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Document 32014R0428

Regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014 , che istituisce misure eccezionali di sostegno nel settore del mercato delle carni suine in Lituania e che modifica il regolamento (UE) n. 324/2014 che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia

GU L 125 del 26.4.2014, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/428/oj

26.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 428/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2014

che istituisce misure eccezionali di sostegno nel settore del mercato delle carni suine in Lituania e che modifica il regolamento (UE) n. 324/2014 che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (2) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. In base alle sue disposizioni, a norma della decisione di esecuzione 2014/43/UE della Commissione (3), confermata dalla decisione di esecuzione 2014/93/UE (4), e dalla decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (5), la Lituania è tenuta a garantire che la zona del suo territorio in cui è presente la malattia comprenda perlomeno la zona infetta figurante negli allegati di queste decisioni.

(2)

Per prevenire la diffusione della peste suina africana ed ogni ulteriore perturbazione degli scambi nel territorio lituano e fuori dei suoi confini, il 17 febbraio 2014 (6) la Lituania ha adottato misure aggiuntive di prevenzione nella zona infetta. Di conseguenza, la commercializzazione di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dalla zona infetta è soggetta a particolari misure di sorveglianza, ad un'etichettatura obbligatoria con uno speciale bollo sanitario e all'applicazione di determinate restrizioni di commercializzazione all'interno del mercato unico.

(3)

Le restrizioni imposte alla commercializzazione di suini vivi, compresi i suinetti, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in applicazione delle suddette misure veterinarie comportano una notevole riduzione del prezzo nelle zone interessate e stanno causando turbative del mercato delle carni suine in dette zone. Il 13 marzo 2014 la Lituania ha pertanto chiesto alla Commissione di adottare misure eccezionali di sostegno del mercato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali misure, applicabili esclusivamente ai suinetti, ai suini e alle scrofe allevati nelle zone direttamente interessate dalle restrizioni, devono essere adottate per il periodo strettamente necessario.

(4)

È opportuno che l'importo dell'aiuto sia espresso per i suinetti come importo per capo, fissato per un numero limitato di esemplari, e per 100 kg di peso morto di altri animali ammissibili per un quantitativo limitato di carne suina e con un peso morto massimo compensabile per ogni capo. È opportuno che l'importo dell'aiuto sia fissato tenendo conto dei dati di mercato recenti.

(5)

Per i suinetti e gli altri suini allevati nelle zone interessate, l'aiuto dovrebbe essere subordinato alla consegna dei capi ai macelli, al loro abbattimento e al rispetto delle disposizioni veterinarie più rigorose applicabili nelle zone in questione il giorno della consegna.

(6)

La decisione di esecuzione della Commissione 2014/236/UE (7) prevede il sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di compensazione agli allevatori di suini per le perdite dovute alla macellazione precoce dei suini nelle aree infette, al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione di malattie. La Lituania e la Polonia intendono diminuire la densità dei soggetti ospiti sensibili nelle aziende suinicole della zona infetta con un basso livello di biosicurezza, promuovendo la macellazione dei suini e prevenendo il ripopolamento delle aziende suinicole per almeno un anno (8). Pertanto, e al fine di evitare qualsiasi rischio di doppio finanziamento, l'aiuto da versare a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitato ai produttori di suini che non fruiscono del contributo finanziario per la macellazione precoce, come stabilito nella decisione di esecuzione 2014/236/UE. Per la stessa ragione, una corrispondente restrizione dovrebbe applicarsi alla Polonia. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 324/2014 della Commissione (9).

(7)

È necessario fare obbligo alle autorità lituane competenti di applicare tutti i controlli e tutte le misure di sorveglianza richieste e di informarne la Commissione. Il trasporto e la macellazione degli animali idonei dovrebbe avvenire sotto il controllo dell'autorità competente, che deve assicurare che i prodotti da essi derivati rispettino le pertinenti restrizioni alla commercializzazione.

(8)

Nelle zone considerate sono state applicate restrizioni alla commercializzazione di suini e suinetti vivi nonché di carni suine fresche e prodotti a base di carni suine per varie settimane, situazione che ha provocato turbative del mercato e perdite di reddito per i produttori, oltre che un considerevole aumento di peso dei capi, che a sua volta ha determinato una situazione intollerabile sotto il profilo del benessere degli animali. Per questo motivo le misure previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai capi consegnati a partire dal 17 febbraio 2014, data di adozione delle misure preventive da parte della Lituania. La situazione del mercato e l'impatto della presente misura devono essere riesaminati alla luce degli sviluppi futuri, motivo per cui è opportuno limitare l'applicazione della misura stessa a un periodo di tre mesi.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Lituania è autorizzata a concedere un aiuto per la macellazione degli animali seguenti:

a)

suinetti di cui al codice NC 0103 91 10;

b)

suini di cui al codice NC 0103 92 19;

c)

scrofe di cui al codice NC 0103 92 11.

2.   L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso solo a condizione:

a)

che gli animali siano stati allevati nelle zone elencate nell'allegato delle decisioni di esecuzione 2014/43/UE o 2014/93/UE della Commissione, oppure nella parte II dell'allegato II della decisione di esecuzione 2014/178/UE nei periodi rispettivamente previsti da queste o da qualsiasi altra decisione di esecuzione della Commissione adottata al riguardo, e i suini vivi, compresi i suinetti allevati in tali zone, nonché le carni suine ottenute dagli animali allevati in tali zone siano soggetti a determinate restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana;

b)

che gli animali fossero presenti nelle zone di cui alla lettera a) il 17 febbraio 2014 o che siano nati e siano stati allevati dopo tale data nelle stesse zone;

c)

che le misure preventive aggiuntive disposte dal decreto del Direttore del Servizio statale alimentare e veterinario di Lituania no B 1-60 del 17 febbraio 2014 sull'estensione della zona tampone per la peste suina africana, o qualsiasi altra norma nazionale adottata al riguardo che assoggetta i suini vivi e le carni suine a restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana, si applichino nella zona di allevamento di tali animali alla data di consegna dei medesimi a un macello;

d)

che le norme stabilite dalle decisioni di applicazione di cui alla lettera a) e le misure preventive di cui alla lettera c) siano rispettate;

e)

che i produttori di carni suine che presentano domanda per l'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non beneficiano del contributo finanziario per la macellazione precoce di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2014/236/UE.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 1 (in prosieguo: l'aiuto) è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Articolo 3

1.   L'aiuto di cui all'articolo 1 può essere richiesto dai produttori di carni suine per i capi macellati nel periodo dal 17 febbraio 2014 al 16 maggio 2014.

2.   L'aiuto ammonta a 10,8 EUR/capo per i suinetti consegnati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e a 30 EUR per 100 chilogrammi di peso morto registrato per gli animali consegnati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c). La Commissione può adeguare tali importi per tener conto dell'evoluzione del mercato.

3.   L'aiuto per gli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), di peso morto superiore a 100 kg non supera l'importo dell'aiuto fissato al paragrafo 2 per i suini di peso morto pari a 100 kg.

4.   Il cinquanta per cento della spesa per l'aiuto, per un totale al massimo di 7 600 suinetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e di 700 tonnellate di carcasse suine di animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), sono finanziati a titolo del bilancio dell'Unione.

5.   La spesa è ammissibile al finanziamento concesso dall'Unione solo se è stata versata dalla Lituania al beneficiario entro il 31 agosto 2014.

6.   L'aiuto è versato dalla Lituania dopo la macellazione degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e dopo la realizzazione dei controlli a norma dell'articolo 4.

Articolo 4

1.   La Lituania adotta tutte le misure necessarie, compresa l'esecuzione di controlli amministrativi e fisici esaustivi, per garantire l'osservanza delle condizioni previste dal presente regolamento. Inoltre, le autorità lituane:

a)

supervisionano il trasporto dei capi dall'azienda agricola fino al macello avvalendosi di liste di controllo standard che includono schede di pesatura e conteggio e l'indicazione dell'origine e della destinazione degli animali;

b)

garantiscono che le carni ottenute da animali per i quali è concesso l'aiuto rispettano le restrizioni applicabili alle zone di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

c)

almeno una volta al mese di calendario eseguono controlli amministrativi e contabili presso ciascun macello partecipante per assicurarsi che tutti gli animali consegnati, per i quali può essere presentata una domanda di aiuto, a partire dal 17 febbraio 2014 o dall'ultimo controllo di questo tipo effettuato sono stati trattati in conformità alle disposizioni del presente regolamento;

d)

assicurano la realizzazione di controlli in loco e la stesura di relazioni particolareggiate su detti controlli che indicano in particolare:

i)

il peso e il numero di suinetti, suini e scrofe per partita trasportati a partire dall'azienda agricola, la data e l'ora del loro trasporto e del loro arrivo al macello;

ii)

il numero di suinetti, suini e scrofe macellati dal macello, il permesso di trasporto degli animali e, nel caso dei suini e delle scrofe, il peso di ciascuna carcassa nonché, per i capi macellati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i numeri dei sigilli dei mezzi di trasporto di tali capi.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti prima del versamento dell'aiuto. La Lituania informa la Commissione delle misure e dei controlli introdotti in conformità al presente articolo entro 10 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

1.   La Lituania comunica alla Commissione ogni mercoledì, con riferimento alla settimana precedente, le seguenti informazioni:

a)

il numero di suinetti, il numero di scrofe e il numero di altri suini consegnati alla macellazione in conformità al presente regolamento, così come l'intero peso morto per le scrofe e i suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c);

b)

la stima dei costi finanziari per ciascuna categoria di animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

La prima comunicazione riguarda i capi consegnati alla macellazione a partire dal 17 febbraio 2014 in conformità al presente regolamento. L'obbligo di cui al primo comma si applica fino al 21 maggio 2014.

2.   Entro il 30 giugno 2014 la Lituania trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento compresi i dettagli relativi all'esecuzione delle attività di supervisione e controllo previste all'articolo 4.

Articolo 6

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 324/2014 è aggiunta la seguente lettera d):

d)

i produttori di carni suine che presentano domanda per l'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non beneficiano del contributo finanziario per la macellazione precoce di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2014/236/UE della Commissione (11).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/43/UE della Commissione, del 27 gennaio 2014, relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lituania (GU L 26 del 29.1.2014, pag. 44).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/93/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Lituania (GU L 46 del 18.2.2014, pag. 20).

(5)  Decisione 2014/178/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 47).

(6)  Decreto del Direttore del Servizio statale alimentare e veterinario n. B 1-60, del 17 febbraio 2014, relativo all'estensione della zona tampone per la peste suina.

(7)  Decisione di esecuzione 2014/236/EU della Commissione, del 24 aprile 2014, relativa a un contributo finanziario dell'Unione per la sorveglianza e altre misure di emergenza attuate in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia contro la peste suina africana (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 86).

(8)  Decreto del Direttore del Servizio statale alimentare e veterinario di Lituania n. B1-384, dell'11 luglio 2011.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 324/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in Polonia (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 24).

(10)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


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