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Document 32002R0969

Regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione, del 6 giugno 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

GU L 149 del 7.6.2002, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; abrog. impl. da 32002R1832

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/969/oj

32002R0969

Regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione, del 6 giugno 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 07/06/2002 pag. 0020 - 0020


Regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione

del 6 giugno 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata è opportuno esplicitare i capitoli 39 e 40, riguardo ai guanti, mezziguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica (alveolare) o di gomma (alveolare).

(2) Pertanto, una nota complementare deve essere aggiunta nel capitolo 39 ed una nota complementare deve essere aggiunta nel capitolo 40 della nomenclatura combinata.

(3) Di conseguenza, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(4) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 39 è aggiunta la nota complementare seguente: "1. Qualora il tessuto sia presente solamente per fini di rinforzo i guanti, i mezziguanti e le muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, rientrano nel capitolo 39, a prescindere dal fatto che essi:

- siano confezionati con tessuti (diversi da quelli della voce 5903) impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o

- siano confezionati con tessuti non impregnati, non spalmati né ricoperti e siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare.

[Nota 2 a) 5) del capitolo 59]."

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 40, è aggiunta la nota complementare seguente: "1. Qualora il tessuto sia presente solamente per fini di rinforzo, i guanti, i mezziguanti e le muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, rientrano nel capitolo 40, a prescindere dal fatto che essi:

- siano confezionati con tessuti (diversi da quelli della voce 5906) impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o

- siano confezionati con tessuti non impregnati, non spalmati né ricoperti e siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,

(Nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59)."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2002.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.

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