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Document 32005E0824

Azione comune 2005/824/PESC del Consiglio, del 24 novembre 2005 , relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

GU L 307 del 25.11.2005, p. 55–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 175M del 29.6.2006, p. 82–85 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/824/oj

25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/55


AZIONE COMUNE 2005/824/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2005

relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC (1) relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. Detta azione comune scade il 31 dicembre 2005.

(2)

Il vertice EU Balcani occidentali tenutosi a Salonicco il 21 giugno 2003 ha concluso che il futuro dei Balcani si colloca all'interno dell'Unione europea.

(3)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha adottato la Strategia europea in materia di sicurezza: Bosnia-Erzegovina/politica globale, in cui si afferma che l'obiettivo a lungo termine dell'UE è una Bosnia-Erzegovina stabile, vitale, pacifica e multietnica che cooperi pacificamente con i suoi vicini e si ponga irreversibilmente sulla via dell'adesione all'UE, mentre l'obiettivo a medio termine dell'Unione è la firma di un accordo di stabilizzazione e di associazione con tale paese.

(4)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio dell'Unione europea ha convenuto che a prosieguo dell'attuale mandato della missione UE di polizia, che si concluderà il 31 dicembre 2005, occorrerà un impegno permanente dell'UE a sostegno delle attività di polizia in Bosnia-Erzegovina. L'EUPM proseguirà con mandato e dimensioni adattati di conseguenza.

(5)

In una lettera di invito del 26 ottobre 2005, le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno chiesto all'UE di schierare in Bosnia-Erzegovina una missione di polizia dell'UE riorientata.

(6)

L'Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina è anche rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina (RSUE). L'RSUE continuerà a promuovere il coordinamento politico globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina e fornirà orientamenti al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM.

(7)

In conformità degli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del Segretario Generale/Alto Rappresentante, di seguito «SG/AR», a norma degli articoli 18, paragrafo 3 e 26 del trattato.

(8)

L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede l'indicazione di un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L'indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio comunitario esprime la volontà dell'autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d'impegno nell'esercizio di bilancio rispettivo.

(9)

Il mandato dell'EUPM si svolgerà nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina istituita dall'azione comune 2002/210/PESC prosegue a decorrere dal 1o gennaio 2006, conformemente alle disposizioni che seguono.

2.   L'EUPM opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

L'EUPM, sotto la guida e il coordinamento dell'RSUE e nell'ambito di un'impostazione più ampia improntata allo stato di diritto in Bosnia-Erzegovina e nella regione, si prefigge, tramite il sostegno, il controllo e le ispezioni, di costruire in Bosnia-Erzegovina un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnica, che operi secondo i migliori standard europei e internazionali.

Tale servizio di polizia dovrebbe operare secondo gli impegni assunti nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea, con particolare riguardo alla lotta contro la criminalità organizzata e la riforma della polizia.

L'EUPM agisce in linea con gli obiettivi generali di cui all'allegato 11 dell'accordo di Dayton/Parigi e i suoi obiettivi saranno sostenuti dagli strumenti della Comunità europea. Sotto la direzione dell'RSUE, l'EUPM assume la guida del coordinamento degli aspetti di polizia nel quadro degli sforzi PESD finalizzati alla lotta contro la criminalità organizzata, ferme restando le catene di comando convenute. Assiste le autorità locali nel programmare e condurre indagini di vasta portata e sulla criminalità organizzata.

Articolo 3

Revisione

Un processo di revisione semestrale, conforme ai criteri di valutazione esposti nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN) e che tenga conto degli sviluppi nella riforma della polizia, consente di apportare, se necessario, adeguamenti alle attività della missione.

Articolo 4

Struttura

1.   L'EUPM è strutturata in linea di principio nel modo seguente:

a)

comando principale a Sarajevo, composto del capomissione/responsabile della polizia e del personale definito nell'OPLAN. Una parte del personale è costituita da un numero variabile di ufficiali di collegamento che si coordinano con altre organizzazioni internazionali in loco;

b)

affiancamento, a livello di alti funzionari dei vari servizi di polizia della Bosnia Erzegovina, ivi compresi l'agenzia statale di investigazione e protezione, il servizio nazionale di frontiera, l'Interpol, le entità, i centri di pubblica sicurezza, i cantoni e il distretto di Brcko.

