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Document 32003D0284

2003/284/CE: Decisione della Commissione dell'11 dicembre 2002 relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di Sniace SA [notificata con il numero C(2002) 4824] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 108 del 30.4.2003, p. 35–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/284/oj

32003D0284

2003/284/CE: Decisione della Commissione dell'11 dicembre 2002 relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di Sniace SA [notificata con il numero C(2002) 4824] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 30/04/2003 pag. 0035 - 0044


Decisione della Commissione

dell'11 dicembre 2002

relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di Sniace SA

[notificata con il numero C(2002) 4824]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/284/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(1), in particolare, l'articolo 14,

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(2) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 2 marzo 1998 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo cui Sniace SA (in prosieguo Sniace) avrebbe ricevuto un aiuto illegale sotto forma di prestito subordinato di 12020242 di EUR (2000 milioni di ESP) erogato a condizioni diverse da quelle prevalenti sul mercato. La Commissione ha chiesto alla Spagna di fornirle informazioni al riguardo e, dato che le informazioni ricevute erano insufficienti, l'11 dicembre 1998 ha registrato il caso come aiuto non notificato.

(2) Con lettera dell'11 aprile 2000 la Commissione ha notificato alla Spagna la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto succitato. La Spagna ha inviato osservazioni con lettera del 5 giugno 2000.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sull'aiuto in causa. In tale contesto ha ricevuto osservazioni da Sniace. Il 10 agosto 2000 la Commissione ha trasmesso dette osservazioni alle autorità spagnole fornendo loro la possibilità di replicare, cosa che però hanno deciso di non fare.

(4) Con lettera del 2 ottobre 2001 la Commissione ha ingiunto alla Spagna di fornire informazioni. Le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 17 dicembre 2001. Con lettera del 19 dicembre 2001 Sniace ha inviato nuove osservazioni ed ha proposto di convocare una riunione per chiarire la situazione. La riunione ha avuto luogo nell'aprile 2002. Con lettera del 31 maggio 2002 le autorità spagnole hanno fornito alla Commissione informazioni supplementari.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(5) Il beneficiario, Sniace, è un'impresa con sede a Torrelavega, in Cantabria, che presenta un grado elevato di integrazione verticale ed opera nei settori della gestione forestale e della produzione di carta, fibre sintetiche e prodotti chimici derivati. Nel 2000 Sniace occupava all'incirca 600 addetti. Dal 1992 al 1996 l'impresa si è trovata in situazione di sospensione dei pagamenti, da cui è uscita dopo aver firmato, il 26 settembre 1999, un accordo con i suoi principali creditori privati. Nel 1996 il governo di Cantabria ha incaricato la società di consulenza privata Coypsa di elaborare un piano di redditività per Sniace. Il piano è stato approvato dalle parti interessate il 29 settembre 1996. Nel 1997, e nell'ambito di detto piano, l'impresa ha rinegoziato i suoi debiti con gli altri creditori, inclusa la Previdenza sociale. Nell'ottobre 1998 la Commissione ha adottato una decisione iniziale negativa rispetto alle condizioni di detto accordo di rinegoziazione, a causa del livello dei tassi di interesse negoziati. Nel settembre 2000, tenuto conto di una sentenza della Corte di giustizia pronunciata in un caso analogo riguardante l'impresa spagnola Tubacex(4), la Commissione ha deciso di revocare la propria decisione iniziale e ha adottato una decisione positiva in cui affermava che non si trattava di aiuto(5).

(6) In questo stesso contesto, nel gennaio 1998 Caja Cantabria ha deciso di concedere a Sniace un prestito di 12020242 EUR (2000 milioni di ESP) della durata di 8 anni a decorrere dalla data della firma del contratto (4 febbraio 1998) fino al 2 gennaio 2006. Si tratta di un prestito subordinato con partecipazione agli utili che, dato il suo carattere di prestito subordinato, sarà rimborsabile soltanto alla scadenza e, in caso di fallimento dell'impresa, sarà rimborsato una volta soddisfatti i diritti dei creditori ordinari, ma prima che siano soddisfatti quelli degli azionisti. Trattandosi di un prestito partecipativo, gli interessi dovuti dipendono dagli utili realizzati dall'impresa. Il tasso di interesse comprende due elementi: un elemento fisso del 2 % e un elemento variabile che dipende dai profitti dell'impresa. L'elemento variabile, pagato unicamente qualora l'impresa realizzi utili, è stato fissato rispettivamente al 5 % in caso di utili fino a 3 milioni di EUR (500 milioni di ESP), all'8 % in caso di utili compresi tra 3 e 6 milioni di EUR (500 milioni-1 miliardo di ESP) e al 10 % in caso di utili superiori a 6 milioni di EUR (1 miliardo di ESP). L'elemento variabile non può comunque essere superiore all'ammontare risultante dall'applicazione del tasso MIBOR + 2 % al capitale residuo. Per il 1998 il tasso di interesse è stato fissato al 6,75 %. Il prestito può essere convertito in azioni o in obbligazioni con partecipazione agli utili qualora le parti decidano in tal senso.

(7) La Caja de Cantabria è un ente creditizio nella forma giuridica di una fondazione privata. Si tratta di uno stabilimento senza scopo di lucro i cui risultati servono a finanziare attività sociali e culturali. La maggioranza (63 %) dei diritti di voto nei vari organi di direzione è detenuta da rappresentanti politici della regione. L'articolo 7 della legge 1/1990 della Comunità autonoma di Cantabria del 12 marzo 1990 che disciplina gli organi di direzione delle casse di risparmio stabilisce, per l'assemblea generale, la seguente rappresentanza, che si ripete in altri organi di direzione: comuni (Corporaciones Municipales): 38 %; deputazioni provinciali: 25 %; depositanti della Cassa: 22 %; istituzioni di interesse sociale e culturale: 10 %; dipendenti della Cassa: 5 %. In base all'articolo 10.2 della stessa legge, la rappresentanza delle deputazioni provinciali è assegnata direttamente a ciascuna regione. Inoltre le autorità pubbliche partecipano alla designazione dei rappresentanti delle istituzioni di interesse sociale e culturale. In assenza di rappresentanti dei membri e degli organismi fondatori, la rappresentanza degli organi pubblici risulta rafforzata(6). Infine, la frammentarietà della rappresentanza dei clienti rafforza l'influenza dei membri nominati dai poteri pubblici.

