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Document 32014R0612

Regolamento delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo

GU L 168 del 7.6.2014, p. 62–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/612/oj

7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/62


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 612/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 53, lettere b), c), e), f) e h),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) e contiene, nella parte II, titolo I, capo II, sezione 4, le disposizioni sui programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo. Benché la maggior parte delle disposizioni stabilite in tale sezione garantisca la continuità delle disposizioni applicabili ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono state stabilite anche alcune nuove disposizioni. Tali nuove disposizioni introducono tre elementi di novità, segnatamente la promozione dei vini negli Stati membri come sottomisura parallela a quella esistente sulla promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, una misura a favore dell'innovazione nel settore vitivinicolo, nonché un'estensione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per farvi rientrare il reimpianto dei vigneti estirpati a seguito di un obbligo disposto per ragioni sanitarie o fitosanitarie. È necessario definire norme relative al contenuto di questi nuovi elementi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (3) stabilisce norme in ordine ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007. Al fine di integrare le nuove norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, occorre inserire le opportune disposizioni nel regolamento (CE) n. 555/2008.

(3)

L'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, dispone il sostegno specifico alla promozione dei vini negli Stati membri. È necessario stabilire i criteri di ammissibilità nell'ambito di questa nuova sottomisura, in modo che possa essere inserita nei programmi nazionali di sostegno. È opportuno che tali criteri siano coerenti con misure analoghe di altri regimi, in particolare quelle in materia di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno di cui al regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (4).

(4)

Per garantire il coinvolgimento del settore vitivinicolo, che possiede la struttura e le competenze necessarie, è necessario specificare che un ente pubblico non può essere l'unico beneficiario della sottomisura di promozione dei vini negli Stati membri.

(5)

La promozione dei vini negli Stati membri deve essere conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. È pertanto opportuno precisare che le informazioni diffuse tramite la sottomisura di promozione dei vini non possono pubblicizzare marchi commerciali, né possono incentivare il consumo di determinati vini.

(6)

Al fine di informare e tutelare i consumatori, è opportuno precisare che ogni informazione fornita agli stessi in merito all'impatto sulla salute di un prodotto oggetto di promozione negli Stati membri deve avere una base scientifica riconosciuta e deve essere approvata dalle autorità nazionali competenti in materia di salute pubblica dello Stato membro in cui sono realizzate le suddette attività.

(7)

È inoltre opportuno stabilire la durata delle attività realizzate negli Stati membri che dovrebbe essere conforme alla durata dei programmi di informazione e di promozione finanziati ai sensi del regolamento (CE) n. 3/2008.

(8)

Tenendo conto della natura specifica della misura di promozione dei vini negli Stati membri e alla luce dell'esperienza maturata durante l'attuazione della promozione dei vini nei paesi terzi nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno e del regime di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, è opportuno stabilire norme relative all'ammissibilità delle spese per il personale e delle spese generali sostenute dal beneficiario durante l'esecuzione di tali misure.

(9)

Al fine di facilitare la realizzazione delle attività finanziate nell'ambito della sottomisura di promozione dei vini negli Stati membri e tenendo conto della durata di tali attività, dovrebbe essere possibile concedere un anticipo prima della realizzazione totale o parziale di un'attività, purché sia costituita una cauzione a garanzia della sua realizzazione.

(10)

Al fine di evitare il doppio finanziamento di attività ammissibili ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3/2008 e delle misure di promozione finanziate a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è opportuno che gli Stati membri introducano nei programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione.

(11)

L'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 contempla l'estensione delle misure di sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per il reimpianto di vigneti necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie. È pertanto necessario stabilire norme per consentire l'inclusione di tale attività nei programmi nazionali di sostegno e per fissare un massimale per le spese. Al fine di assicurare la coerenza con la normativa fitosanitaria dell'Unione, il sostegno di tali misure dovrebbe essere consentito a condizione che esse siano conformi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (6). Inoltre, la spesa per il reimpianto dei vigneti dovrebbe essere limitata al 15 % della spesa totale annua in ciascuno Stato membro, al fine di garantire che la maggior parte dei fondi spesi per la misura di ristrutturazione e di riconversione sia utilizzata per migliorare la competitività dei produttori di vino.

(12)

Al fine di evitare il doppio finanziamento delle operazioni di reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, ammissibili a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle operazioni che beneficiano del sostegno di cui agli articoli 22, 23 e 24 della direttiva 2000/29/CE e di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è opportuno che gli Stati membri introducano nei programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione.

(13)

L'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone una misura di sostegno specifica a favore dell'innovazione nel settore vitivinicolo diretta a incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie relativi ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del medesimo regolamento, nonché ad aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione. È necessario stabilire norme sulle attività ammissibili nell'ambito di questa nuova misura, in modo che si possa inserirla nei programmi nazionali di sostegno.

(14)

Per garantire la qualità dei progetti presentati e il trasferimento di conoscenze dalla ricerca al settore vitivinicolo, i centri di ricerca e sviluppo dovrebbero partecipare al progetto cofinanziato dai beneficiari della misura a favore dell'innovazione.

(15)

È opportuno definire inoltre i tipi di investimento ammissibili nell'ambito della misura a favore dell'innovazione. In particolare, occorre specificare che non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli aiuti conseguano l'obiettivo ricercato, ossia lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

(16)

Al fine di evitare il doppio finanziamento delle attività ammissibili ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, degli articoli 36, 61, 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è opportuno che gli Stati membri introducano nei programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione.

