EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1234

Regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione, del 10 luglio 2003, che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 173 del 11.7.2003, p. 6–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1234/oj

32003R1234

Regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione, del 10 luglio 2003, che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 11/07/2003 pag. 0006 - 0013


Regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione

del 10 luglio 2003

che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce taluni divieti in materia di alimentazione degli animali. Mediante un provvedimento transitorio, il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 270/2002(4), stabilisce che l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001 non si applichi a uno Stato membro fino all'entrata in vigore della decisione che determina lo statuto dello Stato membro riguardo alla BSE e fino a che le disposizioni comunitarie relative all'alimentazione degli animali in rapporto all'EST non siano state effettivamente applicate nello Stato membro.

(2) La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti della somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali(5), modificata dalla decisione 2002/248/CE della Commissione(6), stabilisce il divieto di utilizzare proteine animali trasformate per animali di allevamento ingrassati o allevati per la produzione di cibo. Tuttavia in talune condizioni il divieto non si applica a numerose proteine animali trasformate come farine di pesce, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico il cui uso non presenta un rischio di EST né ostacola i controlli delle proteine suscettibili di comportare un rischio di EST.

(3) La decisione 2001/9/CE della Commissione, del 29 dicembre 2000, riguardante misure di controllo richieste per l'applicazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio relativa a talune misure protettive riguardo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali(7), modificata da ultimo dalla decisione 2002/248/CE, stabilisce le condizioni per l'uso di proteine animali trasformate nell'alimentazione non coperta dal divieto previsto dalla decisione 2000/766/CE.

(4) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(8), modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(9), stabilisce norme per la raccolta, il trasporto, l'immagazzinamento, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione di sottoprodotti animali, comprese le condizioni per il loro uso nell'alimentazione degli animali. Questo regolamento è entrato in vigore il 1o maggio 2003.

(5) Tenendo conto del fatto che è possibile, sebbene difficile, distinguere tra farine animali ed altre proteine animali trasformate suscettibili di comportare un rischio di EST e che il regolamento (CE) n. 1774/2002 introduce nuove disposizioni sui controlli di tutte le proteine animali trasformate, si dovrebbero semplificare le condizioni relative all'uso di farine di pesce stabilite nella decisione 2001/9/CE.

(6) Il Comitato scientifico direttivo (CSD) ha indicato, nel suo parere del 17 settembre 1999 sul riciclaggio tra le specie e nel parere del 27-28 novembre 2000 sulla base scientifica per bandire le proteine animali dai mangimi per tutti gli animali d'allevamento, che non esiste alcuna prova della comparsa naturale di EST negli animali d'allevamento non ruminanti destinati all'alimentazione umana, ad esempio, i suini e il pollame.

(7) Proteine animali provenienti da tali animali d'allevamento non ruminanti sono attualmente proibite o limitate in base alle decisioni 2000/766/CE e 2001/9/CE in quanto non possono differenziarsi da proteine proibite per ruminanti con prove correnti. Tuttavia, talune proteine non mettono a repentaglio il controllo delle proteine animali trasformate potenzialmente infettive negli alimenti per animali; di conseguenza sarebbe opportuno autorizzare nuovamente il loro impiego nell'alimentazione animale.

(8) Il 6 e 7 marzo 2003, il CSD ha approvato un parere e una relazione sulla salubrità del fosfato precipitato bicalcico e del fosfato tricalcico provenienti dalle ossa dei ruminanti e utilizzati come alimenti per animali o come fertilizzanti. Dal momento che si considera che il fosfato tricalcico non comporta un rischio di EST, purché talune condizioni di trattamento siano rispettate, e visto che non compromette il controllo delle proteine animali potenzialmente infettive, sarebbe opportuno autorizzare nuovamente il suo impiego.

