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Document 32008R0954

Regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio, del 25 settembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

OJ L 260, 30.9.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 300 - 304

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/954/oj

30.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/1


REGOLAMENTO (CE) N. 954/2008 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 682/2007 (2) («il regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni preparati o conserve di granturco dolce in granella, originari della Thailandia («il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC ex 2001 90 30 e ex 2005 80 00. A causa del numero elevato di parti che hanno cooperato, è stato costituito, al momento dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure, un campione di produttori esportatori tailandesi.

(2)

Alle società inserite nel campione sono stati attribuiti i tassi di dazio individuale stabiliti nel corso dell’inchiesta. È stato applicato a tutte le altre società un dazio a livello nazionale del 12,9 %, calcolato sulla base del margine di dumping medio ponderato delle parti che componevano il campione.

B.   INCHIESTA IN CORSO

(3)

Il 30 agosto 2007, dopo l’imposizione di misure definitive sulle importazioni di granturco dolce originarie della Thailandia, Kuiburi Fruit Canning Co. Limited («Kuiburi» o «la società»), un produttore esportatore che non era stato inserito nel campione ma che aveva rinviato alla Commissione un questionario debitamente riempito e aveva chiesto un esame individuale, ha presentato un ricorso al tribunale di primo grado. In tale ricorso, la società sosteneva che le sarebbe dovuto essere garantito un esame individuale.

(4)

Fatta salva la posizione che le istituzioni comunitarie prenderanno qualora sia portata avanti la causa dal ricorrente, la Commissione ha deciso di sua iniziativa di avviare una riapertura parziale dell’inchiesta antidumping (3). La riapertura verteva unicamente sull’esame del dumping per quanto riguardava la società Kuiburi.

(5)

La Commissione ha informato ufficialmente il ricorrente, i rappresentanti del paese esportatore e l’industria comunitaria in merito alla parziale riapertura dell’inchiesta. È stata data alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di essere ascoltate.

(6)

La Commissione ha cercato di verificare tutte le informazioni fornite da Kuiburi che erano ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping; una visita di verifica è stata effettuata nei locali della società.

(7)

Come indicato nel regolamento definitivo, l’inchiesta relativa al dumping ha coperto il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 («il periodo di inchiesta» o «PI»).

C.   RISULTATI

1.   Dumping

(8)

La metodologia utilizzata per il calcolo del dumping è stata la stessa applicata per le società inserite nel campione, come descritto nei considerando da 21 a 36 del regolamento (CE) n. 1888/2006 della Commissione (4) (il «regolamento provvisorio»), e come è stato confermato nel regolamento definitivo.

(9)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha in primo luogo stabilito se le vendite interne totali del prodotto simile erano rappresentative rispetto al totale delle esportazioni della società verso la Comunità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento di base, le vendite interne del prodotto simile sono considerate rappresentative se il volume delle vendite interne della società supera il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione verso la Comunità.

(10)

Si è stabilito che il prodotto simile non era venduto sul mercato interno. È stato quindi necessario costruire il valore normale sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito aggiungendo al costo di fabbricazione di ogni tipo esportato nella Comunità, ove necessario con un adeguamento, un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita, e un margine di utile. Come nell’inchiesta originale, si è deciso di non definire l’entità di tali spese e di tale margine di utile sulla base di quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base, dal momento che soltanto una società inserita nel campione aveva realizzato vendite rappresentative del prodotto analogo sul mercato interno. Le spese generali, amministrative e di vendita, e il margine di utile sono stati determinati in conformità con quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), dal momento che Kuiburi aveva vendite rappresentative, secondo le ordinarie procedure commerciali, della stessa categoria generale di prodotti.

(11)

Si è rilevato che i costi di fabbricazione e le spese generali e amministrative e di vendita erano stati sottostimati e sono stati corretti prima di essere utilizzati nella costruzione del valore normale.

(12)

A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni alla base dei risultati di questo procedimento, Kuiburi ha sostenuto che, per costruire un valore normale, le entità delle spese e del margine di utile devono essere definite sulla base di quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base. La società ha sostenuto che non era possibile basarsi sull’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), dal momento che le vendite interne di altri prodotti (i) comprendevano prodotti non in scatola e (ii) in ogni caso non erano rappresentative. Per quanto riguarda la prima argomentazione, la definizione del prodotto interessato non comprende un tipo specifico di contenitore e pertanto non si limita ai prodotti in scatola. Analogamente, gli stessi presupposti si applicano alla stessa categoria di prodotti. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, va osservato che la soglia del 5 % di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base serve a definire la rappresentatività delle vendite interne del prodotto simile (rispetto alle vendite nella Comunità del prodotto interessato). Per l’applicazione dei requisiti dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), non occorre che le vendite della stessa categoria generale di prodotti superino la soglia del 5 %. In ogni caso i dati relativi alle vendite della stessa categoria generale di prodotti, rispetto alle vendite del prodotto interessato nella Comunità, sono molto significativi, e quindi rappresentativi. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni della società non possono essere accettate e si conferma che l’entità delle spese e del margine di utile viene definita sulla base di quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b) del regolamento di base.

