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Document 32014R0687

Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza dell'aviazione, l'equivalenza delle norme di sicurezza e misure di sicurezza delle merci e della posta Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 182 del 21.6.2014, p. 31–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/687/oj

21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 687/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza dell'aviazione, l'equivalenza delle norme di sicurezza e misure di sicurezza delle merci e della posta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (2) ha dimostrato la necessità di apportare modifiche alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni.

(2)

È necessario chiarire, armonizzare o semplificare determinate misure specifiche in materia di sicurezza dell'aviazione al fine di migliorare la certezza del diritto, in modo da evitare interpretazioni divergenti della normativa e garantire ulteriormente una migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

(3)

Le modifiche interessano l'applicazione di un numero limitato di misure relative agli articoli proibiti, ai controlli di sicurezza effettuati su merci, posta, forniture di bordo e per l'aeroporto.

(4)

In conformità al regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (3), è necessario che la Commissione riconosca l'equivalenza delle norme di sicurezza aerea dei paesi terzi e di altri paesi e territori ai quali non si applica il titolo VI del TFUE a condizione che i criteri stabiliti in tale regolamento siano soddisfatti.

(5)

La Commissione ha verificato che gli aeroporti situati nelle isole di Guernsey, Man e Jersey soddisfano i criteri indicati nella parte E dell'allegato al regolamento (CE) n. 272/2009.

(6)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 elenca nel proprio allegato i paesi terzi e gli altri paesi e territori ai quali non si applica il titolo VI del TFUE e che si ritiene che applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme di base comuni istituite dal regolamento (CE) n. 272/2009.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) e il regolamento (UE) n. 185/2010 stabiliscono requisiti di sicurezza simili per i soggetti che operano nella catena logistica di merci e posta.

(8)

I requisiti di sicurezza per il programma di agenti regolamentati e mittenti conosciuti per la sicurezza dell'aviazione civile definito nel regolamento (UE) n. 185/2010 e per il programma doganale di operatore economico autorizzato di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 dovrebbero essere ulteriormente allineati al fine di consentire il riconoscimento reciproco per favorire l'industria interessata e le autorità statali e al tempo stesso mantenere gli attuali livelli di sicurezza.

(9)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 5 lettera o) dell'allegato si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il punto 10, lettera b) e il punto 11, lettera b) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o marzo 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1)

il capitolo 1 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 1.0.5:

«1.0.5.

I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, in una decisione distinta della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica il titolo VI del suddetto trattato.»;

b)

il punto 1.3.1.7 è soppresso;

c)

è aggiunto il seguente punto 1.6:

«1.6.   ARTICOLI PROIBITI

1.6.1.   A persone diverse dai passeggeri non è consentito trasportare nelle aree sterili gli articoli elencati nell'appendice 1-A.

1.6.2.   Può essere concessa una deroga in merito al punto 1.6.1 a condizione che la persona sia autorizzata a trasportare articoli proibiti nelle aree sterili per l'espletamento di compiti essenziali per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali o degli aeromobili o per lo svolgimento delle proprie mansioni in volo.

1.6.3.   Per consentire il riconcilio della persona autorizzata a trasportare uno o più articoli elencati nell'appendice 1-A con l'articolo trasportato:

a)

la persona deve possedere un'autorizzazione e portarla con sé. L'autorizzazione è indicata sul tesserino di riconoscimento che autorizza l'accesso alle aree sterili o su una dichiarazione scritta separata. L'autorizzazione indica l'articolo o gli articoli che possono essere trasportati, riportando la categoria o l'articolo specifico. Se l'autorizzazione è indicata sul tesserino di riconoscimento, deve essere riconoscibile in funzione della “necessità di sapere”; oppure

b)

nei punti di controllo di sicurezza deve essere in funzione un sistema che indica quali persone sono autorizzate a trasportare determinati articoli e che riporta la categoria o l'articolo specifico.

Il riconcilio è effettuato prima che la persona sia autorizzata a trasportare l'articolo o gli articoli in questione nelle aree sterili o a bordo dell'aeromobile o su richiesta di persone che svolgono sorveglianza o pattugliamento di cui al punto 1.5.1, lettera c).