(9) Poiché non è stato possibile prendere alcuna decisione riguardante la determinazione dello statuto rispetto alla BSE degli Stati membri e per questioni di chiarezza, le disposizioni stabilite nella decisione 2000/766/CE si dovrebbero applicare a tutti gli Stati membri indipendentemente dal loro statuto futuro rispetto alla BSE. Inoltre tali disposizioni dovrebbero essere aggiornate per tener conto del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(10) Per evitare la trasmissione della BSE a paesi terzi attraverso proteine animali trasformate potenzialmente contaminate e per prevenire il rischio della loro reintroduzione fraudolenta nella Comunità, occorre vietare l'esportazione delle proteine animali trasformate provenienti dai ruminanti tranne se utilizzate negli alimenti per animali domestici.

(11) Qualora diventino disponibili gli strumenti necessari per il controllo e una documentazione ragionevole da cui emerga che l'applicazione delle disposizioni attuali è soddisfacente in tutti gli Stati membri, sarà opportuno rivedere il divieto dell'uso di farine di pesce per i ruminanti, delle proteine aviarie per gli animali d'allevamento che non siano ruminanti e l'uso delle proteine porcine per gli animali d'allevamento che non siano ruminanti.

(12) Sarebbe quindi opportuno emendare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001. Inoltre si dovrebbero abrogare le decisioni 2000/766/CE e 2001/9/CE.

(13) I provvedimenti di questo regolamento sono conformi al parere della Commissione permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono emendati in conformità con l'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il punto 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1326/2001 è soppresso.

Articolo 3

Le decisioni 2000/766/CE e 2001/9/CE sono revocate. I riferimenti alle decisioni revocate saranno interpretati come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1o settembre 2003.

Le disposizioni del presente regolamento saranno riviste alla luce delle prove scientifiche emergenti e dei nuovi metodi di controllo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 22.

(3) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60.

(4) GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

(5) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.

(6) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 71.

(7) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32.

(8) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(9) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

DEFINIZIONI SPECIFICHE

1. Ai fini del presente regolamento, si applicheranno le seguenti definizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) e direttiva 79/373/CEE del Consiglio(3):

a) Regolamento (CE) n. 1774/2002:

i) "animale d'allevamento" nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f);

ii) "animale da compagnia" al punto 41 dell'allegato I;

iii) "proteine animali trasformate" al punto 42 dell'allegato I;

iv) "gelatina" al punto 26 dell'allegato I;

v) "prodotti sanguigni" al punto 4 dell'allegato I;

vi) "farine di sangue" al punto 6 dell'allegato I; e

vii) "farine di pesce" al punto 24 dell'allegato I.

b) La definizione di "alimento per animali" nell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002.

c) La definizione di "alimento per animali completo" nell'articolo 2, lettera d), della direttiva 79/373/CEE.

2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) "caso indigeno di BSE" significa un caso di encefalopatia spongiforme bovina per il quale non sia stata chiaramente dimostrata la sua derivazione da un'infezione precedente l'importazione di un animale vivo;

b) "tessuto adiposo distinto": grasso corporeo interno ed esterno rimosso durante la macellazione e il sezionamento, in particolare il grasso fresco del cuore, dell'omento e dei reni di bovini, nonché il grasso proveniente da laboratori di sezionamento;

c) "coorte": insieme di animali comprendente i bovini,

i) nati nello stesso gregge come gli animali bovini colpiti ed entro 12 mesi precedenti e successivi alla nascita dell'animale colpito; o

ii) allevati in qualsiasi momento nel corso dei primi 12 mesi di vita con un bovino colpito e che abbiano potuto consumare l'alimento potenzialmente contaminato che il bovino colpito ha consumato nel corso dei primi 12 mesi di vita;

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(3) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30."