(8) Come indicato in occasione dell'avvio del procedimento, questa situazione ha indotto la Commissione a ritenere che le decisioni della Caja de Cantabria di finanziare determinate imprese possano essere dettate da ragioni di interesse pubblico anziché dal principio dell'"investitore privato in un'economia di mercato". La Commissione ha deciso che era necessario esaminare se nella fattispecie, il prestito accordato a Sniace sia conforme alle normali condizioni del mercato.

III. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(9) Sniace è l'unica parte che sia intervenuta. Le sue osservazioni possono essere riassunte come segue:

a) La fase preliminare di indagine è durata troppo tempo e durante l'intero periodo sia l'impresa che le autorità spagnole hanno cooperato con i servizi della Commissione. Di conseguenza l'impresa nutriva fondate aspettative che il prestito non costituisse aiuto.

b) Caja Cantabria è un'istituzione privata; i rappresentanti pubblici che partecipano ai suoi organi di direzione agiscono in totale indipendenza. I fondi della Caja de Cantabria sono di origine privata e di conseguenza i suoi prestiti non possono costituire aiuti di Stato.

c) In ogni caso il prestito è stato concesso in base alle leggi nazionali e alle normali condizioni di mercato. Sniace ha attraversato momenti difficili negli ultimi anni, però attualmente registra buoni risultati avendo realizzato utili nel 2000 e prevedibilmente anche nel 2001. D'altro canto l'impresa possiede attivi valutati a circa 150 milioni di EUR (25 miliardi di ESP). Non esiste quindi alcun rischio che il prestito non sia rimborsato.

d) Altre banche private hanno indicato che avrebbero concesso un prestito a Sniace in condizioni analoghe. Le differenze rispetto al prestito della Caja Cantabria sono minime e se dovessero costituire un aiuto di Stato quest'ultimo sarebbe inferiore alla soglia applicabile agli aiuti de minimis. La Commissione dovrebbe pertanto approvare il prestito alle condizioni attuali.

e) Se, cionondimeno la Commissione dovesse decidere che il prestito costituisce aiuto, la Sniace chiede alla Commissione di autorizzarlo in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) oppure c).

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE

(10) Nella lettera del 5 giugno 2000 le autorità spagnole dichiarano di comprendere la sorpresa manifestata dall'impresa per la decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine, al termine dell'esauriente esame preliminare da essa effettuato.

(11) Esse ribadiscono inoltre che Caja Cantabria è un ente creditizio privato e che i rappresentanti pubblici nei suoi organi di direzione sono tenuti per legge a svolgere le loro funzioni in totale indipendenza e a rispondere personalmente delle loro azioni al pari di qualsiasi altro membro di qualsiasi organo di direzione di qualsiasi altro ente finanziario privato. Di conseguenza le autorità spagnole ritengono che il prestito in questione costituisca un contratto tra un ente creditizio privato e un'impresa privata e non contenga elementi di aiuto.

(12) Nelle lettere del 17 dicembre 2001 e del 31 maggio 2002, successive all'ingiunzione della Commissione del 2 ottobre 2001 di fornire informazioni, le autorità spagnole ribadiscono che il prestito subordinato non costituisce aiuto di Stato. Allegato alla lettera del 31 maggio 2002 le autorità spagnole hanno trasmesso il piano di redditività attuato da Sniace nel 1996. Ciò nonostante il governo spagnolo afferma che non si deve tener conto di detto piano di redditività nella valutazione del prestito subordinato, dato che non è menzionato nel piano e considerato che Caja Cantabria ha concesso il prestito soltanto nel febbraio 1998.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

1. Base giuridica

(13) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L'articolo 87, paragrafo 3, prevede che, in determinate circostanze, un aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune.

(14) La Commissione, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(7), ha reso pubblici i criteri che applica all'esame della compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato a finalità regionale in base al disposto dell'articolo 87. Per gli aiuti accordati ad imprese del settore delle fibre sintetiche la Commissione ha inoltre pubblicato criteri di valutazione specifici che sono enunciati nella disciplina degli aiuti alle industrie delle fibre sintetiche(8). Quanto agli aiuti alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, i criteri applicati sono enunciati negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(9).

(15) La Commissione, nella comunicazione agli Stati membri concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 alle imprese pubbliche(10), ha anche reso pubblici i criteri che applica per valutare la presenza di elementi di aiuto di Stato nei prestiti accordati dallo Stato alle imprese.

(16) Come indicato nella suddetta comunicazione e secondo la prassi consolidata, per determinare se un prestito include elementi di aiuto e, se del caso, quantificare l'aiuto, la Commissione ricorre al principio dell'investitore privato operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato. Qualsiasi prestito concesso da un prestatore ad un cliente alle condizioni normali del mercato comporta un rischio. In generale i rischi inerenti a qualsiasi prestito si riflettono in due parametri distinti: il tasso di interesse applicato e la garanzia richiesta a copertura del prestito.