2.   Tali elementi sono elaborati nel CONOPS e nell'OPLAN. Il Consiglio approva il CONOPS e l'OPLAN.

Articolo 5

Capomissione/responsabile della polizia

1.   Il capomissione/responsabile della polizia esercita il controllo operativo (OPCON) dell'EUPM e ne assume la gestione quotidiana e il coordinamento delle attività, compresa la gestione della sicurezza del personale, delle risorse e delle informazioni della missione.

2.   Il capomissione/responsabile della polizia è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dall'autorità dell'UE interessata.

3.   Il capomissione/responsabile della polizia firma un contratto con la Commissione.

Articolo 6

Personale

1.   Il personale dell'EUPM è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2 e con la struttura di cui all'articolo 4.

2.   I funzionari di polizia sono distaccati dagli Stati membri per un periodo di almeno un anno. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi ai funzionari di polizia da esso distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

3.   L'EUPM assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale secondo necessità.

4.   Gli Stati membri o le istituzioni dell'UE possono anche, all'occorrenza, distaccare il personale civile internazionale per almeno un anno. Ciascuno Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

5.   Ogni membro del personale resta subordinato alla rispettiva autorità dello Stato membro o dell'istituzione d'origine ed assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2) (di seguito denominate «norme di sicurezza del Consiglio»).

Articolo 7

Status del personale dell'EUPM

1.   Sono prese le disposizioni necessarie per la riconduzione dell'accordo del 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina per la durata dell'EUPM.

2.   Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE in questione è responsabile di eventuali azioni nei confronti del distaccato.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale assunto in loco sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione/responsabile della polizia ed i singoli membri del personale.

Articolo 8

Catena di comando

1.   L'EUPM dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   L'SG/AR fornisce consulenza al capomissione/responsabile della polizia tramite il rappresentante speciale dell'UE (RSUE).

4.   Il capomissione/responsabile della polizia guida la missione e ne assume la gestione ordinaria.

5.   Il capomissione responsabile della polizia riferisce all'SG/AR per il tramite dell'RSUE.

6.   L'RSUE riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la competenza a nominare, su proposta dell'SG/AR, il capomissione/responsabile della polizia e a modificare l'OPLAN e la catena di comando. Il Consiglio, assistito dall'SG/AR, decide in merito agli obiettivi e alla conclusione della missione.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio tenendo conto delle relazioni dell'RSUE.

3.   Il CPS riceve periodicamente relazioni del capomissione relative alla condotta della missione. Se del caso, il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, gli Stati aderenti, i paesi europei membri della NATO non appartenenti all'UE ed altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'UE, che forniscono attualmente personale all'EUPM, sono invitati, così come altri Stati terzi possono essere invitati a contribuire a quest'ultima purché sostengano i costi relativi al distacco dei propri funzionari di polizia e/o del proprio personale civile internazionale, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina e contribuiscano adeguatamente ai costi operativi dell'EUPM.

2.   I paesi terzi che forniscono un contributo all'EUPM hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione ordinaria dell'operazione degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di accordi da stipulare secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è di: a) EUR 3 milioni per il 2005, b) EUR 9 milioni per il 2006.

2.   Il bilancio definitivo per gli esercizi 2006 e 2007 è deciso anno per anno.

3.   La spesa finanziata tramite gli importi di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che partecipano finanziariamente alla missione ed ai cittadini del paese ospite.

4.   Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

5.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPM.

6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 12

Sicurezza

1.   Il capomissione/responsabile della polizia è responsabile della sicurezza dell'EUPM e, in consultazione con il servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio, è incaricato di assicurare l'osservanza dei requisiti minimi di sicurezza, secondo le norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L'EUPM ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capomissione/responsabile della polizia.

3.   Il capomissione/responsabile della polizia si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della missione secondo le istruzioni impartite dall'SG/AR.

4.   I membri del personale dell'EUPM sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza organizzata dal servizio di sicurezza dell'SGC nonché a controlli medici prima di qualsiasi spiegamento o viaggio nella zona della missione.

Articolo 13

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, in conformità delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Il Consiglio rileva altresì che sono già in essere modalità di coordinamento nella zona della missione come pure a Bruxelles.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l'UE.

3.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo1 del regolamento interno del Consiglio. (3)

Articolo 15

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LEWIS


(1)  GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2005/143/PESC (GU L 48 del 19.2.2005, pag. 46).

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/571/CE (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 31).

(3)  Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004 relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).


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