2) L'allegato IV è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV

ALIMENTI ANIMALI

Estensione del divieto previsto nell'articolo 7, paragrafo 1

1. Il divieto previsto nell'articolo 7, paragrafo 1, verrà esteso all'alimentazione di:

a) animali d'allevamento, ad eccezione degli animali carnivori per la produzione di pelliccia di:

a) proteine di animali trasformate;

b) gelatina proveniente da ruminante;

c) prodotti sanguigni;

d) proteine idrolizzate;

e) fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale;

f) alimenti animali contenenti le proteine elencate alle lettere da a) ad e).

b) a ruminanti di proteine animali e alimenti contenenti tali proteine.

2. I. Deroghe ai divieti previsti nell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 e condizioni specifiche per l'applicazione di tali deroghe.

A. I divieti dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, non si applicheranno:

a) agli alimenti per i non ruminanti delle proteine di cui ai punti i), ii) e iii) e per i mangimi derivati da tali proteine, purché siano state trasformate in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1774/2002:

i) farine di pesce in conformità con le condizioni stabilite al punto B;

ii) proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di non ruminanti e ruminanti in conformità con le condizioni del punto C;

iii) fosfato dicalcico e tricalcico in conformità con le condizioni di cui al punto D;

b) alla somministrazione ai ruminanti delle proteine di cui ai punti i), ii) e iii) e dei prodotti derivati da tali proteine, purché siano state trasformate in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1774/2002:

i) latte, prodotti a base di latte e colostro;

ii) uova e prodotti a base di uova;

iii) gelatina derivata da non ruminanti;

c) all'utilizzazione nei mangimi per i pesci di prodotti sanguigni e di farine di sangue derivate da non ruminanti, purché siano state trasformate, eventualmente, in conformità con l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1774/2002 e dei mangimi derivati da tali proteine conformemente alle condizioni enunciate al punto E.

B. Condizioni relative all'uso di farine di pesce e di mangimi contenenti farine di pesce nell'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia:

a) le farine di pesce sono prodotte negli stabilimenti di trasformazione dedicati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati dai pesci, approvate a tal fine dall'autorità competente in conformità con l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1774/2002;

b) prima della rimessa in circolazione nella Comunità, ciascun lotto di farine di pesce importate dovrà essere analizzato conformemente alla direttiva 98/88/CE della Commissione(1);

c) gli alimenti per animali contenenti farine di pesce sono prodotti in centri autorizzati a tal fine dall'autorità competente e che non producono alimenti per ruminanti.

Tuttavia, in deroga a questa condizione:

i) un'autorizzazione specifica relativa alla produzione di alimenti completi per animali partendo da alimenti per animali che contengono farine di pesce non è richiesta per i preparatori a domicilio:

- registrati presso l'autorità competente,

- che tengono unicamente animali non ruminanti,

- che producono alimenti completi per animali destinati ad un impiego esclusivo nella stessa azienda, e

- purché gli alimenti per animali contenenti farine di pesce utilizzati al momento della produzione abbiano una tenuta di proteine gregge inferiore al 50 %;

ii) l'autorità competente può autorizzare la produzione di alimenti per ruminanti nei centri che producono anche alimenti contenenti farine di pesce per altre specie animali a condizione:

- che gli alimenti alla rinfusa e confezionati destinati ai ruminanti siano prodotti in centri separati fisicamente da quelli in cui sono prodotti alimenti contenenti farine di pesce,

- che gli alimenti alla rinfusa destinati ai ruminanti siano tenuti in centri fisicamente distinti dai centri in cui sono tenute farine di pesce e alimenti alla rinfusa contenenti farine di pesce durante lo stoccaggio, il trasporto e l'imballaggio,

- che registri contenenti particolari sugli acquisti e l'utilizzo di farine di pesce e le vendite di alimenti per animali contenenti farine di pesce siano tenuti a disposizione dell'autorità competente e,

- che controlli di routine siano effettuati sugli alimenti per ruminanti per garantire la mancanza di proteine proibite comprese farine di pesce;

d) l'etichettatura degli alimenti per animali contenenti farine di pesce reca chiaramente la citazione "contiene farine di pesce - non può essere utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti";

e) gli alimenti per animali alla rinfusa contenenti farine di pesce sono trasportati su veicoli che non trasportano al tempo stesso alimenti per ruminanti. Se il veicolo è utilizzato in seguito per il trasporto di alimenti per ruminanti, costituisce oggetto di pulizia approfondita conformemente a una procedura approvata dall'autorità competente per evitare la contaminazione incrociata;

f) l'uso e il deposito di alimenti per animali contenenti farine di pesce sono vietati nelle aziende agricole in cui sono tenuti dei ruminanti.