(17) L'eventuale elemento di aiuto contenuto in un prestito accordato da un ente pubblico corrisponderebbe alla differenza tra il tasso d'interesse che l'impresa pagherebbe se dovesse coprire il rischio connesso al prestito come l'esigerebbe un soggetto privato che concede il prestito e il tasso effettivamente pagato. La Commissione ha anche indicato agli Stati membri(11) che i tassi di riferimento che pubblica sono fissati in modo da rispecchiare il livello medio dei tassi di interesse in vigore, nei vari Stati membri, per i prestiti a medio e lungo termine (cinque-dieci anni) corredati dalle normali garanzie. I tassi di riferimento attuali equivalgono pertanto ai tassi swap interbancari a cinque anni maggiorati di un premio che, nel caso della Spagna, è di 75 punti base.

(18) Nella stessa comunicazione la Commissione precisa peraltro che il tasso di riferimento così determinato è un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare, per esempio nel caso di imprese in difficoltà o in mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche. In tali casi il premio potrà raggiungere i 400 punti base ed essere anche superiore se nessuna banca privata accetta di concedere il prestito alle condizioni normali di mercato.

2. Aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse di Stato

(19) Caja Cantabria è un ente creditizio costituito giuridicamente sotto forma di fondazione privata che, oltre alle normali attività di un ente creditizio, persegue obiettivi di carattere sociale ed economico a livello regionale. I rappresentanti delle autorità pubbliche della regione detengono una quota maggioritaria (63 %) dei diritti di voto nei suoi organi di direzione. In base alle regole che la disciplinano e alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche(12), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE(13), Caja Cantabria può essere considerata come un'impresa pubblica. In base a detta direttiva per impresa pubblica si intende l'impresa sulla quale i poteri pubblici possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante e si presume che tale influenza dominante esista quando i poteri pubblici, direttamente o indirettamente possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

(20) La Commissione non può condividere le osservazioni formulate dalla Spagna e da Sniace secondo le quali il prestito era un accordo tra un ente privato e un'impresa privata, per cui automaticamente non si tratterebbe di aiuto. Inoltre, il fatto che una legge nazionale(14) preveda la possibilità di accordare prestiti partecipativi subordinati non significa automaticamente che non sussiste aiuto. Il prestito doveva essere valutato secondo i criteri utilizzati per analizzare questo tipo di misura.

(21) Il fatto che i poteri pubblici possano esercitare un'influenza dominante su Caja Cantabria non implica automaticamente che lo Stato abbia realmente esercitato i suoi poteri di controllo in un caso concreto. Infatti, benché lo Stato sia in grado di esercitare un'influenza dominante sulle attività di un'impresa, non è possibile dedurre automaticamente che abbia effettivamente esercitato tale potere in un caso concreto(15). La Commissione deve pertanto esaminare se i poteri pubblici siano in qualche modo intervenuti nell'adozione delle misure in causa.

(22) Nella fattispecie la Commissione ha esaminato gli elementi di valutazione forniti dalle circostanze del caso e il contesto nel quale è stato concesso il prestito subordinato ed è giunta alla conclusione che la misura può essere considerata come imputabile allo Stato per le ragioni esposte in prosieguo.

(23) Innanzitutto, le autorità pubbliche hanno svolto un ruolo molto attivo nella ripresa di Sniace e nel suo ritorno alla normale attività dopo il periodo di sospensione dei pagamenti. La situazione economica di Sniace è stata discussa in varie occasione all'assemblea regionale di Cantabria. Nella sessione del 4 giugno 1996, l'assemblea regionale ha votato all'unanimità una mozione che al punto 4 invitava il governo regionale a:

"utilizzare tutta la capacità di pressione politica ed amministrativa del Consiglio di governo affinché Banesto e il Banco di Santander difendano la sua visione rispetto al futuro di Sniace nonché il suo impegno al riguardo"

(16).

(24) Allo stesso tempo, il governo di Cantabria ha incaricato la società di consulenza Coypsa di elaborare il piano di redditività che ha permesso il ripristino dell'attività normale di Sniace(17), e che è stato successivamente approvato dall'impresa e dai sindacati.

(25) Dopo la firma del piano di redditività nel settembre 1996, le autorità locali hanno svolto un ruolo attivo anche nella sua attuazione. È stato costituito un gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentanti del governo di Cantabria, del Comune di Torrelavega, della direzione di Sniace, dei sindacati, della società di consulenza Coypsa e, in varie riunioni, della banca privata Banesto. Il gruppo di lavoro si è riunito regolarmente per discutere l'esecuzione del piano di redditività, in particolare gli aspetti connessi al suo finanziamento.

(26) Anche l'assemblea regionale di Cantabria si è interessata all'esecuzione del piano di redditività. Rappresentanti della banca privata Banesto, uno dei creditori principali di Sniace, sono intervenuti all'assemblea regionale di Cantabria il 5 luglio 1996 e il 22 gennaio 1997.

(27) In secondo luogo, le autorità locali sono intervenute anche nell'esecuzione del piano svolgendo un ruolo attivo in relazione agli aspetti connessi con il suo finanziamento. Il 22 gennaio 1997 il dott. Robles, rappresentante di Banesto, è intervenuto durante una seduta dell'assemblea regionale di Cantabria. In tale occasione ha affermato che la banca era disposta ad accordare a Sniace un prestito dell'ammontare massimo di 10,2 milioni di EUR (1,7 miliardi di ESP) nonché una linea di credito di circa 18 milioni di EUR (3 miliardi di ESP) purché Sniace ne dimostrasse la necessità e si costituisse una garanzia adeguata(18). Rispondendo a domande precise riguardanti la posizione di Banesto, il dott. Robles ha indicato che la necessità di una garanzia costituiva il principale problema nei negoziati in corso con Sniace(19).

(28) La Commissione tiene conto dei seguenti elementi di informazione apparsi nella stampa(20): nell'estate 1997 Caja Cantabria ha confermato che era disposta ad accordare la metà del prestito di 12 milioni di EUR purché Banesto concedesse l'altra metà. A differenza di Banesto, in quel momento Caja Cantabria partecipava soltanto in misura limitata al finanziamento di Sniace.

