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Document 32004R1245

Regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio du 28 giugno 2004 relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall’accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro

GU L 237 del 8.7.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 105–106 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1245/oj

Related international agreement

8.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1245/2004 DEL CONSIGLIO

du 28 giugno 2004

relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 14 dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia (2), dall'altro, le due parti hanno tenuto negoziati al fine di definire le modifiche da apportare al quarto protocollo (3) che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in questione.

(2)

In seguito a tali negoziati, il 18 giugno 2003 è stato siglato un nuovo protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

(3)

Le modifiche apportate al quarto protocollo seguono gli orientamenti fissati nella comunicazione della Commissione del 23 dicembre 2002 relativa a un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.

(4)

Il protocollo modifica le opportunità di pesca per i pescatori comunitari nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia nel periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

(5)

È nell'interesse della Comunità approvare il protocollo che modifica il quarto protocollo.

(6)

Al fine di ottimizzare l'uso delle possibilità di pesca, è necessario che la Commissione si consulti con gli Stati membri interessati sul possibile trasferimento delle possibilità di pesca non utilizzate di uno Stato membro nel corso della campagna di pesca a un altro Stato membro che ne faccia richiesta. Tale trasferimento, che deve avere carattere temporaneo, non dovrebbe pregiudicare la futura ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri e lascia impregiudicate le competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («protocollo di modifica»).

Il testo del protocollo di modifica è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione può concludere con le autorità competenti della Groenlandia un accordo amministrativo per adeguare periodicamente le aliquote dei canoni, conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo.

Articolo 3

1.   Qualora si riscontri una sottoutilizzazione delle possibilità di pesca nell'ambito delle licenze e dei contingenti assegnati a uno Stato membro nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia, la Commissione, fatte salve le competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, consulta gli Stati membri per preparare una messa a profitto ottimale delle possibilità di pesca e in particolare l'eventuale trasferimento delle possibilità di pesca non utilizzate dallo Stato membro interessato ad altri Stati membri che ne facciano richiesta.

2.   Il trasferimento delle possibilità di pesca da uno Stato membro a un altro Stato membro, quale stabilito al paragrafo 1, non pregiudica la futura ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nel rispetto della stabilità relativa.

Articolo 4

I proprietari di pescherecci comunitari cui è rilasciata una licenza che autorizza un peschereccio comunitario a esercitare attività di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia pagano un canone conforme a quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo.

Le norme di attuazione del presente articolo, incluse le domande di licenza e le formalità per il rilascio della stessa, sono soggette alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. CULLEN


(1)  Parere reso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 29 dell’1.2.1985, pag. 9.

(3)  GU L 209 del 2.8.2001, pag. 2.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


PROTOCOLLO

che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Facendo seguito alla riunione della commissione mista del 16-18 giugno 2003, il quarto protocollo (1) è modificato come segue, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2004:

1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Il presente protocollo si applica alle attività di pesca dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

2.   I contingenti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissati ogni anno sulla base delle informazioni scientifiche disponibili. Essi sono calcolati come resto del totale ammissibile di catture della Groenlandia, sottratti i quantitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e indicati all'articolo 2, ma non potranno superare i seguenti quantitativi:

(in tonnellate)

Specie

Stock occidentali

(NAFO 0/1)

Stock orientali

(ICES XIV/V)

Merluzzo

p.m. (2)

 

Scorfano di Norvegia

0 (3)

25 500 (4)

Ippoglosso nero

1 500 (5)

9 000 (6)

Mazzancolle; Gamberoni

4 000

5 675

Ippoglosso atlantico

200 (7)

1 000 (7)

Capelin

 

 (8)

Granatiere

1 350

2 000

Grancevole artiche

1 000

 

Catture accessorie

2 000 (9)

 

3.   I contingenti fissati per i gamberi nelle zone est della Groenlandia possono essere pescati nelle zone ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, fra armatori della Groenlandia e della Comunità europea. Il governo locale della Groenlandia si impegna a facilitare la conclusione di tali accordi. Il trasferimento di contingenti può avvenire solo fino a un massimo di 2 000 tonnellate annue nelle zone della Groenlandia occidentale. I pescherecci comunitari operano alle medesime condizioni fissate nelle licenze rilasciate agli armatori della Groenlandia.

4.   Autorizzazioni per la pesca sperimentale possono essere rilasciate per periodi di prova della durata massima di 6 mesi ciascuno, conformemente all'articolo 9 e all'allegato V.

