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Document 32014R0322

Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014 , che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 95 del 29.3.2014, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2016; abrogato da 32016R0006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/322/oj

29.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 322/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2014

che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell’Unione per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica, degli animali e dell’ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione (4). Quest’ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione (5).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 è stato modificato per tener conto degli sviluppi della situazione. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 si applica solo fino al 31 marzo 2014, e al fine di tener conto degli ulteriori sviluppi della situazione, è opportuno adottare un nuovo regolamento.

(4)

Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 85 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre 232 000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il terzo periodo vegetativo successivo all’incidente.

(5)

Poiché negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima continuano a riscontrarsi livelli non conformi o significativi di radioattività, è opportuno mantenere gli obblighi esistenti di campionamento e analisi prima dell’esportazione nell’Unione per tutti gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari di questa prefettura. Tuttavia le esenzioni generali, come quelle per le bevande alcoliche e le scorte personali, dovrebbero continuare ad applicarsi in relazione a tali alimenti per animali e prodotti alimentari.

(6)

I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non occorre più imporre, prima dell’esportazione nell’Unione, il campionamento e l’analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari delle prefetture di Tokyo e Kanagawa per accertare la presenza di radioattività. Poiché sono stati invece riscontrati casi di non conformità in talune piante selvatiche commestibili originarie delle prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, è opportuno imporre il campionamento e l’analisi di tali piante selvatiche commestibili provenienti dalle prefetture indicate.

(7)

Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Iwate e Chiba, sono attualmente obbligatori il campionamento e l’analisi, prima dell’esportazione nell’Unione, di funghi, tè, prodotti della pesca, talune piante selvatiche commestibili, taluni ortofrutticoli, riso e semi di soia e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Lo stesso obbligo si applica ai prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % questi prodotti. I dati di occorrenza per il terzo periodo vegetativo dimostrano che per un gran numero di tali alimenti per animali e prodotti alimentari non è più opportuno imporre il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione.

(8)

I dati di occorrenza per il terzo periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere in vigore l’obbligo di campionamento e analisi prima dell’esportazione nell’Unione dei funghi originari di Shizuoka, Yamanashi, Nagano, Niigata e Aomori.

(9)

Al fine di agevolare l’applicazione del presente regolamento è opportuno formularne le disposizioni raggruppando insieme le prefetture per le quali esiste l’obbligo, prima dell’esportazione nell’Unione, di campionamento e analisi degli stessi tipi di alimenti per animali e prodotti alimentari.

(10)

Non si sono riscontrati casi di contaminazione da radioattività per il tè del terzo periodo vegetativo. È quindi opportuno abrogare l’obbligo di campionamento e analisi, prima dell’esportazione nell’Unione, del tè originario di prefetture diverse da quella di Fukushima. In questa prefettura si producono solo quantità modeste di tè destinato al consumo locale e non all’esportazione. Nel caso estremamente improbabile che tè proveniente da Fukushima sia esportato nell’Unione, le autorità giapponesi hanno fornito garanzie che le partite in questione verranno campionate ed analizzate e corredate di una dichiarazione che dimostri che la partita è stata campionata, analizzata e riscontrata conforme ai livelli massimi applicabili. Le partite di tè originarie di prefetture diverse da quella di Fukushima dovrebbero di norma essere corredate di una dichiarazione che attesti che il tè è originario di una prefettura diversa da quella di Fukushima. Poiché da tali altre prefetture si hanno esportazioni periodiche di tè nell’Unione, ciò costituisce un notevole onere amministrativo. Considerando che non si sono riscontrati casi di tè contaminato nel terzo periodo di crescita successivo all’incidente, che l’esportazione di tè da Fukushima è improbabile e che esistono garanzie delle autorità giapponesi, è opportuno, al fine di ridurre l’onere amministrativo, non richiedere più una dichiarazione d’origine per il tè originario di prefetture diverse da quella di Fukushima.

(11)

I controlli effettuati all’importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell’Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non ci sono stati casi di non conformità per più di due anni. È quindi appropriato ridurre ulteriormente la frequenza dei controlli all’importazione.

