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Document 32006R1921

Regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 403 del 30.12.2006, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1921/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 403/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (2), prescrive la trasmissione da parte di questi ultimi di dati sulle quantità e sui prezzi medi dei prodotti della pesca sbarcati nei rispettivi porti.

(2)

L'esperienza ha dimostrato che la trasmissione in forza della normativa comunitaria di dati con cadenza annuale anziché mensile non comporterebbe conseguenze negative per le analisi del mercato dei prodotti della pesca e per le altre analisi economiche.

(3)

Le analisi trarrebbero un miglioramento da una disaggregazione dei dati secondo lo Stato di cui battono bandiera le navi da pesca che effettuano gli sbarchi.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 1382/91 prescrive un limite nella misura in cui le tecniche di campionamento sono consentite se la rilevazione e l'elaborazione dei dati comportano oneri eccessivi per talune autorità nazionali. Allo scopo di migliorare e di semplificare il sistema di trasmissione dei dati, è opportuno sostituire detto regolamento con un nuovo strumento. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1382/91 dovrebbe essere abrogato.

(5)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (3), fissa un quadro di riferimento per le statistiche nel settore della pesca. In particolare impone il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

(7)

È importante garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e adottare a tal fine una procedura comunitaria che consenta di definirne le modalità d'applicazione secondo un calendario appropriato e di procedere agli adeguamenti tecnici necessari.

(8)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(9)

Poiché i dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca costituiscono uno strumento essenziale per la gestione della politica comune della pesca, è opportuno prevedere la possibilità di far ricorso alla procedura di gestione di cui alla decisione 1999/468/CE onde concedere periodi transitori agli Stati membri per l'attuazione del presente regolamento e deroghe che permettano loro di escludere dati statistici relativi ad un particolare settore dell'industria della pesca dai dati statistici nazionali presentati.

(10)

D'altro lato, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni in base alle quali dovrebbero essere adeguati tecnicamente gli allegati. Queste misure di portata generale e concepite per modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«navi da pesca della Comunità», le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro e che sono registrate nella Comunità;

2)

«navi da pesca dell'EFTA», le navi da pesca che battono bandiera di un paese dell'EFTA o che sono registrate in un paese dell'EFTA;

3)

«valore unitario»:

a)

il valore alla prima vendita dei prodotti della pesca sbarcato (in valuta nazionale) diviso per quantità sbarcata (in tonnellate), o

b)

per i prodotti della pesca non venduti immediatamente, il prezzo medio per tonnellata in valuta nazionale stimato utilizzando un metodo appropriato.

Articolo 2

Obblighi degli Stati membri

1.   Ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione i dati statistici sui prodotti della pesca sbarcati sul proprio territorio da navi da pesca della Comunità e dell'EFTA (in seguito denominati «dati statistici»).

2.   Ai fini del presente regolamento si intendono sbarcati sul territorio dello Stato membro dichiarante i seguenti prodotti della pesca:

a)

prodotti sbarcati nei porti nazionali da pescherecci o da altre componenti della flotta di pesca in seno alla Comunità;

b)

i prodotti sbarcati da navi da pesca dello Stato membro dichiarante in porti non comunitari, per i quali è emesso il documento T2M riportato nell'allegato 43 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5).

Articolo 3

Compilazione dei dati statistici

1.   I dati statistici riguardano il totale degli sbarchi sul territorio nazionale in seno alla Comunità.

2.   È ammesso il ricorso a tecniche di campionamento in quei casi in cui, in considerazione delle caratteristiche strutturali di un particolare comparto del settore della pesca di uno Stato membro, la rilevazione esaustiva di dati comporterebbe difficoltà per le autorità nazionali sproporzionate rispetto all'importanza di tale comparto.

Articolo 4

Dati statistici

I dati statistici si riferiscono ai quantitativi totali e ai valori unitari dei prodotti della pesca sbarcati nell'anno civile di riferimento.

Le variabili per le quali sono da trasmettere dati statistici, le loro definizioni e le nomenclature pertinenti sono precisate negli allegati II, III e IV.

Articolo 5

Trasmissione dei dati statistici

Gli Stati membri trasmettono i dati statistici alla Commissione su base annua conformemente al formato specificato nell'allegato I e utilizzando i codici precisati negli allegati II, III e IV.

