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Documento 32012D0667

2012/667/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 ottobre 2012 , che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011 [notificata con il numero C(2012) 7440]

GU L 299 del 27.10.2012, p. 47/48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Vigente

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/667/oj

27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/47


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011

[notificata con il numero C(2012) 7440]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2012/667/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’intervento che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese quelle d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione, stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

Con la decisione 2012/132/UE della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2011 (3) è stato concesso un contributo finanziario dell’Unione per provvedimenti urgenti presi per combattere l’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011. Il 13 aprile 2012 i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(5)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(6)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE, i Paesi Bassi hanno immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. In osservanza dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la domanda di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi, da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e dai risultati dei rispettivi controlli.

(7)

Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati ai Paesi Bassi il 25 aprile 2012 e il 4 giugno 2012. I Paesi Bassi hanno espresso il loro accordo per posta elettronica in data 11 giugno 2012.

(8)

È ora pertanto possibile fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011 è fissato a 429 425,74 EUR.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 59 dell’1.3.2012, pag. 34.


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