1.6.4.   Gli articoli elencati nell'appendice 1-A possono essere conservati nelle aree sterili a condizione che ciò avvenga in condizioni di sicurezza. Gli articoli di cui alle lettere c), d) ed e) dell'appendice 4-C possono essere conservati nelle aree sterili a condizione che non siano accessibili ai passeggeri.»;

d)

è aggiunta la seguente appendice 1-A:

«APPENDICE 1-A

PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI

ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI

a)

pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:

armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,

pistole giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere,

componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento,

armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere,

pistole lanciarazzi e pistole per starter,

archi, balestre e frecce,

lanciarpioni e fucili subacquei,

fionde e catapulte;

b)

dispositivi per stordire –— dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:

dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica,

strumenti per stordire e sopprimere gli animali,

sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;

c)

sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:

munizioni,

detonatori e inneschi,

detonatori e micce,

riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,

mine, granate e altri materiali militari esplosivi,

fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici,

candelotti e cartucce fumogene,

dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici;

d)

eventuali altri articoli in grado di venir utilizzati per provocare ferite gravi e che non sono di solito utilizzati nelle aree sterili, ad esempio attrezzature per arti marziali, spade, sciabole ecc.»;

2)

il capitolo 3 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 3.0.6:

«3.0.6.

I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, in una decisione distinta della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica il titolo VI del suddetto trattato.»;

b)

il punto 3.2.1.1, è sostituito dal seguente:

«3.2.1.1.

Indipendentemente dal punto in cui un aeromobile è parcheggiato in un aeroporto, ognuna delle sue porte esterne è protetta dall'accesso non autorizzato come segue:

a)

garantendo che coloro che cercano di accedere all'aeromobile senza esserne autorizzati siano immediatamente intercettati; oppure

b)

mantenendo chiuse le sue porte esterne. Quando l'aeromobile si trova in una parte critica, le porte esterne che non sono accessibili dal suolo si considerano chiuse se i mezzi di accesso sono stati rimossi e posti a sufficiente distanza dall'aeromobile da impedirne ragionevolmente l'accesso; oppure

c)

disponendo di strumenti elettronici che individuano immediatamente un tentativo di accesso non autorizzato; oppure

d)

disponendo di un sistema di accesso elettronico mediante tesserino di riconoscimento aeroportuale a tutte le porte che conducono direttamente al ponte di imbarco passeggeri, adiacente a una porta di aeromobile aperta, che consente solo l'accesso di persone che siano formate in conformità al punto 11.2.3.7. Tali persone devono garantire che sia impedito l'accesso non autorizzato, durante il loro uso della porta.»;

c)

l'appendice 3-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 3-B

SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI.

Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili, i seguenti paesi terzi, nonché gli altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applica il titolo VI di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni:

 

Stati Uniti d'America

 

Isole Færøer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isola di Man

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

3)

il capitolo 4 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 4.0.5:

«4.0.5.

I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, in una decisione distinta della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica il titolo VI del suddetto trattato.»;

b)

l'appendice 4-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 4-B

PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI.

Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano, i seguenti paesi terzi, nonché gli altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applica il titolo VI di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni:

 

Stati Uniti d'America

 

Isole Færøer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isola di Man

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

4)

il capitolo 5 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 5.0.5:

«5.0.5.

I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, in una decisione distinta della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica il titolo VI del suddetto trattato.»;

b)

l'appendice 5-A è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 5-A

BAGAGLIO DA STIVA

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI.

Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili, i seguenti paesi terzi, nonché gli altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applica il titolo VI di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni:

 

Stati Uniti d'America

 

Isole Færøer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isola di Man

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

5)

il capitolo 6 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 6.0.3:

«6.0.3.

I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, in una decisione distinta della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica il titolo VI del suddetto trattato.»;

b)

il punto 6.3.1.2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

L'autorità competente, o un validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE che agisce a suo nome, esamina il programma di sicurezza e procede successivamente ad una verifica in loco dei siti specificati al fine di accertare se il richiedente soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e relativi provvedimenti attuativi.

Ad eccezione dei requisiti di cui al punto 6.2, un esame del sito del richiedente da parte delle autorità doganali competenti, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1) è considerata una verifica in loco se abbia effettivamente avuto luogo non più di 3 anni prima della data in cui il richiedente chiede l'approvazione come agente regolamentato. Il richiedente mette a disposizione il certificato OEA e la pertinente valutazione delle autorità doganali ai fini di un'ulteriore ispezione.

(1)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).»"

c)

al punto 6.3.1.4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Fatta eccezione per i requisiti di cui al punto 6.2, un esame del sito dell'agente regolamentato da parte dell'autorità doganale competente, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93, è considerato una verifica in loco.»;

d)

il punto 6.3.1.5 è sostituito dal seguente:

«6.3.1.5.