I dati statistici vanno trasmessi entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno di riferimento.

Articolo 6

Metodologia

1.   Entro il 19 gennaio 2008 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione metodologica dettagliata in cui descrive le modalità di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche. La relazione illustra in dettaglio le eventuali tecniche di campionamento e contiene una valutazione della qualità delle stime risultanti.

2.   La Commissione esamina le relazioni e presenta le sue conclusioni al competente gruppo di lavoro del comitato permanente di statistica agraria (in seguito denominato il «comitato»), istituito dall'articolo 1 della decisione 72/279/CEE del Consiglio (6).

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1 entro tre mesi dal momento in cui essa è stata apportata e ragguagliano inoltre la Commissione in merito a qualsiasi cambiamento significativo dei metodi di rilevazione utilizzati.

Articolo 7

Periodi di transizione

Per l'attuazione del presente regolamento possono essere accordati agli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, periodi di transizione di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 8

Deroghe

1.   Qualora l'inclusione nelle statistiche di un particolare comparto del settore della pesca di uno Stato membro comporti difficoltà per le autorità nazionali sproporzionate rispetto all'importanza di tale comparto, allo Stato membro in questione può essere accordata una deroga secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, consentendogli di escludere i dati statistici riguardanti tale comparto dai dati statistici nazionali trasmessi.

2.   Quando chiede una deroga a norma del paragrafo 1, uno Stato membro, per motivare la sua richiesta, trasmette alla Commissione una relazione sui problemi incontrati nell'applicazione del presente regolamento al complesso degli sbarchi sul proprio territorio.

Articolo 9

Aggiornamento degli allegati

Le misure relative all'adeguamento tecnico degli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 10

Valutazione

Entro il 19 gennaio 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui dati statistici definiti in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità. Tale relazione procede, inoltre, ad un'analisi costi — benefici del sistema istituito per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici ed indica le migliori prassi che consentano di ridurre l'onere di lavoro per gli Stati membri e di accrescere l'utilità e la qualità di tali dati statistici.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 1382/91 è abrogato.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORREL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  Parere del Parlamento europeo del 15 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 133 del 28.5.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(6)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

FORMATO DEI DATI STATISTICI TRASMESSI

Formato del file di dati statistici

I dati statistici vanno trasmessi in un file in cui ciascun record include i campi sottoindicati. Tali campi sono separati da una virgola («,»).

Campo

Nota

Allegato

Anno di riferimento

4 cifre (ad esempio, 2003)

 

Paese dichiarante

Codice alfabetico a tre caratteri

Allegato II

Specie o gruppi di specie

Codice internazionale alfabetico a tre caratteri (1)

-

Stato di bandiera

Codice alfabetico a tre caratteri

Allegato II

Presentazione

 

Allegato III

Uso previsto

 

Allegato IV

Quantità

Tonnellate sbarcate (arrotondate a una cifra decimale)

 

Valore unitario

Valuta nazionale per tonnellata

 

Le quantità sbarcate inferiori a 50 chili vanno registrate come«0,0».


(1)  Per l’elenco completo dei codici internazionali alfabetici a tre caratteri delle specie si veda il file ASFIS della FAO (http://www.fao.org/fi/statist/fisoft/asfis/asfis.asp).


ALLEGATO II

ELENCO DEI CODICI DEI PAESI

Stato

Codice

Belgio

BEL

Repubblica ceca

CZE

Danimarca

DNK

Germania

DEU

Estonia

EST

Grecia

GRC

Spagna

ESP

Francia

FRA

Irlanda

IRL

Italia

ITA

Cipro

CYP

Lettonia

LVA

Lituania

LTU

Lussemburgo

LUX

Ungheria

HUN

Malta

MLT

Paesi Bassi

NLD

Austria

AUT

Polonia

POL

Portogallo

PRT

Slovenia

SVN

Slovacchia

SVK

Finlandia

FIN

Svezia

SWE

Regno Unito

GBR

Islanda

ISL

Norvegia

NOR

Altro

OTH


ALLEGATO III

ELENCO DEI CODICI DI PRESENTAZIONE

Parte A

Elenco

Presentazione

Codice

Fresco (non specificato)

10

Fresco (intero)

11

Fresco (eviscerato)

