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Document 32007L0010

Direttiva 2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 , che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 63 del 1.3.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/10/oj

1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/24


DIRETTIVA 2007/10/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali. Misure specifiche in materia di lotta contro la malattia vescicolare dei suini figurano nell'allegato II della direttiva in questione.

(2)

Poiché le direttive del Consiglio 72/461/CEE (3) e 80/215/CEE (4) sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2006, i riferimenti alle direttive in questione contenuti nella direttiva 92/119/CEE devono essere sostituiti da riferimenti agli allegati II e III della direttiva 2002/99/CE.

(3)

È opportuno disporre una soluzione specifica per quanto riguarda il marchio di identificazione delle carni e l'uso successivo dello stesso, nonché la destinazione dei prodotti derivati, nei casi in cui la situazione sanitaria relativa alla malattia vescicolare dei suini lo consenta, a condizione che non venga meno il livello di protezione dalla malattia vescicolare dei suini a causa del commercio intracomunitario o del commercio internazionale.

(4)

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che il marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE non ha incontrato l'approvazione degli operatori e dei consumatori dell'industria. Occorre quindi introdurre un marchio di identificazione alternativo che gli Stati membri possono decidere di applicare. Tuttavia, nell'interesse dei controlli, è importante che gli Stati membri informino anticipatamente la Commissione qualora decidano di applicare un marchio alternativo d'identificazione, nel caso della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini.

(5)

Il marchio d'identificazione alternativo di cui alla presente direttiva dev'essere chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da applicare alle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5), o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (6).

(6)

A differenza delle disposizioni di natura generale dell'articolo 13 della direttiva 92/119/CEE, le disposizioni specifiche relative alla malattia vescicolare dei suini contenute nell'allegato II della citata direttiva non prevedono l'autorizzazione allo spostamento degli animali da un allevamento all'interno della zona di protezione qualora si verifichi la possibilità che il divieto di spostamento venga mantenuto oltre 30 giorni a causa del manifestarsi di altri casi di contagio. È opportuno prevedere questo tipo di deroghe per gli allevamenti in cui la permanenza degli animali per periodi superiori ai 30 giorni potrebbe causare problemi.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La parte 7 dell'allegato II della direttiva 92/119/CEE è modificata come segue.

1)

Il punto 2 è modificato come segue:

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

Carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i):

i)

non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (7);

ii)

sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

b)

si aggiunge la seguente lettera h):

«h)

i)

In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (9);

Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale.

ii)

Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni:

Image

XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004.

1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

Se i divieti di cui al punto 2, lettera f), sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni per l’insorgere di nuovi casi di malattia e conseguentemente sorgono problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario e a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato l'esattezza dei fatti, il trasporto degli animali da un'azienda ubicata nella zona di protezione. Il punto 2, lettere f) e h), si applica mutatis mutandis.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(4)  GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/41/CE.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 5; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2005, pag. 1).

(6)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

(7)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(9)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83


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