Se l'autorità competente ritiene che l'agente regolamentato non ottemperi più ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e relativi provvedimenti attuativi, ritira lo status di agente regolamentato per i siti specificati.

Se il soggetto non è più titolare di un certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, o il certificato OEA è sospeso per non conformità all'articolo 14 duodecies di tale regolamento, l'autorità competente adotta le misure appropriate per accertarsi che l'agente regolamentato ottemperi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008.

Il soggetto informa l'autorità competente di eventuali modifiche inerenti al suo certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Subito dopo il ritiro, e in ogni caso entro 24 ore, l'autorità competente provvede affinché il cambio di status dell'ex agente regolamentato venga indicato nella ”Banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica”.»;

e)

è aggiunto il seguente punto 6.3.1.8:

«6.3.1.8.

L'autorità competente mette a disposizione dell'autorità doganale tutte le informazioni relative allo status di un agente regolamentato che potrebbero essere pertinenti in relazione alla titolarità di un certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Ciò comprende le informazioni relative a nuove approvazioni di agenti regolamentati, ritiro di status di agente regolamentato, riconvalida e ispezioni, verifiche previste e risultati di tali valutazioni.

Entro e non oltre il 1o marzo 2015 sono stabilite le modalità per lo scambio di informazioni tra l'autorità nazionale competente e le autorità doganali.»;

f)

il punto 6.3.2.3 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.3

L'agente regolamentato assicura che le spedizioni per le quali non sono stati effettuati in precedenza tutti i controlli di sicurezza richiesti siano:

a)

controllate (screened) in conformità al punto 6.2; oppure

b)

accettate per stoccaggio sotto la responsabilità esclusiva dell'agente regolamentato, non identificabili come spedizioni destinate ad essere trasportate su un aeromobile prima della selezione, e selezionate autonomamente senza alcun intervento del mittente o di persona o soggetto diversi da quelli designati e formati dall'agente regolamentato a tale scopo.

La lettera b) si applica esclusivamente se il mittente non può prevedere che la spedizione venga trasportata per via aerea.»;

g)

il punto 6.3.2.6, lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

la ragione per la quale è stato rilasciato lo status di sicurezza, specificando:

“KC”, a significare ricevuto da un mittente conosciuto (known consignor), oppure

“AC”, a significare ricevuto da un mittente responsabile (account consignor), oppure

“RA”, a significare selezionato da un agente regolamentato (regulated agent), oppure

gli strumenti o le modalità di controllo utilizzati, oppure

i motivi per dispensare la spedizione dal controllo;»

h)

il punto 6.4.1.2 è sostituito dal seguente:

«6.4.1.2.

L'autorità competente di ogni Stato membro definisce nel proprio programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, le competenze per l'attuazione della procedura seguente sull'approvazione dei mittenti conosciuti:

a)

l'interessato inoltra la domanda di approvazione all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trova il suo sito.

Al richiedente viene fornita la “Guida per mittenti conosciuti” contenuta nell'appendice 6-B e la “checklist di convalida per mittenti conosciuti” contenuta nell'appendice 6-C;

b)

l'autorità competente, o il validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE che agisce a suo nome, procede ad una verifica in loco dei siti specificati al fine di accertare se il richiedente ottemperi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e relativi provvedimenti attuativi.

Al fine di valutare se il richiedente ottemperi ai suddetti requisiti l'autorità competente, o il validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE che agisce a suo nome, si avvale della “checklist di convalida per mittenti conosciuti” contenuta nell'appendice 6-C. Tale checklist contiene una dichiarazione di impegni che viene sottoscritta dal rappresentante legale del richiedente o dalla persona responsabile della sicurezza nel sito.

Una volta completata la checklist di convalida le informazioni in essa contenute devono essere trattate come informazioni classificate.

La dichiarazione firmata viene conservata dall'autorità competente interessata o dal validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE e messa a disposizione su richiesta dell'autorità competente interessata;

c)

un esame del sito del richiedente da parte delle autorità doganali competenti, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, è considerato una verifica in loco se abbia effettivamente avuto luogo non più di 3 anni prima della data in cui il richiedente chiede l'approvazione come mittente conosciuto. In tali casi, il richiedente deve completare le informazioni richieste nella prima parte della “checklist di convalida per mittenti conosciuti” contenuta nell'appendice 6-C e le trasmette all'autorità competente assieme alla dichiarazione di impegni che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del richiedente o dalla persona responsabile della sicurezza nel sito.