(29) I negoziati sul prestito si sono conclusi con successo nel quadro del gruppo di lavoro su Sniace. Il giornale "El Diario Montañés"(21), ha pubblicato una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio di amministrazione di Sniace, Blas Mezquita, al termine di una riunione del gruppo di lavoro svoltasi il 24 novembre 1997 nei locali del ministero dell'Industria del governo di Cantabria (Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria). Secondo le informazioni del quotidiano, il sig. Blas Mezquita aveva affermato che la principale decisione adottata nel quadro del gruppo di lavoro era che il governo di Cantabria sarebbe intervenuto direttamente come intermediario per garantire il prestito di 12 milioni di EUR a Sniace.

(30) Alla fine di gennaio 1998, in seguito al rifiuto di Banesto di concedere il prestito subordinato a Sniace, Caja Cantabria ha accettato di concedere la totalità del prestito di 12 milioni di EUR. Dalle informazioni apparse sulla stampa, nella riunione del consiglio in cui è stata decisa la concessione del prestito, un rappresentante dei clienti della banca e il rappresentante dell'associazione delle imprese di Cantabria hanno votato contro la concessione del prestito(22). Secondo l'associazione di imprese CEOE-Cepyme, il prestito subordinato non presentava tutte le garanzie necessarie per Caja Cantabria(23).

(31) In terzo luogo, altre circostanze del caso inducono a ritenere che il prestito subordinato possa imputarsi allo Stato. La scelta dello strumento finanziario, un prestito subordinato, è insolita per un ente creditizio operante secondo criteri puramente commerciali. I prestiti subordinati sono rimborsabili soltanto alla scadenza e in caso di fallimento dell'impresa sono rimborsati una volta soddisfatti i diritti degli altri creditori, però prima che siano soddisfatti quegli degli azionisti. Sarebbe stato normale che una banca senza prestiti pendenti con il potenziale debitore, come era il caso di Caja Cantabria, richiedesse maggiori e migliori garanzie prima di decidersi ad accordare nuovi crediti.

(32) Per di più, il prestito subordinato era molto importante per garantire la redditività finanziaria di Sniace. Alla fine del 1997 gli attivi negativi dell'impresa ammontavano a 10,4 milioni di EUR; alla fine del 1998 Sniace disponeva di 6,4 milioni di EUR di attivi grazie al prestito subordinato in questione, ad un aumento di capitale e alla rinegoziazione dei suoi vecchi debiti con i creditori. Inoltre il prestito costituiva una parte considerevole dell'indebitamento di Sniace, giacché nel 1998 rappresentava il 73 % dei suoi debiti a lungo termine e il 26 % del suo indebitamente complessivo nei confronti degli enti creditizi. Infine, sempre nel 1998, corrispondeva a circa un quinto del suo fatturato.

(33) All'epoca in cui è stato concesso il prestito, Sniace era un elemento molto importante dell'economia locale. Forte di un organico di circa 600 persone, era un'impresa che forniva un numero elevato di posti di lavoro nella Comunidad de Cantabria, dove il tasso di disoccupazione nel 1997(24) corrispondeva al 20,9 % della popolazione attiva. L'importanza di Sniace per l'economia cantabrica è confermata dal fatto che nel dibattito sull'orientamento politico del governo di Cantabria, svoltosi il 15 giugno 1998, il ripristino della redditività dell'impresa è stato presentato con un successo considerevole della politica industriale del governo(25) di Cantabria.

(34) Per le ragioni testé illustrate la Commissione è giunta alla conclusione che nel caso di specie è molto improbabile che le autorità pubbliche non siano intervenute nell'approvazione del prestito subordinato concesso da Caja Cantabria in favore di Sniace. I fatti inerenti alla concessione del prestito indicano che le autorità pubbliche sono intervenute. Di conseguenza si può ritenere che il prestito subordinato sia da imputarsi allo Stato.

(35) Il capitolo seguente analizza se le condizioni del prestito corrispondano o meno a quelle che avrebbe offerto in circostanze analoghe un creditore privato operante in normali condizioni di mercato.

3. L'aiuto avvantaggia un'impresa determinata

(36) Il prestito concesso da Caja Cantabria è un prestito della durata di otto anni che non è assistito da garanzie e è gravato da interesse annuo ad un tasso variabile che oscilla dal 2 %, se l'impresa non realizza utili, al MIBOR + 4 se invece realizza profitti ingenti. Per stabilire l'esistenza di eventuali elementi di aiuto e per quantificarli, è necessario raffrontare le condizioni del prestito alle condizioni che sarebbero state accettabili per un ente creditizio in normali condizioni di mercato. A tal fine si deve tenere conto della situazione particolare di Sniace.

(37) Sniace ha, per anni, incontrato difficoltà economiche che hanno portato l'impresa ad una situazione di sospensione dei pagamenti dal 1992 al 1996, situazione cui è stato posto fine grazie a un piano di redditività e all'accordo concluso da Sniace con i suoi creditori privati in virtù del quale questi ultimi hanno accettato di riscaglionare e di ridurre i loro crediti permettendo in tal modo all'impresa di diminuire il suo indebitamento. Successivamente l'impresa ha negoziato separatamente e ottenuto dai suoi creditori pubblici il riscaglionamento del suo debito nei confronti della Previdenza sociale. Il piano prevedeva una strategia aziendale per l'impresa, con nuovi investimenti, in particolare la costruzione di una centrale di generazione di energia che doveva essere cofinanziata dall'impresa privata Abengoa, al fine di permettere a Sniace di ridurre i suoi costi di produzione. Sono stati del pari realizzati altri investimenti per modernizzare i mezzi di produzione e permettere un'utilizzazione ottimale di tutte le sue installazioni.

