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Document 32010R1113

Regolamento (UE) n. 1113/2010 della Commissione, del 1 °dicembre 2010 , recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2010/2011

GU L 316 del 2.12.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1113/oj

2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/2


REGOLAMENTO (UE) N. 1113/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2010

recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2010/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

In base alle informazioni fornite dal Regno Unito relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009, per lo Scotch whisky il periodo medio di invecchiamento nel 2009 era di sette anni.

(3)

Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

(4)

L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. L’Unione ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2010/2011.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1035/2009 della Commissione, del 30 ottobre 2009, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2009/2010 (3) ha cessato di avere effetto dato che riguarda i coefficienti applicabili per il periodo 2009/2010. A fini di chiarezza e certezza del diritto è necessario abrogare il suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione dello Scotch whisky, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1035/2009 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2010 fino al 30 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33.

(3)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Coefficienti applicabili nel Regno Unito

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all’orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto («malt whisky»)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali («grain whisky»)

Dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011

0,300

0,255


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