EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0883

2009/883/CE: Decisione della Commissione, del 26 novembre 2009 , recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2010 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi [notificata con il numero C(2009) 9131]

GU L 317 del 3.12.2009, p. 36–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/883/oj

3.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2010 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi

[notificata con il numero C(2009) 9131]

(2009/883/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

(2)

Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone l’introduzione di un’azione finanziaria della Comunità al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi figuranti nell’allegato di detta decisione.

(3)

La decisione 2006/965/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (2) ha sostituito l’articolo 24 di quest’ultima con una nuova disposizione. A titolo transitorio, la decisione 2006/965/CE prevede che i programmi relativi alla leucosi bovina enzootica e al morbo di Aujeszky possano essere finanziati fino al 31 dicembre 2010.

(4)

La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (3) dispone che, per essere approvati a titolo dell’azione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CEE, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare i criteri indicati nell’allegato della decisione 90/341/CE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4) dispone l’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(6)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (5), prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l’altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre di conseguenza approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.

(7)

Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione delle zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

(8)

Nel 2008 e 2009 alcuni programmi pluriennali presentati dagli Stati membri per l’eradicazione, la lotta e la sorveglianza delle malattie animali sono stati approvati a titolo della decisione 2007/782/CE della Commissione (6) e della decisione 2008/897/CE (7) della Commissione. L’impegno di spesa per tali programmi pluriennali è stato adottato conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8). Il primo impegno di bilancio per tali programmi è stato adottato dopo la loro approvazione. Ciascun impegno annuale successivo va effettuato dalla Commissione a seguito dell’esecuzione del programma relativo all’anno precedente, in base alla decisione di concedere un contributo di cui all’articolo 27, paragrafo 5, della decisione 2009/470/CE.

(9)

Il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 103/2009 della Commissione (9), prevede condizioni più rigorose nel caso di latte prodotto da greggi affette da scrapie classica.

(10)

Nel 2009 Cipro ha presentato un nuovo programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie, adattato all’ultima versione modificata del regolamento (CE) n. 999/2001. Con la decisione 2009/560/CE della Commissione (10), si è approvato il programma pluriennale relativo alla scrapie nel quale il costo del personale assunto specialmente per eseguire compiti nell’ambito del programma e il costo della distruzione delle carcasse erano inclusi nei costi ammissibili per un contributo finanziario della Comunità. Di conseguenza occorre approvare il secondo e ultimo anno del programma pluriennale relativo alla scrapie presentato da Cipro e fornire lo stesso livello di finanziamento comunitario e misure rimborsabili del primo anno.

(11)

La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale presentato dagli Stati membri, nonché l’anno successivo (il secondo o il terzo) dei programmi pluriennali approvati nel 2008 e nel 2009. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.

(12)

Data l’importanza dei programmi annuali e pluriennali per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell’applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE e sull’influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati dovranno sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(13)

Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare il costo medio da rimborsare, se del caso, agli Stati membri per i test e gli indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa dell’abbattimento degli animali.

(14)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (11), i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(15)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

(16)

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario della Comunità vanno espresse in euro. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 per la conversione delle spese in valute diverse dall’euro va applicato l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

PROGRAMMI ANNUALI

Articolo 1

Brucellosi bovina

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Malta, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di:

a)

2 000 000 EUR per la Spagna;

b)

5 000 000 EUR per l’Italia;

c)

75 000 EUR per Cipro;

d)

15 000 EUR per Malta;

e)

2 500 000 EUR per il Portogallo;

f)

2 700 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test del rosa bengala

0,2 EUR per test;

b)

test SAT

0,2 EUR per test;

c)

test di fissazione del complemento

0,4 EUR per test;

d)

test ELISA

1 EUR per test;

e)

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 2

Tubercolosi bovina

1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo del test tubercolinico e del test del gamma interferone e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

12 000 000 EUR per l’Irlanda;

b)

7 500 000 EUR per la Spagna;

c)

4 000 000 EUR per l’Italia;

d)

1 000 000 EUR per il Portogallo;

e)

10 000 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test tubercolinico

1,75 EUR per test;

b)

test del gamma interferone

5 EUR per test;

c)

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 3

Brucellosi ovi-caprina

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto di vaccini, per il costo degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

4 500 000 EUR per la Spagna;

b)

3 500 000 EUR per l’Italia;

c)

75 000 EUR per Cipro;

d)

1 100 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test del rosa bengala

0,2 EUR per test;

b)

test di fissazione del complemento

0,4 EUR per test;

c)

animali macellati

50 EUR per animale.

Articolo 4

Febbre catarrale degli ovini nelle zone endemiche o ad alto rischio

1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per le vaccinazioni, gli esami di laboratorio per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e l’acquisto di esche e vaccini, sino a un importo massimo di:

a)

