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Document 32014R1343

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 363 del 18.12.2014, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1343/oj

18.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/75


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1343/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 951/2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (2).

(2)

Visto il ritardo registrato nell'avvio dei programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato, la fase di attuazione dei progetti è stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione (3). Occorre quindi adeguare di conseguenza la fase di chiusura e le disposizioni pertinenti.

(3)

Dovrebbe essere prevista una clausola che consenta alla Commissione di approvare la proroga del periodo di esecuzione di un programma operativo congiunto, su richiesta motivata del comitato di monitoraggio congiunto, a fronte di necessità o circostanze impreviste e debitamente giustificate.

(4)

Un trattamento efficace delle irregolarità è di fondamentale importanza per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e rispettare il principio di una sana gestione finanziaria dei programmi. In quest'ottica, e dato che le rettifiche finanziare sono il principale strumento utilizzato per correggere le irregolarità riguardanti le spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente, nel regolamento (CE) n. 951/2007 dovrebbero essere introdotte disposizioni pertinenti sulle rettifiche finanziarie.

(5)

Per garantire la certezza del diritto ai paesi partecipanti, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie effettuate dalle autorità di gestione congiunte, nel rispetto dei principi di pari trattamento, trasparenza e proporzionalità.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 951/2007.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 951/2007 è così modificato:

1.

È inserito il seguente articolo 26 bis:

«Articolo 26 bis

Rettifiche finanziarie effettuate dall'autorità di gestione congiunta

1.   Spetta anzitutto all'autorità di gestione congiunta prevenire e accertare le irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi.

L'autorità di gestione congiunta procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle singole irregolarità individuate nell'ambito dei progetti o dell'assistenza tecnica. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo dell'Unione a un progetto o all'assistenza tecnica. L'autorità di gestione congiunta tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria e apporta una rettifica finanziaria proporzionata. I criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare le rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione possono essere quelli adottati in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 (5), in particolare l'articolo 144, nonché quelli contenuti nella decisione della Commissione del 19 dicembre 2013 (6). L'autorità di gestione congiunta inserisce le rettifiche finanziarie nei conti annuali dell'esercizio contabile nel quale è decisa la soppressione.

2.   Il contributo dell'Unione soppresso a norma del paragrafo 1 può essere riutilizzato nell'ambito del programma in questione, alle condizioni di cui al paragrafo 3. La riassegnazione delle risorse di questi programmi deve essere conforme, tra l'altro, agli articoli 7, 13, 18 e 43.

3.   Il contributo soppresso a norma del paragrafo 1 non può essere riutilizzato per il progetto oggetto di rettifica finanziaria o per progetti selezionati mediante inviti a presentare proposte.

2.

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

La relazione finale sull'attuazione del programma operativo congiunto comprende mutatis mutandis gli stessi elementi delle relazioni annuali, compresi gli allegati, per tutta la durata del programma. Essa viene presentata entro il 30 giugno 2017 per i programmi la cui fase di attuazione è stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 ed entro il 30 giugno 2016 per i programmi la cui fase di attuazione si conclude il 31 dicembre 2014.»

.

3.

L'articolo 43 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il periodo di esecuzione di ciascun programma operativo congiunto inizia non prima della data di adozione del programma operativo congiunto da parte della Commissione e termina al più tardi il 31 dicembre 2017.»

;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal seguente:

«c)

una fase di chiusura finanziaria del programma operativo congiunto, che comprende la chiusura finanziaria di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma, la valutazione ex post del programma, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione. Questa fase si conclude entro il 31 dicembre 2017.»

;

c)

è aggiunto un nuovo paragrafo 3:

«3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Commissione può approvare la proroga del periodo di esecuzione di un programma operativo congiunto, su richiesta motivata del comitato di monitoraggio congiunto, a fronte di necessità o circostanze impreviste e debitamente giustificate. In tal caso, non si applicano i termini per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 32.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 210 del 10.8.2007, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 118 del 6.5.2011, pag. 1.)

(4)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(5)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(6)  Decisione della Commissione del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici [C(2013) 9527].»


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