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Document 32001R0593

Regolamento (CE) n. 593/2001 della Commissione, del 27 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola

GU L 88 del 28.3.2001, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/593/oj

32001R0593

Regolamento (CE) n. 593/2001 della Commissione, del 27 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 28/03/2001 pag. 0006 - 0006


Regolamento (CE) n. 593/2001 della Commissione

del 27 marzo 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 528/1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE prevede che la percentuale dell'aiuto alla produzione corrisposto a tutti o a una parte dei produttori sia destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto ambientale in ciascuno Stato membro produttore.

(2) Il meccanismo previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione(3) per determinare i massimali di finanziamento non consente di distribuire la somma effettivamente trattenuta. I massimali stabiliti per i cicli di produzione successivi alla fissazione dell'aiuto per una campagna di commercializzazione vanno pertanto adattati in funzione della differenza tra i calcoli sulla produzione stimata e sulla produzione effettiva per la campagna considerata.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 528/1999 è aggiunto il terzo comma seguente:"I massimali sono adattati in funzione della differenza tra i calcoli della trattenuta sull'aiuto effettuati sulla produzione stimata e sulla produzione effettiva, per la campagna di commercializzazione precedente alla campagna in base alla quale sono fissati i massimali in applicazione del secondo comma."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(3) GU L 62 dell'11.3.1999, pag. 8.

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