(13)

La Kuiburi ha dichiarato inoltre che, se l’entità delle spese e del margine di utile viene definita sulla base di quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b) del regolamento di base, occorre disporre un adeguamento dello stadio commerciale per quanto riguarda l’utile relativo alla costruzione del valore normale, dal momento che si vendono, sul mercato dell’UE, prodotti con il marchio del rivenditore e sul mercato interno un misto di prodotti con marchio proprio e con il marchio del rivenditore. A questo proposito è importante osservare che Kuiburi ha imputato le spese delle vendite in base al fatturato. Pertanto l’entità delle spese e del margine di utile è uguale allo stesso livello combinato delle vendite di tutti i tipi di prodotto in tutti i mercati e l’entità relativa degli utili rispecchia soltanto una leggera variazione delle spese. Non si può quindi stabilire che i dati indicati rispecchino differenze a livello dello stadio commerciale. Non viene pertanto concesso alcun adeguamento dello stadio commerciale per quanto riguarda gli utili e l’argomentazione della Kuiburi è respinta.

(14)

Tutte le vendite della società sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità. Per queste vendite, i prezzi all’esportazione sono stati calcolati conformemente all’articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, vale a dire sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagare da parte di clienti indipendenti nella Comunità.

(15)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato su una base franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo, si è tenuto conto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, dei vari fattori che influenzano la comparabilità dei prezzi. Sono stati effettuati adeguamenti, ove opportuno, per tenere conto delle differenze dei costi di trasporto, dei costi di manutenzione, delle commissioni e dei costi del credito.

(16)

Le spese generali, amministrative e di vendita utilizzate per costruire il valore normale secondo la metodologia sopra esposta, comprendevano i costi delle commissioni. Pertanto, anche se non ne era stata fatta richiesta, è stato effettuato un adeguamento ex officio al valore normale secondo quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), per ridurre le spese generali, amministrative e di vendita dell’importo dei costi sostenuti per le commissioni.

(17)

Il margine di dumping è stato stabilito sulla base di un confronto tra il valore normale medio ponderato e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base.

(18)

Il confronto ha mostrato l’esistenza di un dumping. Per la società, il margine di dumping medio ponderato, espresso come percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è pari al 14,3 %.

2.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(19)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, il livello della misura antidumping definitiva dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, senza eccedere il margine di dumping constatato. Il calcolo del prezzo non pregiudizievole è stato descritto nei considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio.

(20)

La maggiorazione di prezzo necessaria è stata determinata confrontando, per ciascun tipo di prodotto, il prezzo all’importazione medio ponderato, utilizzato per stabilire la sottoquotazione, e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. La differenza risultante da tale confronto è stata quindi espressa quale percentuale del valore totale cif frontiera comunitaria.

(21)

Il confronto del prezzo sopra indicato ha evidenziato un margine di eliminazione del pregiudizio pari al 17,5 %.

D.   MODIFICA DELL’ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI TASSI DI DAZIO INDIVIDUALI

(22)

Tenuto conto dei risultati dell’inchiesta, si è ritenuto che fosse opportuno imporre un dazio antidumping definitivo sulle esportazioni del prodotto in esame da parte della società a livello del margine di dumping constatato; tuttavia, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, tale dazio non può eccedere il margine di pregiudizio a livello nazionale stabilito per Kuiburi e indicato al considerando 21.

(23)

Di conseguenza, il dazio antidumping applicabile al prezzo cif frontiera comunitaria è del 14,3 %. Pertanto, ai sensi del considerando 57 del regolamento (CE) n. 682/2007, è opportuno che il dazio imposto alle società che non hanno collaborato all’inchiesta sia determinato a livello del dazio più elevato da imporre alle società che hanno cooperato all’inchiesta; tale dazio è fissato al 14,3 %. Tuttavia, dal momento che la riapertura dell’inchiesta non aveva lo scopo di comprendere la Kuiburi nel campione, ma di procedere ad un esame particolare della società sulla base delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, non sarebbe opportuno ricalcolare il dazio per i produttori che figura nell’allegato I.

(24)

La società Kuiburi e l’industria comunitaria sono state informate dei risultati dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 682/2007 è sostituito dal seguente:

«2.   Il tasso del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stabilito come segue per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle seguenti società:

Società

Dazio antidumping ( %)

Codice addizionale TARIC

Karn Corn Co., Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor,

Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thailandia

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd., 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia

14,3

A890

Malee Sampran Public Co., Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailandia

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd., 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailandia

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai,

Thailandia 50120

11,1

A792

Fabbricanti elencati nell’allegato I

12,9

A793

Tutte le altre società

14,3

A999»

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 682/2007 è stato sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A793):

Nome

Indirizzo

Agro-on (Thailandia) Co., Ltd.

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret,

Monthaburi 11120, Thailandia

B.N.H. Canning Co., Ltd.

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai,

Klongsan, Bangkok 10600, Thailandia

Boonsith Enterprise Co., Ltd.

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd.,

Chomthong, Bangkok 10150, Thailandia

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd.,

Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailandia

Great Oriental Food Products Co., Ltd.

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2,

Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailandia

Lampang Food Products Co., Ltd.

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua,

Wattana, Bangkok 10110, Thailandia

O.V. International Import-Export Co., Ltd.

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn,

Bangkok 10500, Thailandia

Pan Inter Foods Co., Ltd.

400 Sunphavuth Rd., Bangna,

Bangkok 10260, Thailandia

Siam Food Products Public Co., Ltd.

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl.,

Klong Toey, Bangkok, 10110, Thailandia

Viriyah Food Processing Co., Ltd.

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd.,

Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailandia

Vita Food Factory (1989) Ltd.

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad,

Bangkok 10700, Thailandia»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14.

(3)  GU C 7 del 12.1.2008, pag. 21.

(4)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 68.


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