(38) Sniace è un'impresa importante nell'industria della carta, settore in cui i costi variabili sono estremamente elevati. Il piano di redditività, incentrato su tale aspetto, individuava i vantaggi e gli svantaggi dell'impresa e fissava i mezzi per ridurne i costi. Inoltre prevedeva il ripristino della redditività economico-finanziaria dell'impresa e il conseguimento di utili. Di fatto, l'impresa avrebbe ottenuto importanti risultati positivi nel 2000, che si spera continuino nel 2001. Tutti i creditori dell'impresa avevano accettato di contribuire alla sua attuazione, sottoscrivendo l'accordo succitato oppure rinegoziando, nel 1997, le condizioni di rimborso dei debiti. Sempre nel 1997 il capitale sociale dell'impresa è stato aumentato mediante l'emissione di nuove azioni per ridurre l'indebitamento dell'impresa. Da un punto di vista industriale, nel 1997, Sniace aveva già cominciato a recuperare la sua attività produttiva normale ed era pronta a portare a termine una serie di importanti investimenti considerati necessari, tra cui la costruzione della sua propria centrale di generazione di energia.

(39) Tenuto conto di tali circostanze la Commissione ritiene che un istituto di credito operante in normali condizioni di mercato avrebbe potuto concedere il prestito che Caja Cantabria ha accordato a Sniace. Vero è che si deve stabilire se lo avrebbe accordato alle stesse condizioni di Caja Cantabria.

(40) La Commissione non può neppure accettare il punto di vista di Sniace secondo cui, qualora il prestito comportasse un aiuto, quest'ultimo dovrebbe essere calcolato in base alle condizioni indicate nelle lettere inviate da banche private in relazione a prestiti identici a quello in causa, che dette banche avrebbero potuto pensare di accordare a Sniace. Le lettere non sono un'offerta di credito fatta nel gennaio 1998, bensì una dichiarazione, rilasciata nel 1999 di quello che le banche avrebbero potuto fare in passato. Di conseguenza non dimostrano che le banche erano disposte, in quel preciso momento e nelle circostanze specifiche nelle quali è stato concesso il prestito subordinato, ad offrire condizione analoghe a quelle di Caja Cantabria. La Commissione rileva altresì che le autorità spagnole non hanno fornito informazioni sui negoziati con Banesto nonostante sia ormai evidente che tale banca ha negoziato con Sniace le condizioni di un prestito subordinato, a prescindere dal fatto che alla fine abbia deciso di non concederlo. Per tali motivi il calcolo dell'elemento di aiuto incluso nel prestito subordinato deve essere effettuato secondo i criteri stabiliti e pubblicati dalla Commissione in varie comunicazioni, come indicato sopra.

(41) Sniace non ha fornito alcuna garanzia a copertura del prestito. Il fatto che Sniace disponesse di attivi valutati approssimativamente in 150 milioni di EUR non può essere considerato come una garanzia sufficiente dal momento che Caja Cantabria non aveva alcun diritto particolare su tali attivi. Al contrario, in caso di fallimento, i suoi diritti avrebbero potuto soddisfatti soltanto dopo che fossero stati soddisfatti quelli degli altri creditori. Non si può neppure ritenere che la possibilità di convertire il prestito in azioni od obbligazioni - il che permette di ammortizzare il prestito prima della sua scadenza - costituisca un'alternativa reale alla garanzia di norma richiesta. Per concedere un prestito di tali caratteristiche, qualsiasi creditore privato che avesse operato in normali condizioni di mercato avrebbe richiesto attivi di prima qualità per garantire il prestito oppure avrebbe aumentato il tasso di interesse applicato per coprire il maggior rischio esistente.

(42) Tenuto conto delle caratteristiche del prestito e della storia di Sniace nonché del fatto che nel 1998 l'impresa cominciava poco a poco a superare le gravi difficoltà che ne avevano compromesso la sopravvivenza, la Commissione ritiene che il tasso di interesse normale per coprire il rischio inerente al prestito avrebbe dovuto essere del 12,2 %. Ciò corrisponde al tasso interbancario utilizzato dalla Commissione per calcolare il suo tasso di mercato di riferimento maggiorato dei 75 punti di base di norma applicabili per i prestiti in Spagna e di altri 600 punti per l'assenza di garanzie. Tale calcolo è conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento, secondo la quale il tasso di riferimento può essere aumentato in situazioni di rischio particolare di 400 punti base o anche di un premio superiore. Il tasso di mercato normale presuppone un interesse annuo di 1466701 EUR per un anno normale (dal 1999 al 2005)(26). Al termine degli otto anni della durata del prestito, gli interessi totali pagati sarebbero di 9454365 EUR ai prezzi del 1998.

(43) Per calcolare il tasso di interesse pagato da Sniace per la durata del prestito, si deve tener conto del fatto che l'interesse effettivamente pagato dipende da due fattori - la redditività di Sniace e l'indice MIBOR durante il periodo 1998-2006 - che le parti non potevano conoscere allorché è stato accordato il prestito. Nella peggiore delle ipotesi possibili, ossia qualora Sniace non realizzasse alcun beneficio negli anni del periodo in questione, gli interessi pagati ammonterebbero a 240000 EUR per anno normale (dal 1999 al 2005)(27). Al termine degli otto anni della durata del prestito, il totale degli interessi pagati ammonterebbero a 2066108 EUR ai prezzi del 1998.

(44) Sulla base delle informazioni di cui disponevano le parti quando fu concesso il prestito non è possibile immaginare uno scenario più favorevole. La Commissione tuttavia ritiene che si possa effettuare un'approssimazione utile calcolando l'interesse che pagherebbe Sniace se venissero conseguiti gli obiettivi in termini di utili fissati nel piano di redditività(28). La Commissione ha calcolato che, in tale ipotesi, il totale degli interessi pagati ammonterebbe a 4340602 EUR ai prezzi del 1998.