4 500 000 EUR per il Belgio;

b)

6 000 EUR per la Bulgaria;

c)

1 600 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

50 000 EUR per la Danimarca;

e)

16 800 000 EUR per la Germania;

f)

130 000 EUR per l’Estonia;

g)

80 000 EUR per l’Irlanda;

h)

70 000 EUR per la Grecia;

i)

20 000 000 EUR per la Spagna;

j)

40 000 000 EUR per la Francia;

k)

2 700 000 EUR per l’Italia;

l)

310 000 EUR per la Lettonia;

m)

630 000 EUR per la Lituania;

n)

300 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

780 000 EUR per l’Ungheria;

p)

4 000 EUR per Malta;

q)

110 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

1 000 000 EUR per l’Austria;

s)

70 000 EUR per la Polonia;

t)

5 200 000 EUR per il Portogallo;

u)

110 000 EUR per la Romania;

v)

590 000 EUR per la Slovenia;

w)

50 000 EUR per la Slovacchia;

x)

490 000 EUR per la Finlandia;

y)

1 700 000 EUR per la Svezia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

2,5 EUR per test;

b)

test PCR

10 EUR per test;

c)

per l’acquisto di vaccini monovalenti

0,3 EUR per dose;

d)

per l’acquisto di vaccini bivalenti

0,45 EUR per dose;

e)

1,50 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate;

f)

0,75 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate.

Articolo 5

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)

1.   I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale, per gli esami batteriologici atti a verificare l’efficacia della disinfezione, per gli esami per l’individuazione di agenti antimicrobici o dell’effetto di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella, per l’acquisto di dosi di vaccino e per l’indennizzo dei proprietari per il valore dei volatili da riproduzione e ovaioli della specie Gallus gallus e per i tacchini della specie Meleagris gallopavo abbattuti, nonché per le uova distrutte come specificato nel paragrafo 3 per un importo massimo di:

a)

2 000 000 EUR per il Belgio;

b)

20 000 EUR per la Bulgaria;

c)

2 500 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

200 000 EUR per la Danimarca;

e)

15 000 EUR per l’Estonia;

f)

800 000 EUR per la Germania;

g)

100 000 EUR per l’Irlanda;

h)

550 000 EUR per la Grecia;

i)

2 500 000 EUR per la Spagna;

j)

3 500 000 EUR per la Francia;

k)

1 250 000 EUR per l’Italia;

l)

100 000 EUR per Cipro;

m)

420 000 EUR per la Lettonia;

n)

160 000 EUR per la Lituania;

o)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

2 500 000 EUR per l’Ungheria;

q)

150 000 EUR per Malta;

r)

3 500 000 EUR per i Paesi Bassi;

s)

960 000 EUR per l’Austria;

t)

3 500 000 EUR per la Polonia;

u)

255 000 EUR per il Portogallo;

v)

600 000 EUR per la Romania;

w)

117 000 EUR per la Slovenia;

x)

730 000 EUR per la Slovacchia;

y)

52 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test batteriologico (coltura/isolamento) 5,0 EUR per test;

b)

acquisto di vaccini per la Salmonella 0,05 EUR per dose;

c)

sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp. 20 EUR per test;

d)

test batteriologico mirante a verificare l’efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla Salmonella: 5 EUR per test;

e)

per un test per l’individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la Salmonella: 5 EUR per test;

f)

per l’indennizzo del valore per esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto, 4 EUR per volatile;

g)

per l’indennizzo del valore per esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto, 2,20 EUR per volatile;

h)

per l’indennizzo del valore per esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto, 12 EUR per volatile;

i)

per l’indennizzo del valore delle uova da cova di un esemplare da riproduzione di Gallus gallus: 0,20 EUR per uovo da cova distrutto;

j)

per l’indennizzo del valore delle uova da tavola di Gallus gallus: 0,04 EUR per uovo da tavola distrutto;

k)

per l’indennizzo del valore delle uova da cova di un esemplare da riproduzione di Meleagris gallopavo: 0,40 EUR per uovo da cova distrutto.

Articolo 6

Peste suina classica e peste suina africana

1.   I programmi di lotta e sorveglianza:

a)

della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

b)

della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Romania e Slovacchia, al 50 % delle spese sostenute per l’acquisto e la distribuzione di vaccini e di esche per la vaccinazione dei cinghiali, sino ad un importo massimo di:

a)

240 000 per la Bulgaria;

b)

1 400 000 EUR per la Germania;

c)

720 000 EUR per la Francia;

d)

110 000 EUR per l’Italia;

e)

25 000 EUR per il Lussemburgo;

f)

300 000 EUR per l’Ungheria;

g)

1 200 000 EUR per la Romania;

h)

30 000 EUR per la Slovenia;

i)

515 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 2,5 EUR per un test ELISA.