12

Fresco (code)

13

Fresco (filetti)

14

Fresco (eviscerato e decapitato)

16

Fresco (vivo)

18

Fresco (altro)

19

Congelato (non specificato)

20

Congelato (intero)

21

Congelato (eviscerato)

22

Congelato (code)

23

Congelato (filetti)

24

Congelato (non a filetti)

25

Congelato (eviscerato e decapitato)

26

Congelato (pulito)

27

Congelato (non pulito)

28

Congelato (altro)

29

Salato (non specificato)

30

Salato (intero)

31

Salato (eviscerato)

32

Salato (filetti)

34

Salato (eviscerato e decapitato)

36

Salato (altro)

39

Affumicato

40

Cotto

50

Cotto (congelato e confezionato)

60

Essiccato (non specificato)

70

Essiccato (intero)

71

Essiccato (eviscerato)

72

Essiccato (filetti)

74

Essiccato (eviscerato e decapitato)

76

Essiccato (spellato)

77

Essiccato (altro)

79

Intero (non specificato)

91

Chele

80

Uova

85

Presentazione non nota

99

Parte B

Note

1.

Filetti: i pezzi di carne tagliati parallelamente alla spina dorsale di un pesce; consistono nella parte laterale destra o sinistra del pesce, purché ne siano state ritirate la testa, le interiora, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (vertebre o spina dorsale larga, spine ventrali o costali, bronchiali o staffe, ecc.), e le due parti laterali non siano collegate, per esempio, per la schiena o lo stomaco del pesce.

2.

Pesce intero: pesce non eviscerato.

3.

Pulito: termine riferito ai calamari privati di tentacoli, testa e interiora.

4.

Pesce congelato: pesce trattato mediante congelazione in modo da conservarne inalterata la qualità, attraverso l'abbassamento a -18 oC o oltre e il mantenimento a -18 oC o oltre della temperatura media.

5.

Pesce fresco: pesce che non è stato messo in conserva, né affumicato o congelato, né ha subito alcun trattamento, a parte la refrigerazione. Tale tipo di pesce è generalmente presentato intero o eviscerato,

6.

Pesce salato: pesce, spesso eviscerato e decapitato, conservato sotto sale o in salamoia.


ALLEGATO IV

ELENCO DEI CODICI PER L'USO PREVISTO DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Parte A

Elenco

Destinazione

Codice

Natura delle trasmissioni

Consumo umano

1

Obbligatoria

Impieghi industriali

2

Obbligatoria

Ritirato dal mercato

3

Facoltativa

Esca

4

Facoltativa

Mangimi per animali

5

Facoltativa

Cascami

6

Facoltativa

Uso previsto non noto

9

Facoltativa

Parte B

Note

1.

Consumo umano: tutti i prodotti della pesca venduti inizialmente per il consumo umano o sbarcati per conto terzi per essere destinati al consumo umano. Sono escluse le quantità di prodotti originariamente destinati al consumo umano che, al momento della prima vendita, a causa delle condizioni di mercato, di regolamenti sanitari o di altri motivi analoghi, siano stati ritirati dal mercato sul quale erano destinati al consumo umano.

2.

Impieghi industriali: tutti i prodotti della pesca specificamente sbarcati per essere trasformati in farine e in olio destinati al consumo animale, nonché le quantità di prodotti che, sebbene originariamente destinati al consumo umano, non sono più venduti a tal fine al momento della prima vendita.

3.

Ritirato dal mercato: le quantità inizialmente destinate al consumo umano ma che, al momento della prima vendita, sono ritirate dal mercato a causa di condizioni del mercato, di regolamenti sanitari o di motivi analoghi.

4.

Esca: le quantità di pesce fresco destinate ad essere utilizzate come esca nel quadro di altre attività di pesca. Un esempio è costituito dall'esca utilizzata nella pesca al tonno con lenze e canne.

5.

Mangimi per animali: le quantità di pesce fresco destinate all'alimentazione diretta degli animali. Ne sono escluse le quantità destinate alla trasformazione in farina o in olio di pesce.

6.

Cascami: i pesci o le parti di pesce che, a causa del loro stato, devono essere distrutti prima dello sbarco.

7.

Uso previsto non noto: le quantità di pesce che non rientrano in alcuna delle suddette categorie.


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