Il richiedente mette a disposizione il certificato OEA e la pertinente valutazione delle autorità doganali ai fini di un'ulteriore ispezione.

La dichiarazione firmata viene conservata dall'autorità competente interessata o dal validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE e messa a disposizione su richiesta dell'autorità competente interessata;

d)

se l'autorità competente reputa soddisfacenti le informazioni di cui alle lettere a) e b) o a) e c), a seconda dei casi, provvede a registrare le coordinate del mittente nella “Banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica” entro il successivo giorno lavorativo. Quando effettua la registrazione nella banca dati l'autorità competente attribuisce ad ogni sito riconosciuto un codice alfanumerico identificativo unico nel formato standard.

Se l'autorità competente non ritiene adeguate le informazioni trasmesse conformemente alle lettere a) e b) o a) e c), a seconda dei casi, ne notifica immediatamente le ragioni al soggetto che ha richiesto l'approvazione come mittente conosciuto;

e)

un mittente conosciuto non viene considerato riconosciuto fino a quando le sue coordinate non sono inserite nella “banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica”.»;

i)

al punto 6.4.1.4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Un esame del sito del mittente conosciuto da parte dell'autorità doganale competente, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93, è considerato una verifica in loco.»;

j)

il punto 6.4.1.5 è sostituito dal seguente:

«6.4.1.5

Se l'autorità competente ritiene che il mittente conosciuto non ottemperi più ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e suoi provvedimenti attuativi, ritira lo status di mittente conosciuto per i siti specificati.

Se il soggetto non è più titolare di un certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, o il certificato OEA è sospeso per non conformità all'articolo 14 duodecies di tale regolamento, l'autorità competente adotta le misure appropriate per accertarsi che il mittente conosciuto ottemperi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008.

Il soggetto informa l'autorità competente di eventuali modifiche inerenti al suo certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Subito dopo il ritiro, e in ogni caso entro 24 ore, l'autorità competente provvede affinché il cambio di status dell'ex mittente conosciuto venga indicato nella “Banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica”.»;

k)

è aggiunto il seguente punto 6.4.1.7:

«6.4.1.7.

L'autorità competente mette a disposizione dell'autorità doganale tutte le informazioni relative allo status di un mittente conosciuto che potrebbero essere pertinenti in relazione alla titolarità di un certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Ciò comprende le informazioni relative a nuove approvazioni di mittenti conosciuti, ritiro dello status di mittente conosciuto, riconvalida e ispezioni, verifiche previste e risultati di tali valutazioni.

Entro e non oltre il 1o marzo 2015 sono stabilite le modalità per lo scambio di informazioni tra l'autorità competente e le autorità doganali nazionali.»;

l)

il punto 6.6.1.1, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

la dichiarazione di trasporto sul modello che figura nell'appendice 6-E è approvata dal trasportatore che ha stipulato il contratto di trasporto con l'agente regolamentato, il mittente conosciuto o il mittente responsabile, a meno che il trasportatore sia egli stesso riconosciuto come agente regolamentato.

La dichiarazione firmata è conservata dall'agente regolamentato, dal mittente conosciuto o dal mittente responsabile per il quale viene effettuato il trasporto. Su richiesta, una copia della dichiarazione firmata viene messa a disposizione dell'agente regolamentato o del vettore aereo che riceve la spedizione o dell'autorità competente interessata; oppure»;

m)

il punto 6.8.2.3 è sostituito dal seguente:

«6.8.2.3

L'autorità competente può designare un vettore aereo come ACC3 per un periodo limitato, con scadenza non oltre il 30 giugno 2016, qualora non sia stato possibile realizzare una convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE per ragioni obiettive e indipendenti dalla responsabilità del vettore aereo. Se tale designazione è concessa per un periodo superiore a sei mesi, l'autorità competente provvede a verificare che il vettore aereo applichi un programma interno di controllo della qualità in materia di sicurezza equivalente alla convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE.»;

n)

il punto 6.8.3.1, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da parte di un mittente responsabile sotto la responsabilità dell'ACC3 o di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE, sia stata protetta da interferenze illecite dal momento dell'esecuzione dei controlli di sicurezza fino all'imbarco e non sia trasportata in un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri; oppure»;

o)

il punto 6.8.3.2 è sostituito dal seguente:

«6.8.3.2.