5.   Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, il governo locale della Groenlandia assegna alla flotta comunitaria il 50 % delle opportunità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo, con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I quantitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sono fissati ogni anno al seguente livello:

(in tonnellate)

Specie

Stock occidentali

(NAFO 0/1)

Stock orientali

(ICES XIV/V)

Merluzzo

50 000 (10)

 

Scorfano di Norvegia

2 500

5 000

Ippoglosso nero

4 700

4 000

Mazzancolle; Gamberoni

25 000

1 500

3)

L'articolo 3 è soppresso.

4)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Le parti promuovono la pesca sperimentale di, inter alia, specie di acque profonde, cefalopodi, vongole e capelin (stock occidentali) nelle acque della Groenlandia. A tal fine esse si consultano ogni volta che una delle parti presenta una richiesta in tal senso e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Le parti attuano la pesca sperimentale in conformità dell'allegato V.»

5)

L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

1.   La contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata, per il periodo di validità del presente protocollo, a 42 820 000 EUR, da versare ogni anno all'inizio della campagna di pesca.

2.   La parte della contropartita finanziaria pari a 31 760 679 EUR è considerata l'importo relativo alle possibilità di pesca. L'importo sarà adeguato nel corso di ciascuna campagna di pesca in cui sono assegnati alla Comunità contingenti supplementari rispetto a quelli indicati nella tabella dell'articolo 1. Gli adeguamenti saranno calcolati sulla base dei prezzi di mercato delle differenti specie per cui sono assegnati contingenti supplementari.

3.   La Groenlandia mette a disposizione della Comunità un quantitativo di 20 000 tonnellate in equivalente merluzzo, che la Comunità può utilizzare per acquisire ulteriori possibilità di pesca. L'adeguamento della contropartita di cui al paragrafo 2 può arrivare fino al 50 % del citato equivalente merluzzo.

4.   La procedura da seguire nel caso di assegnazione di possibilità di cattura supplementari ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo è indicata all'allegato III.

5.   Il contributo finanziario derivante dal pagamento diretto delle licenze da parte degli armatori sarà detratto dalla contropartita comunitaria globale, quale indicata all'articolo 11, paragrafo 1. I canoni, per specie e per tonnellate, delle licenze rilasciate ai pescherecci sono fissati conformemente all'allegato VI. Le modalità tecniche per l'assegnazione delle licenze di pesca sono definite dalle parti mediante accordi amministrativi.

6.   La Groenlandia fornisce un sostegno di bilancio al settore della pesca per i tre anni rimanenti del protocollo, conformemente agli impegni assunti dal primo ministro della Groenlandia nella sua lettera al presidente Prodi del 12 giugno 2003. Gli orientamenti strategici e gli obiettivi della riforma della politica della pesca della Groenlandia, quali definiti e programmati in modo autonomo e indipendente dal governo locale della Groenlandia, come pure gli aspetti tecnici relativi alla definizione, all'attuazione e al monitoraggio del sostegno di bilancio al settore della pesca in Groenlandia, sono definiti in un accordo amministrativo tra la Groenlandia e la Comunità europea. La Groenlandia destina 500 000 EUR all'aumento della dotazione di bilancio del Greenland Institute of Natural Resources.»

6)

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Entro il 30 giugno 2005 le parti verificano l'attuazione del presente protocollo al fine di preparare i negoziati per il prossimo accordo.»

7)

L'allegato I è soppresso.

8)

È aggiunto il seguente allegato V:

«ALLEGATO V

Disposizioni specifiche di attuazione per la pesca sperimentale

Il governo locale della Groenlandia e la Commissione europea decidono congiuntamente in merito agli operatori della Comunità europea partecipanti e stabiliscono i tempi e le modalità più opportuni per l'attuazione della pesca sperimentale. Al fine di agevolare il lavoro esplorativo dei pescherecci, il governo locale della Groenlandia (per il tramite del Greenland Institute of Natural Resources) mette a disposizione dati scientifici e altre informazioni fondamentali.

L'industria della pesca della Groenlandia è strettamente associata a questo processo (coordinamento e dialogo sugli accordi in materia di pesca sperimentale).

Durata delle campagne: massimo sei mesi e minimo tre mesi, a meno che negli accordi le parti non dispongano diversamente.

