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Document 32011R1342

Regolamento (UE) n. 1342/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo l’oblast di Kaliningrad e taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile

GU L 347 del 30.12.2011, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1342/oj

30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/41


REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo l’oblast di Kaliningrad e taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le norme dell’Unione sul traffico frontaliero locale, istituite con regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (2), in vigore dal 2007, hanno evitato il crearsi di ostacoli al commercio, agli scambi sociali e culturali e alla cooperazione regionale tra Stati vicini, preservando nel contempo la sicurezza dell’intero spazio Schengen.

(2)

L’oblast di Kaliningrad è in una posizione geografica singolare: di dimensioni relativamente modeste, la regione è completamente circondata da due Stati membri e costituisce l’unica enclave nell’Unione europea; vista la sua forma e la distribuzione della sua popolazione, l’applicazione delle norme ordinarie sulla definizione della zona di frontiera dividerebbero artificialmente l’enclave, per cui alcuni abitanti usufruirebbero delle agevolazioni per il traffico frontaliero locale, al contrario della maggioranza degli stessi, compresi quelli della città di Kaliningrad. Alla luce della natura omogenea dell’oblast di Kaliningrad, al fine di potenziare il commercio, gli scambi sociali e culturali e la cooperazione regionale è opportuno introdurre una deroga specifica al regolamento (CE) n. 1931/2006 che permetta di considerare l’intero oblast di Kaliningrad quale zona di frontiera.

(3)

Parimenti, è opportuno riconoscere una specifica zona di frontiera sul versante polacco quale zona di frontiera ammissibile, in modo che l’applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006 in tale regione abbia un effetto reale, aumentando le opportunità di commercio, gli scambi sociali e culturali e la cooperazione regionale tra l’oblast di Kaliningrad e i principali centri della Polonia settentrionale.

(4)

Il presente regolamento non pregiudica la definizione generale di zona di frontiera né il pieno rispetto delle norme e delle condizioni del regolamento (CE) n. 1931/2006, comprese le sanzioni che gli Stati membri devono imporre ai residenti frontalieri che abusano del regime di traffico frontaliero locale.

(5)

Il presente regolamento contribuisce a promuovere ulteriormente il partenariato strategico tra l’Unione europea e la Federazione russa, in linea con le priorità stabilite nella tabella di marcia per lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, e tiene conto delle relazioni tra l’Unione europea e la Federazione russa nella loro globalità.

(6)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’inclusione dell’oblast di Kaliningrad e di taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (4).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8).

(10)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende attuarlo nel proprio diritto interno.

(11)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(12)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (10); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1931/2006 è così modificato:

1)

alla fine dell’articolo 3, punto 2, è aggiunta la frase seguente:

«le aree elencate all’allegato del presente regolamento sono considerate parte della zona di frontiera;»

2)

è aggiunto quale allegato il testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2011.

(2)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(7)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(8)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(9)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(10)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


ALLEGATO

«ALLEGATO

1.

Oblast di Kaliningrad;

2.

distretti amministrativi polacchi (powiaty) del Voivodato di Pomerania (województwo pomorskie): pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, gdański, nowodworski, malborski;

3.

distretti amministrativi polacchi (powiaty) del Voivodato di Varmia-Masuria (województwo warmińsko-mazurskie): m. Elbląg, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, m. Olsztyn, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki.»


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