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Document 32011R0720

Regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile in merito alla graduale introduzione di controlli su liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 193 del 23.7.2011, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/720/oj

23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/19


REGOLAMENTO (UE) N. 720/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile in merito alla graduale introduzione di controlli su liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione deve adottare disposizioni generali volte a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni stabilite nell’allegato del regolamento.

(2)

Le disposizioni generali che integrano le norme comuni fondamentali per la sicurezza dell’aviazione civile sono fissate nel regolamento (CE) n. 272/2009, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In particolare, il regolamento (CE) n. 272/2009 impone che negli aeroporti dell’UE vengano introdotti metodi, ivi incluse tecnologie, per la rilevazione di esplosivi liquidi il più rapidamente possibile e comunque entro il 29 aprile 2013.

(3)

Al fine di consentire la graduale introduzione di un sistema di controllo volto a individuare i liquidi esplosivi, l’allegato del regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (3), fissa due date: il 29 aprile 2011 per il controllo di liquidi, aerosol e gel acquistati in un aeroporto di un paese terzo o a bordo di un aeromobile di un vettore aereo non comunitario, e il 29 aprile 2013 per il controllo di qualsiasi liquido, aerosol e gel.

(4)

Come menzionato nel considerando 12 del regolamento (UE) n. 297/2010, gli sviluppi di natura tecnologica o regolamentare, sia a livello dell’Unione europea sia a livello internazionale, possono incidere sulle date fissate nel regolamento (CE) n. 272/2009 e, ove opportuno, la Commissione può presentare proposte di revisione, soprattutto tenendo conto dell’operabilità delle attrezzature e della comodità dei passeggeri.

(5)

Poco prima del 29 aprile 2011, sia a livello dell’Unione europea sia a livello internazionale, sono intervenuti sviluppi di natura tecnologica o regolamentare. Per tale motivo, solo pochi aeroporti saranno effettivamente dotati di attrezzature di controllo e potrebbe non essere chiaro per i passeggeri se sarà possibile introdurre nelle aree sterili o a bordo degli aeromobili i liquidi, gli aerosol e i gel acquistati in un aeroporto di un paese terzo o a bordo di un aeromobile di un vettore aereo non comunitario.

(6)

Per le suddette ragioni occorre sopprimere, a decorrere dal 29 aprile 2011, le disposizioni relative agli obblighi di controllo dei liquidi, aerosol e gel acquistati in un aeroporto di un paese terzo o a bordo di un aeromobile di un vettore aereo non comunitario.

(7)

Tenendo conto della parte B1, paragrafo 2, dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009, la Commissione lavorerà in stretta collaborazione con tutte le parti interessate ed esaminerà la situazione relativa al controllo di liquidi, aerosol e gel entro luglio 2012.

(8)

Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui alla parte B1, paragrafo 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009, occorre che gli Stati membri e gli aeroporti adottino le misure preparatorie necessarie, comprese le prove operative, ben prima della scadenza del 2013. È opportuno condividere i risultati delle prove al fine di esaminare la situazione relativa al controllo di liquidi, aerosol e gel entro luglio 2012.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009.

(10)

Al fine di garantire il prima possibile la certezza del diritto agli Stati membri, agli aeroporti e ai passeggeri, è opportuno che il presente regolamento venga adottato secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 e che sia applicabile a decorrere dal 29 aprile 2011.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

(3)  GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La parte B1. Liquidi, aerosol e gel dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 è sostituita dalla seguente:

«PARTE B1.

Liquidi, aerosol e gel

1.

È permesso introdurre liquidi, aerosol e gel nelle aree sterili e a bordo degli aeromobili a condizione che i prodotti siano sottoposti a controllo o che ne siano dispensati in conformità ai requisiti delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008.

2.

Entro il 29 aprile 2013 tutti gli aeroporti sono tenuti controllare i liquidi, gli aerosol e i gel in conformità ai requisiti delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008.

3.

Gli Stati membri devono garantire l’attuazione di tutti i requisiti regolamentari necessari per consentire la disponibilità di attrezzature per il controllo dei liquidi conformi ai requisiti delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, in tempo utile per rispettare il termine di cui al paragrafo 2.

4.

In qualsiasi momento e prima del 29 aprile 2013, gli Stati membri possono introdurre in uno o in tutti gli aeroporti requisiti regolamentari per il controllo di liquidi, aerosol e gel in conformità ai requisiti delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008. Lo Stato membro notifica alla Commissione tali requisiti regolamentari. Una volta ricevuta la notifica, la Commissione informa gli altri Stati membri.

5.

I passeggeri ricevono informazioni chiare riguardanti gli aeroporti dell’UE in cui possono portare liquidi, aerosol e gel nelle aree sterili o a bordo degli aeromobili e le relative condizioni.»


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