Selezione di candidati per l'attuazione delle campagne sperimentali:

La Commissione europea trasmette alle autorità della Groenlandia le richieste di licenze per la pesca sperimentale. E un fascicolo tecnico che specifichi:

le caratteristiche tecniche del peschereccio,

il livello di esperienza in questo particolare ambito degli ufficiali a bordo,

una proposta relativa ai parametri tecnici della campagna (durata, attrezzatura, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

Il governo locale della Groenlandia organizza, se lo ritiene necessario, riunioni di natura tecnica con le amministrazioni dello stesso governo, la Commissione europea e gli armatori interessati.

Prima dell'inizio della campagna, gli armatori devono presentare alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea:

una dichiarazione delle catture già a bordo,

le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura da pesca da utilizzare nella campagna,

la garanzia che tale attrezzatura è conforme alla normativa della Groenlandia in materia di pesca.

Durante la campagna in mare, gli armatori dei pescherecci interessati devono:

fornire al Greenland Institute of Natural Resources, alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture per giorno e per retata, inclusa la descrizione dei parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti),

comunicare la posizione, la velocità e la direzione del peschereccio mediante SCP,

garantire la presenza a bordo di un osservatore scientifico della Groenlandia o di un osservatore scelto dalle autorità della Groenlandia. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali e gli armatori devono farsi carico delle spese per lo stesso per tutto il periodo della sua permanenza a bordo. La decisione relativa alla durata della permanenza a bordo dell'osservatore, nonché ai porti di imbarco e di sbarco, è adottata di concerto con le autorità della Groenlandia. Salvo diverso accordo tra le parti, il peschereccio non può essere obbligato a rientrare in porto più di due volte al mese,

su richiesta delle autorità della Groenlandia, consentire l'ispezione del peschereccio al momento in cui esso esce dalle acque della Groenlandia,

garantire che sono in regola con la normativa della Groenlandia in materia di pesca.

Le catture, incluse quelle accessorie, realizzate nel corso della campagna sperimentale restano di proprietà dell'armatore.

Le autorità della Groenlandia designano una responsabile per risolvere eventuali imprevisti suscettibili di ostacolare lo svolgimento delle campagne di pesca sperimentali.»

9)

È aggiunto il seguente allegato VI:

«ALLEGATO VI

Canoni

Si applicano le seguenti aliquote (11):

Specie

EUR per tonnellata

Scorfano di Norvegia

52

Ippoglosso nero

85

Mazzancolle; Gamberoni

74

Ippoglosso atlantico

199

Capelin

7

Granatiere

10

Grancevole artiche

122


(1)  GU L 209 del 2.8.2001, pag. 2.

(2)  In caso di ricostituzione degli stock, la Comunità può pescare fino a 31 000 tonnellate con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Può essere pescato a ovest o a est.

(3)  Entro la fine di novembre dell'anno successivo, la Comunità può chiedere un aumento del contingente, fino a un massimo di 5 500 tonnellate, con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

(4)  Può essere pescato a est o a ovest. Un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate può essere pescato con rete da traino pelagica. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Entro la fine di novembre dell'anno successivo, la Comunità può chiedere un aumento del contingente, fino a un massimo di 47 320 tonnellate, con un corrispondente incremento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

(5)  500 tonnellate possono essere pescate a nord o a sud in accordo con le autorità della Groenlandia.

(6)  Questo dato può essere rivisto alla luce dell'accordo sulla ripartizione delle possibilità di pesca tra i paesi costieri. Le attività di pesca saranno gestite mediante una restrizione del numero di imbarcazioni che pescano contemporaneamente.

(7)  Se le catture accessorie di ippoglosso atlantico effettuate da navi comunitarie che praticano la pesca al traino di merluzzo bianco e di scorfano comportassero un superamento dei contingenti comunitari di ippoglosso atlantico, le autorità groenlandesi cercheranno delle soluzioni atte a far sì che la Comunità possa continuare la pesca del merluzzo bianco e dello scorfano fino a che non siano esauriti i relativi contingenti.

(8)  7,7 % del TAC per il capelin per la campagna.

(9)  Fa riferimento alle catture accessorie combinate di merluzzo, lupo di mare, razza, molva e brosmio. Le quantità delle catture accessorie di merluzzo non devono superare 100 tonnellate. Può essere pescato a ovest o a est.

(10)  Può essere pescato a ovest o a est.»

(11)  Le aliquote possono essere adeguate periodicamente mediante accordi amministrativi tra le parti, tenendo conto della situazione del mercato e del settore della pesca.»


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