Articolo 7

Malattia vescicolare dei suini

1.   Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di 450 000 EUR.

Articolo 8

Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

1.   I programmi per le indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo degli esami di laboratorio, oltre a un importo forfettario per il campionamento dei volatili selvatici, sino a un importo massimo di:

a)

135 000 EUR per il Belgio;

b)

50 000 EUR per la Bulgaria;

c)

85 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

200 000 EUR per la Danimarca;

e)

350 000 EUR per la Germania;

f)

10 000 EUR per l’Estonia;

g)

110 000 EUR per l’Irlanda;

h)

70 000 EUR per la Grecia;

i)

300 000 EUR per la Spagna;

j)

250 000 EUR per la Francia;

k)

650 000 EUR per l’Italia;

l)

20 000 EUR per Cipro;

m)

60 000 EUR per la Lettonia;

n)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

300 000 EUR per l’Ungheria;

p)

10 000 EUR per Malta;

q)

350 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

55 000 EUR per l’Austria;

s)

100 000 EUR per la Polonia;

t)

200 000 EUR per il Portogallo;

u)

400 000 EUR per la Romania;

v)

40 000 EUR per la Slovenia;

w)

35 000 EUR per la Slovacchia;

x)

35 000 EUR per la Finlandia;

y)

200 000 EUR per la Svezia;

z)

300 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative alle prove/campionamenti coperte dai programmi non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

2 EUR per test;

b)

test di immunodiffusione in gel di agar

1,2 EUR per test;

c)

test HI per H5/H7

12 EUR per test;

d)

test di isolamento dei virus

40 EUR per test;

e)

test PCR

20 EUR per test;

f)

campionamento dei volatili selvatici

20 EUR per campione.

Articolo 9

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per esami rapidi in animali di cui all’allegato III, capitolo A, parti I e II, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’allegato VII di tale regolamento, per test di conferma e test molecolari preliminari di diagnosi differenziale di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3, paragrafo 2, lettera c), sub i), del regolamento (CE) n. 999/2001 e al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti nell’ambito dei rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie e al 50 % dei costi per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione, sino a un importo massimo di:

a)

1 670 000 EUR per il Belgio;

b)

720 000 EUR per la Bulgaria;

c)

900 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

1 000 000 EUR per la Danimarca;

e)

7 810 000 EUR per la Germania;

f)

200 000 EUR per l’Estonia;

g)

3 570 000 EUR per l’Irlanda;

h)

2 000 000 EUR per la Grecia;

i)

5 300 000 EUR per la Spagna;

j)

12 500 000 EUR per la Francia;

k)

6 000 000 EUR per l’Italia;

l)

50 000 EUR per Cipro;

m)

240 000 EUR per la Lettonia;

n)

460 000 EUR per la Lituania;

o)

75 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

1 150 000 EUR per l’Ungheria;

q)

20 000 EUR per Malta;

r)

2 500 000 EUR per i Paesi Bassi;

s)

1 010 000 EUR per l’Austria;

t)

3 100 000 EUR per la Polonia;

u)

1 350 000 EUR per il Portogallo;

v)

1 000 000 EUR per la Romania;

w)

180 000 EUR per la Slovenia;

x)

650 000 EUR per la Slovacchia;

y)

410 000 EUR per la Finlandia;

z)

650 000 EUR per la Svezia;

(za)

4 700 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti e agli animali abbattuti e distrutti e non può superare in media gli importi seguenti:

a)

test effettuati su bovini

5 EUR per test;

b)

test effettuati su ovini e caprini

30 EUR;

c)

test di conferma e test molecolari preliminari di diagnosi differenziale

175 EUR;

d)

test di genotipizzazione

10 EUR;

e)

per bovino abbattuto

500 EUR;

f)

per pecora o capra abbattuta

70 EUR.

Articolo 10

Rabbia

1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per i test di laboratorio per il rilevamento di antigeni o di anticorpi della rabbia, la caratterizzazione del virus della rabbia, il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino e per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche per i programmi, per un importo non superiore a:

a)

820 000 EUR per la Bulgaria;

b)

880 000 EUR per l’Ungheria;

c)

4 100 000 EUR per la Polonia;

d)

1 800 000 EUR per la Romania;

e)

370 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

8 EUR per test;

b)