In deroga a questa disposizione, l'autorità competente può consentire l'uso e il deposito di alimenti per animali contenenti farine di pesce nelle aziende agricole in cui sono tenuti i ruminanti se essa riceve l'assicurazione che sono prese delle misure in queste aziende per impedire l'uso di alimenti contenenti farine di pesce nell'alimentazione dei ruminanti.

C. Condizioni relative all'uso delle proteine idrolizzate derivate da non ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti, nonché alimenti per animali contenenti queste proteine, nell'alimentazione degli animali d'allevamento non ruminanti ad eccezione dell'alimentazione di animali carnivori da pelliccia:

a) le proteine idrolizzate sono prodotte in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1774/2002;

b) i depositi e i veicoli da trasporto che servono al deposito e al trasporto alla rinfusa delle proteine idrolizzate non sono utilizzati per il deposito o il trasporto di alimenti per ruminanti tranne qualora il deposito o il veicolo di trasporto in questione abbiano formato oggetto preventivamente di una pulizia approfondita e di un'ispezione da parte dell'autorità competente;

Tuttavia, in deroga a questa condizione:

i) un'autorizzazione specifica relativa alla produzione di alimenti completi per animali partendo da alimenti per animali che contengono proteine idrolizzate non è richiesta per i preparatori a domicilio:

- registrati presso l'autorità competente,

- che tengono unicamente animali non ruminanti,

- che producono alimenti completi per animali destinati ad un impiego esclusivo nella stessa azienda, e

- purché gli alimenti per animali contenenti proteine idrolizzate utilizzate al momento della produzione abbiano una tenuta di proteine gregge inferiore al 50 %;

ii) l'autorità competente può autorizzare la produzione di alimenti per ruminanti nei centri che producono anche alimenti contenenti proteine idrolizzate per altre specie animali a condizione:

- che gli alimenti alla rinfusa e confezionati destinati ai ruminanti siano prodotti in centri fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti alimenti contenenti proteine idrolizzate,

- che gli alimenti alla rinfusa destinati ai ruminanti siano conservati in centri separati fisicamente da quelli in cui le proteine idrolizzate alla rinfusa e gli alimenti per animali alla rinfusa contenenti proteine idrolizzate sono conservati durante lo stoccaggio, il trasporto e l'imballaggio,

- che registri contenenti particolari sugli acquisti e l'utilizzo di proteine idrolizzate e le vendite di alimenti per animali contenenti proteine idrolizzate siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno 5 anni;

c) l'etichettatura e i documenti di accompagnamento degli alimenti per animali contenenti proteine idrolizzate reca chiaramente la citazione "contiene proteine idrolizzate - non può essere utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti";

d) i mangimi alla rinfusa contenenti proteine idrolizzate sono trasportati su veicoli che non trasportano al tempo stesso alimenti per ruminanti. Se il veicolo è utilizzato in seguito per il trasporto di alimenti per ruminanti, costituisce oggetto di pulizia approfondita conformemente a una procedura approvata dall'autorità competente per evitare la contaminazione incrociata;

e) l'uso e il deposito di alimenti per animali contenenti proteine idrolizzate sono vietati nelle aziende agricole in cui sono tenuti dei ruminanti.

In deroga a questa condizione, l'autorità competente può consentire l'uso e il deposito di alimenti per animali contenenti proteine idrolizzate nelle aziende agricole in cui sono tenuti i ruminanti se essa riceve l'assicurazione che sono prese delle misure in queste aziende per impedire l'uso di alimenti contenenti proteine idrolizzate nell'alimentazione dei ruminanti.

