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Document 32012R0523

Regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includervi alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernenti l’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche a essi destinati Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 160, 21.6.2012, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 199 - 203

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrog. impl. da 32019R2144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/523/oj

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/8


REGOLAMENTO (UE) N. 523/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includervi alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernenti l’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche a essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), e in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (2), l’Unione ha aderito all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»).

(2)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, l’Unione ha anche aderito al regolamento UNECE n. 30 relativo agli pneumatici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, il regolamento n. 54, relativo agli pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi nonché il regolamento n. 64 relativo a unità di scorta per uso temporaneo, a pneumatici antiforatura, a sistemi di marcia a piatto e a sistemi di controllo della pressione degli pneumatici.

(3)

Con una distinta decisione del Consiglio (3), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 117 relativo alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici e all’aderenza sul bagnato.

(4)

A norma della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (4), i fabbricanti di veicoli che chiedono l’omologazione di loro sistemi, componenti o entità tecniche possono scegliere se soddisfare i requisiti delle direttive pertinenti o quelli dei corrispondenti regolamenti UNECE. La maggior parte delle disposizioni previste dalle direttive sulle parti del veicolo sono state riprese dai corrispondenti regolamenti UNECE. Poiché i regolamenti UNECE sono continuamente modificati sulla scia dei progressi tecnologici, anche le pertinenti direttive vanno aggiornate regolarmente per allinearle al contenuto dei corrispettivi regolamenti UNECE. Per evitare doppioni, il gruppo ad alto livello CARS 21 ha raccomandato di sostituire varie direttive con i corrispondenti regolamenti UNECE.

(5)

La direttiva 2007/46/CE permette di applicare in modo vincolante i regolamenti UNECE all’omologazione CE dei veicoli e di sostituire la normativa dell’Unione con tali regolamenti UNECE. Ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009 l’omologazione rilasciata in conformità ai regolamenti UNECE applicabili obbligatoriamente va considerata come omologazione CE ai sensi del suddetto regolamento e delle relative misure di attuazione.

(6)

Sostituire la legislazione UE con regolamenti UNECE consente di evitare doppioni non solo a livello delle prescrizioni tecniche ma anche a livello delle certificazioni e delle procedure amministrative. Inoltre, il rilascio di omologazioni basate direttamente su norme concordate a livello internazionale contribuirà a migliorare l’accesso al mercato dei paesi terzi, soprattutto di quelli che sono parti contraenti dell’accordo riveduto del 1958, e rafforzerà così la competitività dell’industria dell’Unione.

(7)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga pertanto alcune direttive sull’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati; ai fini di un’omologazione CE conforme a tale regolamento, esse saranno sostituite dai corrispondenti regolamenti UNECE al fine di mantenere le disposizioni che disciplinano le omologazioni e di un agile adattamento al progresso scientifico e tecnologico.

(8)

Per questo motivo, è opportuno includere i regolamenti UNECE n. 30, 54, 64 e 117 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, che elenca i regolamenti UNECE applicabili su base obbligatoria.

(9)

È inoltre opportuno chiarire il contenuto dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 407/2011 (5), riguardo all’applicazione del regolamento UNECE n. 13 sulla frenatura dei veicoli e loro rimorchi, del regolamento n. 13-H, sulla frenatura delle autovetture, del regolamento n. 34 sulla prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido) e del regolamento n. 55, sulle componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2009.

(11)

I regolamenti UNECE di cui all’allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dalle date stabilite all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

(12)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   A partire dal 1o novembre 2012, ai fini dell’omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alla classe C1, si applicano il regolamento UNECE n. 30, supplemento 16 alla serie di modifiche 02 (6), e il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02 (7), comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati al paragrafo 6.1.1, i requisiti di aderenza sul bagnato, specificati al paragrafo 6.2, e la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.

2.   A partire dal 1o novembre 2014, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C1, si applicano il regolamento UNECE n. 30, supplemento 16 della serie di modifiche 02, e il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente i requisiti di aderenza sul bagnato, specificati al paragrafo 6.2 di tale regolamento UNECE.

3.   A partire dal 1o novembre 2012, ai fini dell’omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3, si applicano il regolamento UNECE n. 54, supplemento 17 alla versione originale del regolamento (8), e il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati ai paragrafi da 6.1.2 a 6.1.3, e la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.

4.   A partire dal 1o novembre 2014, ai fini della vendita e della messa in circolazione degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C2 e C3, si applica su base obbligatoria il regolamento UNECE n. 54, supplemento 17 alla versione originale del regolamento.

5.   A partire dal 1o novembre 2016, ai fini della vendita e della messa in circolazione degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1, C2 e C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati ai paragrafi da 6.1.1 a 6.1.3 di tale regolamento UNECE.

6.   A partire dal 1o novembre 2014, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1 e C2, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.

7.   A partire dal 1o novembre 2016, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.

8.   A partire dal 1o novembre 2016, ai fini dell’omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alle classi C1, C2 e C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti di resistenza al rotolamento di cui al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE.

9.   A partire dal 1o novembre 2018, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1 e C2, si applica su base obbligatoria il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE.

10.   A partire dal 1o novembre 2020, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE.

11.   Gli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1, C2 e C3, fabbricati prima delle date di cui al paragrafo 2, riguardo ai requisiti generali e all’aderenza sul bagnato, al paragrafo 4, riguardo ai requisiti generali, al paragrafo 5, riguardo alla fase 2 dei requisiti sulla rumorosità di rotolamento, ai paragrafi 6 e 7, riguardo alla fase 1 dei requisiti di resistenza al rotolamento nonché dei paragrafi 9 e 10, riguardo alla fase 2 dei requisiti di resistenza al rotolamento, e che non soddisfano i requisiti suddetti, possono essere venduti ed entrare in servizio per un periodo di tempo aggiuntivo non superiore a 30 mesi a decorrere da tali date.

