EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0670

Decisione di esecuzione (UE) 2015/670 della Commissione, del 27 aprile 2015, relativa alla conformità dei tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2015) 2635] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2015/2635

GU L 110 del 29.4.2015, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/670/oj

29.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/670 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2015

relativa alla conformità dei tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

[notificata con il numero C(2015) 2635]

(I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, estone, greca, inglese, croata, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione (2) istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4).

(2)

La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (5) fissa gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica, per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.

(3)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 la Commissione valuta i tassi unitari del 2015 per le zone di tariffazione presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1o giugno 2014, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(4)

La Commissione ha effettuato la sua valutazione relativa ai tassi unitari con il sostegno dell'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, e dell'Ufficio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari fornite dagli Stati membri entro il 1o giugno 2014, nonché le informazioni pertinenti presentate come parte dei piani di prestazione. La valutazione ha tenuto conto anche delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari per il 2015 per i servizi di rotta, tenutasi il 25 e 26 giugno 2014 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni da parte degli Stati membri per i tassi unitari a seguito di contatti successivi tra la Commissione, l'organo di valutazione delle prestazioni e gli Stati membri interessati. Inoltre, la valutazione dei tassi unitari per il 2015 è stata redatta sulla base della relazione dell'organo di valutazione delle prestazioni relativa ai piani di prestazione per il secondo periodo di riferimento, che è stata presentata alla Commissione il 7 ottobre 2014 e successivamente aggiornata il 15 dicembre 2014.

(5)

Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari per il 2015 per le zone tariffarie presentati da Regno Unito, Irlanda, Bulgaria, Romania, Cipro, Grecia, Malta, Croazia, Repubblica ceca, Slovenia, Ungheria, Polonia, Lituania, Danimarca, Svezia, Estonia, Finlandia, Lettonia, Portogallo e Spagna sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(6)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati di tale constatazione.

(7)

La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lascia impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.

(8)

Dato che i piani di prestazione per il secondo periodo di riferimento non sono stati adottati prima del 1o novembre 2014, si ricorda che, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 391/2013, gli Stati membri sono tenuti a ricalcolare i tassi unitari per le zone tariffarie per il 2015, all'occorrenza sulla base dei piani di prestazione finali adottati, e ad applicare tali tassi ricalcolati quanto prima possibile nel corso del 2015, nonché a riportare qualsiasi differenza dovuta all'applicazione temporanea dei tassi unitari di cui alla presente decisione nel calcolo dei tassi unitari per il 2016.

(9)

Il comitato per il cielo unico non ha espresso un parere. È stato ritenuto necessario un atto di esecuzione e il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di appello,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie che figurano nell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).

(3)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (GU L 196 del 31.3.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).


ALLEGATO

 

Zona tariffaria:

Tassi unitari di rotta per il 2015 in valuta nazionale (1) (codice ISO)

1

Bulgaria

60,40 BGN

2

Croazia

351,00 HRK

3

Cipro

36,91 EUR

4

Repubblica ceca

1 204,05 CZK

5

Danimarca

471,12 DKK

6

Estonia

31,10 EUR

7

Finlandia

56,23 EUR

8

Grecia

38,38 EUR

9

Ungheria

11 197,73 HUF

10

Irlanda

29,60 EUR

11

Lettonia

27,58 EUR

12

Lituania

46,82 EUR

13

Malta

22,33 EUR

14

Polonia

143,89 PLN

15

Portogallo — Lisbona

37,13 EUR

16

Romania

164,60 RON

17

Slovenia

68,36 EUR

18

Spagna Canarie

58,36 EUR

19

Spagna continentale

71,69 EUR

20

Svezia

609,06 SEK

21

Regno Unito

73,11 GBP


(1)  I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 e applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.


Top