D. Condizioni relative all'uso del fosfato dicalcico, del fosfato tricalcico e di mangimi contenenti queste proteine nell'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti ad eccezione dell'alimentazione di animali carnivori da pelliccia:

a) il fosfato dicalcico e il fosfato tricalcico sono prodotti negli stabilimenti di trasformazione approvati dall'autorità competente in conformità con l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1774/2002;

b) i mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico sono prodotti in centri riconosciuti a tal fine dall'autorità competente e che non preparano alimenti per ruminanti.

Tuttavia, in deroga a questa condizione:

i) un'autorizzazione specifica relativa alla produzione di alimenti completi per animali partendo da alimenti per animali che contengono fosfato dicalcico o fosfato tricalcico non è richiesta per i preparatori a domicilio:

- registrati presso l'autorità competente,

- che tengono unicamente animali non ruminanti,

- che producono mangimi destinati ad un impiego esclusivo nella stessa azienda, e

- purché gli alimenti per animali contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico utilizzati al momento della produzione abbiano una tenuta di fosforo totale inferiore al 10 %;

ii) l'autorità competente può autorizzare la produzione di alimenti per ruminanti nei centri che producono anche alimenti contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico per altre specie animali a condizione:

- che gli alimenti alla rinfusa e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati in impianti separati fisicamente da quelli in cui sono prodotti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico,

- che gli alimenti alla rinfusa destinati ai ruminanti siano conservati in centri fisicamente separati da quelli in cui fosfato dicalcico o fosfato tricalcico e alimenti alla rinfusa contenenti fosfato dicalcico e fosfato tricalcico sono conservati durante lo stoccaggio, trasporto e l'imballaggio,

- che registri contenenti particolari sugli acquisti e l'utilizzo di fosfato dicalcico o tricalcico nonché vendite di mangimi contenenti fosfato dicalcico e fosfato tricalcico siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno 5 anni;

c) l'etichettatura e i documenti di accompagnamento degli alimenti per animali contenenti fosfato dicalcico o tricalcico reca chiaramente la citazione "contiene fosfato dicalcico/tricalcico - non può essere utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti";

d) i mangimi alla rinfusa contenenti fosfato dicalcico o tricalcico sono trasportati su veicoli che non trasportano al tempo stesso alimenti per ruminanti. Se il veicolo è utilizzato in seguito per il trasporto di alimenti per ruminanti, costituisce oggetto di pulizia approfondita conformemente a una procedura approvata dall'autorità competente per evitare la contaminazione incrociata;

e) l'uso e il deposito di mangimi contenenti fosfato dicalcico o tricalcico sono vietati nelle aziende agricole in cui sono tenuti dei ruminanti.

In deroga a questa condizione, l'autorità competente può consentire l'uso e il deposito di alimenti per animali contenenti fosfato dicalcico o tricalcico nelle aziende agricole in cui sono tenuti i ruminanti se essa riceve l'assicurazione che sono prese delle misure in queste aziende per impedire l'uso di alimenti contenenti fosfato dicalcico o tricalcico nell'alimentazione dei ruminanti.

E. Condizioni relative all'uso di prodotti sanguigni, delle farine di sangue e dei mangimi contenenti queste proteine provenienti da non ruminanti nell'alimentazione dei pesci d'allevamento:

a) il sangue proviene da mattatoi registrati che non macellano ruminanti ed è direttamente avviato all'azienda di trasformazione nei veicoli esclusivamente riservati al trasporto di sangue di non ruminanti. Nel caso in cui il veicolo sia servito al trasporto di sangue di ruminanti, sarà oggetto, dopo pulitura, d'ispezione da parte dell'autorità competente prima del trasporto di sangue di non ruminanti.

