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Document 32012D0514

Decisione 2012/514/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2012 , che modifica e proroga la decisione 2010/576/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

GU L 257 del 25.9.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/514/oj

25.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/16


DECISIONE 2012/514/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

che modifica e proroga la decisione 2010/576/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/576/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (1), modificata da ultimo dalla decisione 2011/537/PESC (2). L'EUPOL RD Congo scade il 30 settembre 2012.

(2)

Il 13 luglio 2012 il Comitato politico e di sicurezza ha approvato la raccomandazione secondo cui l'EUPOL RD Congo dovrebbe essere prorogata di un anno, seguito da una fase di transizione finale di dodici mesi per il passaggio delle consegne.

(3)

È pertanto opportuno prorogare l'EUPOL RD Congo fino al 30 settembre 2013.

(4)

Occorre stabilire l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL RD Congo per il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013.

(5)

È altresì necessario adeguare talune disposizioni relative alle informazioni classificate dell'UE.

(6)

L'EUPOL RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/576/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1.   La missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e la sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (di seguito "EUPOL RD Congo" o "missione"), istituita dall'azione comune 2007/405/PESC, è prorogata per il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2013.";

2)

l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1.   Al fine di migliorare la maturità e la sostenibilità del processo di riforma della polizia nazionale congolese (PNC), l'EUPOL RD Congo assiste le autorità congolesi nell'attuazione del piano d'azione nel settore della polizia e nella definizione degli orientamenti del quadro strategico. La missione contribuirà agli sforzi locali e internazionali per il rafforzamento delle capacità della PNC. L'EUPOL RD Congo è incentrata su attività e progetti concreti volti a rafforzare la sua azione a livello strategico del processo di riforma, sullo sviluppo delle capacità e sul rafforzamento dell'interazione tra la PNC ed il sistema giudiziario penale in senso lato, al fine di meglio sostenere la lotta contro la violenza sessuale e l'impunità. L’EUPOL RD Congo opererà in stretto coordinamento con altri donatori dell’Unione, internazionali e bilaterali, al fine di evitare duplicazioni degli sforzi.";

3)

l'articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione adottato per sostenere la politica dell'Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidate ai membri del personale nell'esercizio delle loro funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

4)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Sicurezza

1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPOL RD Congo conformemente agli articoli 5 e 9.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE e dei relativi strumenti di sostegno.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

4.   Il personale dell'EUPOL RD Congo è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2011/292/UE.";

5)

all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 6 750 000 EUR.";

6)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE.

2.   L'AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

5.   L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 e la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

7)

all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa si applica dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2013.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 254 del 29.9.2010, pag. 33.

(2)  GU L 236 del 13.9.2011, pag. 8.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.";

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).";


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