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

8 EUR per test;

c)

test con anticorpi fluorescenti (FAT)

12 EUR per test.

Articolo 11

Leucosi bovina enzootica

1.   I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Lituania Malta e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

EUR 20 000 per l’Estonia;

b)

EUR 20 000 per la Lituania;

c)

EUR 500 000 per Malta;

d)

EUR 1 400 000 per la Polonia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

0,5 EUR per test;

b)

test di immunodiffusione in gel di agar

0,5 EUR per test;

c)

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 12

Malattia di Aujeszky

1.   I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Bulgaria, Spagna, Ungheria e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di:

a)

25 000 EUR per la Bulgaria;

b)

122 000 EUR per l’Ungheria;

c)

3 764 000 EUR per la Polonia;

d)

870 000 EUR per la Spagna.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 1 EUR per un test ELISA.

CAPO II

PROGRAMMI PLURIENNALI

Articolo 13

Rabbia

1.   I programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lituania e Austria sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

2.   Il terzo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Estonia, Lettonia, Slovenia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

3.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per i test di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia, la caratterizzazione del virus della rabbia, il rilevamento del biomarcatore, la determinazione dell’età e la titolazione delle esche vaccino e per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche per i programmi, per un importo non superiore a:

a)

950 000 EUR per l’Estonia;

b)

1 130 000 EUR per la Lettonia;

c)

1 000 000 EUR per la Lituania;

d)

110 000 EUR per l’Austria;

e)

550 000 EUR per la Slovenia;

f)

100 000 EUR per la Finlandia.

4.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

8 EUR per test;

b)

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

8 EUR per test;

c)

test con anticorpi fluorescenti (FAT)

12 EUR per test.

5.   Gli importi da impegnare a titolo degli esercizi successivi sono decisi a seguito dell’esecuzione del programma nel 2010.

Articolo 14

Malattia di Aujeszky

1.   Il terzo anno del programma pluriennale di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di 262 000 EUR.

3.   Il rimborso massimo erogabile al Belgio per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 1 EUR per un test ELISA.

Articolo 15

Leucosi bovina enzootica

1.   Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia e Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

800 000 EUR per l’Italia;

b)

55 000 EUR per la Lettonia;

c)

750 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

0,5 EUR per test;

b)

test di immunodiffusione in gel di agar

0,5 EUR per test;

c)

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 16

Scrapie

1.   Il secondo anno del programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie presentato da Cipro il 18 marzo 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 8 200 000 EUR ed è fissato alle percentuali seguenti:

a)

il 100 % delle spese sostenute da Cipro per i test rapidi di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’allegato VII dello stesso regolamento e per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), sub i), del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

il 75 % delle spese sostenute da Cipro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti conformemente al suo programma di sorveglianza e di eradicazione della scrapie;

c)

il 50 % delle spese sostenute:

i)

per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione,

ii)

per l’acquisto di preparati destinati all’eutanasia degli animali,

iii)

per personale specificamente assunto per espletare i compiti previsti dal programma,

iv)

per la distruzione delle carcasse.

3.   Il rimborso massimo erogabile a Cipro per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test effettuati su ovini e caprini

30 EUR per test;

b)

test molecolari preliminari di diagnosi differenziale

175 EUR per test;

c)

test di genotipizzazione

10 EUR per test.

d)

per pecora o capra abbattuta

100 EUR per animale.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 17

Gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti sono corrisposti entro 90 giorni dall’abbattimento o dalla macellazione dell’animale, dalla distruzione dei prodotti, o dalla presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.

Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni si applica l’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 (12) della Commissione.

Articolo 18

1.   Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

2.   Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

Articolo 19

1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 è concesso a condizione che gli Stati membri interessati:

a)

attuino i programmi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

b)

fissino al 1o gennaio 2010, al più tardi, l’entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei programmi di cui agli articoli da 1 a 16.

c)

trasmettano alla Commissione entro il 31 luglio 2010 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi di cui agli articoli da 1 a 16, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera a) della decisione 2009/470/CE;

d)

per i programmi di cui all’articolo 8 presentino alla Commissione, mediante l’apposito sistema on line, una relazione trimestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento di detta relazione;

e)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 presentino alla Commissione entro il 30 aprile 2011, conformemente all’articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione finale sull’esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi relativi ai costi sostenuti dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

f)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16, li attuino in modo efficace;

g)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 non presentino altre domande di contributi comunitari per tali azioni, né lo abbiano fatto in precedenza.

2.   Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 20

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22.

(3)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 29.

(7)  GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L 34 del 4.2.2009, pag. 11.

(10)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 56.

(11)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(12)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.


Top