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Document 32014A1003(02)
Commission Opinion of 2 October 2014 relating to the plan for the disposal of radioactive waste from the IRAW-CRAM Storage Facility for Radioactive Waste located adjacent to the National Radioactive Waste Repository in Slovakia
Parere della Commissione, del 2 ottobre 2014 , relativo al piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi IRAW-CRAM, ubicato nelle adiacenze del deposito nazionale di rifiuti radioattivi nella Repubblica slovacca
Parere della Commissione, del 2 ottobre 2014 , relativo al piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi IRAW-CRAM, ubicato nelle adiacenze del deposito nazionale di rifiuti radioattivi nella Repubblica slovacca
GU C 347 del 3.10.2014, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 347/3 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2014
relativo al piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi IRAW-CRAM, ubicato nelle adiacenze del deposito nazionale di rifiuti radioattivi nella Repubblica slovacca
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
(2014/C 347/02)
La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).
Il 24 marzo 2014 la Commissione europea ha ricevuto dal governo slovacco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi IRAW-CRAM di Mochovce.
Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 29 aprile 2014 e fornite dalle autorità slovacche il 5 giugno 2014, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1. |
La distanza tra l’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi IRAW-CRAM e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie l’Ungheria, è di circa 40 km. |
2. |
L’impianto non sarà oggetto di un’autorizzazione per lo scarico di effluenti radioattivi liquidi e gassosi. In condizioni operative normali, l’impianto non rilascerà effluenti radioattivi liquidi e gassosi e pertanto non comporterà un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro. |
3. |
I rifiuti radioattivi solidi secondari saranno trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento autorizzati, situati nella Repubblica slovacca. |
4. |
In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi IRAW-CRAM, ubicato nelle adiacenze del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di Mochovce, nella Repubblica slovacca, non è tale da comportare, né in normali condizioni operative, né in caso di incidente del tipo e della portata di cui ai dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2014
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Vicepresidente
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.