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Document 32010D0424(16)

Decisione H3, del 15 ottobre 2009 , riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

GU C 106 del 24.4.2010, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2022; abrogato e sostituito da 32022D0228(01)

24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/56


DECISIONE H3

del 15 ottobre 2009

riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2010/C 106/19

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

visto l’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 relativo alla conversione dei tassi di cambio,

considerando quanto segue:

(1)

Numerose disposizioni come ad esempio l’articolo 5, lettera a), l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 29, l’articolo 34, l’articolo 52, l’articolo 62 paragrafo 3, l’articolo 65, paragrafi 6 e 7, l’articolo 68, paragrafo 2, e l’articolo 84 del regolamento (CE) n. 883/2004 e l’articolo 25, paragrafi 4 e 5, l’articolo 26, paragrafo 7, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 70, l’articolo 72, l’articolo 73, l’articolo 78 e l’articolo 80, del regolamento (CE) n. 987/2009, prevedono situazioni per cui è necessario determinare il tasso di cambio per il pagamento, il calcolo o il nuovo calcolo di una prestazione o di un contributo, di un rimborso o per le procedure di compensazione e di recupero.

(2)

L’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 autorizza la commissione amministrativa a determinare la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di cambio che devono essere applicati nel calcolo di determinate prestazioni e contributi.

Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

1.

Ai fini della presente decisione il tasso di cambio è il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea.

2.

Se non stabilito diversamente nella presente decisione, il tasso di cambio è quello pubblicato il giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione.

3.

Un’istituzione di uno Stato membro che allo scopo di accertare un diritto o per il primo calcolo della prestazione debba convertire un importo nella valuta di un altro Stato membro deve utilizzare:

a)

quando, in base alla legislazione nazionale, un’istituzione tiene conto di importi, come redditi o prestazioni, durante un determinato periodo anteriore alla data per cui la prestazione è calcolata, il tasso di cambio pubblicato l’ultimo giorno di tale periodo;

b)

quando, in base alla legislazione nazionale, allo scopo di calcolare la prestazione un’istituzione tiene conto di un importo, il tasso di cambio pubblicato il primo giorno del mese immediatamente precedente il mese in cui tale disposizione sia obbligatoriamente applicata.

4.

Il paragrafo 3, mutatis mutandis, si applica per analogia quando un’istituzione di uno Stato membro deve effettuare un nuovo calcolo di una prestazione a causa di modifiche della situazione di diritto o di fatto della persona interessata mediante la conversione di un importo nella valuta di un altro Stato membro.

5.

Un’istituzione che paga una prestazione che è indicizzata regolarmente in base alla legislazione nazionale, qualora gli importi in un’altra valuta hanno un impatto sulla prestazione, deve, nel nuovo calcolo della prestazione, utilizzare il tasso di cambio applicabile il primo giorno del mese precedente al mese in cui l’indicizzazione è dovuta, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa nazionale.

6.

Ai fini delle procedure di compensazione e di recupero il tasso di cambio applicabile per convertire l’importo che deve essere dedotto o pagato deve essere il tasso di cambio del giorno in cui la richiesta è stata inviata per la prima volta.

7.

Ai sensi dell’articolo 65, commi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004, e dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009, quando viene effettuata la comparazione tra l’importo effettivamente pagato dall’istituzione del paese di residenza e l’importo massimo del rimborso cui fa riferimento la terza frase dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 (l’importo della prestazione cui la persona interessata avrebbe diritto in base alla normativa dello Stato membro a cui era da ultimo assoggettata, a condizione che la persona sia stata iscritta ai servizi di collocamento di quello Stato membro), la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione deve essere il primo giorno del mese civile in cui il periodo per effettuare il rimborso è scaduto.

8.

La presente decisione è sottoposta a revisione dopo il primo anno dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.

9.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa

Lena MALMBERG


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


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