Lo screening delle merci e della posta trasportate nell'Unione è effettuato mediante uno dei mezzi o metodi di cui al punto 6.2.1 a un livello tale da garantire con ragionevole certezza che non contengano articoli proibiti.»;

p)

il punto 6.8.3.3, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

alle merci o alla posta in trasferimento o transito, che lo screening in conformità al punto 6.8.3.2 o i controlli di sicurezza siano stati effettuati dall'ACC3 stesso o da un soggetto con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE nel punto di origine o altrove nella catena di approvvigionamento e che tali spedizioni siano state protette da interferenze illecite dal momento dell'esecuzione dei controlli in questione e fino all'effettuazione del carico;»

q)

al punto 6.8.4.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6.8.4.1.

Per diventare agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE, i soggetti ubicati nei paesi terzi sono convalidati sulla base di una delle due opzioni riportate di seguito e sono inseriti nella banca dati degli ACC3 ai quali consegnano direttamente merci o posta per il trasporto nell'Unione:»;

r)

sono aggiunti i punti da 6.8.4.4 a 6.8.4.6 seguenti:

«6.8.4.4.

Un soggetto che effettua il trasporto di merci o posta per via aerea e che gestisce una rete di diversi siti in paesi terzi può ottenere un'unica designazione come agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE per tutti i siti della rete, a condizione che:

a)

le operazioni relative alla sicurezza aerea della rete, compresi i servizi di trasporto tra siti, siano coperte da un unico programma di sicurezza o da programmi di sicurezza standardizzati; e

b)

l'attuazione del(i) programma(i) di sicurezza è soggetta ad un programma interno di controllo della qualità in materia di sicurezza equivalente alla convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE; e

c)

prima della designazione della rete come agente regolamentato della sicurezza dell'aviazione civile UE, i seguenti siti del soggetto sono stati sottoposti a una convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE:

i)

il sito o i siti dal quale le merci o la posta sono consegnati direttamente ad un ACC 3, e

ii)

almeno due o, se più numerosi, il 20 % dei siti della rete, a partire dai quali le merci o la posta sono trasferiti al sito(ai siti) menzionato(i) al punto i), e

iii)

tutti i siti ubicati nei paesi terzi di cui all'appendice 6-I dell'allegato della decisione C(2010)774 della Commissione.

Per mantenere la designazione di agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE per tutti i siti della rete non ancora convalidati fino e non oltre il 30 giugno 2018, nel corso di ogni anno successivo all'anno di designazione, almeno altri due o, se più numerosi, il 20 % dei siti da cui le merci o la posta sono trasferiti al sito (ai siti) menzionato al punto c) i) devono essere sottoposti a una convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE, fino a quando tutti i siti saranno stati convalidati.

Un validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE stabilisce la tabella di marcia che elenca l'ordine dei siti da convalidare ogni anno selezionati per campione. La tabella di marcia è stabilita in modo autonomo dal soggetto che gestisce la rete e non può essere modificata da tale soggetto. Essa costituisce parte integrante della relazione di convalida sulla base della quale la rete viene designata in quanto agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE.

Dopo essere stato sottoposto alla convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE, un sito della rete viene considerato agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE in conformità al punto 6.8.4.2, lettera a).

6.8.4.5.

Se dalla convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE di un sito della rete a norma del punto 6.8.4.4, lettera c), ii), emerge che il sito non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella checklist di cui all'appendice 6-C2, le merci e la posta provenienti da tale sito sono sottoposti a screening in un sito convalidato a norma del punto 6.8.4.2, lettera a) fino a quando una convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE confermi la conformità agli obiettivi della checklist.

6.8.4.6

I punti da 6.8.4.4 a 6.8.4.6 scadono il 30 giugno 2018.»

6)

l'appendice 6-B è modificata come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo prima della sezione «Introduzione»:

«Se Lei è titolare di un certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (i cosiddetti certificati AEOF e AEOS) e se il sito per il quale Lei chiede lo status di mittente conosciuto è stato adeguatamente esaminato dalle autorità doganali a una data non superiore a 3 anni prima della data della domanda dello status di mittente conosciuto, è tenuto a compilare e fare firmare da un rappresentante legale della Sua società la parte 1, per quanto riguarda l'organizzazione e le responsabilità, nonché la dichiarazione di impegni della ”checklist di convalida per mittenti conosciuti” contenuta nell'appendice 6-C.»;

b)

la sezione «Organizzazione e responsabilità» è sostituita dalla seguente:

«Organizzazione e responsabilità

Lei è tenuto a comunicare i particolari relativi alla Sua organizzazione (nome, numero di partita IVA o di iscrizione alla Camera di commercio o al registro delle società, ove previsto, numero del certificato OEA e data dell'ultima ispezione del sito da parte delle autorità doganali, se del caso), indirizzo del sito da convalidare e indirizzo principale dell'organizzazione (se diverso dal sito da convalidare). È necessario indicare anche la data della visita di convalida precedente e l'ultimo codice alfanumerico identificativo unico (ove previsto), nonché il tipo di attività commerciale, il numero approssimativo di dipendenti presenti sul sito, il nome e il titolo del responsabile della sicurezza della merce/posta aerea e gli estremi di contatto.»;

7)

nell'appendice 6-C, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«Parte 1: Organizzazione e responsabilità

1.1

Data di convalida (*)

gg/mm/aaaa

 

1.2

Data della convalida precedente e codice identificativo unico, se del caso.

gg/mm/aaaa

 

UNI

 

1.3

Nome dell'organizzazione da convalidare (*)

Nome

IVA/numero di iscrizione alla Camera di commercio/numero di registro della società (se del caso)

1.4

Informazioni sul certificato AEOF o AEOS, se del caso

Numero del certificato OEA

 

Data dell'ultima ispezione del sito effettuata dalle autorità doganali

 

1.5

Indirizzo del sito da convalidare (*)

Numero/unità/edificio

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Paese

 

1.6

Indirizzo principale dell'organizzazione (se diverso dal sito da convalidare, a condizione che si trovi nello stesso paese)

Numero/unità/edificio

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Paese

 

1.7

Tipo di attività commerciale — tipi di merci trattate

1.8

Indicare se il richiedente è responsabile di una delle seguenti attività:

a)

produzione

b)

imballaggio

c)

stoccaggio

d)

invio

e)

altro, specificare

 

1.9

Numero indicativo di dipendenti presenti sul sito

 

1.10

Nome e titolo del responsabile della sicurezza della merce/posta aerea (*)

Nome

 

Denominazione della funzione

 

1.11

Recapito telefonico

Numero di telefono

 

1.12

Indirizzo di posta elettronica (*)

E-mail:»;

 

8)

nell'appendice 6-E, il settimo trattino del secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«—

Il trasporto non sarà subappaltato a terzi, a meno che il terzo:

a)

abbia un contratto di autotrasporto con l'agente regolamentato, mittente conosciuto o mittente responsabile del trasporto [stesso nome]; oppure

b)

sia riconosciuto o certificato dall'autorità competente; oppure

c)

abbia un contratto di autotrasporto con il sottoscritto trasportatore che prevede che il terzo non subappalterà ulteriormente e applichi le procedure di sicurezza contenute nella presente dichiarazione. Il sottoscritto trasportatore mantiene la piena responsabilità per l'intero trasporto per conto dell'agente regolamentato, mittente conosciuto o mittente responsabile; e»;

9)

l'appendice 6-F è sostituita dal testo seguente:

«APPENDICE 6-F

MERCI E POSTA

6-Fi

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI.

6-Fii

PAESI TERZI, NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DESIGNAZIONE ACC3, SONO ELENCATI IN UNA DECISIONE SEPARATA DELLA COMMISSIONE.

6-Fiii

ATTIVITÀ DI CONVALIDA DI PAESI TERZI NONCHÉ DI ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO, RICONOSCIUTE EQUIVALENTI ALLA CONVALIDA DELLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE UE.»;

10)

il capitolo 8 è così modificato:

a)

il punto 8.0.4 è sostituito dal seguente:

«8.0.4.

L'elenco degli articoli proibiti nelle provviste di bordo è lo stesso di quello riportato nell'appendice 1-A. Gli articoli proibiti devono essere trattati in conformità al punto 1.6.»;

b)

il punto 8.1.4 è sostituito dal seguente a decorrere dal 1o marzo 2015:

«8.1.4.   Designazione di fornitori conosciuti

8.1.4.1.   Ogni soggetto (“il fornitore”) che svolga i controlli di sicurezza di cui al punto 8.1.5 ed effettui la consegna di provviste di bordo, ma non direttamente all'aeromobile, viene designato come fornitore conosciuto dall'operatore o dal soggetto al quale effettua le forniture (“il organismo di designazione”). Questo non vale per un fornitore regolamentato.

8.1.4.2.   Al fine di essere designato come fornitore conosciuto, il fornitore è tenuto a trasmettere al soggetto designante:

a)

la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di provviste di bordo” prevista nell'appendice 8-B. Tale dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale; e

b)

il programma di sicurezza concernente i controlli di sicurezza di cui al punto 8.1.5.