(12)

È opportuno prevedere un’ulteriore revisione delle disposizioni quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi per la presenza di radioattività in alimenti per animali e prodotti alimentari del quarto periodo vegetativo successivo all’incidente, vale a dire entro il 31 marzo 2015.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio (6) (nel prosieguo «i prodotti») originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:

a)

i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011;

b)

i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011;

c)

le bevande alcoliche di cui ai codici NC da 2203 a 2208;

d)

le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine animale di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (7);

e)

le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine non animale, a carattere non commerciale e destinate ad una persona fisica unicamente per uso e consumo personale. In caso di dubbio, l’onere della prova incombe al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «misure transitorie previste dalla legislazione giapponese»: le misure transitorie adottate dalle autorità giapponesi il 24 febbraio 2012 relative ai livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato III;

b)   «partita»: una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, della stessa classe e descrizione, oggetto dello stesso documento o degli stessi documenti, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura o dalle stesse prefetture del Giappone nei limiti della dichiarazione di cui all’articolo 5.

Articolo 3

Importazione nell’Unione

Possono essere importati nell’Unione solo i prodotti conformi al presente regolamento.

Articolo 4

Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137

1)   I prodotti, eccetto quelli riportati all’allegato III, rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato II.

2)   I prodotti di cui all’allegato III rispettano i livelli massimi di cesio radioattivo stabiliti in tale allegato.

Articolo 5

Dichiarazione

1)   Ogni partita di prodotti, ad eccezione del tè corrispondente ai codici NC 0902, 2101 20 e 2202 90 10 originario di prefetture diverse da quella di Fukushima, è accompagnata da una dichiarazione valida redatta e firmata secondo quanto stabilito dall’articolo 6.

2)   La dichiarazione di cui al paragrafo 1:

a)

attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone e

b)

specifica se ai prodotti si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese.

3)   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:

a)

il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell’11 marzo 2011; o

b)

il prodotto, diverso da funghi, koshiabura, germogli di bambù, germogli di Aralia, felce maggiore originari delle prefetture di Akita, Yamagata e Nagano e diverso da funghi originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka, Niigata e Aomori, è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba e Iwate; o

c)

il prodotto è originario di e proveniente da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba e Iwate, ma non figura nell’allegato IV del presente regolamento; o

d)

il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba, Iwate, Akita, Yamagata, Nagano, Yamanashi, Shizuoka, Niigata e Aomori, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito; o

e)

se il prodotto è costituito da funghi, koshiabura, germogli di bambù, germogli di Aralia, felce maggiore originari delle prefetture di Akita, Yamagata e Nagano o da funghi originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka, Niigata e Aomori, o da prodotti da essi derivati o da alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % questi prodotti, il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi; o

f)

se il prodotto elencato all’allegato IV del presente regolamento è originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba e Iwate, o è un prodotto derivato, o un alimento per animali o un prodotto alimentare derivato o composto contenente per oltre il 50 % questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi. L’elenco di prodotti figurante all’allegato IV lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); o

g)

se non è nota l’origine del prodotto o degli ingredienti presenti in misura superiore al 50 %, il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.

4)   I prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture elencate al paragrafo 3, lettera f), saranno corredati della dichiarazione ivi indicata indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

Articolo 6

Redazione e firma della dichiarazione

1)   La dichiarazione di cui all’articolo 5 è redatta conformemente al modello riportato nell’allegato I.

2)   Per i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a d), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un organismo autorizzato dall’autorità giapponese competente sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità giapponese competente.

3)   Per i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere e), f) e g), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.

Articolo 7

Identificazione

Ogni partita di prodotti è identificata da un codice indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nel rapporto di analisi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, nel certificato sanitario e in tutti i documenti commerciali che accompagnano la partita.

Articolo 8

Posti d’ispezione frontalieri e punto di entrata designato

Le partite di prodotti, eccetto quelli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio (9), destinate ad essere introdotte nell’Unione attraverso un posto d’ispezione frontaliero, sono immesse nell’Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (10) (di seguito «punto di entrata designato»).

