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Document 32008D0318

2008/318/CE: Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2008 , che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

GU L 109 del 19.4.2008, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/318/oj

19.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2008

che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2008/318/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Mediante l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con l’allegato II della stessa, l’Italia è stata autorizzata ad applicare in talune «zone geografiche particolarmente svantaggiate» aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento. Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2006.

(2)

Con lettera del 17 ottobre 2006 le autorità italiane hanno chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare nelle stesse zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento. L’Italia desidera continuare, dopo il 31 dicembre 2006, la pratica nazionale istituita nell’ambito della suddetta deroga. L’autorizzazione è chiesta per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.

(3)

L’Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Nel 1999 essa ha aumentato il livello generale delle accise nell’ambito di una riforma del proprio sistema fiscale. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l’Italia ha nello stesso tempo introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.

(4)

La differenziazione delle aliquote mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati. Per individuare le zone ammissibili l’Italia ha seguito criteri oggettivi, basati sulle condizioni climatiche della zona interessata e sull’accesso alla rete di distribuzione del gas naturale. Quest’ultimo criterio riflette il grado di scelta fra combustibili di cui dispone la popolazione della zona interessata.

(5)

La riduzione fiscale è pertanto applicabile nelle zone geografiche (comuni) che soddisfano i seguenti criteri alternativi: i) i comuni che rientrano nella zona climatica F definita nel D.P.R. n. 412 del 1993 (2), ossia i comuni con più di 3 000«gradi giorno»; ii) i comuni che rientrano nella zona E definita nel D.P.R. n. 412 del 1993, ossia i comuni con un numero di «gradi giorno» compreso fra 2 100 e 3 000 (3); iii) la Sardegna e le piccole isole (tutte le isole italiane ad eccezione della Sicilia). Poiché lo sviluppo della rete di distribuzione del gas naturale ridurrebbe considerevolmente i costi di riscaldamento supplementari e, in particolare, amplierebbe le possibilità di scelta di combustibile per i consumatori, la riduzione non si applicherà più nei comuni appartenenti alla seconda e alla terza zona menzionate una volta che la rete di distribuzione del gas naturale sia ultimata nel comune interessato.

(6)

I comuni in questione sono accomunati dai costi di riscaldamento supplementari rispetto al resto dell’Italia. Nelle zone climatiche E ed F la riduzione fiscale è pari, in media, all’11-12 % del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento. A causa delle condizioni climatiche, i costi di riscaldamento sono superiori del 90 % nella zona E e del 170 % nella zona F rispetto alla media nazionale. Nelle isole i costi supplementari rispetto al continente sono dovuti alle peculiarità geografiche delle stesse, all’approvvigionamento limitato di carburante e ai costi di trasporto aggiuntivi e, di conseguenza, ai prezzi del combustibile più alti rispetto al continente.

(7)

La riduzione fiscale rimane in ogni caso inferiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti dalla popolazione interessata, per cui in questo caso non si produce una compensazione eccessiva. Le autorità italiane hanno in particolare sostenuto che la riduzione fiscale non è superiore ai costi supplementari sostenuti nelle zone E ed F a causa del clima più rigido. Inoltre, per quanto riguarda le isole, le autorità hanno affermato che la riduzione fiscale non fa scendere il prezzo dei combustibili considerati al di sotto di quello praticato sul continente per lo stesso prodotto.

(8)

L’aliquota di tassazione ridotta rimane, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi comunitari fissati nella direttiva 2003/96/CE.

(9)

La misura considerata si applica soltanto al riscaldamento di locali (sia di privati che di imprese). Essa non si applica ad altri tipi di uso commerciale dei suddetti prodotti.

(10)

È stato accertato che la misura non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica comunitaria in materia di ambiente, energia e trasporti.

(11)

È pertanto opportuno autorizzare l’Italia, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare fino al 31 dicembre 2012 un’aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati, indicate nell’allegato della presente decisione.

(12)

Occorre assicurare che l’Italia possa applicare la riduzione specifica di cui alla presente decisione senza soluzione di continuità rispetto alla situazione esistente in virtù dell’articolo 18 della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con l’allegato II della stessa, anteriormente al 1o gennaio 2007. È pertanto necessario concedere l’autorizzazione chiesta con effetto da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati, specificate nell’allegato.

Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non deve essere superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate.

L’aliquota ridotta è conforme agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della stessa.

Articolo 2

I consumi dei comuni situati nelle zone di cui al punto 2 o al punto 3 dell’allegato della presente decisione possono beneficiare della misura soltanto fino a quando il comune interessato non sia servito da una rete di distribuzione del gas naturale.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2012.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŽERJAV


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(2)  Il decreto suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). Tale classificazione è basata sul numero di «gradi giorno», che rappresenta, per il periodo convenzionale di riscaldamento, la somma delle differenze tra la temperatura media esterna giornaliera e la temperatura ottimale di 20 °C. Quanto più elevato è il numero attribuito a un comune, tanto più bassa è la temperatura media esterna nel periodo di riscaldamento.

(3)  Le altre zone climatiche sono definite in termini di numero di «gradi giorno» come segue: zona A (non superiore a 600), zona B (maggiore di 600 e non superiore a 900), zona C (maggiore di 900 e non superiore a 1 400) e zona D (maggiore di 1 400 e non superiore a 2 100).


ALLEGATO

Zone geografiche interessate dalla decisione:

comuni che rientrano nella zona climatica F definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

comuni che rientrano nella zona climatica E definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

comuni della Sardegna e delle piccole isole (tutte le isole italiane ad eccezione della Sicilia).


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