In deroga a questa condizione, l'autorità competente può consentire il macello dei ruminanti in mattatoi che raccolgono sangue di non ruminanti destinato alla produzione di farina sanguigna e prodotti sanguigni da utilizzare nell'alimentazione dei pesci, qualora questi mattatoi dispongano di un sistema di controllo riconosciuto. Il sistema di controllo comprenderà almeno:

- l'abbattimento di non ruminanti fisicamente separati dal macello di ruminanti,

- la raccolta, l'immagazzinamento, il trasporto e l'imballaggio di sangue di origine non ruminante in centri fisicamente separati da quelli in cui il sangue di origine animale ruminante è raccolto, immagazzinato, trasportato e imballato, e

- il regolare campionamento e analisi di sangue di origine non ruminante per la presenza di proteine ruminanti;

b) i prodotti sanguigni e le farine di sangue sono prodotti negli stabilimenti di trasformazione approvati dall'autorità competente in conformità con l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1774/2002 e che si dedicano esclusivamente alla trasformazione di sangue di non ruminanti.

In deroga a questa condizione, l'autorità competente può consentire la produzione di prodotti sanguigni da utilizzare nell'alimentazione dei pesci in centri che trasformano sangue di ruminanti qualora questi dispongano di un sistema di controllo riconosciuto al fine di evitare la contaminazione incrociata. Il sistema di controllo comprenderà almeno:

- la trasformazione di sangue di non ruminanti in un sistema chiuso fisicamente separato dalla trasformazione di sangue di ruminanti,

- il trasporto, l'immagazzinaggio e l'imballaggio di materiale greggio alla rinfusa e prodotti sanguigni finiti alla rinfusa, di origine non ruminante in centri fisicamente separati da quelli in cui il materiale greggio alla rinfusa e prodotti finiti alla rinfusa di origine ruminante sono conservati durante l'immagazzinaggio, il trasporto e l'imballaggio, e

- il campionamento regolare e analisi di prodotti sanguigni di non ruminanti per la presenza di proteine ruminanti;

c) i mangimi contenenti prodotti sanguigni o farine di pesce sono prodotti in centri per la produzione di alimenti per pesci riconosciuti a tal fine dall'autorità competente e che non preparano alimenti per altri animali d'allevamento tranne animali carnivori da pelliccia;

d) l'etichettatura e i documenti di accompagnamento o il certificato sanitario degli alimenti per animali contenenti prodotti sanguigni o farine di pesce recano la citazione "contiene prodotti sanguigni o farine di pesce - riservato all'alimentazione dei pesci";

e) i veicoli che servono al trasporto degli alimenti per pesci alla rinfusa contenenti prodotti sanguigni o farine di pesce non sono utilizzati per il trasporto di alimenti destinati ad altri animali di allevamento, tranne gli animali carnivori da pelliccia, a meno che il veicolo da trasporto non sia stato preventivamente pulito e non abbia formato oggetto di un'ispezione da parte dell'autorità competente;

f) l'uso e il deposito di alimenti per pesci contenenti prodotti sanguigni o farine di pesce sono vietati nelle aziende agricole dove sono detenuti altri animali d'allevamento, ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia.

3. II. Condizioni generali di applicazione

A. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un elenco aggiornato dei mattatoi approvati dall'UE registrati come macelli che non abbattono ruminanti e centri di trasformazione riconosciuti per la produzione di proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico, farine di pesce, prodotti sanguigni o farine di sangue e centri per la produzione di mangimi, ad eccezione dei preparatori a domicilio, autorizzati alla produzione di alimenti contenenti queste proteine, che agiscono conformemente alle prescrizioni del presente regolamento. Qualsiasi emendamento dell'elenco è comunicato senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione.

