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Document 32014D0376

Decisione n. 376/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014 , che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

GU L 182 del 21.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/376/oj

21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/1


DECISIONE N. 376/2014/UE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2014

che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/831/CE del Consiglio (1), adottata sulla base dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — TFUE), autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre; tale aliquota può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio (2), ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all'aliquota dell'accisa nazionale standard sull'alcol.

(2)

Il 30 luglio 2013 le autorità portoghesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio che prorogasse la decisione 2009/831/CE fino al 31 dicembre 2020 alle stesse condizioni. La richiesta è stata modificata il 19 novembre 2013, in quanto il Portogallo ha chiesto una proroga di sei mesi della decisione 2009/831/CE, ossia fino al 30 giugno 2014, per rientrare negli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale attualmente vigenti cui seguirà una nuova proroga per il periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020.

(3)

La concessione della nuova autorizzazione richiesta è giustificata dalla necessità di non compromettere lo sviluppo di queste regioni ultraperiferiche. Tenendo conto delle difficoltà per esportare da tali regioni, i mercati regionali sono i soli sbocchi possibili per vendere tali prodotti.

(4)

Nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera le materie prime di origine agricola sono più costose che in condizioni di produzione normali, a causa delle superfici modeste, della natura discontinua e della scarsa automazione delle aziende agricole. Nel caso di Madera, inoltre, la produzione proveniente dalla trasformazione della canna da zucchero è inferiore a quella di altre regioni ultraperiferiche, a causa della topografia, del clima, del suolo e della produzione artigianale. Il trasporto sulle isole di alcune materie prime e dei materiali da imballaggio non prodotti localmente comporta costi supplementari rispetto al trasporto del solo prodotto finito. Nel caso delle Azzorre, l'insularità è doppiamente grave, poiché le isole sono sparse su una vasta superficie. Il trasporto e l'installazione di attrezzature in tali regioni lontane ed insulari accresce ulteriormente i costi aggiuntivi. Lo stesso vale in caso di taluni viaggi e spedizioni necessari verso il continente. Si aggiungono anche i costi supplementari dovuti all'immagazzinaggio dei prodotti finiti, poiché il consumo locale non assorbe la produzione nel momento in cui si concretizza, bensì si protrae per tutto l'anno. Le dimensioni modeste del mercato regionale aumentano i costi unitari in vari modi, in particolare a causa del rapporto sfavorevole tra costi fissi e produzione, sia per quanto riguarda le attrezzature, che per quanto riguarda le spese necessarie a rispettare le norme in materia di ambiente. Inoltre, i produttori di rum di Madera devono trattare i rifiuti della trasformazione della canna da zucchero, mentre i produttori di altre regioni possono riciclare tali prodotti. Infine, i produttori in questione assumono anche i costi supplementari generalmente sostenuti dalle economie locali, in particolare i costi più elevati di manodopera e di energia.

(5)

I calcoli dettagliati forniti nelle relazioni di cui all'articolo 4 della decisione 2009/831/CE confermano che la riduzione del 75 % dell'aliquota dell'accisa non compensa integralmente lo svantaggio competitivo che subiscono le bevande alcoliche distillate prodotte a Madera e nelle Azzorre come conseguenza dei costi di produzione e di commercializzazione più elevati. È quindi opportuno continuare ad autorizzare la riduzione dell'aliquota d'accisa al livello richiesto.

(6)

Un attento esame della situazione indica che è necessario accogliere la richiesta del Portogallo al fine di salvaguardare il settore delle bevande alcoliche nelle regioni ultraperiferiche di cui trattasi.

(7)

Poiché l'agevolazione fiscale non eccede l'importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione si limita al consumo nelle regioni interessate, la misura non compromette l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(8)

È opportuno chiedere la presentazione di una relazione intermedia, affinché la Commissione possa valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano ad essere soddisfatte.

(9)

La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 110 TFUE, il Portogallo è autorizzato ad applicare, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati, un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota piena applicabile all'alcol stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata:

1.

a Madera:

a)

al rum definito nella categoria 1 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che porta l'indicazione geografica «Rum da Madera» di cui alla categoria 1 dell'allegato III del citato regolamento;

b)

ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o piante locali;

2.

nelle Azzorre:

a)

ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o materie prime locali;

b)

alle acquaviti di vino o di vinaccia aventi le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.

Articolo 3

L'aliquota d'accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all'aliquota dell'accisa nazionale standard sull'alcol.

Articolo 4

Al pù tardi entro il 30 settembre 2017 il Portogallo invia alla Commissione una relazione onde consentirle di valutare se permangono le ragioni che hanno giustificato la concessione dell'aliquota d'accisa ridotta.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 6

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Y. MANIATIS


(1)  Decisione 2009/831/CE del Consiglio, del 10 novembre 2009, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (GU L 297 del 13.11.2009, pag. 9).

(2)  Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

(3)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).


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