Articolo 9

Notifica preventiva

1)   Gli operatori del settore degli alimenti per animali e prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l’arrivo di ogni partita di prodotti, ad eccezione del tè proveniente da prefetture diverse da quella di Fukushima, almeno due giorni lavorativi prima dell’arrivo fisico della partita, alle autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato.

2)   Al fine di presentare la notifica preventiva i suddetti operatori compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009 e trasmettono tale documento all’autorità competente del punto di entrata designato o del posto di ispezione frontaliero almeno due giorni prima dell’arrivo fisico della partita.

Per compilare il DCE in applicazione del presente regolamento gli operatori del settore degli alimenti tengono presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 10

Controlli ufficiali

1)   Le autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:

a)

controlli documentali su tutte le partite di prodotti che devono essere corredate della dichiarazione di cui all’articolo 5;

b)

controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio-134 e cesio-137. Il risultato delle analisi deve essere disponibile entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi.

2)   Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti per animali e di prodotti alimentari non è conforme al presente regolamento.

Articolo 11

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all’articolo 10 e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari.

Articolo 12

Immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica delle partite è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall’autorità competente dopo l’effettuazione di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell’autorità competente sia indicata nella casella II.14 e che sia firmata nella casella II.21 del DCE.

Articolo 13

Prodotti non conformi

I prodotti che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento non vengono immessi sul mercato. Tali prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati in Giappone.

Articolo 14

Relazioni

Ogni tre mesi, mediante il Sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF), gli Stati membri informano la Commissione di tutti i risultati delle analisi effettuate. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

Articolo 15

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 31 marzo 2015.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 3, possono essere importati nell’Unione alle condizioni seguenti:

a)

i prodotti conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 e

b)

i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato il Giappone dopo l’entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 1o maggio 2014 e che sono corredati di una dichiarazione conforme al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, emessa prima del 1o aprile 2014.

Articolo 17

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).

(6)  Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).

(7)  Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all’introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(9)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(10)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).


ALLEGATO I

Dichiarazione per l’importazione nell’Unione di

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ALLEGATO II

Livelli massimi per i prodotti alimentari  (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Latte e bevande a base di latte

Altri prodotti alimentari, eccetto - acque minerali e bevande simili - tè ottenuto da foglie non fermentate

Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate

Somma di cesio-134 e cesio-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Livelli massimi per gli alimenti per animali  (3) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti destinati a bovini ed equini

Alimenti destinati ai suini

Alimenti destinati al pollame

Alimenti destinati ai pesci (4)

Somma di cesio-134 e cesio-137

100 (5)

80 (5)

160 (5)

40 (5)


(1)  Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.

Per il tè il livello massimo si applica all'infuso di foglie di tè. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.

(2)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87.

(3)  Livello massimo relativo a un alimento con un tenore di umidità del 12%.

(4)  Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.

(5)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).


ALLEGATO III

Misure transitorie previste dalla legislazione giapponese e applicabili al presente regolamento

a)

Il latte e i prodotti a base di latte, le acque minerali e le bevande simili fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012 non devono contenere più di 200 Bq/kg di cesio radioattivo.

Gli altri prodotti alimentari che siano stati fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo, ad eccezione di:

prodotti a base di riso;

semi di soia e prodotti a base di semi di soia.

b)

I prodotti a base di riso fabbricati e/o trasformati prima del 30 settembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

c)

I semi di soia raccolti ed immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

d)

I prodotti a base di semi di soia fabbricati e/o trasformati prima del 31 dicembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.


ALLEGATO IV

Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione nell’Unione

a)

prodotti originari della prefettura di Fukushima:

tutti i prodotti, tenendo conto delle esenzioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento;

b)

prodotti originari delle prefetture di Akita, Yamagata e Nagano:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

germogli di Aralia sp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91;

felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

c)

prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka, Niigata o Aomori:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

d)

prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba o Iwate:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 e 1605 ad eccezione dei pettinidi di cui ai codici NC 0307 21, 0307 29 e 1605 52 00;

riso e relativi prodotti derivati di cui ai codici NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 e 1905 90;

semi di soia e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 1201 90, 1208 10, e 1507;

germogli di Aralia sp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91;

felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

grano saraceno e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 e 1905 90;

e)

prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a d) del presente allegato.


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