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Document 32014D0534

Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina

GU L 151 del 21.5.2014, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/534(1)/oj

21.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/9


DECISIONE N. 534/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina («Tunisia») si sviluppano nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV). L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Tunisia, dall'altro (2) («accordo di associazione UE-Tunisia»), è entrato in vigore il 1o marzo 1998. In virtù dell'accordo di associazione UE-Tunisia, nel 2008 la Tunisia ha completato lo smantellamento dei dazi tariffari sui prodotti industriali, divenendo così il primo paese del Mediterraneo meridionale ad instaurare una zona di libero scambio con l'Unione. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica sono sviluppati ulteriormente nell'ambito dei piani d'azione della politica europea di vicinato, il più recente dei quali, in fase di discussione, riguarda il periodo 2013-2017.

(2)

L'economia tunisina è stata segnata in modo particolare da avvenimenti interni collegati agli eventi verificatisi nella regione del Mediterraneo meridionale dalla fine del 2010, noti come «primavera araba», e dalle turbolenze nella regione che ne sono conseguite, in particolare nella vicina Libia. Tali eventi uniti alla debolezza della congiuntura economica mondiale, in particolare la recessione nella zona euro, che è il principale partner commerciale e finanziario della Tunisia, hanno avuto effetti molto pesanti sull'economia tunisina causando un rallentamento della crescita e comportando un grave disavanzo esterno e di bilancio.

(3)

Dopo la destituzione, il 14 gennaio 2011, del presidente Ben Ali, il 23 ottobre 2011 si sono tenute in Tunisia le prime elezioni libere e democratiche, sfociate nell'insediamento dell'Assemblea costituente nazionale; sebbene la transizione politica non sia scevra di difficoltà, i principali attori politici hanno concentrato i loro sforzi sulla necessità di attuare le riforme che permettano l'evoluzione verso un regime pienamente democratico.

(4)

La Costituzione adottata dall'Assemblea costituente nazionale tunisina segna taluni progressi nel settore dei diritti e delle libertà individuali nonché della parità tra uomini e donne, che mettono la Tunisia sulla via della democrazia e dello Stato di diritto.

(5)

Dall'inizio della primavera araba l'Unione ha dichiarato, in diverse occasioni, il proprio impegno a sostenere la Tunisia nel processo di riforme economiche e politiche. Tale impegno è stato ribadito nel novembre 2012 nelle conclusioni della riunione del Consiglio di associazione UE-Tunisia. Il sostegno politico ed economico dell'Unione al processo di riforme della Tunisia è conforme alla politica dell'Unione nella regione del Mediterraneo meridionale, stabilita nell'ambito della PEV.

(6)

Conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, che mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna di un beneficiario, e dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l'attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l'Unione.

(7)

Nell'aprile 2013 le autorità tunisine e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno stipulato un accordo stand-by non cautelare di durata triennale («programma FMI») per un importo pari a 1 146 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) a sostegno del programma di riforma e aggiustamento economico della Tunisia. Gli obiettivi del programma FMI sono coerenti con l'obiettivo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, consistente nell'alleviare le difficoltà a breve termine a livello della bilancia dei pagamenti, e l'attuazione di vigorose misure di risanamento è coerente con l'obiettivo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(8)

L'Unione ha messo a disposizione 290 milioni di EUR in sovvenzioni per il periodo 2011-2013 nell'ambito del suo programma di cooperazione ordinaria a sostegno dell'agenda di riforme economiche e politiche della Tunisia. Inoltre, per il periodo 2011-2013, sono stati stanziati alla Tunisia 155 milioni di EUR nell'ambito del programma «Sostegno al partenariato, alle riforme e alla crescita inclusiva» (SPRING).

(9)

Dato l'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nell'agosto 2013 la Tunisia ha chiesto l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(10)

In quanto paese interessato dalla PEV, la Tunisia dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(11)

Dato che la bilancia dei pagamenti tunisina presenta ancora un ingente disavanzo finanziario residuo con l'estero, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, e nonostante l'attuazione di robusti programmi di stabilizzazione e riforma economiche da parte della Tunisia, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione da fornire alla Tunisia («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(12)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Tunisia, sostenendo così lo sviluppo economico e sociale del paese.

(13)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Tunisia e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Tunisia e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.

(14)

È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottati nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione pertinenti.

(15)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Tunisia. I servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e di garantirne la coerenza.

(16)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Tunisia nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(17)

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. Sia il soddisfacimento delle condizioni preliminari che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione.

(18)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Tunisia dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli della Commissione e verifiche contabili della Corte dei conti.

(19)

L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio.

(20)

Gli importi delle prestazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(21)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(23)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità tunisine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni oltre tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Tunisia, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione della Tunisia assistenza macrofinanziaria («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») per un importo massimo di 300 milioni di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e le riforme del paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti tunisina rilevato dal programma FMI.

2.   L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato alla Tunisia in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli alla Tunisia. La durata massima dei prestiti è di 15 anni.

3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Tunisia, nonché con i principi fondamentali e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione UE-Tunisia e nel piano d'azione UE-Tunisia per il periodo 2013-2017 approvato nell'ambito della PEV. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce a tali istituzioni i documenti pertinenti a tempo debito.

4.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione.

5.   Qualora il fabbisogno di finanziamento della Tunisia diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

Articolo 2

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

La Commissione monitora il rispetto di tale condizione preliminare durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

Il presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (5).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità tunisine, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Tunisia con il sostegno dell'FMI.

2.   Dette condizioni mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità tunisine.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, appurando anche se le politiche economiche della Tunisia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.   A copertura degli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove occorra, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (6).

3.   La Commissione dispone l'erogazione delle rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la condizione preliminare di cui all'articolo 2;

b)

la realizzazione costantemente soddisfacente di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI;

c)

l'attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della seconda rata.

4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o cancellazione.

5.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Tunisia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Ministero delle finanze della Tunisia come beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie affinché nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola corrispondente nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate a norma dei paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Tunisia.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8).

2.   L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.

3.   Il protocollo d'intesa e l'accordo di prestito da concludere con le autorità tunisine contengono disposizioni:

a)

che assicurano che la Tunisia verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (9), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

c)

che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e

e)

che garantiscano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Tunisia è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4.   Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione monitora, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Tunisia che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive della Tunisia, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Tunisia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.   Non oltre due anni dopo la scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e la misura in cui essa ha contribuito agli obiettivi previsti.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(2)  Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2).

(3)  Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


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