8.1.4.3.   Tutti i fornitori conosciuti devono essere designati sulla base di convalide di:

a)

pertinenza e completezza del programma di sicurezza per quanto riguarda il punto 8.1.5; e

b)

l'attuazione del programma di sicurezza senza carenze.

Se l'autorità competente o il soggetto designante ritiene che il fornitore conosciuto non ottemperi più ai requisiti di cui al punto 8.1.5, il soggetto designante ritira immediatamente lo status di fornitore conosciuto.

8.1.4.4.   L'autorità competente definisce nel proprio programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, se le convalide del programma di sicurezza e la sua applicazione devono essere effettuate da un controllore nazionale, un validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE, o un soggetto che agisca in nome del soggetto designante nominato e formato a tale scopo.

Le convalide devono essere registrate e se non specificato altrimenti nella presente normativa, devono svolgersi prima della designazione ed essere ripetute successivamente ogni 2 anni.

Se la convalida non è fatta per conto del soggetto designante tutte le registrazioni devono essere messe a sua disposizione.

8.1.4.5.   La convalida dell'attuazione del programma di sicurezza che conferma l'assenza di carenze è costituita da:

a)

una visita in loco al sito del fornitore effettuata ogni due anni; oppure

b)

controlli regolari al ricevimento delle forniture consegnate dal fornitore conosciuto, iniziando dopo la designazione, tra cui:

una verifica che la persona che consegna le forniture per conto del fornitore conosciuto è stata adeguatamente formata; e

una verifica che le forniture sono messe in sicurezza in modo appropriato; e

controllo (screening) delle forniture con le stesse modalità adottate per le forniture provenienti da un fornitore sconosciuto.

I controlli devono essere effettuati senza preavviso e aver luogo almeno una volta ogni tre mesi o sul 20 % delle consegne effettuate dal fornitore conosciuto al soggetto designante.

L'opzione b) può essere applicata solo se l'autorità competente ha stabilito nel suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile che la convalida deve essere effettuata da una persona che agisce per conto del soggetto designante.

8.1.4.6.   I metodi applicati e le procedure da seguire durante e dopo la designazione sono stabilite nel programma di sicurezza del soggetto designante.

8.1.4.7.   L'organismo di designazione deve conservare:

a)

un elenco di tutti i fornitori conosciuti che ha designato con l'indicazione della data di scadenza della loro designazione, e

b)

la dichiarazione firmata, una copia del programma di sicurezza, e tutte le relazioni che ne registrano l'attuazione per ciascun fornitore conosciuto, almeno fino a 6 mesi dopo la scadenza della sua designazione.

Su richiesta, tali documenti sono messi a disposizione dell'autorità competente, a fini del controllo di conformità.»;

11)

il capitolo 9 è così modificato:

a)

il punto 9.0.4 è sostituito dal seguente:

«9.0.4.

L'elenco degli articoli proibiti nelle provviste di bordo è lo stesso di quello riportato nell'appendice 1-A. Gli articoli proibiti devono essere trattati in conformità al punto 1.6.»;

b)

il punto 9.1.3 è sostituito dal seguente a decorrere dal 1o marzo 2015:

«9.1.3.   Designazione di fornitori conosciuti

9.1.3.1.   Un soggetto (“il fornitore”) che svolga controlli di sicurezza di cui al punto 9.1.4 ed effettui la consegna di forniture per l'aeroporto viene designato come fornitore conosciuto dall'operatore aeroportuale.

9.1.3.2.   Al fine di essere designato come fornitore conosciuto, il fornitore è tenuto a trasmettere all'operatore aeroportuale:

a)

la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di forniture per aeroporto” prevista nell'appendice 9-A. Tale dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale; e

b)

il programma di sicurezza concernente i controlli di sicurezza di cui al punto 9.1.4.

9.1.3.3.   Tutti i fornitori conosciuti devono essere designati sulla base di convalide di:

a)

pertinenza e completezza del programma di sicurezza per quanto riguarda il punto 9.1.4; e

b)

l'attuazione del programma di sicurezza senza carenze.

Se l'autorità competente o l'operatore aeroportuale ritiene che il fornitore conosciuto non ottemperi più ai requisiti di cui al punto 9.1.4, l'operatore aeroportuale ritira immediatamente lo status di fornitore conosciuto.