(45) Di conseguenza la Commissione è giunta alla conclusione che, nella peggiore delle ipotesi, il vantaggio accordato a Sniace ammonterebbe a 7388258 EUR e nella migliore delle ipotesi a 5113763 EUR. In ogni caso il vantaggio conferito a Sniace supera il massimale di 100000 EUR degli aiuti de mínimis.

4. L'aiuto incide sugli scambi tra Stati membri

(46) Tenuto conto dell'esistenza di intensi scambi intracomunitari nel settore della produzione di carta, fibre sintetiche e prodotti chimici derivati, la misura in questione può falsare la concorrenza nella Comunità giacché conferisce a Sniace un vantaggio rispetto ai concorrenti che non beneficiano dell'aiuto. La misura costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

VI. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

(47) La Commissione non è d'accordo con le osservazioni inviate dalle autorità spagnole e da Sniace secondo le quali l'impresa poteva nutrire fondate aspettative che si adottasse una decisione positiva data la durata prolungata della fase preliminare di indagine. La Corte di giustizia ha invece considerato in varie occasioni che le imprese non possono invocare il principio del legittimo affidamento quando l'aiuto è concesso senza rispettare pienamente le norme. Nella fattispecie l'aiuto non è stato notificato e un esame preliminare non può pregiudicare la decisione finale sul caso.

(48) La Commissione deve determinare se l'aiuto di cui trattasi possa essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù di una delle deroghe previste dal trattato. Nella risposta alla decisione di avvio del procedimento, Sniace ha segnalato che per il suo carattere di quasi capitale, il prestito era stato utilizzato per rispondere ai fabbisogni correnti dell'impresa e non era stato destinato ad un obiettivo preciso.

(49) La Commissione ritiene che l'aiuto in esame non possa essere considerato come un aiuto agli investimenti, bensì come un aiuto al funzionamento. Benché l'impresa sia situata in una zona messa a beneficiare degli aiuti regionali in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), questo tipo di aiuti ad hoc non è concepito come un aiuto regionale propriamente detto. L'aiuto non soddisfa i requisiti per poter essere considerato come un aiuto all'investimento iniziale né i requisiti per essere considerato come un aiuto alla creazione di occupazione, secondo quanto stabiliscono gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato a finalità regionale. L'aiuto non soddisfa neppure le condizioni fissate in detti orientamenti per l'autorizzazione degli aiuti al funzionamento nelle regioni di cui alla lettera a)(29). Di conseguenza l'aiuto non può essere considerato compatibile in base a detta disposizione.

(50) Considerato che SNIACE produce fibre sintetiche, l'aiuto concessole potrebbe rientrare nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche. Tuttavia detta disciplina impone condizioni specifiche unicamente per gli aiuti agli investimenti in impianti di cui precisa la natura, perciò qualsiasi altro tipo di aiuto deve essere valutato in base alle norme orizzontali. Dal momento che l'aiuto in questione non è destinato al sostegno diretto di processi industriali di estrusione, testurizzazione o polimerizzazione né a sostegno di qualsiasi processo industriale connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione, a livello degli impianti utilizzati ai sensi della disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche, non si può considerare che siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di detta direttiva (cfr. considerando 54 e 55).

(51) Resta quindi la possibilità di valutare l'aiuto secondo gli orientamenti sugli aiuti di Stato alla ristrutturazione in base ai quali, in determinate circostanze, gli aiuti al funzionamento possono essere considerati compatibili. In primo luogo si deve dimostrare che SNIACE era un'impresa in crisi, incapace di risanarsi con i suoi propri mezzi. In secondo luogo, l'aiuto deve essere valutato in base ad un piano di ristrutturazione destinato a ripristinare la redditività dell'impresa nel lungo periodo.

(52) Per quanto riguarda le difficoltà incontrate da Sniace, costi di produzione elevati, una quota di mercato in declino e mercati in recessione hanno indotto l'impresa a chiedere la sospensione dei pagamenti nel 1992. La sospensione è stata dichiarata nel marzo 1993 e revocata nell'ottobre 1996 dopo che i creditori privati avevano accettato di convertire in azioni il 40 % dei debiti dell'impresa. I creditori del settore pubblico avevano deciso di non aderire a tale accordo. È quindi chiaro che nel 1996, allorché è stato elaborato il piano di redditività, SNIACE era un'impresa in difficoltà. La tabella 1 riassume la situazione finanziaria dell'impresa dal 1991 al 1996.

TABELLA 1

>SPAZIO PER TABELLA>

(53) Nel giugno 1996 il governo di Cantabria ha incaricato la società di consulenza privata Coypsa di elaborare un piano di redditività per Sniace. Il piano analizza la situazione di Sniace dopo la sospensione dei pagamenti e illustra le misure che devono essere adottate negli anni successivi a livello industriale e finanziario per garantire la redditività economico finanziaria a lungo termine dell'impresa.

(54) Sniace ha approvato il piano di redditività nel settembre 1996 e ha cominciato ad applicarlo negli anni 1997 e 1998, come indicato al punto 3.2 della relazione annuale del 1998. Lo stesso punto della relazione annuale contiene un riferimento specifico al prestito subordinato (descritto al punto 11.1 della relazione) come elemento dell'esecuzione del piano di redditività. Per questo motivo non si può accettare la tesi delle autorità spagnole secondo le quali non si deve tener conto del piano di redditività ai fini della valutazione del prestito subordinato.