(17)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 555/2008 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

1)

nel titolo II, il capo II è così modificato:

a)

la sezione 1 è così modificata:

i)

il titolo della sezione è sostituito dal seguente:

«Sezione 1

Promozione»;

ii)

prima dell'articolo 4 è inserita la seguente intestazione:

«Sottosezione 1

Promozione nei paesi terzi»;

iii)

l'articolo 5 bis è soppresso;

iv)

sono aggiunte le seguenti sottosezioni 2 e 3:

«Sottosezione 2

Promozione negli Stati membri

Articolo 5 ter

Attività ammissibili

1.   La sottomisura di promozione dei vini dell'Unione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste nell'informare i consumatori su:

a)

il consumo responsabile di vino e i rischi associati al consumo di alcol;

b)

il regime unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in particolare le condizioni e gli effetti, in relazione alla qualità, alla reputazione o ad altre caratteristiche specifiche del vino dovute al suo particolare ambiente geografico o alla sua origine.

2.   Le attività di informazione di cui al paragrafo 1 possono essere realizzate tramite campagne di informazione e la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o unionale.

3.   Le attività sono ammissibili alla misura di promozione a condizione che:

a)

siano chiaramente definite, con la descrizione delle attività di informazione e l'indicazione del costo stimato;

b)

siano conformi alla normativa applicabile nello Stato membro in cui sono effettuate;

c)

i beneficiari abbiano le risorse necessarie per garantire l'efficace attuazione della misura.

4.   I beneficiari sono organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali o enti pubblici. Tuttavia, un ente pubblico non può essere il solo beneficiario di una misura di promozione.

Articolo 5 quater

Caratteristiche delle informazioni

1.   Le informazioni di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, si basano sulle qualità intrinseche del vino e non pubblicizzano marchi commerciali, né incentivano il consumo di vino in funzione della sua origine specifica. Tuttavia, qualora l'informazione sia diffusa ai fini dell'articolo 5 ter, paragrafo 1, lettera b), l'origine di un vino può essere indicata nell'ambito dell'attività di informazione.

2.   Tutte le informazioni relative agli effetti del consumo di vino sulla salute e sul comportamento sono fondate su dati scientifici generalmente accettati e sono approvate dall'autorità nazionale competente in materia di salute pubblica dello Stato membro in cui sono realizzate le attività.

Articolo 5 quinquies

Durata del sostegno

Il sostegno a favore delle attività di promozione non dura più di tre anni.

Articolo 5 sexies

Anticipi

Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo del sostegno prima della realizzazione delle attività, a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.

Articolo 5 septies

Distinzione rispetto allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti agricoli

Gli Stati membri introducono nei loro programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per attività finanziate nel quadro di altri strumenti dell'Unione.

Sottosezione 3

Norme comuni

Articolo 5 octies

Costi ammissibili

1.   I costi del personale del beneficiario di cui agli articoli 4 e 5 ter sono considerati ammissibili se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio dello specifico progetto di promozione finanziato, inclusa la valutazione. Essi comprendono i costi del personale assunto dal beneficiario specificatamente per il progetto di promozione e i costi corrispondenti alla quota delle ore lavorative prestate per il progetto di promozione da parte del personale permanente del beneficiario.

Gli Stati membri considerano ammissibili esclusivamente i costi del personale per i quali i beneficiari forniscono documenti giustificativi che precisano il lavoro effettivamente eseguito in relazione allo specifico progetto di promozione finanziato.

2.   I costi generali sostenuti dal beneficiario sono considerati ammissibili se:

a)

sono relativi alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio del progetto e

b)

non superano il 4 % dei costi effettivi di attuazione dei progetti.

Gli Stati membri possono decidere se tali costi generali sono ammissibili sulla base di un importo forfettario o dietro presentazione di documenti giustificativi. In quest'ultimo caso il calcolo di tali costi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nel paese in cui il beneficiario è stabilito.»;

b)

è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie

1.   Il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro, di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è ammissibile a condizione che lo Stato membro:

a)

preveda tale possibilità nel suo programma nazionale di sostegno;

b)

comunichi alla Commissione, nel quadro della presentazione del programma nazionale di sostegno o della sua modifica, l'elenco degli organismi nocivi oggetto di tale misura, nonché una sintesi del piano strategico ad esso collegato elaborato dalla propria autorità competente;

c)

ottemperi alla direttiva 2000/29/CE (8) del Consiglio.

2.   La spesa per il reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie non supera il 15 % della spesa totale annua per la ristrutturazione e la riconversione nello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri introducono nei loro programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per attività finanziate nel quadro di altri strumenti dell'Unione.

(8)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).»;"

c)

è inserita la seguente sezione 6 bis:

«Sezione 6 bis

Innovazione

Articolo 20 bis

Attività ammissibili

1.   L'innovazione nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste nello sviluppo di:

a)

nuovi prodotti relativi al settore vitivinicolo o sottoprodotti del vino;

b)

nuovi processi e tecnologie necessari allo sviluppo di prodotti vitivinicoli.

2.   I costi ammissibili riguardano investimenti materiali e immateriali per il trasferimento delle conoscenze, le attività preparatorie e gli studi pilota.

3.   I beneficiari del sostegno all'innovazione sono i produttori dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e le organizzazioni di produttori di vino.

I centri di ricerca e sviluppo partecipano al progetto finanziato dai beneficiari. Le organizzazioni interprofessionali possono essere associate al progetto.

4.   I beneficiari del sostegno a favore dell'innovazione possono chiedere agli organismi pagatori il versamento di un anticipo qualora il programma nazionale di sostegno preveda tale possibilità. Il pagamento dell'anticipo è subordinato all'obbligo di costituire una cauzione.

5.   I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono spese ammissibili.

Articolo 20 ter

Distinzione rispetto allo sviluppo rurale e ad altri regimi giuridici e strumenti finanziari

Gli Stati membri introducono nei loro programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per attività finanziate nel quadro di altri strumenti dell'Unione.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 487-548).

(6)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 104-173).


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