Articolo 3

1.   A partire dal 1o novembre 2012, le autorità nazionali rifiuteranno il rilascio dell’omologazione CE ai nuovi tipi di veicoli appartenenti alla categoria M1 privi di un sistema di controllo della pressione degli pneumatici (tyre pressure monitoring system — TPMS) conforme ai requisiti fissati nel regolamento UNECE n. 64, serie di modifiche 02, rettifica 1 (9).

2.   A partire dal 1o novembre 2014, le autorità nazionali vieteranno l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione dei veicoli appartenenti alla categoria M1 privi di un TPMS conforme ai requisiti fissati nel regolamento UNECE n. 64, serie di modifiche 02, rettifica 1.

Articolo 4

1.   A partire dal 1o novembre 2012, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, si applica il regolamento UNECE n. 64, serie di modifiche 02, rettifica 1, se tali veicoli sono muniti di apparecchiature coperte da tale regolamento.

2.   A partire dal 1o novembre 2014, ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in circolazione dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 e N1, si applica su base obbligatoria il regolamento UNECE n. 64, serie di modifiche 02, rettifica 1, se tali veicoli sono muniti di apparecchiature coperte da tale regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(3)  COM(2003) 635 def. — Adozione di un documento non pubblicato.

(4)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(5)  GU L 108 del 28.4.2011, pag. 13.

(6)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 70.

(7)  GU L 231 del 29.8.2008, pag. 19.

(8)  GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 41.

(9)  GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18.


ALLEGATO

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato nel modo che segue:

1)

l’elenco dei regolamenti UNECE applicabili su base obbligatoria viene modificato come segue:

a)

la voce relativa al regolamento n. 13 è sostituita dal testo seguente:

«13

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

Supplemento 5 alla serie di modifiche 10

rettifiche 1 e 2 della revisione 6

GU L 257 del 30.9.2010, pag. 1

M, N, O (b

supplemento 3 alla serie di modifiche 11

GU L 297 del 13.11.2010, pag. 183

b)

tra il regolamento n. 28 e il regolamento n. 31 viene inserito il seguente regolamento n. 30:

«30

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Supplemento 16 alla serie di modifiche 02

GU L 201 del 30.7.2008, pag. 70

GU L 307 del 23.11.2011, pag. 1

M, N, O»

c)

la voce relativa al regolamento n. 34 è sostituita dal testo seguente:

«34

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Supplemento 2 alla serie di modifiche 02

GU L 194 del 23.7.2008, pag. 14

M, N, O (d

d)

tra il regolamento n. 48 e il regolamento n. 55 viene inserito il seguente regolamento n. 54:

«54

Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3)

Supplemento 17 alla versione originale del regolamento

GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 41

GU L 307 del 23.11.2011, pag. 2

M, N, O»

e)

la voce relativa al regolamento n. 55 è sostituita dal testo seguente:

«55

Componenti di attacco meccaniche di insiemi di veicoli

Supplemento 1 alla serie di modifiche 01

GU L 227 del 28.8.2010, pag. 1.

M, N, O (e

f)

tra il regolamento n. 61 e il regolamento n. 66 viene inserito il seguente regolamento n. 64:

«64

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura e sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Serie di modifiche 02, rettifica 1

GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18.

M1, N1»

g)

tra il regolamento n. 116 e il regolamento n. 118 viene inserito il seguente regolamento n. 117:

«117

Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l’aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Serie di modifiche 02

GU L 307 del 23.11.2011, pag. 3.

M, N, O»

2)

le note esplicative della tabella vengono modificate come segue:

a)

le lettere (b) e (c) sono sostituite dai testi che seguono:

«(b)

È obbligatorio il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento. Ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell’immatricolazione, della vendita e dell’entrata in servizio di veicoli nuovi è pertanto obbligatoria l’applicazione dell’allegato 21 del regolamento UNECE n. 13. Tuttavia, per le date di entrata in vigore delle disposizioni relative ai sistemi elettronici di controllo della stabilità si applicano quelle indicate nel presente regolamento invece di quelle indicate nel suddetto regolamento UNECE.

(c)

È obbligatorio il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento. Ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli, nonché dell’immatricolazione, della vendita e dell’entrata in servizio di veicoli nuovi, è pertanto obbligatoria l’applicazione della parte A dell’allegato 9 del regolamento UNECE n. 13-H. Tuttavia, per le date di entrata in vigore delle disposizioni relative ai sistemi elettronici di controllo della stabilità, si applicano quelle indicate nel presente regolamento invece di quelle indicate nel suddetto regolamento UNECE.»

b)

vengono aggiunte le seguenti note esplicative (d) ed (e):

«(d)

La conformità alla parte II del regolamento UNECE n. 34 non è obbligatoria.

(e)

Se il fabbricante di un veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi (punto 2.11.5 dell’allegato I della direttiva 2007/46/CE) i dispositivi di attacco meccanico a esso applicati non devono mai oscurare una componente illuminante (come il proiettore posteriore per nebbia) né coprire lo spazio destinato ad alloggiare e a montare la targa d’immatricolazione posteriore; ciò non si applica se il dispositivo di attacco meccanico può essere rimosso o riposizionato senza usare attrezzi, come la chiave universale di facile uso.»


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