(55) Il principale elemento del piano di redditività consisteva in una serie di misure destinate a ridurre i costi di produzione e, in particolare, i costi energetici. Il progetto di costruzione della centrale di cogenerazione in associazione con l'impresa spagnola Abengoa, SA, rivestiva un'importanza particolare a questo riguardo. La centrale di cogenerazione ridurrebbe significativamente l'incidenza degli acquisti di energia tra i costi di produzione, rendendo più competitivi i prodotti dell'impresa, soprattutto quelli la cui elaborazione esige un impiego elevato di energia, come la carta e le fibre sintetiche.

(56) Altre misure previste nel piano tendevano a ridurre i costi connessi alla produzione di residui liquidi (nuovi trattamenti di residui e nuovi impianti di trattamento delle acque) nonché i costi di funzionamento (riduzione delle spese generali, razionalizzazione della direzione amministrativa e delle vendite, chiusura di locali non essenziali a Barcellona e Madrid).

(57) Il piano non prevedeva riduzioni di capacità permanenti nelle linee di produzione esistenti, né investimenti destinati ad aumentare la capacità installata, ad eccezione dell'aumento della capacità di produzione di energia derivante dalla costruzione della nuova centrale di cogenerazione.

(58) I mezzi finanziari stimati necessari per eseguire il piano comprendono: una linea di credito di 3 milioni di EUR per rilanciare la produzione delle linee bloccate in seguito alla sospensione dei pagamenti; una linea di credito di 18 milioni di EUR per finanziare il capitale di gestione e 9,2 milioni di EUR per finanziare gli investimenti previsti nel piano. Inoltre il piano ha stabilito le condizioni necessarie per mantenere l'indebitamento preesistente ad un livello adeguato, principalmente mediante la sua trasformazione in debiti a lungo termine.

(59) Si deve pertanto stabilire se, sulla base del suo piano di redditività, SNIACE soddisfi i criteri richiesti per poter beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione. A tal fine, occorre dimostrare che il piano di redditività soddisfa le seguenti condizioni, stabilite al punto 3.2.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà:

a) il piano deve permettere di ripristinare l'efficienza economico finanziaria a lungo termine di Sniace sulla base di ipotesi realistiche;

b) l'aiuto deve evitare indebite distorsioni della concorrenza;

c) l'aiuto deve essere proporzionato ai costi e ai benefici della ristrutturazione;

d) l'impresa deve attuare pienamente il piano e rispettare le condizioni ivi previste.

(60) Per quanto riguarda il ripristino della redditività economico-finanziaria a lungo termine di Sniace, quest'ultima dovrebbe aver luogo entro un lasso di tempo ragionevole sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interno, in modo da garantire il successo dell'impresa una volta completato il piano di ristrutturazione.

(61) Nella fattispecie il piano di redditività copre il periodo 1997-2001. Dalle informazioni contenute nel piano si può concludere che esso costituisce la base per garantire la redditività economico-finanziaria a lungo termine di Sniace. Il piano di redditività è imperniato principalmente sulla riduzione dei costi di produzione, in particolare dei costi energetici e dei costi ambientali, che non hanno permesso ai prodotti di Sniace di essere competitivi sul mercato. Un altro elemento importante del piano consiste nella ottimizzazione dell'utilizzazione delle capacità per rispondere alle condizioni della domanda ed evitare acquisti di energia costosi nel periodo intermedio. Secondo il piano, l'impresa dovrebbe conseguire una redditività limitata nel 1997 ed una redditività soddisfacente a partire dal 1999 (cfr. tabella 2).

TABELLA 2

>SPAZIO PER TABELLA>

(62) Il realismo delle ipotesi sulle quali si basa il piano è dimostrato dall'evoluzione storica dei risultati di Sniace, come indicato alla tabella 3. Benché il recupero in termini di fatturato e il ripristino della redditività di Sniace siano stati più lenti di quanto previsto nel piano, i livelli del risultato di gestione e del fatturato nel 2000 e 2001 corrispondono in gran parte alle cifre previste nel piano.

TABELLA 3

>SPAZIO PER TABELLA>

(63) Su tali basi la Commissione ritiene soddisfatto il criterio della redditività economico-finanziaria.

(64) Per quanto concerne l'incidenza dell'aiuto sui concorrenti di Sniace, la disciplina sugli aiuti alla ristrutturazione esige che siano adottate misure per prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto. Ciò significa che se esiste una sovraccapacità produttiva strutturale nel settore, il piano di ristrutturazione dovrebbe contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, alla sua ristrutturazione mediante una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti di produzione.

(65) In base alla disciplina succitata il fatto che una impresa sia situata in una regione assistita non giustifica di per sé l'adozione di un atteggiamento permissivo rispetto alla concessione di aiuti alla ristrutturazione. Tuttavia, l'obbligo di evitare qualsiasi distorsione indebita della concorrenza può essere applicato con maggiore flessibilità nelle regioni assistite, in particolare nelle regioni considerate svantaggiate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), categoria cui appartiene appunto Torrelavega (Cantabria), dal 1995.

(66) Benché sia evidente l'esistenza, all'interno dell'Unione europea, di una concorrenza nei settori in cui opera Sniace, è importante segnalare che il piano di redditività non prevedeva alcun aumento della capacità installata in detti settori. In particolare la costruzione della centrale di cogenerazione non significherebbe l'eliminazione della strozzatura esistente nella produzione e non avrebbe quindi per effetto di intensificare l'utilizzazione della capacità attualmente esistente. La costruzione della centrale permetterebbe invece di ridurre l'incidenza dei costi energetici sui costi totali giacché sarebbe possibile sostituire l'energia acquistata dalla rete con l'energia prodotta all'interno. Per permettere a Sniace di ritrovare la sua redditività nel 2000 occorrevano sia una migliore utilizzazione della capacità esistente, una volta terminato il processo di ristrutturazione, che l'attuazione delle misure di razionalizzazione. L'aiuto in questione, se è necessario far ripristinare la redditività dell'impresa in una regione assistita, non permette tuttavia a Sniace di aumentare la capacità a danno dei suoi concorrenti durante l'esecuzione del piano. L'aumento della capacità di produzione di energia è effettivamente indispensabile per ridurre i costi di funzionamento dell'impresa ed assicurarne la redditività nel medio termine.

