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Document 32007R1343

Regolamento (CE) n. 1343/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca

GU L 300 del 17.11.2007, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32008R0199

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1343/oj

17.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1343/2007 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (2) prevede che il primo programma comunitario e il primo periodo di programmazione coprano il periodo dal 2002 al 2006.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1543/2000 deve essere sostituito da un nuovo regolamento al fine di applicare nuove soluzioni per la gestione delle risorse alieutiche. Tali soluzioni includono la transizione da una gestione basata sugli stock alieutici ad una gestione basata sulla flotta e sulle zone di pesca nonché una strategia basata sugli ecosistemi. In attesa dell’adozione del nuovo regolamento è necessario stabilire un secondo periodo di programmazione che copra gli anni 2007 e 2008 al fine di garantire una programmazione coerente e sincronizzata a livello comunitario e nazionale.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1543/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1543/2000 è modificato come segue:

1)

l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e in base al quadro definito nell’allegato I, un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie alle valutazioni scientifiche e un programma comunitario esteso comprendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni che consentano di migliorare in modo sostanziale le valutazioni scientifiche. Il primo programma comunitario coprirà gli anni dal 2002 al 2006 e il secondo programma comunitario coprirà gli anni 2007 e 2008.»;

2)

l’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro definisce un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il primo periodo di programmazione coprirà gli anni dal 2002 al 2006 compresi. Il secondo periodo di programmazione coprirà gli anni 2007 e 2008. Il programma descrive la raccolta dei dati dettagliati e i trattamenti necessari per ottenere dati aggregati secondo i principi di cui all’articolo 3. Si specificano inoltre le relazioni di tale programma con i programmi comunitari definiti a norma dell’articolo 5.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Parere del Parlamento europeo dell’11 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.


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