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Document 32001R0593
Commission Regulation (EC) No 593/2001 of 27 March 2001 amending Regulation (EC) No 528/1999 laying down measures to improve the quality of olive oil production
Regolamento (CE) n. 593/2001 della Commissione, del 27 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola
Regolamento (CE) n. 593/2001 della Commissione, del 27 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola
GU L 88 del 28.3.2001, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CE) n. 593/2001 della Commissione, del 27 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 28/03/2001 pag. 0006 - 0006
Regolamento (CE) n. 593/2001 della Commissione del 27 marzo 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11, considerando quanto segue: (1) L'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE prevede che la percentuale dell'aiuto alla produzione corrisposto a tutti o a una parte dei produttori sia destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto ambientale in ciascuno Stato membro produttore. (2) Il meccanismo previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione(3) per determinare i massimali di finanziamento non consente di distribuire la somma effettivamente trattenuta. I massimali stabiliti per i cicli di produzione successivi alla fissazione dell'aiuto per una campagna di commercializzazione vanno pertanto adattati in funzione della differenza tra i calcoli sulla produzione stimata e sulla produzione effettiva per la campagna considerata. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 528/1999 è aggiunto il terzo comma seguente:"I massimali sono adattati in funzione della differenza tra i calcoli della trattenuta sull'aiuto effettuati sulla produzione stimata e sulla produzione effettiva, per la campagna di commercializzazione precedente alla campagna in base alla quale sono fissati i massimali in applicazione del secondo comma." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. (3) GU L 62 dell'11.3.1999, pag. 8.