(67) Per quanto riguarda la proporzionalità dell'aiuto ai costi di ristrutturazione, non sembra che il ripristino della redditività di Sniace dipenda unicamente dall'aiuto ricevuto. Ciò sarebbe accaduto anche se si fosse ipotizzato lo scenario peggiore per Sniace, ossia l'assenza totale di utili dal 1999 al 2005 (situazione che non si è realizzata) e calcolando di conseguenza l'elemento di aiuto a 7388258 EUR. In tal caso l'intensità dell'aiuto ammonterebbe unicamente al 24,5 % dei 30,2 milioni di EUR previsti nel piano di redditività come costi totali. La percentuale si ridurrebbe ancora nell'ipotesi che Sniace pagasse interessi più elevati a Caja Cantabria (come è successo nel 2000 e nel 2001).

(68) La Commissione è giunta alla conclusione che l'aiuto di cui ha fruito Sniace si limita al minimo necessario e non provoca una liquidità eccessiva che potrebbe essere utilizzata per attività atte a falsare la concorrenza sul mercato e che non fossero connesse al processo di ristrutturazione. L'aiuto in causa è anche legato alle misure che sono necessarie per attuare il piano di ristrutturazione e non riduce eccessivamente i costi finanziari dell'impresa.

(69) Per le ragioni di cui sopra, la Commissione ritiene che l'aiuto alla ristrutturazione oggetto della presente valutazione sia compatibile con il mercato comune.

VII. CONCLUSIONI

(70) La Commissione ritiene che il prestito concesso da Caja Cantabria a Sniace comporta un elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Spagna ha quindi dato illegalmente esecuzione all'aiuto in questione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, come risulta dalla valutazione effettuata, l'aiuto soddisfa le condizioni per beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e quindi è compatibile con il trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di Sniace per un importo massimo di 7388258 EUR è compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2002.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2) GU C 162 dell'1.6.2000, pag. 15.

(3) Cfr. la nota 2.

(4) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-342/96, 29 aprile 1999, Racc. 1999, p. I-02459.

(5) GU L 11 del 16.1.2001, pag. 46.

(6) È il caso appunto della Caja de Cantabria. Ad esempio, la composizione dell'assemblea generale al 31 dicembre 2001 era la seguente: comuni: 40 %; deputazioni provinciali: 27 %; depositanti della Cassa: 23 %; istituzioni di interesse sociale e culturale: 5 %; dipendenti della Cassa: 5 %. Al medesimo tempo, 10 dei 15 membri del consiglio di amministrazione (incluso il presidente, i due vicepresidenti e il segretario) erano stati nominati dai poteri pubblici.

(7) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(8) GU C 94 del 30.3.1996, pag. 11.

(9) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12. Tali orientamenti sono stati sottoposti a revisione nel 1999 (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). La versione del 1999 degli orientamenti non è applicabile dato che gli aiuti presunti sono stati accordati prima della pubblicazione degli orientamenti del 1999 (cfr. la sezione 7 della versione del 1999).

(10) GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

(11) Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).

(12) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.

(13) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75.

(14) Legge 27/1984 del 26 luglio sulla riconversione e la reindustrializzazione.

(15) Sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2002 nella causa C-482/99.

(16) Diario de Sesiones de la Asamblea Regional de Cantabria N 34, del 4 giugno 1996, pag. 1230.

(17) Ciò è stato confermato, tra l'altro, dalla dichiarazione del sig. Alvarez Redondo, rappresentante del governo di Cantabria, dinanzi al parlamento di Cantabria 17 luglio 1996: "Non possiamo dimenticare che la realizzazione del piano di redditività è stata una iniziativa del Consiglio del governo", Diario de Sesiones de la Asamblea Regional de Cantabria, N 98, del 17 luglio 1996, pag. 1885.

(18) Diario de Sesiones de la Asamblea Regional de Cantabria, N 150, del 22 gennaio 1997, pag. 2812.

(19) Diario de Sesiones de la Asamblea Regional de Cantabria, N 150, del 22 gennaio 1997, pag. 2817.

(20) El Diario Montañés, edizioni del 17 agosto 1997, pagg. 1 e 16, 20 agosto 1997, pag. 17; 23 agosto 1997, pag. 18; 3 settembre 1997, pag. 16; 28 ottobre 1997, pag. 16.

(21) Edizione del 20 novembre 1997, pag. 16.

(22) Alerta, edizione del 30 gennaio 1998, pag. 29.

(23) Alerta, edizione del 29 gennaio 1998, pag. 33.

(24) Fonte: Base di dati Newcronos di Eurostat, statistiche regionali.

(25) Diario de Sesiones de la Asamblea Regional de Cantabria N 119.1 del 15 giugno 1998, pag. 3849.

(26) Nel 1998 le spese a titolo di interessi sarebbero state leggermente inferiori a 1325849 EUR dato che il prestito è stato concesso il 4 febbraio e che, di conseguenza, l'interesse ha avuto una decorrenza inferiore ad un intero anno civile.

(27) Per il 1998 le parti hanno fissato a 733564 EUR le spese a titolo di interessi.

(28) E formulando due altre supposizioni: innanzitutto, supponendo che negli anni 2002-2005, l'utile resti costante allo stesso livello previsto nel piano per gli anni 1999-2001; in secondo luogo supponendo che l'interesse pagato sia sempre inferiore al massimale del MIBOR + 2.

(29) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. Cfr. in particolare il punto 2, la nota 10 e il punto 4.17.

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