9.1.3.4.   L'autorità competente stabilisce nel proprio programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, se le convalide del programma di sicurezza e la sua applicazione devono essere effettuate da un controllore nazionale, un validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE, o un soggetto che agisca per conto dell'operatore aeroportuale nominato e formato a tale scopo.

Le convalide devono essere registrate e se non specificato altrimenti nella presente normativa, devono svolgersi prima della designazione ed essere ripetute successivamente ogni 2 anni.

Se la convalida non è fatta per conto dell'operatore aeroportuale tutte le registrazioni devono essere messe a sua disposizione.

9.1.3.5.   La convalida dell'attuazione del programma di sicurezza che conferma l'assenza di carenze è costituita da:

a)

una visita in loco al sito del fornitore effettuata ogni due anni; oppure

b)

controlli regolari sull'accesso all'area sterile delle forniture consegnate dal fornitore conosciuto, iniziando dopo la designazione, tra cui:

una verifica che la persona che consegna le forniture per conto del fornitore conosciuto è stata adeguatamente formata; e

una verifica che le forniture sono messe in sicurezza in modo appropriato; e

controllo (screening) delle forniture con le stesse modalità adottate per le forniture provenienti da un fornitore sconosciuto.

I controlli devono essere effettuati senza preavviso e aver luogo almeno una volta ogni tre mesi o sul 20 % delle consegne effettuate dal fornitore conosciuto all'operatore aeroportuale.

L'opzione b) può essere applicata solo se l'autorità competente ha stabilito nel suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile che la convalida deve essere effettuata da una persona che agisce per conto dell'operatore aeroportuale.

9.1.3.6.   I metodi applicati e le procedure da seguire durante e dopo la designazione sono stabilite nel programma di sicurezza dell'operatore aeroportuale.

9.1.3.7.   L'operatore aeroportuale deve conservare:

a)

un elenco di tutti i fornitori conosciuti che ha designato con l'indicazione della data di scadenza della loro designazione, e

b)

la dichiarazione firmata, una copia del programma di sicurezza, e tutte le relazioni che ne registrano l'attuazione per ciascun fornitore conosciuto, almeno fino a 6 mesi dopo la scadenza della sua designazione.

Su richiesta, tali documenti sono messi a disposizione dell'autorità competente, a fini del controllo di conformità.»;

12)

il capitolo 12 è così modificato:

a)

il punto 12.4.2 «Standard applicabili agli EDS» è sostituito dal seguente:

«12.4.2.   Standard applicabili agli EDS

12.4.2.1.   Tutti gli EDS installati prima del 1o settembre 2014 devono soddisfare almeno lo standard 2.

12.4.2.2.   Lo standard 2 scade il 1o settembre 2020.

12.4.2.3.   L'autorità competente può autorizzare il proseguimento dell'utilizzo degli EDS di standard 2 installati tra il 1o gennaio 2011 e il 1o settembre 2014 fino al 1o settembre 2022 al più tardi.

12.4.2.4.   L'autorità competente che autorizzi il proseguimento dell'utilizzo degli EDS di standard 2 a partire dal 1o settembre 2020 deve informarne la Commissione.

12.4.2.5.   Tutti gli EDS installati a partire dal 1o settembre 2014 devono soddisfare lo standard 3.

12.4.2.6.   Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 3 a partire dal 1o settembre 2020 al più tardi, eccetto in caso in cui si applichi il punto 12.4.2.3.»;

b)

l'elenco di appendici dopo il punto 12.11 è sostituito dal seguente:

«APPENDICE 12-A

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di prestazione per i portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD) sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-B

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di prestazione per i sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS) sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-C

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di prestazione per i dispositivi per il controllo di liquidi, aerosol e gel (LAG) sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-D

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di prestazione per un EDD sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-E

Le disposizioni specifiche per le procedure di approvazione per un EDD sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-F

Le disposizioni specifiche per le aree di prova e le condizioni di prova a fini di approvazione per un EDD sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-G

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di controllo di qualità per un EDD sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-H

Le disposizioni specifiche per “EDD in condizioni reali — Standard per la metodologia di utilizzo” sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-I

Le disposizioni specifiche per “EDD rilevamento dell'odore a distanza — Standard per la metodologia di utilizzo” sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-J

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di prestazione per MDE sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-K

Le disposizioni dettagliate in materia di requisiti di prestazione per gli scanner di sicurezza sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-L

Le disposizioni dettagliate in materia di requisiti di prestazione per rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) sono definite in una decisione separata della Commissione.»



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