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Document 32014R0089
Commission Implementing Regulation (EU) No 89/2014 of 31 January 2014 approving bis(N-cyclohexyl-diazenium-dioxy)-copper (Cu-HDO) as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 8 Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 , per approvare il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 89/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 , per approvare il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 32 del 1.2.2014, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 89/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2014
per approvare il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO). |
(2) |
Il Cu-HDO è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, di cui all’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
L’Austria è stata designata Stato membro relatore e il 25 febbraio 2008 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(4) |
La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 13 dicembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(5) |
Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 8 e contenenti Cu-HDO possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare il Cu-HDO destinato a essere utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 8. |
(7) |
Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(8) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, alle parti interessate e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche (2) |
||||
Cu-HDO |
Denominazione IUPAC: bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame N. CE: n.d. N. CAS: 312600-89-8 |
981 g/kg |
1 settembre 2015 |
31 agosto 2025 |
8 |
La valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’Unione, del principio attivo. Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione condotta a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm