufficiente per trarre conclusioni sulla valutazione del rischio ambientale.

(8)

Si conferma che la sostanza attiva composti di rame va considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare, è opportuno esigere che il notificante presenti alla Commissione, all'Autorità ed agli Stati membri un programma di monitoraggio per le zone in cui la contaminazione da rame del suolo e dell'acqua (compresi i sedimenti) costituisce o può diventare un problema, al fine di verificare se sono necessarie ulteriori limitazioni dell'impiego per impedire qualsiasi effetto ambientale inaccettabile. Dovrebbero essere presentati anche i risultati di tale programma di monitoraggio.

(9)

I tenori massimi di alcuni metalli pesanti fissati nella parte A, riga 277, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono stati indicati per errore con un'unità di misura errata rispetto a quelli fissati nelle rispettive specifiche FAO. È quindi opportuno rettificare il tenore massimo fissato nell'allegato di tale regolamento di esecuzione.

(10)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti composti di rame.

(12)

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti composti di rame, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe scadere entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione(UE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti composti di rame come sostanza attiva entro il 6 settembre 2015.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade il 6 settembre 2016.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2009/37/CE della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 23).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance Copper (I), copper (II) variants namely copper hydroxide, copper oxychloride, tribasic copper sulfate, copper (I) oxide, Bordeaux mixture (Conclusioni sull'esame inter pares della valutazione del rischio, come antiparassitario, dei dati di conferma forniti per la sostanza attiva varianti di rame (I e II), cioè idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame tribasico, ossido di rame (I), poltiglia bordolese). EFSA Journal 2013;11(6):3235, 40 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3235. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 277 relativa alla sostanza attiva composti di rame è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune,

numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«277

Composti di rame:

 

 

1o dicembre 2009

31 gennaio 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come battericida e fungicida.

PARTE B

Nel valutare le domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti rame per impieghi diversi dall'applicazione sui pomodori nelle serre, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e provvedono affinché le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio di detta autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui composti di rame, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata il 23 gennaio 2009 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità dovrà essere confrontato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico;

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e accertano che le condizioni d'impiego prescrivano l'uso di dispositivi di protezione personale adeguati, se del caso;

alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. Se del caso dovranno essere applicate misure di attenuazione dei rischi individuati, ad esempio zone cuscinetto;

alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, siano le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione.

I notificanti presentano alla Commissione, all'Autorità ed agli Stati membri un programma di monitoraggio per le zone vulnerabili in cui la contaminazione da rame del suolo e dell'acqua (compresi i sedimenti) costituisce o può diventare un problema.

Tale programma di monitoraggio va presentato entro il 31 luglio 2015. I risultati provvisori del programma di monitoraggio vanno presentati in una relazione provvisoria allo Stato membro relatore, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2016. I risultati finali vanno presentati entro il 31 dicembre 2017.»

Idrossido di rame

N. CAS 20427-59-2

N. CIPAC 44.305

Idrossido di rame (II)

≥ 573 g/kg

Ossicloruro di rame

N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7

N. CIPAC 44.602

Ossicloruro di rame

≥ 550 g/kg

Ossido di rame

N. CAS 1317-39-1

N. CIPAC 44.603

Ossido di rame

≥ 820 g/kg

Poltiglia bordolese

N. CAS 8011-63-0

N. CIPAC 44.604

Non attribuito

≥ 245 g/kg

Solfato di rame tribasico

N. CAS 12527-76-3

N. CIPAC 44.306

Non attribuito

≥ 490 g/kg

Le seguenti impurezze presentano problemi tossicologici e non devono superare i livelli sottoindicati (espressi in g/g):

 

piombo tenore massimo di rame 0,0005 g/g;

 

cadmio tenore massimo di rame 0,0001 g/g;

 

arsenico tenore massimo di rame 0,0001 g/g.


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