B. a) Proteine animali trasformate, alla rinfusa, ad eccezione di farine di pesce e mangimi alla rinfusa contenenti tali proteine saranno immagazzinati e trasportati in centri autorizzati. Il deposito o il veicolo possono essere utilizzati per altri scopi, a seguito di una pulizia accurata, che abbia formato oggetto preventivo di ispezione da parte dell'autorità competente.

b) Le farine di pesce alla rinfusa, proteine idrolizzate alla rinfusa di cui al punto A, lettera a), punto ii), della parte I, fosfato dicalcico alla rinfusa e fosfato tricalcico alla rinfusa di cui al punto A, lettera a), punto iii), della parte I e le farine sanguigne e i prodotti sanguigni di cui al punto A, lettera c), della parte I saranno immagazzinati e trasportati in veicoli e depositi dedicati a tale scopo.

c) In deroga alla lettera b):

i) depositi o veicoli saranno utilizzati per l'immagazzinamento e il trasporto di alimenti contenenti la stessa proteina;

ii) depositi o veicoli, in seguito a pulizia, saranno utilizzati per altri scopi dopo essere stati debitamente ispezionati dall'autorità competente; e

iii) i veicoli che trasportano farine di pesce possono essere utilizzati per altri scopi se la società dispone di un sistema di controllo funzionante, riconosciuto dall'autorità competente a prevenire la contaminazione incrociata. Il sistema di controllo comprenderà almeno:

- registri di materiali trasportati e pulizia del veicolo, e

- campionamento e analisi regolari di alimenti trasportati per la presenza di farine di pesce.

L'autorità competente effettuerà frequenti controlli in loco per verificare la corretta applicazione del piano di controllo.

C. Alimenti per animali, compresi quelli destinati agli animali domestici, contenenti proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce o alimenti a base di sangue provenienti da animali non ruminanti o prodotti sanguigni provenienti da ruminanti non saranno fabbricati in centri che producono alimenti per animali d'allevamento ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia.

Gli alimenti per animali domestici e alimenti destinati ad animali carnivori da pelliccia contenenti farine di pesce, proteine idrolizzate di cui al punto A, lettera a), punto ii), della parte I, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di cui al punto A, lettera a), punto iii), della parte I e farina di sangue e prodotti sanguigni di cui al punto A, lettera c), della parte I saranno prodotti e trasportati in conformità con le disposizioni di cui ai punti B lettere c) ed e), C lettere b) e d), D lettere b) e d) ed E lettere c) ed e), rispettivamente della parte I.

D. Sarà vietata l'esportazione verso paesi terzi di proteine animali trasformate provenienti da ruminanti e da prodotti contenenti tali proteine animali trasformate.

L'esportazione di altre proteine animali trasformate e prodotti sanguigni e prodotti contenenti tali proteine sarà autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:

- se sono destinate ad usi non vietati dall'articolo 7,

- si concluda col paese terzo, prima dell'esportazione, un accordo scritto bilaterale in virtù del quale lo stesso paese si impegna a rispettare l'uso finale e a non riesportare le proteine animali trasformate tranne se sono incorporate nel prodotto destinato ad usi non proibiti dall'articolo 7.

Gli Stati membri che autorizzano tale esportazione informano la Commissione e gli altri, nel quadro del Comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali, di tutte le modalità e condizioni convenute con il paese terzo interessato per l'applicazione effettiva del presente regolamento.

Le misure previste in questo punto non si applicano alle farine di pesce, purché soddisfino le condizioni stabilite al punto B, prodotti contenenti tali farine di pesce e alimenti per animali domestici.

E. L'autorità competente realizza controlli documentari e fisici, compresi controlli relativi agli alimenti per animali, nel corso della catena di produzione e di distribuzione, conformemente alla direttiva 95/53/CE del Consiglio(2) per verificare il rispetto delle disposizioni di tale direttiva e del presente regolamento. Se viene rilevata la presenza di proteine animali vietate, si applica la direttiva 95/53/CE del Consiglio.

F. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 che riguardano la produzione e l'uso di proteine animali trasformate si applicano agli alimenti per animali previsti dal presente allegato.

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 45.

(2) GU L 265 del 5.11.1995, pag. 17."

3) La parte C dell'allegato XI è eliminata.

Top